412.101.221.64 Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Cartaia/Cartaio con attestato federale di capacità (AFC)
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    412.101.221.64

    Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Cartaia/Cartaio con attestato federale di capacità (AFC)

    del 17 agosto 2011 (Stato 1° gennaio 2018)

    33004

    Cartaia AFC/Cartaio AFC

    Papiertechnologin EFZ/Papiertechnologe EFZ

    Papetière CFC/Papetier CFC

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

    ordina:4

    1 RS 412.10

    2 RS 412.101

    3 RS 822.115

    4 Nuovo testo giusta il n. I 117 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 1: Oggetto, durata e organizzazione

    Art. 1 Profilo professionale

    I cartai di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per i seguenti comportamenti:

    a.
    producono carta o cartone con l’ausilio di impianti di produzione all’avan­guardia. Conoscono tutte le fasi di produzione, dalle materie prime al prodotto finito. Sorvegliano gli impianti di produzione e di lavorazione durante la procedura di fabbricazione e sono responsabili della qualità della carta e del cartone;
    b.
    sono in grado di svolgere in modo autonomo semplici lavori di manutenzione agli impianti di produzione e di lavorazione;
    c.
    collaborano con altre persone in seno a un’équipe assicurando un buono svolgimento dei processi aziendali;
    d.
    nell’esecuzione del lavoro rispettano le prescrizioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione della salute e dell’ambiente e alla prevenzione degli incendi. Utilizzano in modo consapevole i prodotti chimici, l’energia e i materiali e sanno trattare i rifiuti. Riconoscono l’importanza delle prescrizioni di tutela dell’uomo e dell’ambiente. Sanno lavorare in modo sistema­tico e scrupoloso e si attengono alle prescrizioni aziendali e alle disposizioni dei superiori.
    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura tre anni.

    2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.

    Art. 3 Organizzazione

    1 La formazione scolastica è impartita dalla Papiermacherschule Gernsbach (Germania).

    2 Essa è disciplinata da:

    a.
    l’ordinanza del Ministero Federale Tedesco per l’Economia e la Tecnologia del 20 aprile 20105 sulla formazione professionale di cartaio (Verordnung über die Berufsausbildung zum Papiertechnologen/zur Papiertechnologin), compreso il programma quadro di formazione per la professione di cartaia/cartaio;
    b.
    il programma quadro d’insegnamento della Kultusministerkonferenz del 25 marzo 20106 per la professione di cartaia/cartaio.

    3 I Cantoni interessati stipulano una convenzione di prestazioni con la scuola di cui al capoverso 1.

    4 La formazione professionale pratica si svolge in azienda secondo il contratto di tirocinio.

    5 Bundesgesetzblatt 2010 I 17 del 28 apr. 2010; l’O può essere consultata al seguente indirizzo web: www.bibb.de.

    6 Il programma quadro d’insegnamento può essere consultato al seguente indirizzo web: www.bibb.de.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 4

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono disciplinati dall’ordinanza e dal programma quadro d’insegnamento di cui all’articolo 3 capoverso 2.

    2 Tali obiettivi ed esigenze valgono per tutti i luoghi di formazione.

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

    Art. 57

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

    4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

    5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

    7 Nuovo testo giusta il n. II 117 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 4: Requisiti per gli operatori della formazione di base organizzata all’azienda

    Art. 6 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori

    I requisiti professionali minimi ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

    a.
    attestato federale di capacità di cartaio con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    b.
    attestato federale di capacità di cartaio qualificato con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    c.
    diploma di ingegnere nel settore della carta e titolo di ingegnere PF/SUP con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    d.
    titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente.
    Art. 7 Numero massimo di persone in formazione

    1 Una persona in formazione può svolgere il tirocinio in un’azienda se:

    a.
    vi è occupato al 100 per cento un formatore qualificato; oppure
    b.
    vi sono occupati due formatori qualificati, ciascuno almeno al 60 per cento.

    2 Quando una persona arriva all’ultimo anno della formazione professionale di base, un’altra persona in formazione può iniziare il tirocinio.

    3 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    4 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità nel campo della persona in formazione o chi dispone di una qualifica equivalente.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con un successo superiore alla media.

    Sezione 5: Documentazione dell’apprendimento e delle prestazioni

    Art. 8 In azienda

    1 La persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento, in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda.

    2 Il formatore controlla, discute e firma tale documentazione almeno una volta a trimestre.

    3 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione.

    Art. 9 Formazione scolastica

    La scuola professionale di cui all’articolo 3 capoverso 1 documenta le prestazioni delle persone in formazione nelle materie insegnate e consegna loro una pagella alla fine di ogni semestre.

    Sezione 6: Procedure di qualificazione

    Art. 10 Ammissione

    È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza; o
    b.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
    1.
    ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr;
    2.
    di tale esperienza professionale ha svolto almeno tre anni nel campo del cartaio AFC; e
    3.
    rende verosimile il possesso dei requisiti per l’esame finale (art. 12).
    Art. 11 Oggetto

    Nelle procedure di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze operative fissate nell’ordinanza sulla formazione.

    Art. 12 Svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

    1 L’esame finale è svolto da una commissione d’esame istituita dalla camera dell’industria e del commercio di Karlsruhe (Germania).

    2 I dettagli relativi all’esame finale sono disciplinati nell’ordinanza di cui all’arti­colo 3 capoverso 2 lettera a.

    3 La valutazione avviene in base al sistema di note tedesco. Non viene convertita nel sistema di note svizzero.

    Art. 13 Ripetizioni

    La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

    Sezione 7: Attestazioni e titolo

    Art. 14

    1 Chi ha superato una procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

    2 L’attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «cartaia AFC»/«cartaio AFC».

    Sezione 8: Commissione per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione di cartaio AFC

    Art. 15

    1 La Commissione per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione di cartaio AFC ha la seguente composizione:

    a.
    complessivamente, da 3 a 5 rappresentanti dell’associazione Schweizerische Zellstoff-, Papier- und Kartonindustrie (ZPK) e dell’associazione Arbeit­geberverband Schweizerischer Papier-Industrieller (ASPI);
    b.
    un rappresentante per ogni organizzazione dei lavoratori conformemente al contratto collettivo di lavoro;
    c.
    almeno un rappresentante della scuola professionale competente;
    d.
    almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.

    2 La Commissione si autocostituisce.

    3 La Commissione richiede alla SEFRI modifiche della presente ordinanza, qualora gli sviluppi osservati interessino disposizioni della stessa. Gli adeguamenti devono essere approvati dai rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni e convalidati dalla SEFRI.

    Sezione 9: Disposizioni finali

    Art. 16 Abrogazione del diritto previgente

    Sono abrogati:

    a.
    il regolamento del 14 gennaio 20028 (disposizioni per i germanofoni) concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio per cartaio/cartaia;
    b.
    il regolamento del 6 aprile 19899 (disposizioni per i francofoni e gli italo­foni) concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio nella professione di cartaio.
    c.
    il programma del 6 aprile 198910 (disposizioni per i francofoni e gli italofoni) d’insegnamento professionale per gli apprendisti cartai.

    8 FF 2002 4170

    9 FF 1989 II 1089

    10 FF 1989 II 1089

    Art. 17 Disposizioni transitorie

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di cartaia/cartaio prima del 1o gennaio 2012 la portano a termine in base al diritto anteriore.

    2 Chi ripete l’esame finale di tirocinio per cartaia/cartaio entro il 31 dicembre 2016 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

    Art. 18 Entrata in vigore

    1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

    2 Le disposizioni concernenti la procedura di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 1014) entrano in vigore il 1° gennaio 2015.

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