412.101.221.67 Ordinanza della SEFRI 1
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    412.101.221.67

    Ordinanza della SEFRI1

    sulla formazione professionale di base Operatrice/Operatore per la promozione dell’attività fisica e della salute con attestato federale di capacità (AFC)

    del 16 agosto 2011 (Stato 1° marzo 2019)

    1 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013.

    85701

    Operatrice/Operatore per la promozione dell’attività fisica e della salute AFC

    Fachfrau/Fachmann Bewegungs-

    und Gesundheitsförderung EFZ

    Assistante/Assistant en promotion de

    l’activité physique et de la santé CFC

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale (LFPr); visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20033 sulla formazione professionale (OFPr),

    ordina:

    Sezione 1: Oggetto e durata

    Art. 1 Profilo professionale

    Gli operatori per la promozione dell’attività fisica e della salute di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per i seguenti comportamenti:

    a.
    dispongono delle necessarie conoscenze in materia di promozione dell’atti­vità fisica e della salute e lavorano in centri fitness, in centri benessere e in istituti analoghi pubblici e privati promuovendo la salute tramite l’esercizio fisico e il rilassamento;
    b.
    promuovono uno stile di vita sano e assistono clienti di tutte le età interessati all’attività fisica, al rilassamento e al promovimento della salute;
    c.
    individuano le esigenze e le richieste dei clienti, effettuano un rilevamento dei dati secondo disposizioni standard e personalizzano l’attività fisica e il rilassamento secondo disposizioni predefinite, assistendo la clientela nello svolgimento di programmi e metodi;
    d.
    sono in grado di condurre colloqui di consulenza e di vendita, di svolgere compiti amministrativi secondo disposizioni predefinite e di creare un ambiente volto a promuovere la salute.
    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura tre anni.

    2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 3 Contenuti formativi

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative all’articolo 4.

    2 Le competenze operative comprendono le competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.

    3 Allo sviluppo delle competenze operative partecipano in stretta collaborazione tutti i luoghi di formazione coordinando i propri contributi.

    Art. 4 Competenze operative

    La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:4

    a.
    Riconoscere e promuovere uno stile di vita sano:
    1.
    trasmettere ai clienti le conoscenze di base acquisite secondo le diret­tive,
    2.
    aiutare i clienti a raggiungere l’obiettivo personale stabilito,
    3.
    rilevare le abitudini salienti dei clienti dal punto di vista della salute seguendo procedimenti standardizzati,
    4.5
    offrire consulenza ai clienti in materia di alimentazione e aiutarli ad avere uno stile di vita equilibrato;
    b.
    Rilevare dati, stabilire obiettivi e mettere a punto un programma:
    1.
    raccogliere dati personali rilevanti in funzione degli obiettivi,
    2.
    definire gli obiettivi sulla base dei dati raccolti,
    3.
    pianificare misure seguendo le direttive;
    c.
    Attuare, valutare e adeguare programmi orientati all’attività motoria:
    1.
    applicare le conoscenze teoriche acquisite a un modo di pensare e agire coerente con la professione,
    2.
    essere coerenti nei propri atteggiamenti e presentarsi ai clienti dimostrando competenza e consapevoli del proprio corpo,
    3.
    favorire metodicamente l’approccio all’attività motoria,
    4.
    registrare i cambiamenti nelle prestazioni e adeguare il programma di conseguenza,
    5.
    strutturare le modalità di intervento e il rapporto con i clienti sulla base di principi etici e di fisiologia dell’apprendimento,
    6.
    utilizzare apparecchi e strumenti appropriati all’obiettivo,
    7.
    creare un ambiente di lavoro stimolante,
    8.
    valutare autonomamente e regolarmente il proprio operato,
    9.
    promuovere nella clientela la riflessione personale su stili di vita e comportamenti che valorizzino il movimento;
    d.
    Comunicare con i clienti e rispettare i processi aziendali:
    1.
    svolgere i processi orientati al cliente secondo le direttive aziendali, in particolare informarsi sulle esigenze di interessati e nuovi clienti,
    2.
    presentare l’azienda agli interessati secondo le direttive aziendali,
    3.
    informare la clientela sui prodotti e sulle prestazioni,
    4.
    ricevere, trattare e/o trasmettere in modo corretto e professionale i reclami, le domande e altre reazioni della clientela,
    5.
    accogliere e congedarsi da clienti e interessati in modo corretto, professionale e consono al servizio,
    6.
    adattarsi e adeguare il proprio modo di comunicare alla clientela, alle persone interessate e alle situazioni,
    7.
    svolgere in una lingua straniera semplici colloqui con la clientela;
    e.
    Consigliare e vendere prodotti e prestazioni:
    1.
    fissare appuntamenti con gli interessati,
    2.
    collaborare a eventi per la clientela secondo le istruzioni,
    3.
    adeguare il proprio comportamento a strategie, obiettivi e alla filosofia dell’azienda,
    4.
    consigliare e vendere alla clientela offerte di base e altre offerte, secondo le direttive,
    5.
    aggiornarsi regolarmente sulle novità, le tendenze e i prodotti nel contesto professionale e aziendale;
    f.
    Svolgere attività di amministrazione aziendale nel rispetto delle basi legali:
    1.
    utilizzare gli strumenti ausiliari, i sistemi e i programmi informatici dell’azienda,
    2.
    utilizzare autonomamente i sistemi di reporting,
    3.
    sbrigare correttamente la corrispondenza standard secondo le direttive aziendali,
    4.
    rispettare sempre le direttive aziendali relative ai processi ammini­strativi,
    5.
    registrare e controllare l’arrivo e lo stoccaggio della merce,
    6.
    rispettare sempre le disposizioni in materia di protezione dei dati,
    7.
    rispettare le direttive in materia di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute;
    g.
    Rispettare le norme igieniche, ecologiche, di funzionalità e di sicurezza dell’ambiente di lavoro:
    1.
    gestire i prodotti e le merci tenendo conto degli aspetti economici ed ecologici,
    2.
    osservare sempre e garantire gli standard di igiene aziendali,
    3.
    attuare e garantire l’efficienza operativa,
    4.
    controllare e curare il funzionamento di apparecchiature e attrezzi secondo le direttive aziendali,
    5.
    trattare autonomamente le emergenze secondo le direttive aziendali e partecipare regolarmente a esercitazioni di pronto soccorso,
    6.
    gestire autonomamente la farmacia di pronto soccorso.

    4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 18 ott. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 3921).

    5 Introdotto dal n. I dell’O della SEFRI del 18 ott. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 3921).

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

    Art. 5

    1 All’inizio della formazione, gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente.

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni vengono fornite in tutti i luoghi di forma­zione e considerate ai fini delle procedure di qualificazione.

    Sezione 4: Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 6 Parti svolte dai luoghi di formazione

    1 La formazione professionale pratica si svolge in media su 3,5 giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

    2 L’insegnamento scolastico obbligatorio comprende 1800 lezioni. Di queste, 200 sono dedicate all’insegnamento dello sport.

    3 I corsi interaziendali hanno una durata complessiva minima di 15 e massima di 17 giornate di otto ore. Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

    Art. 7 Lingua d’insegnamento

    1 La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

    2 È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    3 I Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

    Sezione 5: Piano di formazione e cultura generale

    Art. 86 Piano di formazione

    1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione7 della competente organizzazione del mondo del lavoro.

    2 Il piano di formazione:

    a.
    contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
    1.
    il profilo professionale,
    2.
    la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
    3.
    il livello richiesto per la professione;
    b.
    precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente;
    c.
    determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione;
    d.
    riporta la griglia delle lezioni della scuola professionale;
    e.
    designa l’ente responsabile dei corsi interaziendali e definisce l’organizza­zione dei corsi e la loro ripartizione sulla durata della formazione professionale di base;
    f.
    rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità.

    3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione delle fonti.

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 18 ott. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 3921).

    7 Il piano del 16 agosto 2011 (Stato 1° mar. 2019) è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: > Professioni A–Z.

    Art. 9 Cultura generale

    Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20068 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    Sezione 6: Requisiti per gli operatori della formazione di base organizzata dall’azienda

    Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori9

    Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:10

    a.
    attestato federale di capacità di operatrice per la promozione dell’attività fisica e della salute AFC/operatore per la promozione dell’attività fisica e della salute AFC con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    b.
    diploma di formazione professionale superiore in ambito pertinente;
    c.
    diploma di una scuola universitaria professionale in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    d.
    titolo accademico in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.

    9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 18 ott. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 3921).

    10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 18 ott. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 3921).

    Art. 1111 Numero massimo di persone in formazione in azienda

    1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

    2 Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

    4 Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

    11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 18 ott. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 3921).

    Sezione 7: 12 Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni13

    12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 18 ott. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 3921).

    13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 18 ott. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 3921).

    Art. 12 Documentazione dell’apprendimento

    1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

    2 Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

    Art. 12a Rapporto di formazione

    1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

    2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per scritto.

    3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concor­date e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

    4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per scritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

    Art. 12b Documentazione delle prestazioni nella formazione professionale pratica

    1 Il formatore documenta le prestazioni della persona in formazione mediante controlli delle competenze alla fine di ogni semestre.

    2 I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

    3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non sono documentati controlli delle competenze.

    Art. 13a Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali

    1 Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per i corsi IV, V e VI.

    2 I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

    Sezione 8: Procedure di qualificazione

    Art. 14 Ammissione

    È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; o
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se
    1.
    ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
    2.14
    ha svolto almeno tre anni di tale esperienza professionale nel campo dell’operatore per la promozione dell’attività fisica e della salute AFC, e
    3.15
    rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.

    14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 18 ott. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 3921).

    15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 18 ott. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 3921).

    Art. 15 Oggetto

    Nelle procedure di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze operative professionali di cui all’articolo 4.

    Art. 16 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

    1 Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:

    a.
    «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico individuale della durata da 8 a 16 ore. L’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svol­gere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali;
    b.
    «conoscenze professionali», della durata di tre ore. L’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. L’esame si svolge in forma scritta;
    c.
    «cultura generale». Per questo campo di qualificazione fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 200616 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

    Art. 17 Superamento dell’esame finale, calcolo e ponderazione delle note

    1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

    a.
    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e
    b.
    la nota complessiva raggiunge o supera il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione. Vale la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 20 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 20 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento;
    d.
    nota relativa ai luoghi di formazione: 40 per cento.

    3 Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale della somma delle note sottoelencate con la ponderazione seguente:

    a.
    nota relativa alla formazione professionale pratica: 25 %;
    b.
    nota relativa all’insegnamento professionale: 50 %;
    c.
    nota relativa ai corsi interaziendali: 25 %.17

    4 Per nota relativa alla formazione professionale pratica si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note conseguite nei cinque controlli delle competenze.18

    5 Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle sei note delle pagelle semestrali.19

    6 Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note conseguite nei tre controlli delle competenze.20

    17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 18 ott. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 3921).

    18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 18 ott. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 3921).

    19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 18 ott. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 3921).

    20 Introdotto dal n. I dell’O della SEFRI del 18 ott. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 3921).

    Art. 18 Ripetizioni

    1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    2 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente la formazione professionale pratica, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di formazione professionale pratica, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

    3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente la scuola professionale, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

    4 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interazien­dali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.21

    21 Introdotto dal n. I dell’O della SEFRI del 18 ott. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 3921).

    Art. 19 Caso particolare

    1 Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza, viene meno la nota dei luoghi di formazione.

    2 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 40 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 40 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento.

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 20

    1 Chi ha superato una procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

    2 L’attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi della designazione legalmente protetta di «operatrice per la promozione dell’attività fisica e della salute AFC»/«operatore per la promozione dell’attività fisica e della salute AFC».

    3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

    a.
    la nota complessiva;
    b.
    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 19 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione.

    Sezione 10: Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità

    Art. 21

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione degli operatori per la promozione dell’attività fisica e della salute AFC è composta da: 22

    a.
    da cinque a otto rappresentanti dell’associazione Bewegung und Gesundheit – Dachverband der Verband der Bewegungsberufe;
    b.
    da uno a due rappresentanti dei docenti di materie professionali;
    c.
    almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.

    2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

    a.
    si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
    b.
    le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.23

    3 La Commissione si autocostituisce.

    4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

    a.
    verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
    b.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
    c.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione;
    d.
    esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.24

    22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 18 ott. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 3921).

    23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 18 ott. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 3921).

    24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 18 ott. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 3921).

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 22 Disposizioni transitorie

    I titolari di un certificato «QUALITOP» per le specialità fitness, ginnastica per la schiena e ginnastica per il pavimento pelvico e i titolari del «QUALITOP status ok» per il settore fitness sono autorizzati a svolgere attività di formazione per un massimo di sei anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza se vantano almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento dell’operatore per la promozione dell’attività fisica e della salute AFC.

    Art. 22a25 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 18 ottobre 2018 e prima applicazione di singole disposizioni

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di operatore per la promozione dell’attività fisica e della salute prima dell’entrata in vigore della modifica del 18 ottobre 2018 la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2023.

    2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per operatore per la promozione dell’attività fisica e della salute entro il 31 dicembre 2023 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

    3 Le modifiche delle disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 1420) si applicano dal 1° gennaio 2022.

    25 Introdotto dal n. I dell’O della SEFRI del 18 ott. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 3921).

    Art. 23 Entrata in vigore

    1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

    2 Le disposizioni concernenti la procedura di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 1420) entrano in vigore il 1° gennaio 2015.

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