412.101.221.71 Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Meccanica di motoleggere e biciclette/ Meccanico di motoleggere e biciclette con attestato federale di capacità (AFC)
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    412.101.221.71

    Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Meccanica di motoleggere e biciclette/ Meccanico di motoleggere e biciclette con attestato federale di capacità (AFC)

    del 5 settembre 2011 (Stato 1° gennaio 2018)

    46106

    Meccanica di motoleggere e biciclette AFC/

    Meccanico di motoleggere e biciclette AFC

    Kleinmotorrad- und Fahrradmechanikerin EFZ/

    Kleinmotorrad- und Fahrradmechaniker EFZ

    Mécanicienne en motocycles de petite cylindrée et cycles CFC/

    Mécanicien en motocycles de petite cylindrée et cycles CFC

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

    ordina:4

    1 RS 412.10

    2 RS 412.101

    3 RS 822.115

    4 Nuovo testo giusta il n. I 123 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 1: Oggetto e durata

    Art. 1 Profilo professionale

    I meccanici di motoleggere e biciclette di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per i seguenti comportamenti:

    a.
    eseguono lavori di manutenzione e riparazione di sistemi e componenti di motoveicoli di tutti i tipi fino a 125 cm3 e 11 kW e di biciclette d’uso comune;
    b.
    riparano guasti su veicoli di clienti, preparano veicoli per l’ammissione alla circolazione ed effettuano corse di prova;
    c.
    rispettano i criteri e le prescrizioni tipici del ramo e sono consapevoli dell’importanza della professionalità nell’esercizio del loro lavoro;
    d.
    utilizzano con cura e competenza attrezzature d’officina, macchinari e attrezzi specifici del ramo e impiegano sistemi per la trasmissione di dati per eseguire processi di lavoro aziendali;
    e.
    sono in grado di svolgere colloqui professionali complessi con persone interne ed esterne all’azienda, di spiegare aspetti tecnici e tecnologici e dimostrano sensibilità per l’ecologia;
    f.
    chiedono e forniscono informazioni ai clienti, offrono consulenza, si avvalgono dei mezzi di comunicazione adeguati e realizzano i desideri dei clienti eseguendo i lavori con i debiti adeguamenti tecnici ed economici;
    g.
    eseguono con abilità compiti organizzativi e di pianificazione, sanno lavorare sotto pressione in maniera improntata alla qualità e dimostrano grande senso di responsabilità. Sono pronti ad acquisire costantemente nuove conoscenze e capacità. Nei rapporti con i clienti, con i superiori e con i collaboratori hanno un comportamento corretto.
    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura tre anni.

    2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 3 Contenuti formativi

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative all’articolo 4.

    2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.

    3 Allo sviluppo delle competenze operative partecipano in stretta collaborazione tutti i luoghi di formazione, coordinando i loro apporti.

    Art. 4 Competenze operative

    1 La formazione prevede, nei seguenti campi di competenze operative, le compe­tenze operative qui elencate:

    a.
    manutenzione e riparazione di telai e relative componenti:
    1.
    esaminare e sostituire telai,
    2.
    esaminare, assemblare e montare ruote, cuscinetti e pneumatici,
    3.
    esaminare, tenere in buono stato e sostituire sospensioni delle ruote e sterzi,
    4.
    esaminare, tenere in buono stato e riparare sospensioni e ammortiz­zatori,
    5.
    esaminare, tenere in buono stato e riparare freni;
    b.
    manutenzione e riparazione di componenti di azionamento e di cambio:
    1.
    esaminare e tenere in buono stato catene di trasmissione e cambi a catena,
    2.
    esaminare e tenere in buono stato cambi a mozzo,
    3.
    esaminare e riparare frizioni,
    4.
    esaminare e tenere in buono stato sistemi di cambio,
    5.
    esaminare e tenere in buono stato meccanismi a trasmissione continua;
    c.
    manutenzione e riparazione di componenti e sistemi per la gestione di motori:
    1.
    esaminare e sostituire cilindri, teste di cilindri e manovellismi,
    2.
    esaminare, regolare e sostituire componenti per il comando di motori,
    3.
    esaminare, tenere in buono stato, diagnosticare ed eliminare eventuali guasti in impianti combustibile e gas di scarico,
    4.
    esaminare e tenere in buono stato sistemi lubrificanti e di raffredda­mento;
    d.
    manutenzione e riparazione di impianti elettrici ed elettronici:
    1.
    esaminare, tenere in buono stato, diagnosticare eventuali guasti e sostituire batterie d’avviamento,
    2.
    esaminare impianti di ricaricamento, identificare ed eliminare eventuali guasti,
    3.
    esaminare impianti di ricaricamento, diagnosticare ed eliminare eventuali guasti,
    4.
    esaminare impianti di accensione, diagnosticare ed eliminare eventuali guasti,
    5.
    installare ed esaminare impianti di illuminazione e segnalazione, diagnosticare ed eliminare eventuali guasti;
    e.
    cura della comunicazione interna e utilizzo del linguaggio specifico del ramo:
    1.
    utilizzare termini tecnici nel processo di comunicazione interna, spie­gare le interrelazioni e svolgere colloqui professionali,
    2.
    definire elementi elettrici e unità di misura, misurare componenti, diagnosticare ed eliminare eventuali guasti,
    3.
    svolgere processi di lavorazione tenendo conto delle caratteristiche dei materiali, del funzionamento e delle sostanze ausiliarie,
    4.
    ricercare dati tecnici, interpretarli, integrarli e utilizzarli nell’ambito dello scambio di informazioni interno;
    f.
    realizzazione dei desideri dei clienti, gestione dei processi aziendali e delle misure di protezione dell’ambiente:
    1.
    usare i mezzi di comunicazione per il contatto con i clienti nonché per i processi di comunicazione interni ed esterni,
    2.
    ricercare, interpretare e impiegare le informazioni per la manutenzione e la riparazione in tedesco e in inglese e applicare le basi necessarie,
    3.
    accogliere i desideri dei clienti e le informazioni; consultare, informare e assistere i clienti; consegnare i veicoli e valutare gli incarichi insieme ai clienti,
    4.
    pianificare e preparare gli incarichi di lavoro; applicare il sistema aziendale di gestione della qualità; controllare, valutare e documentare i risultati dei lavori,
    5.
    richiedere, preparare e documentare i pezzi di ricambio e gestire il relativo magazzino,
    6.
    consultare, interpretare e applicare le prescrizioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione contro gli infortuni e alla tutela dell’ambiente nonché le ordinanze tecniche;
    g.
    impiego e manutenzione di apparecchiature e impianti:
    1.
    riordinare, tenere in buono stato e impiegare apparecchiature, macchine e impianti,
    2.
    impiegare, tenere in buono stato e riordinare gli attrezzi dell’officina e personali,
    3.
    impiegare sistemi di comunicazione per la redazione di documenti, per la gestione e lo scambio di dati nonché per la ricerca di informazioni,
    4.
    valutare i veicoli dei clienti e riparare eventuali guasti; preparare veicoli sia nuovi sia usati per l’ammissione alla circolazione; effettuare corse di prova,
    5.
    tenere in buono stato e impiegare gli apparecchi di prova aziendali e personali.
    Art. 5 Esame di guida

    Le persone che seguono la formazione di meccanico di cicli e motoveicoli devono superare, durante il tirocinio, l’esame di guida per la categoria A1 (fino a 125 cm3 e 11 kW). L’azienda di tirocinio provvede affinché la persona in formazione richieda per tempo la licenza di allievo conducente, affida a un maestro di guida autorizzato di sua scelta l’incarico di impartire lezioni e si fa carico delle spese del corso di base e del primo esame di guida.

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

    Art. 65

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

    4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

    5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

    5 Nuovo testo giusta il n. II 123 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 4: Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 7 Parti svolte dai luoghi di formazione

    1 La formazione professionale pratica si svolge in media su 3 3/4 giorni alla setti­mana per tutta la durata della formazione professionale di base.

    2 L’insegnamento scolastico obbligatorio comprende 1260 lezioni. Di queste, 140 sono dedicate all’insegnamento dello sport.

    3 I corsi interaziendali hanno una durata complessiva minima di 28 e massima di 32 giornate di otto ore. Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

    Art. 8 Lingua d’insegnamento

    1 La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

    2 È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    3 I Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

    Sezione 5: Piano di formazione e cultura generale

    Art. 9 Piano di formazione

    1 Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione redatto dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

    2 Il piano di formazione specifica le competenze operative di cui all’articolo 4 come segue:

    a.
    spiega la loro rilevanza per la formazione professionale di base;
    b.
    definisce il tipo di comportamento atteso in determinate situazioni operative sul posto di lavoro;
    c.
    precisa le competenze operative mediante obiettivi di valutazione concreti;
    d.
    rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità.

    3 Il piano di formazione stabilisce inoltre:

    a.
    la struttura curricolare della formazione professionale di base;
    b.
    l’organizzazione dei corsi interaziendali e la loro ripartizione sulla durata della formazione di base;
    c.
    le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente.

    4 Al piano di formazione è allegato l’elenco della documentazione concernente l’attuazione della formazione professionale di base con indicazione di titolo, data e centro di distribuzione.

    Art. 10 Cultura generale

    Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20066 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    Sezione 6: Requisiti per gli operatori della formazione di base organizzata all’azienda

    Art. 11 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori

    I requisiti professionali minimi ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

    a.
    attestato federale di capacità di meccanico di motoleggere e biciclette con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    b.
    attestato federale di capacità di meccanico di cicli (motoleggere) qualificato con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    c.
    attestato federale di capacità di meccanico di velocipedi e ciclomotori qualificato con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegna­mento;
    d.
    meccanico di motoveicoli qualificato;
    e.
    titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente.
    Art. 12 Numero massimo di persone in formazione

    1 Una persona in formazione può svolgere il tirocinio in un’azienda se:

    a.
    vi è occupato al 100 per cento un formatore qualificato; oppure
    b.
    vi sono occupati due formatori qualificati, ciascuno almeno al 60 per cento.

    2 Quando una persona arriva all’ultimo anno della formazione professionale di base, un’altra persona in formazione può iniziare il tirocinio.

    3 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    4 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità nel campo della persona in formazione o chi dispone di una qualifica equivalente.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svol­gono la loro funzione di formazione con un successo superiore alla media.

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento e delle prestazioni

    Art. 13 Formazione in azienda

    1 La persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda.

    2 Il formatore controlla e firma tale documentazione una volta al semestre. La dis­cute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

    3 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione.

    Art. 15 Formazione nei corsi interaziendali

    1 Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze al termine di ogni corso interaziendale secondo le disposizioni del piano di formazione.

    2 I controlli delle competenze vengono espressi in note e confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione di cui all’articolo 19 capoverso 4.

    Sezione 8: Procedure di qualificazione

    Art. 16 Ammissione

    È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; o
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
    1.
    ha maturato l’esperienza di cui all’articolo 32 OFPr;
    2.
    di tale esperienza professionale ha svolto almeno tre anni nel campo del meccanico di cicli e motoveicoli AFC;
    3.
    rende verosimile il possesso dei requisiti per l’esame finale (art. 17).
    Art. 17 Oggetto

    Nelle procedure di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

    Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

    1 Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:

    a.
    «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di 12 ore. L’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svol­gere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dei corsi interaziendali;
    b.
    «conoscenze professionali», della durata di quattro ore. L’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. L’esame è scritto oppure sia scritto sia orale. Se si svolge un esame orale, la durata massima è di un’ora;
    c.
    «cultura generale». Per questo campo di qualificazione fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20067 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

    Art. 19 Superamento dell’esame finale, calcolo e ponderazione delle note

    1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

    a.
    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e
    b.
    la nota complessiva raggiunge o supera il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponde­rata dei luoghi di formazione.

    3 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 40 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 20 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento;
    d.
    nota dei luoghi di formazione: 20 per cento.

    4 Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale delle note relative a:

    a.
    insegnamento professionale;
    b.
    corsi interaziendali.

    5 Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto di tutte le note semestrali ottenute per l’insegnamento professionale.

    6 Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle note conseguite nei controlli delle competenze.

    Art. 20 Ripetizioni

    1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    2 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente la scuola profes­sionale, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

    3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

    Art. 21 Caso particolare

    1 Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza, viene meno la nota dei luoghi di formazione.

    2 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 50 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 30 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento.

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 22

    1 Chi ha superato una procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

    2 L’attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «meccanica di motoleggere e biciclette AFC» o di «mecca­nico di motoleggere e biciclette AFC».

    3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

    a.
    la nota complessiva;
    b.
    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’arti­colo 21 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione.

    Sezione 10: Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità

    Art. 23

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità ha la seguente composizione:

    a.
    da tre a cinque rappresentanti dell’associazione 2ruote Svizzera;
    b.
    da uno a due rappresentanti dei docenti di materie professionali dell’Asso­ciazione svizzera insegnanti della tecnica automobilistica (ASITA);
    c.
    almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.

    2 Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate.

    3 La Commissione si autocostituisce.

    4 La Commissione ha i seguenti compiti:

    a.
    adegua costantemente, ma almeno ogni cinque anni, il piano di formazione di cui all’articolo 9 agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici. A tal fine tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della forma­zione professionale di base. Gli adeguamenti devono essere approvati dai rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni e convalidati dalla SEFRI;
    b.
    richiede alla SEFRI modifiche della presente ordinanza, qualora gli sviluppi osservati interessino disposizioni della stessa, segnatamente le competenze operative di cui all’articolo 4.

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 24 Diritto previgente: abrogazione

    1 Sono abrogati:

    a.
    il regolamento del 31 gennaio 20028 concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio – Meccanico/Meccanica di cicli (motoleggere);
    b.
    il programma del 31 gennaio 20029 d’insegnamento professionale – Meccanico/Meccanica di cicli (motoleggere).

    2 È revocata l’approvazione del regolamento del 9 ottobre 2002 concernente i corsi d’introduzione per meccanici di motocicli e per meccanici di cicli (biciclette) e meccanici di cicli (motoleggere) qualificati.

    8 FF 2002 V 4173

    9 FF 2002 V 4173

    Art. 25 Disposizioni transitorie

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di meccanico di cicli (motoleggere) prima del 1o gennaio 2012 la portano a termine in base al diritto anteriore.

    2 Chi ripete l’esame finale di tirocinio per meccanici di cicli (motoleggere) entro il 31 dicembre 2016 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

    Art. 26 Entrata in vigore

    1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

    2 Le disposizioni concernenti la procedura di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 1622) entrano in vigore il 1° gennaio 2015.

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