412.101.221.76 Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Giardiniera/Giardiniere con attestato federale di capacità (AFC)
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    412.101.221.76

    Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Giardiniera/Giardiniere con attestato federale di capacità (AFC)

    del 31 ottobre 2011 (Stato 1° agosto 2018)

    17000

    Giardiniera AFC/Giardiniere AFC

    Gärtnerin EFZ/Gärtner EFZ

    Horticultrice CFC/ Horticulteur CFC

    17012

    17013

    17014

    17015

    Paesaggismo

    Vivaismo

    Piante erbacee perenni

    Floricoltura

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

    ordina:4

    1 RS 412.10

    2 RS 412.101

    3 RS 822.115

    4 Nuovo testo giusta il n. I 126 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 1: Oggetto, indirizzo professionale e durata

    Art. 1 Profilo e indirizzo professionale

    I giardinieri di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per i seguenti comportamenti:

    a.
    si occupano principalmente delle piante e dei loro habitat naturali e artifi­ciali;
    b.
    su incarico dei clienti producono piante o concepiscono ambienti, sia interni sia esterni, in cui vivere. La passione per la loro professione si manifesta nella conoscenza delle piante e delle loro esigenze nonché nel desiderio di creare e curare attivamente i suddetti ambienti;
    c.
    impiegano piante e diversi materiali, avendo cura dell’ambiente e della propria salute e contribuendo alla biodiversità e allo sfruttamento sostenibile delle risorse;
    d.
    operano in piccoli o grandi gruppi di lavoro, ricevono ordinazioni o incarichi o danno istruzioni a collaboratori. In tutti e quattro gli indirizzi professionali il contributo autonomo fornito da tutti i collaboratori concorre al raggiungimento del risultato voluto.

    2 Il giardiniere di livello AFC prevede i seguenti indirizzi professionali:

    a.
    paesaggismo;
    b.
    vivaismo;
    c.
    piante erbacee perenni;
    d.
    floricoltura.

    3 L’indirizzo professionale viene riportato nel contratto di tirocinio prima dell’inizio della formazione professionale di base.

    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura tre anni.

    2 Ai titolari di un certificato federale di formazione pratica di giardiniere di livello CFP può venire riconosciuto il primo anno della formazione professionale di base.

    3 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 3 Competenze operative

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative agli articoli 4–6.

    2 Tali obiettivi ed esigenze valgono per tutti i luoghi di formazione.

    Art. 4 Competenza professionale

    La competenza professionale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

    a.
    consulenza e vendita;
    b.
    fornitura e prestazione di servizi;
    c.
    lavori di manutenzione aziendali;
    d.
    lavori di piantagione e di semina;
    e.
    nutrimento e protezione delle piante;
    f.
    conoscenze e impiego delle piante;
    g.
    manutenzione di giardini e di superfici verdi;
    h.
    costruzione di giardini e del paesaggio;
    i.
    produzione di piante;
    j.
    moltiplicazione di piante.
    Art. 5 Competenza metodologica

    La competenza metodologica comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

    tecniche di lavoro e risoluzione di problemi;
    sicurezza sul lavoro e protezione della salute;
    comportamento ecologico;
    approccio reticolare, orientato ai processi, a livello teorico e operativo;
    e.
    modo di pensare e di operare improntato all’economia aziendale;
    f.
    metodi di consulenza e di vendita orientati alla clientela.
    Art. 6 Competenza sociale e personale

    La competenza sociale e personale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

    autonomia e senso di responsabilità;
    capacità di comunicare e forme comportamentali;
    accuratezza;
    d.
    apprendimento permanente;
    e.
    capacità di lavorare sotto pressione e di adeguarsi.

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

    Art. 75

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

    4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

    5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

    5 Nuovo testo giusta il n. II 126 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 4: Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 8 Parti svolte dai luoghi di formazione

    1 La formazione professionale pratica si svolge in media su quattro giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

    2 L’insegnamento scolastico obbligatorio comprende 1170 lezioni. Di queste, 120 sono dedicate all’insegnamento dello sport.

    3 I corsi interaziendali hanno una durata complessiva minima di 15 e massima di 28 giornate di otto ore. Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.6

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 26 giu. 2018, in vigore dal 1° ago. 2018 (RU 2018 2759).

    Art. 9 Lingua d’insegnamento

    1 La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

    2 È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    I Cantoni possono autorizzare altre lingue d'insegnamento.

    Sezione 5: Piano di formazione e cultura generale

    Art. 107 Piano di formazione

    1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di forma­zione8 della competente organizzazione del mondo del lavoro.

    2 Il piano di formazione:

    a.
    precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente e determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione;
    b.
    riporta la griglia delle lezioni della scuola professionale;
    c.
    designa l’ente responsabile dei corsi interaziendali e definisce l’organiz­zazione dei corsi e la loro ripartizione sulla durata della formazione professionale di base;
    d.
    rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità.

    3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

    7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 26 giu. 2018, in vigore dal 1° ago. 2018 (RU 2018 2759).

    8 Il piano del 31 ottobre 2011 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A–Z.

    Art. 11 Cultura generale

    Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20069 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    Sezione 6: Requisiti per gli operatori della formazione di base organizzata dall’azienda

    Art. 12 Requisiti professionali richiesti ai formatori10

    Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:11

    a.
    diploma di formazione professionale superiore in ambito pertinente.
    b.
    diploma di scuola universitaria professionale in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.

    10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 26 giu. 2018, in vigore dal 1° ago. 2018 (RU 2018 2759).

    11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 26 giu. 2018, in vigore dal 1° ago. 2018 (RU 2018 2759).

    Art. 13 Numero massimo di persone in formazione

    1 Una persona in formazione può svolgere il tirocinio in un’azienda se:

    a.
    vi è occupato al 100 per cento un formatore qualificato; oppure
    b.
    vi sono occupati due formatori qualificati, ciascuno almeno al 60 per cento.

    2 Quando una persona arriva all'ultimo anno della formazione professionale di base, un'altra persona in formazione può iniziare il tirocinio.

    3 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    4 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità nel campo della persona in formazione o chi dispone di una qualifica equivalente.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svol­gono la loro funzione di formazione con un successo superiore alla media.

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento e delle prestazioni

    Art. 14 Formazione in azienda

    1 La persona in formazione tiene una documentazione dell'apprendimento, in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda.

    2 Il formatore controlla e firma tale documentazione una volta al semestre. La dis­cute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

    Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione.

    Art. 16 Formazione nei corsi interaziendali

    1 Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze secondo le disposizioni del piano di formazione.

    2 Gli esiti dei controlli delle competenze vengono espressi in note e confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione secondo l’articolo 20 capoverso 3.

    Sezione 8: Procedure di qualificazione

    Art. 17 Ammissione

    È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; o
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
    1.
    ha maturato l’esperienza di cui all’articolo 32 OFPr;
    2.
    di tale esperienza professionale ha svolto almeno tre anni nel campo del giardiniere AFC;
    3.
    rende verosimile il possesso dei requisiti per l’esame finale (art. 19).
    Art. 18 Oggetto

    Nelle procedure di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui agli articoli 4–6.

    Art. 19 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

    1 Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:

    a.
    «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata da 10 a 18 ore. L’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svol­gere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali;
    b.
    «conoscenze professionali generali», della durata da 2 a 3 ore. L’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. L’esame è scritto oppure sia scritto sia orale. Se si svolge un esame orale, la durata massima è di 30 minuti;
    c.
    «conoscenze professionali approfondite», della durata da 3 a 4 ore. L’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. L’esame è scritto oppure sia scritto sia orale. Se si svolge un esame orale, la durata massima è di 30 minuti;
    d.
    «cultura generale». Per l’esame finale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 200612 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

    Art. 20 Superamento dell’esame finale, calcolo e ponderazione delle note

    1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore;
    per il campo di qualificazione «conoscenze professionali approfondite» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e
    la nota complessiva raggiunge o supera il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponde­rata dei luoghi di formazione. Vale la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 30 per cento;
    b.
    conoscenze professionali generali: 15 per cento;
    c.
    conoscenze professionali approfondite: 15 per cento;
    d.
    cultura generale: 20 per cento:
    e.
    nota dei luoghi di formazione: 20 per cento.

    3 Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale delle note relative a:

    insegnamento professionale (vale il triplo);
    corsi interaziendali (vale una volta sola).

    4 Per nota relativa all'insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto di tutte le note semestrali ottenute per l'insegnamento professionale.

    5 Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle note conseguite nei controlli delle competenze.

    Art. 21 Ripetizioni

    1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall'articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    2 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente la scuola professionale, resta valida la nota dei luoghi di formazione conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

    3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.
    Art. 22 Caso particolare

    1 Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza, viene meno la nota dei luoghi di formazione.

    2 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

    lavoro pratico: 50 per cento;
    conoscenze professionali generali: 15 per cento;
    conoscenze professionali approfondite: 15 per cento;
    d.
    cultura generale: 20 per cento.

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 23

    1 Chi ha superato una procedura di qualificazione consegue l'attestato federale di capacità (AFC).

    2 L'attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi della designazione legalmente protetta di «giardiniera AFC» o di «giardiniere AFC».

    3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

    a.
    la nota complessiva;
    b.
    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 22 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione.
    c.
    l’indirizzo professionale.

    Sezione 10: Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità

    Art. 24

    La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità ha la seguente composizione:

    a.
    da cinque a dieci rappresentanti dell’associazione JardinSuisse, tra cui rappresentanti dei quattro indirizzi professionali;
    b.
    da uno a quattro rappresentanti dei docenti di materie professionali;
    c.
    almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.

    2 Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate.

    3 La Commissione si autocostituisce.

    4 La Commissione ha i seguenti compiti:

    a.
    adegua costantemente, ma almeno ogni cinque anni, il piano di formazione di cui all’articolo 10 agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didat­tici. A tal fine tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base. Gli adeguamenti devono essere approvati dai rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni e convalidati dalla SEFRI;
    richiede alla SEFRI modifiche della presente ordinanza, qualora gli sviluppi osservati interessino disposizioni della stessa, segnatamente le competenze operative di cui agli articoli 4–6.

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 25 Diritto previgente: abrogazione

    1 Sono abrogati:

    a.
    il regolamento del 7 marzo 200013 concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio - Giardiniere;
    b.
    il programma del 7 marzo 200014 per l’insegnamento professionale Giardiniere.

    2 È revocata l’approvazione del regolamento sui corsi d’introduzione nel giardinaggio del 9 marzo 2000.

    Art. 26 Disposizioni transitorie

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di giardiniere prima del 1o gennaio 2012 la portano a termine in base al diritto anteriore.

    2 Chi ripete l’esame finale di tirocinio per giardiniere entro il 31 dicembre 2016 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

    Art. 27 Entrata in vigore

    1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

    2 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 1723) entrano in vigore il 1° gennaio 2015.

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