412.101.221.82 Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Fotografa/Fotografo con attestato federale di capacità (AFC)
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    412.101.221.82

    Ordinanza della SEFRI1 sulla formazione professionale di base Fotografa/Fotografo con attestato federale di capacità (AFC)

    del 31 luglio 2012 (Stato 1° gennaio 2013)

    1 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013.

    90602

    Fotografa AFC/Fotografo AFC

    Fotografin EFZ/Fotograf EFZ

    Photographe CFC

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale (LFPr); visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20033 sulla formazione professionale (OFPr),

    ordina:

    Sezione 1: Oggetto e durata

    Art. 1 Profilo professionale

    I fotografi di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per i seguenti comportamenti:

    a.
    realizzano fotografie digitali o analogiche di oggetti, persone, avvenimenti e luoghi;
    b.
    svolgono lavori amministrativi;
    c.
    adottano misure per pubblicizzare e far conoscere la loro attività, conoscono e applicano le basi legali relative alla loro professione;
    d.
    lavorano da soli o in team, in collaborazione con agenzie di comunicazione, studi grafici, case editrici o gallerie;
    e.
    dimostrano uno spiccato interesse per i moderni mezzi di comunicazione e le corrispondenti tecniche di elaborazione utilizzati nell’ambito della loro attività;
    f.
    si caratterizzano per il loro orientamento alla clientela, la flessibilità, il modo di lavorare autonomo e responsabile e una modalità di pensiero e di azione ecologica;
    g.
    rispettano le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro, di protezione della salute e dell’ambiente.
    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura quattro anni.

    2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 3 Contenuti formativi

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative all’articolo 4.

    2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.

    3 Allo sviluppo delle competenze operative partecipano in stretta collaborazione tutti i luoghi di formazione coordinando i loro apporti.

    Art. 4 Competenze operative

    La formazione prevede, nei seguenti campi di competenze operative, le competenze operative qui elencate:

    a.
    Padronanza delle tecniche fotografiche:
    1.
    usare la macchina fotografica,
    2.
    individuare le fonti di luce,
    3.
    misurare la luce,
    4.
    scegliere il supporto fotografico,
    5.
    utilizzare gli accessori.
    b.
    Preparazione della fotografia:
    1.
    analizzare la richiesta del cliente,
    2.
    elaborare il progetto,
    3.
    pianificare il lavoro,
    4.
    eseguire test,
    5.
    effettuare sopralluoghi,
    6.
    formare un team,
    7.
    realizzare un casting.
    c.
    Realizzazione della fotografia:
    1.
    trovare un’estetica dell’immagine,
    2.
    preparare la fotografia,
    3.
    gestire la luce,
    4.
    improvvisare soluzioni,
    5.
    effettuare lo scatto.
    d.
    Postproduzione:
    1.
    selezionare le immagini,
    2.
    effettuare il trattamento delle immagini,
    3.
    salvare le immagini,
    4.
    digitalizzare le immagini,
    5.
    editare le immagini,
    6.
    archiviare le immagini,
    7.
    presentare e consegnare il lavoro.
    e.
    Disbrigo delle pratiche amministrative:
    1.
    definire una tariffa per la prestazione,
    2.
    effettuare un preventivo,
    3.
    fatturare e tenere la contabilità,
    4.
    applicare i diritti d’immagine e rispettare i diritti morali.
    f.
    Conoscenza del mercato:
    1.
    costruire una rete di relazioni professionali,
    2.
    curare i rapporti con i propri clienti e partner commerciali,
    3.
    promuovere il proprio lavoro,
    4.
    contattare potenziali clienti,
    5.
    diffondere immagini al di fuori di un mandato.
    g.
    Arricchimento del capitale intellettuale:
    1.
    sviluppare un’etica professionale,
    2.
    stimolare la propria curiosità,
    3.
    perfezionare le proprie conoscenze tecniche.
    h.
    Gestione del capitale materiale:
    1.
    incontrare i fornitori,
    2.
    conoscere e scegliere il materiale fotografico,
    3.
    gestire il materiale e riordinare lo studio.

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

    Art. 5

    1 All’inizio e durante la formazione, gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente.

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni vengono fornite in tutti i luoghi di forma­zione e considerate ai fini delle procedure di qualificazione.

    Sezione 4: Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 6 Parti svolte dai luoghi di formazione

    1 La formazione professionale pratica si svolge in media su 3,5 giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

    2 L’insegnamento scolastico obbligatorio comprende 2160 lezioni. Di queste, 240 sono dedicate all’insegnamento dello sport.

    3 I corsi interaziendali hanno una durata complessiva minima di 15 e massima di 18 giornate di otto ore. Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

    Art. 7 Lingua d’insegnamento

    1 La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

    2 È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    3 I Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

    Sezione 5: Piano di formazione e cultura generale

    Art. 8 Piano di formazione

    1 Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione redatto dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

    2 Il piano di formazione specifica le competenze operative di cui all’articolo 4 come segue:

    a.
    spiega la loro rilevanza per la formazione professionale di base;
    b.
    definisce il tipo di comportamento atteso in determinate situazioni operative sul posto di lavoro;
    c.
    precisa le competenze operative mediante obiettivi di valutazione concreti;
    d.
    rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualifi­cazione, di cui precisa le modalità.

    3 Il piano di formazione stabilisce inoltre:

    a.
    la struttura curricolare della formazione professionale di base;
    b.
    l’organizzazione dei corsi interaziendali e la loro ripartizione sulla durata della formazione professionale di base;
    c.
    le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente.

    4 Al piano di formazione è allegato l’elenco della documentazione concernente l’attuazione della formazione professionale di base con indicazione di titolo, data e centro di distribuzione.

    Art. 9 Cultura generale

    Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20064 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    Sezione 6: Requisiti per gli operatori della formazione di base organizzata dall’azienda

    Art. 10 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori

    I requisiti professionali minimi ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

    a.
    attestato federale di capacità di fotografa AFC/fotografo AFC con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    b.
    attestato federale di capacità di fotografo qualificato con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    c.
    attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del fotografo AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    d.
    titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente;
    e.
    diploma di una scuola universitaria professionale in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.
    Art. 11 Numero massimo di persone in formazione

    1 Una persona in formazione può svolgere il tirocinio in un’azienda se:

    a.
    vi opera al 100 per cento un formatore adeguatamente qualificato; oppure
    b.
    vi operano due formatori adeguatamente qualificati, ciascuno almeno al 60 per cento.

    2 Quando una persona arriva all’ultimo anno della formazione professionale di base, un’altra persona in formazione può iniziare il tirocinio.

    3 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    4 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità nel campo della persona in formazione o chi dispone di una qualifica equivalente.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svol­gono la loro funzione di formazione con un successo superiore alla media.

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento e delle prestazioni

    Art. 12 Formazione in azienda

    1 La persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda.

    2 Il formatore controlla e firma tale documentazione una volta al trimestre. La dis­cute con la persona in formazione almeno una volta al trimestre.

    3 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione.

    Art. 14 Formazione nei corsi interaziendali

    1 Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze secondo le disposizioni del piano di formazione.

    2 I controlli delle competenze vengono espressi in note e confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione di cui all’articolo 18 capoverso 3.

    Sezione 8: Procedure di qualificazione

    Art. 15 Ammissione

    È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione profes­sionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; o
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
    1.
    ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr;
    2.
    di tale esperienza professionale ha svolto almeno tre anni nel campo del fotografo AFC;
    3.
    rende verosimile il possesso dei requisiti per l’esame finale (art. 17).
    Art. 16 Oggetto

    Nelle procedure di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

    Art. 17 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

    1 Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:

    a.
    «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di 24 ore. L’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svol­gere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali;
    b.
    «conoscenze professionali», della durata di quattro ore. L’esame scritto ha luogo verso la fine della formazione professionale di base.
    c.
    «cultura generale». Per questo campo di qualificazione fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20065 sulle prescrizioni minime in materia di cul­tura generale nella formazione professionale di base.

    2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

    Art. 18 Superamento dell’esame finale, calcolo e ponderazione delle note

    1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

    a.
    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e
    b.
    la nota complessiva raggiunge o supera il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponde­rata dei luoghi di formazione. Vale la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 50 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 15 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento;
    d.
    nota dei luoghi di formazione: 15 per cento.

    3 Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale delle note relative a:

    a.
    insegnamento professionale;
    b.
    corsi interaziendali.

    4 Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media, arrotondata al punto o al mezzo punto, di tutte le note semestrali relative all’insegnamento professionale.

    5 Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle note conseguite nei controlli delle competenze.

    Art. 19 Ripetizioni

    1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    2 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente la scuola professionale, resta valida la nota dei luoghi di formazione conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

    3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interazien­dali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

    Art. 20 Caso particolare

    1 Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza, viene meno la nota dei luoghi di formazione.

    2 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 50 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 30 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento.

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 21

    1 Chi ha superato una procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

    2 L’attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «fotografa AFC»/«fotografo AFC».

    3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di quali­ficazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

    a.
    la nota complessiva;
    b.
    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’arti­colo 20 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione.

    Sezione 10: Commissione per lo sviluppo professionale e la qualità per fotografi AFC

    Art. 22

    1 La Commissione per lo sviluppo professionale e la qualità per fotografi AFC ha la seguente composizione:

    a.
    da 5 a 7 rappresentanti dell’associazione Union Suisse des Photographes Professionnels (USPP);
    b.
    due rappresentanti dei docenti di materie professionali;
    c.
    almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.

    2 Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate.

    3 La Commissione si autocostituisce.

    4 La Commissione ha i seguenti compiti:

    a.
    adegua costantemente, ma almeno ogni cinque anni, il piano di formazione di cui all’articolo 8 agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici. A tal fine tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della forma­zione professionale di base. Gli adeguamenti devono essere approvati dai rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni e convalidati dalla SEFRI;
    b.
    richiede alla SEFRI modifiche della presente ordinanza, qualora gli sviluppi osservati interessino disposizioni della stessa, segnatamente le competenze operative di cui all’articolo 4.

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 23 Diritto previgente: abrogazione

    Sono abrogati:

    a.
    il regolamento del 16 agosto 19776 concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio per fotografi;
    b.
    il programma-tipo d’insegnamento del 16 agosto 19777 per le classi professionali dei fotografi.

    6 FF 1977 III 548

    7 FF 1977 III 548

    Art. 24 Disposizioni transitorie

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di fotografo prima del 1° gennaio 2013 la portano a termine in base al diritto anteriore.

    2 Chi ripete l’esame finale di tirocinio per fotografo entro il 31 dicembre 2018 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

    Art. 25 Entrata in vigore

    1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

    2 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 1521) entrano in vigore il 1° gennaio 2017.

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