412.101.221.72 Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Pittrice di scenari/Pittore di scenari con attestato federale di capacità (AFC)
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    412.101.221.72

    Ordinanza della SEFRI1 sulla formazione professionale di base Pittrice di scenari/Pittore di scenari con attestato federale di capacità (AFC)

    del 20 settembre 2011 (Stato 1° gennaio 2013)

    1 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013.

    53107

    Pittrice di scenari AFC/Pittore di scenari AFC

    Theatermalerin EFZ/Theatermaler EFZ

    Peintre en décors de théâtre CFC

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale (LFPr); visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20033 sulla formazione professionale (OFPr),

    ordina:

    Sezione 1: Oggetto e durata

    Art. 1 Profilo professionale

    I pittori di scenari di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per i seguenti comportamenti:

    a.
    realizzano progetti di scena adattandoli alle dimensioni dei diversi teatri;
    b.
    lavorano e trasformano materiali convenzionali ed ecologici manualmente e con l’impiego di macchinari garantendo un’elevata qualità artigianale. A tal fine utilizzano attrezzi, strumenti e macchinari in maniera autonoma, dando prova di abilità e precisione;
    c.
    pianificano e organizzano il proprio lavoro in funzione degli obiettivi e in modo efficiente secondo le esigenze dello scenografo;
    d.
    pensano e operano in maniera creativa, hanno una buona capacità di rappresentazione spaziale e senso artistico. Lavorano autonomamente per piccoli progetti o in gruppo per realizzare grandi progetti di decorazione;
    e.
    attuano coscienziosamente le direttive concernenti la protezione del­l’ambiente, della salute e della sicurezza sul lavoro.
    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura quattro anni.

    2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 3 Contenuti formativi

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative all’articolo 4.

    2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.

    3 Allo sviluppo delle competenze operative partecipano in stretta collaborazione tutti i luoghi di formazione coordinando i loro apporti.

    Art. 4 Competenze operative

    La formazione prevede, nei seguenti campi di competenze operative, le competenze operative qui elencate:

    a.
    comprensione della storia dell’arte e del teatro:
    1.
    comprendere la storia dell’arte e del teatro e delle riflessioni sull’arte;
    b.
    pianificazione di progetti:
    1.
    tenere colloqui con i committenti,
    2.
    individuare soluzioni e pianificare lavori;
    c.
    realizzazione di scenari:
    1.
    impiegare materiali, attrezzi, macchinari e apparecchiature,
    2.
    applicare tecniche ed effettuare lavori di base,
    3.
    effettuare pitture di fondali,
    4.
    realizzare pitture di supporti trasparenti,
    5.
    realizzare imitazioni,
    6.
    lavorare su mobili, materiali scenici e costumi,
    7.
    garantire la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute,
    8.
    garantire la protezione dell’ambiente.

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

    Art. 5

    1 All’inizio e durante la formazione, gli operatori forniscono regolarmente e spie­gano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente.

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni vengono fornite in tutti i luoghi di forma­zione e considerate ai fini delle procedure di qualificazione.

    Sezione 4: Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 6 Parti svolte dai luoghi di formazione

    1 La formazione professionale pratica si svolge in media su quattro giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

    2 L’insegnamento scolastico obbligatorio comprende 1620 lezioni. Di queste, 180 sono dedicate all’insegnamento dello sport.

    3 I corsi interaziendali hanno una durata complessiva minima di 42 e massima di 48 giornate di otto ore. Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

    Art. 7 Lingua d’insegnamento

    1 La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

    2 È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    3 I Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

    Sezione 5: Piano di formazione e cultura generale

    Art. 8 Piano di formazione

    1 Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione redatto dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

    2 Il piano di formazione specifica le competenze operative di cui all’articolo 4 come segue:

    a.
    spiega la loro rilevanza per la formazione professionale di base;
    b.
    definisce il tipo di comportamento atteso in determinate situazioni operative sul posto di lavoro;
    c.
    precisa le competenze operative mediante obiettivi di valutazione concreti;
    d.
    rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità.

    3 Il piano di formazione stabilisce inoltre:

    a.
    la struttura curricolare della formazione professionale di base;
    b.
    l’organizzazione dei corsi interaziendali e la loro ripartizione sulla durata della formazione di base;
    c.
    le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente.

    4 Al piano di formazione è allegato l’elenco della documentazione concernente l’attuazione della formazione professionale di base con indicazione di titolo, data e centro di distribuzione.

    Art. 9 Cultura generale

    Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20064 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    Sezione 6: Requisiti per gli operatori della formazione di base organizzata all’azienda

    Art. 10 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori

    I requisiti professionali minimi ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

    a.
    attestato federale di capacità di pittore di scenari con almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    b.
    attestato federale di capacità di pittore di scenari qualificato con almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    c.
    attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del grafico AFC e almeno cinque anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    d.
    titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente;
    e.
    diploma di una scuola universitaria professionale in ambito pertinente e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.
    f.
    titolo accademico in ambito pertinente e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.
    Art. 11 Numero massimo di persone in formazione

    1 Una persona in formazione può svolgere il tirocinio in un’azienda se:

    a.
    vi è occupato al 100 per cento un formatore qualificato; oppure
    b.
    vi sono occupati due formatori qualificati, ciascuno almeno al 60 per cento.

    2 Quando una persona arriva all’ultimo anno della formazione professionale di base, un’altra persona in formazione può iniziare il tirocinio.

    3 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    4 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità nel campo della persona in formazione o chi dispone di una qualifica equivalente.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con un successo superiore alla media.

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento e delle prestazioni

    Art. 12 Formazione in azienda

    1 La persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento, in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda.

    2 Il formatore controlla e firma tale documentazione una volta al trimestre. La dis­cute con la persona in formazione almeno una volta al trimestre.

    3 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione.

    Sezione 8: Procedure di qualificazione

    Art. 14 Ammissione

    È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; o
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se
    1.
    ha maturato l’esperienza di cui all’articolo 32 OFPr;
    2.
    di tale esperienza professionale ha svolto almeno quattro anni nel campo del pittore di scenari AFC;
    3.
    rende verosimile il possesso dei requisiti per l’esame finale (art. 16).
    Art. 15 Oggetto

    Nelle procedure di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

    Art. 16 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

    1 Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:

    a.
    «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata da 36 a 40 ore. L’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svol­gere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali;
    b.
    «conoscenze professionali», della durata da due e mezzo a tre ore. L’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. L’esame è scritto e orale. L’esame orale dura al massimo un’ora.
    c.
    «cultura generale». Per questo campo di qualificazione fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20065 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

    Art. 17 Superamento dell’esame finale, calcolo e ponderazione delle note

    1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

    a.
    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e
    b.
    la nota complessiva raggiunge o supera il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponde­rata dei luoghi di formazione.

    3 Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto di tutte le note semestrali relative all’insegnamento professionale.

    4 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 50 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 20 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento;
    d.
    nota relativa all’insegnamento professionale: 10 per cento.
    Art. 18 Ripetizioni

    1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    2 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente la scuola professionale, resta valida la nota relativa all’insegnamento professionale conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

    Art. 19 Caso particolare

    1 Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza, viene meno la nota dei luoghi di formazione.

    2 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 50 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 30 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento.

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 20

    1 Chi ha superato una procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

    2 L’attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «pittrice di scenari AFC» o «pittore di scenari AFC».

    3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

    a.
    la nota complessiva;
    b.
    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 19 capoverso 1, la nota relativa all’insegnamento professionale.

    Sezione 10: Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità

    Art. 21

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità ha la seguente composizione:

    a.
    da tre a cinque rappresentanti dell’associazione svizzera dei pittori di scenari (STMV);
    b.
    da uno a due rappresentanti dei docenti di materie professionali;
    c.
    almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.

    2 Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate.

    3 La Commissione si autocostituisce.

    4 La Commissione ha i seguenti compiti:

    a.
    adegua costantemente, ma almeno ogni cinque anni, il piano di formazione di cui all’articolo 8 agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici. A tal fine tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della forma­zione professionale di base. Gli adeguamenti devono essere approvati dai rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni e convalidati dalla SEFRI;
    b.
    richiede alla SEFRI modifiche della presente ordinanza, qualora gli sviluppi osservati interessino disposizioni della stessa, segnatamente le competenze operative di cui all’articolo 4.

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 22 Diritto previgente: abrogazione

    Sono abrogati:

    a.
    il regolamento del 26 aprile 19936 concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio – pittore di scenari;
    b.
    il programma del 26 aprile 19937 d’insegnamento professionale – pittore di scenari.

    6 FF 1993 II 579

    7 FF 1993 II 579

    Art. 23 Disposizioni transitorie

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di pittori di scenari prima del 1o gennaio 2012 la portano a termine in base al diritto anteriore.

    2 Chi ripete l’esame finale di tirocinio per pittori di scenari entro il 31 dicembre 2017 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

    Art. 24 Entrata in vigore

    1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

    2 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 1420) entrano in vigore il 1° gennaio 2016.

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