412.101.221.72 Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Pittrice di scenari/Pittore di scenari con attestato federale di capacità (AFC)
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    412.101.221.72

    Ordinanza della SEFRI1 sulla formazione professionale di base Pittrice di scenari/Pittore di scenari con attestato federale di capacità (AFC)

    del 20 settembre 2011 (Stato 1° aprile 2024)

    1 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013.

    53107

    Pittrice di scenari AFC/Pittore di scenari AFC

    Theatermalerin EFZ/Theatermaler EFZ

    Peintre en décors de théâtre CFC

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20033 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4a capoverso 14 dell’ordinanza del 28 settembre 20075 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),6

    ordina:

    2 RS 412.10

    3 RS 412.101

    4 Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° apr. 2024 (vedi RU 2024 156).

    5 RS 822.115

    6 Nuovo testo giuta il n. I dell’O della SEFRI del 7 giu. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 339).

    Sezione 1: Oggetto e durata

    Art. 1 Profilo professionale

    I pittori di scenari di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per i seguenti comportamenti:

    a.
    realizzano progetti di scena adattandoli alle dimensioni dei diversi teatri;
    b.
    lavorano e trasformano materiali convenzionali ed ecologici manualmente e con l’impiego di macchinari garantendo un’elevata qualità artigianale. A tal fine utilizzano attrezzi, strumenti e macchinari in maniera autonoma, dando prova di abilità e precisione;
    c.
    pianificano e organizzano il proprio lavoro in funzione degli obiettivi e in modo efficiente secondo le esigenze dello scenografo;
    d.
    pensano e operano in maniera creativa, hanno una buona capacità di rappresentazione spaziale e senso artistico. Lavorano autonomamente per piccoli progetti o in gruppo per realizzare grandi progetti di decorazione;
    e.
    attuano coscienziosamente le direttive concernenti la protezione dell’ambiente, della salute e della sicurezza sul lavoro.
    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura quattro anni.

    2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 3 Contenuti formativi

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative all’articolo 4.

    2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.

    3 Allo sviluppo delle competenze operative partecipano in stretta collaborazione tutti i luoghi di formazione coordinando i loro apporti.

    Art. 4 Competenze operative

    La formazione prevede, nei seguenti campi di competenze operative, le competenze operative qui elencate:

    a.
    comprensione della storia dell’arte e del teatro:
    1.
    comprendere la storia dell’arte e del teatro e delle riflessioni sull’arte;
    b.
    pianificazione di progetti:
    1.
    tenere colloqui con i committenti,
    2.
    individuare soluzioni e pianificare lavori;
    c.
    realizzazione di scenari:
    1.
    impiegare materiali, attrezzi, macchinari e apparecchiature,
    2.
    applicare tecniche ed effettuare lavori di base,
    3.
    effettuare pitture di fondali,
    4.
    realizzare pitture di supporti trasparenti,
    5.
    realizzare imitazioni,
    6.
    lavorare su mobili, materiali scenici e costumi,
    7.
    garantire la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute,
    8.
    garantire la protezione dell’ambiente.

    Sezione 3:7 Sicurezza sul lavoro, protezione della salute, protezione dell’ambiente e sviluppo sostenibile

    7 Nuovo testo giuta il n. I dell’O della SEFRI del 7 giu. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 339).

    Art. 5

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione della salute e alla protezione dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli e della sicurezza in questi tre ambiti.

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Gli aspetti specifici della professione inerenti allo sviluppo sostenibile sono trasmessi in tutti i luoghi di formazione.

    4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4a capoverso 18 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate nell’allegato 2 del piano di formazione.

    5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo; tali precauzioni particolari sono fissate nell’allegato 2 del piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

    8 Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° apr. 2024 (vedi RU 2024 156).

    Sezione 4: Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 6 Parti svolte dai luoghi di formazione

    1 La formazione professionale pratica si svolge in media su quattro giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

    2 L’insegnamento scolastico obbligatorio comprende 1620 lezioni. Di queste, 180 sono dedicate all’insegnamento dello sport.

    3 I corsi interaziendali hanno una durata complessiva di 37 giornate di otto ore. Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.9

    9 Nuovo testo giuta il n. I dell’O della SEFRI del 7 giu. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 339).

    Art. 7 Lingua d’insegnamento

    1 La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

    2 È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    3 I Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

    Sezione 5: Piano di formazione e cultura generale

    Art. 8 Piano di formazione

    1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione10 della competente organizzazione del mondo del lavoro.11

    2 Il piano di formazione specifica le competenze operative di cui all’articolo 4 come segue:

    a.
    spiega la loro rilevanza per la formazione professionale di base;
    b.
    definisce il tipo di comportamento atteso in determinate situazioni operative sul posto di lavoro;
    c.
    precisa le competenze operative mediante obiettivi di valutazione concreti;
    d.
    rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità.

    3 Il piano di formazione stabilisce inoltre:

    a.
    la struttura curricolare della formazione professionale di base;
    b.
    l’organizzazione dei corsi interaziendali e la loro ripartizione sulla durata della formazione di base;
    c.
    le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente.

    4 Al piano di formazione è allegato l’elenco della documentazione concernente l’attuazione della formazione professionale di base con indicazione di titolo, data e centro di distribuzione.

    10 Il piano del 7 giu. 2023 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A‒Z

    11 Nuovo testo giuta il n. I dell’O della SEFRI del 7 giu. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 339).

    Art. 9 Cultura generale

    Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 200612 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    Sezione 6:13 Requisiti professionali per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

    13 Nuovo testo giuta il n. I dell’O della SEFRI del 7 giu. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 339).

    Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori

    Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

    a.
    attestato federale di capacità della professione corrispondente e almeno 3 anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    b.
    attestato federale di capacità di pittore di scenari qualificato e almeno 3 anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    c.
    attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del pittore di scenari AFC e almeno 5 anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    d.
    diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno 3 anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.
    Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda

    1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

    2 Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

    4 Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni14

    14 Nuovo testo giuta il n. I dell’O della SEFRI del 7 giu. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 339).

    Art. 1215 Documentazione dell’apprendimento

    1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

    2 Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

    15 Nuovo testo giuta il n. I dell’O della SEFRI del 7 giu. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 339).

    Art. 12a16 Rapporto di formazione

    1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

    2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

    3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

    4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

    16 Introdotto dal n. I dell’O della SEFRI del 7 giu. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 339).

    Sezione 8: Procedure di qualificazione

    Art. 14 Ammissione

    È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; o
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se
    1.
    ha maturato l’esperienza di cui all’articolo 32 OFPr;
    2.
    di tale esperienza professionale ha svolto almeno quattro anni nel campo del pittore di scenari AFC;
    3.
    rende verosimile il possesso dei requisiti per l’esame finale (art. 16).
    Art. 15 Oggetto

    Nelle procedure di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

    Art. 16 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

    1 Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:

    a.
    «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata da 36 a 40 ore. L’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali;
    b.
    «conoscenze professionali», della durata da due e mezzo a tre ore. L’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. L’esame è scritto e orale. L’esame orale dura al massimo un’ora.
    c.
    «cultura generale». Per questo campo di qualificazione fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 200618 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

    Art. 17 Superamento dell’esame finale, calcolo e ponderazione delle note

    1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

    a.
    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e
    b.
    la nota complessiva raggiunge o supera il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione.

    3 Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto di tutte le note semestrali relative all’insegnamento professionale.

    4 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 50 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 20 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento;
    d.
    nota relativa all’insegnamento professionale: 10 per cento.
    Art. 18 Ripetizioni

    1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    2 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente la scuola professionale, resta valida la nota relativa all’insegnamento professionale conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

    Art. 19 Caso particolare

    1 Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza, viene meno la nota dei luoghi di formazione.

    2 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 50 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 30 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento.

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 20

    1 Chi ha superato una procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

    2 L’attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «pittrice di scenari AFC» o «pittore di scenari AFC».

    3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

    a.
    la nota complessiva;
    b.
    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 19 capoverso 1, la nota relativa all’insegnamento professionale.

    Sezione 10:19 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei pittori di scenari AFC

    19 Nuovo testo giuta il n. I dell’O della SEFRI del 7 giu. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 339).

    Art. 21

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei pittori di scenari AFC è composta da:

    a.
    3–5 rappresentanti della Federazione svizzera dei pittori di scenari;
    b.
    uno o due rappresentanti dei docenti di materie professionali;
    c.
    almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

    2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

    a.
    si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
    b.
    le regioni linguistiche sono equamente rappresentate.

    3 La Commissione si autocostituisce.

    4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

    a.
    verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
    b.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
    c.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta alla competente organizzazione del mondo del lavoro una proposta di adeguamento del piano di formazione;
    d.
    esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 22 Diritto previgente: abrogazione

    Sono abrogati:

    a.
    il regolamento del 26 aprile 199320 concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio – pittore di scenari;
    b.
    il programma del 26 aprile 199321 d’insegnamento professionale – pittore di scenari.

    20 FF 1993 II 579

    21 FF 1993 II 579

    Art. 23 Disposizioni transitorie

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di pittori di scenari prima del 1o gennaio 2012 la portano a termine in base al diritto anteriore.

    2 Chi ripete l’esame finale di tirocinio per pittori di scenari entro il 31 dicembre 2017 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

    Art. 24 Entrata in vigore

    1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

    2 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 1420) entrano in vigore il 1° gennaio 2016.

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