412.101.221.62 Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Artigiana del cuoio e dei tessili/ Artigiano del cuoio e dei tessili con attestato federale di capacità (AFC)
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    412.101.221.62

    Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Artigiana del cuoio e dei tessili/ Artigiano del cuoio e dei tessili con attestato federale di capacità (AFC)

    del 5 maggio 2011 (Stato 1° gennaio 2018)

    36504

    Artigiana del cuoio e dei tessili AFC/

    Artigiano del cuoio e dei tessili AFC

    Fachfrau Leder und Textil EFZ/

    Fachmann Leder und Textil EFZ

    Artisane du cuir et du textile CFC/

    Artisan du cuir et du textile CFC

    36505

    Articoli da equitazione

    36506

    Veicoli e tecnica

    36507

    Articoli di pelletteria

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

    ordina:4

    1 RS 412.10

    2 RS 412.101

    3 RS 822.115

    4 Nuovo testo giusta il n. I 115 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 1: Oggetto, indirizzi professionali e durata

    Art. 1 Profilo e indirizzi professionali

    Gli artigiani del cuoio e dei tessili di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per i seguenti comportamenti:

    a.
    lavorano prevalentemente con cuoio e tessili che sono lavorati in modo accurato ed economico con attrezzi e macchinari appropriati;
    b.
    dimostrano un’abilità per il lavoro manuale, per la scelta dei colori e delle forme nonché per compiti di tipo organizzativo e di pianificazione;
    c.
    sono in grado di eseguire in modo autonomo e discreto un’ordinazione dal concepimento e la fabbricazione fino alla consegna al cliente.

    2 La professione di artigiano del cuoio e dei tessili di livello AFC prevede i seguenti indirizzi professionali:

    a.
    articoli da equitazione;
    b.
    veicoli e tecnica;
    c.
    articoli di pelletteria.

    3 L’indirizzo professionale viene riportato nel contratto di tirocinio prima dell’inizio della formazione professionale di base.

    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura tre anni.

    2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 3 Contenuti formativi

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative all’articolo 4.

    2 Le competenze operative comprendono le competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.

    3 Allo sviluppo delle competenze operative partecipano in stretta collaborazione tutti i luoghi di formazione coordinando i loro apporti.

    Art. 4 Competenze operative

    La formazione prevede, nei seguenti campi di competenze operative, le competenze operative qui elencate:

    a.
    Pianificazione e preparazione delle attività in base alle esigenze dei clienti e del mercato;
    1.
    osservazione dello sviluppo del mercato e delle tendenze di moda, presa in conto della responsabilità per i danni causati dai prodotti e della protezione dei marchi;
    2.
    consulenza alla clientela a regola d’arte;
    3.
    allestimento di schizzi in base alle esigenze dei clienti ed elaborazione di piani in scala;
    4.
    pianificazione e documentazione dei processi lavorativi.
    b.
    Identificazione, lavorazione e cura di cuoio, tessili e altri materiali;
    1.
    individuazione, lavorazione e cura del cuoio in base all’ordinazione;
    2.
    individuazione, lavorazione e cura di tessili in base all’ordinazione;
    3.
    individuazione, lavorazione e cura di materiali specifici in base all’ordi­nazione.
    c.
    Utilizzo e manutenzione di macchinari e attrezzi;
    1.
    utilizzo e manutenzione di attrezzi in modo sicuro e a regola d’arte;
    2.
    utilizzo e manutenzione di macchinari in modo sicuro e a regola d’arte.
    d.
    Progettazione, realizzazione e riparazione di prodotti con cuoio e tessili:
    1.
    sviluppo di prototipi, concepimento di modelli di forma e di campioni di lavoro;
    2.
    fabbricazione di prodotti di cuoio e di tessili;
    3.
    riparazioni e modifiche ai prodotti di cuoio e tessili;
    4.
    articoli da equitazione: riparazioni e modifiche a regola d’arte di prodotti di cuoio e tessili specifici del mestiere;
    5.
    veicoli e tecnica: riparazioni e modifiche a regola d’arte di prodotti di cuoio e tessili specifici del mestiere;
    6.
    articoli da pelletteria: riparazioni e modifiche a regola d’arte di prodotti di cuoio e tessili specifici del mestiere;
    e.
    Rispetto di prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente:
    1.
    sicurezza sul lavoro e protezione della salute, rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni;
    2.
    protezione dell’ambiente, rispetto delle prescrizioni in materia di protezione dell’ambiente;
    3.
    protezione degli animali e delle specie, rispetto delle prescrizioni in materia di protezione degli animali e delle specie.

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

    Art. 55

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

    4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

    5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

    5 Nuovo testo giusta il n. II 115 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 4: Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 6 Parti svolte dai luoghi di formazione

    1 La formazione professionale pratica si svolge in media su quattro giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

    2 L’insegnamento scolastico obbligatorio comprende 1080 lezioni. Di queste, 120 lezioni sono dedicate all’insegnamento dello sport.

    3 I corsi interaziendali hanno una durata complessiva minima di 15 e massima di 20 giornate di otto ore. Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

    Art. 7 Lingua d’insegnamento

    1 La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

    2 È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    3 I Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

    Sezione 5: Piano di formazione e cultura generale

    Art. 8 Piano di formazione

    1 Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione redatto dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

    2 Il piano di formazione specifica le competenze operative di cui all’articolo 4 come segue:

    a.
    spiega la loro rilevanza per la formazione professionale di base;
    b.
    definisce il tipo di comportamento atteso in determinate situazioni operative sul posto di lavoro;
    c.
    precisa le competenze operative mediante obiettivi di valutazione concreti;
    d.
    rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità.

    3 Il piano di formazione stabilisce inoltre:

    a.
    la struttura curricolare della formazione professionale di base;
    b.
    l’organizzazione dei corsi interaziendali e la loro ripartizione sulla durata della formazione di base;
    c.
    le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente.

    4 Al piano di formazione è allegato l’elenco della documentazione concernente l’attuazione della formazione professionale di base con indicazione di titolo, data e centro di distribuzione.

    Art. 9 Cultura generale

    Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20066 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    Sezione 6: Requisiti per gli operatori della formazione di base organizzata dall’azienda

    Art. 10 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori

    I requisiti professionali minimi ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

    a.
    attestato federale di capacità di artigiano del cuoio e dei tessili con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    b.
    attestato federale di capacità di sellaio da carrozzeria qualificato con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    c.
    attestato federale di capacità di sellaio qualificato con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    d.
    attestato federale di capacità di borsettaio qualificato con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    e.
    attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività dell’artigiano del cuoio e dei tessili AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’inse­gnamento;
    f.
    titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente.
    Art. 11 Numero massimo di persone in formazione

    1 Una persona in formazione può svolgere il tirocinio in un’azienda se:

    a.
    vi è occupato al 100 per cento un formatore qualificato; oppure
    b.
    vi sono occupati due formatori qualificati, ciascuno almeno al 60 per cento.

    2 Quando una persona arriva all’ultimo anno della formazione professionale di base, un’altra persona in formazione può iniziare il tirocinio.

    3 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    4 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità nel campo della persona in formazione o chi dispone di una qualifica equivalente.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svol­gono la loro funzione di formazione con un successo superiore alla media.

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento e delle prestazioni

    Art. 12 Formazione in azienda

    1 La persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento, in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda.

    2 Il formatore controlla e firma tale documentazione una volta al semestre. La dis­cute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

    3 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione.

    Art. 14 Formazione nei corsi interaziendali

    1 Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze secondo le disposizioni del piano di formazione.

    2 I controlli delle competenze vengono espressi in note e confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione di cui all’articolo 18 capoverso 3.

    Sezione 8: Procedure di qualificazione

    Art. 15 Ammissione

    È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; o
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se
    1.
    ha maturato l’esperienza di cui all’articolo 32 OFPr;
    2.
    di tale esperienza professionale ha svolto almeno tre anni nel campo dell’artigiano del cuoio e dei tessili AFC;
    3.
    rende verosimile il possesso dei requisiti per l’esame finale (art. 17).
    Art. 16 Oggetto

    Nelle procedure di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

    Art. 17 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

    1 Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:

    a.
    «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata da 20 a 24 ore. L’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste, in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali;
    b.
    «conoscenze professionali», della durata da tre a quattro ore. L’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. L’esame è scritto oppure sia scritto sia orale. Se si svolge un esame orale, la durata massima è di un’ora;
    c.
    «cultura generale». Per questo campo di qualificazione fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20067 sulle prescrizioni minime in materia di cul­tura generale nella formazione professionale di base.

    2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

    Art. 18 Superamento dell’esame finale, calcolo e ponderazione delle note

    1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

    a.
    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e
    b.
    la nota complessiva raggiunge o supera il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponde­rata dei luoghi di formazione. Vale la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 40 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 20 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento;
    d.
    nota dei luoghi di formazione: 20 per cento.

    3 Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale delle note relative a:

    a.
    insegnamento professionale;
    b.
    corsi interaziendali.

    4 Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto di tutte le note semestrali ottenute per l’insegnamento professionale.

    5 Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle note conseguite nei controlli delle competenze.

    Art. 19 Ripetizioni

    1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    2 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente la scuola professionale, resta valida la nota dei luoghi di formazione conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

    3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interazien­dali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

    Art. 20 Caso particolare

    1 Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza, viene meno la nota dei luoghi di formazione.

    2 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 60 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 20 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento.

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 21

    1 Chi ha superato una procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

    2 L’attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «artigiana del cuoio e dei tessili AFC»/«artigiano del cuoio e dei tessili AFC».

    3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

    a.
    la nota complessiva;
    b.
    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 20 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione.
    c.
    l’indirizzo professionale.

    Sezione 10: Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità

    Art. 22

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità ha la seguente composizione:

    a.
    da 3 a 6 rappresentanti della comunità d’interessi LETEX (Verband Schweizerischer Reiseartikel – und Lederwaren Fabrikanten, sattler-schweiz.ch, Associazione svizzera dei sellai da carrozzeria);
    b.
    da uno a due rappresentanti dei docenti di materie professionali;
    c.
    almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.

    2 Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate.

    3 La Commissione si autocostituisce.

    4 La Commissione ha i seguenti compiti:

    a.
    adegua costantemente, ma almeno ogni cinque anni, il piano di formazione di cui all’articolo 8 agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici. A tal fine tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della forma­zione professionale di base. Gli adeguamenti devono essere approvati dai rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni e convalidati dalla SEFRI;
    b.
    richiede alla SEFRI modifiche della presente ordinanza, qualora gli sviluppi osservati interessino disposizioni della stessa, segnatamente le competenze operative di cui all’articolo 4.

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 23 Diritto previgente: abrogazione

    1 Sono abrogati:

    a.
    il regolamento dell’11 maggio 19888 concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio per sellaio da carrozzeria;
    b.
    il programma del 20 novembre 20039 d’insegnamento professionale per sellaio di carrozzeria/sellaia di carrozzeria.
    c.
    il regolamento del 20 novembre 200310 concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio per sellaio/sellaia;
    d.
    il programma del 20 novembre 200311 d’insegnamento professionale per sellaio/sellaia;

    2 È revocata l’approvazione del regolamento dell’11 maggio 1988 concernente i corsi d’introduzione per sellai da carrozzeria.

    2 È revocata l’approvazione del regolamento del 20 novembre 2003 concernente i corsi d’introduzione per sellai.

    8 FF 1988 III 205

    9 FF 2003 I 7152

    10 FF 2003 I 7153

    11 FF 2003 I 7153

    Art. 24 Disposizioni transitorie

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di sellaio o di sellaio da carrozzeria prima del 1o gennaio 2012 la portano a termine in base al diritto anteriore.

    2 Chi ripete l’esame finale di tirocinio per sellaio o sellaio da carrozzeria entro il 31 dicembre 2016 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

    Art. 25 Entrata in vigore

    1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

    2 Le disposizioni concernenti la procedura di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 1521) entrano in vigore il 1° gennaio 2015.

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