412.101.221.73 Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Impiegata di commercio / Impiegato di commercio con attestato federale di capacità (AFC)
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    412.101.221.73

    Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Impiegata di commercio / Impiegato di commercio con attestato federale di capacità (AFC)

    del 16 agosto 2021 (Stato 1° giugno 2023)

    68800

    Impiegata di commercio AFC / Impiegato di commercio AFC

    Kauffrau EFZ/Kaufmann EFZ

    Employée de commerce CFC / Employé de commerce CFC

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr);

    ordina:

    Sezione 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Profilo professionale

    Gli impiegati di commercio di livello AFC svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:

    a.
    si orientano in particolare ai servizi in processi economico-aziendali. Operano in forme lavorative e organizzative agili, interagiscono in un campo lavorativo interconnesso e utilizzano le tecnologie del mondo del lavoro digitale;
    b.
    il loro campo professionale si estende dalla creazione di relazioni con i clienti o i fornitori fino al coordinamento di processi lavorativi imprenditoriali e allo svolgimento di attività amministrative;
    c.
    l’attività professionale si basa su competenze operative comuni ma può essere molto differenziata in funzione del ramo, della strategia aziendale e dell’attitudine personale;
    d.
    il loro atteggiamento è contraddistinto da uno spiccato orientamento verso i bisogni della clientela, da azioni autonome basate su riflessioni e dalla disponibilità all’apprendimento permanente.
    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura tre anni.

    2 Se la formazione si svolge nell’ambito di un ciclo di formazione di base organizzato dalla scuola ed è combinata con l’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale può durare quattro anni.

    3 Ai titolari del certificato federale di formazione pratica di impiegato di commercio CFP può essere convalidato un anno della formazione professionale di base.

    4 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

    Art. 3 Rami di formazione e d’esame

    1 La formazione aziendale e i corsi interaziendali si svolgono all’interno del ramo di formazione e d’esame stabilito all’allegato 1.

    2 Il ramo di formazione e d’esame è stabilito nel contratto di tirocinio.

    Art. 4 Lingue straniere

    1 La formazione comprende una prima e una seconda lingua straniera.

    2 La decisione sulle lingue straniere proposte spetta ai Cantoni.

    3 Se il Cantone offre diverse lingue come prima lingua straniera, le parti che stipulano il contratto di tirocinio (parti contraenti) si mettono d’accordo sulla lingua da scegliere. L’azienda di tirocinio comunica alla scuola la prima lingua straniera scelta al momento della stipula del contratto di tirocinio.

    4 La prima lingua straniera è impartita in relazione alle competenze operative di cui all’articolo 8, la seconda lingua straniera nel contesto degli ambiti a scelta di cui all’articolo 5.

    Art. 5 Ambiti a scelta

    1 All’inizio della formazione, dopo aver consultato la scuola professionale, le parti contrenti si accordano su un ambito a scelta.

    2 L’ambito a scelta non è riportato nel contratto di tirocinio.

    3 Gli ambiti a scelta disponibili sono i seguenti:

    a.
    seconda lingua straniera;
    b.
    lavoro di progetto individuale.

    4 La maturità professionale può essere svolta parallelamente al tirocinio soltanto con l’ambito a scelta «seconda lingua straniera».

    Art. 6 Opzioni

    1 Entro la fine del 2° anno di formazione le parti contraenti si accordano su un’opzione.

    2 L’opzione non è riportata nel contratto di tirocinio.

    3 Le opzioni disponibili sono le seguenti:

    a.
    finanze;
    b.
    comunicazione nella lingua nazionale;
    c.
    comunicazione nella lingua straniera;
    d.
    tecnologia.

    4 Per lingua nazionale si intende la lingua del luogo in cui si trova la scuola professionale. Per lingua straniera si intende la prima lingua straniera di cui all’articolo 4.

    5 Nella maturità professionale svolta parallelamente al tirocinio le opzioni disponibili sono le seguenti:

    a.
    finanze;
    b.
    comunicazione nella lingua nazionale;
    c.
    comunicazione nella lingua straniera.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 7 Principi

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

    2 Le competenze operative comprendono conoscenze professionali, metodologiche, sociali e personali.

    3 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

    Art. 8 Competenze operative

    1 La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

    a.
    forme lavorative e organizzative agili:
    1.
    verificare e continuare lo sviluppo di competenze commerciali,
    2.
    sviluppare e utilizzare reti nel settore commerciale,
    3.
    accettare ed elaborare incarichi,
    4.
    agire nella società in qualità di persona responsabile,
    5.
    integrare temi politici e consapevolezza culturale nelle azioni;
    b.
    interazione in un campo lavorativo interconnesso:
    1.
    collaborare e comunicare all’interno di vari team per l’elaborazione di incarichi commerciali,
    2.
    coordinare interfacce nei processi aziendali,
    3.
    partecipare a discussioni tecniche di natura economica,
    4.
    svolgere compiti di gestione di progetti commerciali ed elaborare sottoprogetti,
    5.
    contribuire all’organizzazione di processi di cambiamento all’interno dell’azienda;
    c.
    coordinamento dei processi lavorativi imprenditoriali:
    1.
    pianificare, coordinare e ottimizzare compiti e risorse nel settore lavorativo commerciale,
    2.
    coordinare e attuare processi commerciali di supporto,
    3.
    documentare, coordinare e attuare processi aziendali,
    4.
    realizzare attività di marketing e di comunicazione,
    5.
    seguire e controllare processi finanziari,
    6.
    elaborare compiti nell’ambito della contabilità finanziaria;
    d.
    creazione di relazioni con i clienti o i fornitori:
    1.
    accogliere le richieste dei clienti o dei fornitori,
    2.
    condurre colloqui informativi e di consulenza con i clienti e i fornitori,
    3.
    condurre colloqui di vendita e trattative con i clienti e i fornitori,
    4.
    curare le relazioni con i clienti e i fornitori,
    5.
    gestire consulenze, vendite e trattative complesse con i clienti e i fornitori nella lingua nazionale,
    6.
    gestire consulenze, vendite e trattative complesse con i clienti o i fornitori nella lingua straniera;
    e.
    utilizzo delle tecnologie del mondo del lavoro digitale:
    1.
    utilizzare applicazioni nel settore commerciale,
    2.
    ricercare e valutare informazioni in ambito economico e commerciale,
    3.
    analizzare e preparare statistiche e dati riferiti all’azienda e al mercato,
    4.
    preparare a livello multimediale contenuti riferiti all’azienda,
    5.
    installare e gestire tecnologie in ambito commerciale,
    6.
    analizzare in azienda grandi quantità di dati riferiti agli incarichi.

    2 Lo sviluppo delle competenze operative è obbligatorio per tutte le persone in formazione; sono escluse le competenze operative seguenti, che sono obbligatorie soltanto per le opzioni sottoelencate:

    a.
    competenza operativa c.6: per l’opzione finanze;
    b.
    competenza operativa d.5: per l’opzione comunicazione nella lingua nazionale;
    c.
    competenza operativa d.6: per l’opzione comunicazione nella lingua straniera;
    d.
    competenze operative e.5 ed e.6: per l’opzione tecnologia.

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

    Art. 9

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

    Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 10 Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

    1 La formazione professionale pratica in azienda comprende 3 o 4 giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

    2 Fatto salvo il capoverso 5, nel quadro della formazione di base organizzata dalla scuola, la formazione professionale pratica è impartita sotto forma di stage aziendale di lunga durata.

    3 Lo stage aziendale dura almeno 12 mesi ed è ripartito su cinque giorni alla settimana. Può essere svolto a partire dal 3° semestre.

    4 Se lo stage di lunga durata si svolge contemporaneamente all’insegnamento scolastico, i giorni di scuola devono essere compensati con un prolungamento dello stage.

    5 In deroga al capoverso 2, la formazione professionale pratica può svolgersi eccezionalmente anche in maniera preponderante durante l’insegnamento scolastico. In base all’articolo 16 OFPr il Cantone chiarisce in collaborazione con la competente organizzazione del mondo del lavoro se è garantito il rapporto con il mondo del lavoro.

    Art. 11 Scuola professionale

    1 L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1800 lezioni. Queste vengono ripartite secondo la tabella seguente:

    Insegnamento

    1° anno

    2° anno

    3° anno

    Totale

    a.
    Conoscenze professionali e cultura generale

    Forme lavorative e organizzative agili

    40

    40

    80

    160

    Interazione in un campo lavorativo interconnesso

    40

    80

    80

    200

    Coordinamento dei processi lavorativi imprenditoriali

    120

    160

    40

    320

    Creazione di relazioni con i clienti o i fornitori

    160

    160

    320

    Utilizzo delle tecnologie del mondo del lavoro digitale

    160

    80

    240

    Conoscenze professionali specifiche degli ambiti a scelta

    120

    120

    240

    Conoscenze professionali specifiche delle opzioni

    120

    120

    Totale conoscenze professionali e cultura generale

    640

    640

    320

    1600

    b.
    Educazione fisica

    80

    80

    40

    200

    Totale delle lezioni

    720

    720

    360

    1800

    2 D’intesa con le autorità cantonali e l’organizzazione del mondo del lavoro competente sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

    3 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20063 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    Nella scuola professionale i contenuti di cultura generale sono integrati in tutti i campi di competenze operative; a tal fine si tiene conto del profilo professionale specifico degli impiegati di commercio di livello AFC e delle relative esigenze ed esperienze professionali. I contenuti si basano sul programma quadro di insegnamento per la cultura generale e sono specificati nel piano di formazione.

    5 La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

    6 È raccomandato l’insegnamento bilingue, ovvero nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    Art. 12 Corsi interaziendali

    1 I corsi interaziendali comprendono da otto a 16 giornate di otto ore.

    2 Per ogni ramo di formazione e d’esame il numero di giornate è stabilito nell’allegato 2 per quanto riguarda la formazione di base organizzata dall’azienda e nell’allegato 3 per quanto riguarda la formazione professionale di base organizzata dalla scuola.

    3 I contenuti di ogni ramo di formazione e d’esame sono stabiliti nel piano di formazione.

    4 Nel piano di formazione all’interno dei rami di formazione e d’esame commerciali possono essere definiti determinati gruppi di aziende con obiettivi di valutazione specifici per i corsi interaziendali.

    5 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi aziendali dopo l’inizio della procedura di qualificazione.

    Sezione 5: Piano di formazione

    Art. 13

    1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione4 della competente organizzazione del mondo del lavoro.

    2 Il piano di formazione:

    a.
    contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
    1.
    il profilo professionale,
    2.
    la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
    3.
    il livello richiesto per la professione;
    b.
    precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente;
    c.
    determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

    3 Il piano di formazione si applica anche alla formazione di base organizzata dalla scuola.

    4 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

    4 Il piano del 24 giugno 2021 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A‒Z.

    Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

    Art. 14 Requisiti professionali richiesti ai formatori

    Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

    a.
    attestato federale di capacità di impiegato di commercio AFC e almeno due anni di esperienza professionale;
    b.
    attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività dell’impiegato di commercio AFC e almeno tre anni di esperienza professionale;
    c.
    titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente;
    d.
    diploma di scuola universitaria professionale in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale;
    e.
    diploma universitario in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale.
    Art. 15 Numero massimo di persone in formazione

    1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

    2 Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, di un certificato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

    4 Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

    Art. 16 Documentazione dell’apprendimento

    1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

    2 Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

    Art. 17 Rapporto di formazione

    1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

    2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

    3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

    4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

    Art. 19 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale

    1 La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento, nell’ambito a scelta nonché nell’opzione e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.5

    2 Per ogni semestre è fornita una nota complessiva della pagella semestrale. Queste note confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

    3 Nella maturità professionale svolta parallelamente al tirocinio vengono meno le note di cui ai capoversi 1 e 2.

    5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 28 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 281).

    Art. 20 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali

    1 Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione nei corsi interaziendali mediante due controlli delle competenze. I rami di formazione e d’esame stabiliscono nei programmi dei corsi interaziendali quando e per quali corsi sono redatti controlli delle competenze.

    2 I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

    Sezione 8: ...

    Sezione 9: ...

    Art. 277

    7 In vigore dal 1° gen. 2026 (vedi art. 32 cpv. 2).

    Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

    Art. 28 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione degli impiegati di commercio AFC

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione degli impiegati di commercio AFC è composta da:

    a.
    da otto a dodici rappresentanti della Conferenza svizzera dei rami di formazione e degli esami commerciali (CSRFC);
    b.
    complessivamente da tre a cinque rappresentanti delle scuole della Conferenza svizzera delle scuole professionali commerciali (CSSPC), della Conferenza delle scuole di commercio svizzere (CSCS) e dell’associazione Verband Schweizerischer Handelsschulen (VSH), ogni conferenza invia almeno un rappresentante;
    c.
    un rappresentante della Società svizzera degli impiegati di commercio (SIC);
    d.
    almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

    2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

    a.
    si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
    b.
    le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

    3 La Commissione si autocostituisce.

    4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

    a.
    verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
    b.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
    c.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione;
    d.
    esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.
    Art. 29 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

    1 L’organizzazione del mondo del lavoro responsabile della qualità dei corsi interaziendali è la CSRFC.

    2 L’ente responsabile dei corsi interaziendali è il rispettivo ramo di formazione e d’esame. L’ente responsabile garantisce lo svolgimento dei corsi interaziendali.

    3 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

    4 I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

    5 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 31 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di impiegato di commercio AFC prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2027; è fatto salvo il capoverso 2.

    2 Le persone che hanno iniziato la formazione di impiegato di commercio AFC con un ciclo di formazione quadriennale presso una scuola media di commercio o di economia prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2028.

    3 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per impiegati di commercio AFC entro il 31 dicembre 2027 oppure in un ciclo di formazione quadriennale presso una scuola media di commercio o di economia entro il 31 dicembre 2028 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

    Art. 32 Entrata in vigore

    Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

    Gli articoli da 21 a 27 entrano in vigore il 1° gennaio 2026.

    Allegato 1

    (art. 3 cpv. 1)

    Rami di formazione e d’esame

    Numero

    Denominazione tedesca

    Denominazione francese

    Denominazione italiana

    68801

    Automobil-Gewerbe

    Automobile

    Automobili

    Banca

    68802

    Bank

    Banque

    68803

    Bauen und Wohnen

    Construire et habiter

    Costruire e abitare

    68804

    Bundesverwaltung

    Administration fédérale

    Amministrazione federale

    68805

    Dienstleistung und Administration (DA)

    Services et administration (SA)

    Servizi e amministrazione (SA)

    68806

    Gesundheit

    Santé-social

    Salute

    68807

    Handel

    Commerce

    Commercio

    68808

    Hotel-Gastro-Tourismus

    Hôtellerie-Gastronomie-Tourisme

    Alberghiero-Gastronomico-Turistico

    68809

    Internationale Speditionslogistik (ISL)

    Logistique et transports internationaux (LTI)

    Logistica e spedizione internazionale (LSI)

    68810

    Kranken- und Sozialversicherungen

    Assurance-maladie et assurances sociales

    Assicurazione malattie e assicurazioni sociali

    68811

    Marketing & Kommunikation

    Communication & Marketing

    Marketing & Comunicazione

    68812

    Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie (MEM)

    Industrie des machines, des équipements électriques et des métaux (MEM)

    Industria metalmeccanica ed elettrica (MEM)

    68813

    Nahrungsmittel-Industrie

    Industrie alimentaire

    Industria alimentare

    68814

    Notariate Schweiz

    Notariats de Suisse

    Notariato svizzero

    68815

    Öffentliche Verwaltung

    Administration publique

    Amministrazione pubblica

    68816

    Privatversicherung

    Assurance privée

    Assicurazione privata

    68817

    Reisen

    Voyages

    Viaggi

    68818

    Transport

    Transport

    Trasporto

    68819

    Treuhand/Immobilien

    Fiduciaire/immobilière

    Fiduciario/immobiliare

    Allegato 29

    9 Aggiornato dal n. I cpv. 1 dell’O della SEFRI del 31 mar. 2023, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 180).

    (art. 12 cpv. 2)

    Numero di giornate dei corsi interaziendali nella formazione organizzata dall’azienda

    Numero

    Ramo di formazione e d’esame

    Gruppo di aziende

    1° anno

    2° anno

    3° anno

    Totale

    68801

    Automobili

    5

    6

    5

    16

    68802

    Banca

    6

    7

    3

    16

    68803

    Costruire e abitare

    5

    6

    5

    16

    68804

    Ammin. federale

    8

    5

    3

    16

    68805

    Servizi e amministrazione (SA)

    Avvocatura

    5

    5

    3

    13

    altre aziende

    4

    4

    2

    10

    68806

    Salute

    7

    6

    3

    16

    68807

    Commercio

    4

    4

    4

    12

    68808

    Alberghiero-gastronomico-Turistico

    8

    4

    4

    16

    68809

    Logistica e spedizione internazionale (LSI)

    8

    4

    4

    16

    68810

    Assicurazione malattie e assicurazioni sociali

    9

    5

    2

    16

    68811

    Marketing & Comunicazione

    6

    5

    5

    16

    68812

    Industria metalmeccanica ed elettrica (MEM)

    6

    7

    3

    16

    68813

    Industria alimentare

    5

    4

    5

    14

    68814

    Notariato svizzero

    8

    4

    4

    16

    68815

    Amministrazione pubblica

    9

    5

    2

    16

    68816

    Assicurazione privata

    5

    8

    3

    16

    68817

    Viaggi

    7

    7

    2

    16

    68818

    Trasporto

    6

    6

    4

    16

    68819

    Fiduciario/immobiliare

    5

    9

    2

    16

    Allegato 310

    10 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 2 dell’O della SEFRI del 31 mar. 2023, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 180).

    (art. 12 cpv. 2)

    Numero di giornate dei corsi interaziendali nella formazione organizzata dalla scuola

    Numero

    Ramo di formazione e d’esame

    Numero di giorni (totale)

    68805

    Servizi e amministrazione (SA)

    10

    68807

    Commercio

    12

    68808

    Alberghiero-Gastronomico-Turistico

    16

    68809

    Logistica e spedizione internazionale (LSI)

    16

    68815

    Amministrazione pubblica

    16

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