412.101.221.84 Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Autista di veicoli pesanti con attestato federale di capacità (AFC)
Favoriten
In Entwicklung (-_-;)
Aa
Aa
Aa
  • Kontaktformular

    Sind Sie auf einen Fehler gestossen? Oder haben Sie eine Idee für zukünftige Funktionen? Gerne nehmen wir Ihr Feedback auf. Herzlichen Dank!

    Sie können optional Ihre Email-Adresse für allfällige Rückfragen angeben. Diesfalls stimmen Sie einer entsprechenden Bearbeitung dieser persönlichen Daten für den vorliegenden Zweck zu.

    Neben Ihrer Nachricht wird die aktuelle URL, Zeit und Datum der Nachricht sowie eine generische Information zur Art des genutzten Browsers mitgeschickt (bspw. "Chrome"). Die IP-Adresse oder sonstige Informationen werden nicht übermittelt oder gespeichert.

    Es sei im Weiteren auf die aktuelle Datenschutzerklärung verwiesen.

    Pinnwand Alle Elemente minimieren/maximieren Alle Elemente entfernen Pinnwand als PDF drucken

    Text vorbereiten...

    412.101.221.84

    Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Autista di veicoli pesanti con attestato federale di capacità (AFC)

    del 23 agosto 2012 (Stato 1° maggio 2021)

    73304

    Autista di veicoli pesanti AFC

    Strassentransportfachfrau EFZ/

    Strassentransportfachmann EFZ

    Conductrice de véhicules lourd CFC/

    Conducteur de véhicules lourds CFC

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

    ordina:4

    1 RS 412.10

    2 RS 412.101

    3 RS 822.115

    4 Nuovo testo giusta il n. I 133 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 1: Oggetto e durata

    Art. 1 Profilo professionale

    Gli autisti di veicoli pesanti di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per i seguenti comportamenti:

    a.
    analizzano i mandati per pianificare i trasporti in maniera competente e conforme all’incarico ricevuto;
    b.
    guidano autoveicoli pesanti con rimorchio, trasportano merci e prestano servizi ai clienti in modo sicuro, economico ed ecologico;
    c.
    comprendono le particolarità dei diversi settori dei trasporti e svolgono in maniera competente, professionale ed economica i particolari compiti del loro settore;
    d.
    si occupano della manutenzione degli autoveicoli pesanti e dei rimorchi, eseguono semplici riparazioni e intervengono in caso di panne;
    e.
    si distinguono per la loro comprensione tecnica e la loro autonomia. Lavo­rano in modo mirato secondo le disposizioni del cliente e il loro comporta­mento alla guida è corretto ed esemplare;
    f.
    attuano coscienziosamente le direttive concernenti la protezione del­l’ambiente, della salute e della sicurezza sul lavoro.
    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura tre anni.

    2 Ai titolari di un certificato federale di formazione pratica di autista di veicoli leggeri di livello CFP viene riconosciuto il primo anno della formazione profes­sionale di base.

    3 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.

    4 Oltre al contratto di tirocinio, all’autorità cantonale preposta alla formazione professionale deve essere consegnato un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia dell’ufficio della circolazione competente (Cantone di domicilio) nel quale si certifica che la persona in formazione soddisfa le condizioni di salute per il conseguimento della licenza per allievo conducente.

    5 L’inizio della formazione professionale di base è da pianificare in modo tale che le persone in formazione compiano sedici anni entro il 30 novembre del primo anno di formazione.

    6 Se neppure al terzo tentativo le persone in formazione superano l’esame pratico di conducente per la licenza di condurre B, C oppure CE, il formatore è tenuto a informare l’autorità cantonale preposta alla formazione professionale. In tal caso viene sciolto il contratto di tirocinio.

    7 Se il contratto di tirocinio viene sciolto per motivi diversi da quelli di cui al capoverso 6, il formatore è tenuto a informare l’ufficio della circolazione compe­tente. Le persone in formazione che non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età sono tenute a restituire la licenza per allievo conducente all’ufficio della circolazione.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 3 Contenuti formativi

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative all’articolo 4.

    2 Le competenze operative comprendono le competenze professionali, metodolo­giche, sociali e personali.

    3 Allo sviluppo delle competenze operative partecipano in stretta collaborazione tutti i luoghi di formazione coordinando i loro apporti.

    Art. 4 Competenze operative

    La formazione prevede, nei seguenti campi di competenze operative, le competenze operative qui elencate:

    a.
    svolgimento di trasporti:
    1.
    pianificare e organizzare i trasporti,
    2.
    preparare i trasporti,
    3.
    trasportare la merce,
    4.
    consegnare la merce al cliente,
    5.
    concludere il trasporto,
    6.
    pianificare e organizzare i processi di lavoro e di apprendimento personali;
    b.
    garantire la manutenzione, la sicurezza sul lavoro e la protezione del­l’ambiente:
    1.
    controllare ed eseguire lavori di manutenzione sui veicoli,
    2.
    garantire la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute,
    3.
    garantire la protezione dell’ambiente.

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

    Art. 55

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

    4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

    5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

    5 Nuovo testo giusta il n. II 133 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 4: Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 6 Parti svolte dai luoghi di formazione

    1 La formazione professionale pratica si svolge in media su quattro giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

    2 L’insegnamento scolastico obbligatorio comprende 1080 lezioni. Di queste, 120 sono dedicate all’insegnamento dello sport.

    3 I corsi interaziendali hanno una durata complessiva minima di 20 e massima di 24 giornate di otto ore. Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

    Art. 7 Lingua d’insegnamento

    1 La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

    2 È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    3 I Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

    Sezione 5: Piano di formazione e cultura generale

    Art. 8 Piano di formazione

    1 Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione redatto dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

    2 Il piano di formazione specifica le competenze operative di cui all’articolo 4 come segue:

    a.
    spiega la loro rilevanza per la formazione professionale di base;
    b.
    definisce il tipo di comportamento atteso in determinate situazioni operative sul posto di lavoro;
    c.
    precisa le competenze operative mediante obiettivi di valutazione concreti;
    d.
    rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità.

    3 Il piano di formazione stabilisce inoltre:

    a.
    la struttura curricolare della formazione professionale di base;
    b.
    l’organizzazione dei corsi interaziendali e la loro ripartizione sulla durata della formazione professionale di base;
    c.
    le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente.

    4 Al piano di formazione è allegato l’elenco della documentazione concernente l’attuazione della formazione professionale di base con indicazione di titolo, data e centro di distribuzione.

    Art. 9 Cultura generale

    Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20066 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    Sezione 6: Requisiti per gli operatori della formazione di base organizzata dall’azienda

    Art. 10 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori

    I requisiti professionali minimi ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

    a.
    attestato federale di capacità di autista di veicoli pesanti AFC con almeno tre anni di esperienza professionale;
    b.
    attestato federale di capacità di conducente di autocarri qualificato con almeno tre anni di esperienza professionale;
    c.
    attestato federale di capacità con le necessarie conoscenze professionali e con almeno quattro anni di esperienza professionale nel campo dei trasporti;
    d.
    titolo del livello terziario e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo dei trasporti.
    Art. 11 Lezioni di guida

    1 L’azienda di tirocinio è responsabile delle lezioni di guida della persona in formazione.

    2 ...7

    3 Le lezioni di guida si svolgono conformemente all’articolo 15 della legge del 19 dicembre 19588 sulla circolazione stradale e all’articolo 150 capoverso 6 dell’ordinanza del 27 ottobre 19769 sull’ammissione alla circolazione (OAC).10

    4 I costi per le lezioni di guida e per il primo esame di guida di ogni categoria sono a carico dell’azienda di tirocinio.

    7 Abrogato dal n. I dell’O della SEFRI del 26 mar. 2021, con effetto dal 1° mag. 2021 (RU 2021 179).

    8 RS 741.01

    9 RS 741.51

    10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 26 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 179).

    Art. 12 Numero massimo di persone in formazione

    1 Una persona in formazione può svolgere il tirocinio in un’azienda se:

    a.
    vi è occupato al 100 per cento un formatore qualificato; oppure
    b.
    vi sono occupati due formatori qualificati, ciascuno almeno al 60 per cento.

    2 Quando una persona arriva all’ultimo anno della formazione professionale di base, un’altra persona in formazione può iniziare il tirocinio.

    3 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    4 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità nel campo della persona in formazione o chi dispone di una qualifica equivalente.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con un successo superiore alla media.

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento e delle prestazioni

    Art. 13 Formazione in azienda

    1 La persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento, in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda.

    2 Il formatore controlla e firma tale documentazione una volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

    3 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione.

    Sezione 8: Procedure di qualificazione

    Art. 15 Ammissione

    1 È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione pro­fessionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; o
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
    1.
    ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr;
    2.
    di tale esperienza professionale ha svolto almeno tre anni nel campo dell’autista di veicoli pesanti AFC;
    3.
    rende verosimile il possesso dei requisiti per l’esame finale (art. 17).

    2 Le persone in formazione devono inoltre aver superato i seguenti esami prima del 15 aprile dell’anno in cui avviene la procedura di qualificazione:

    a.
    esame di guida della categoria CE;
    b.
    esame di conducente di carrelli elevatori;
    c.
    esame per il trasporto di merci pericolose secondo:
    1.
    l’ordinanza del 29 novembre 200211 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR),
    2.
    l’accordo europeo del 30 settembre 195712 relativo al trasporto inter­nazionale su strada delle merci pericolose (ADR).
    Art. 16 Oggetto

    Nelle procedure di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

    Art. 17 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

    1 Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:

    a.
    «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito (LPP) della durata di 12–16 ore. L’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali;
    b.
    «conoscenze professionali», della durata di cinque ore. L’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. L’esame è scritto oppure sia scritto sia orale. Se si svolge un esame orale, la durata massima è di un’ora;
    c.
    «cultura generale». Per l’esame finale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 200613 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

    Art. 18 Superamento dell’esame finale, calcolo e ponderazione delle note

    1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

    a.
    per i campi di qualificazione «lavoro pratico» e «conoscenze professionali» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e
    b.
    la nota complessiva raggiunge o supera il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota pon­derata relativa all’insegnamento professionale.

    3 Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto di tutte le note semestrali relative all’insegnamento pro­fessionale.

    4 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 40 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 20 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento;
    d.
    nota relativa all’insegnamento professionale: 20 per cento.
    Art. 19 Ripetizioni

    1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    2 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente la scuola pro­fessionale, resta valida la nota relativa all’insegnamento professionale conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota relativa all’insegnamento professionale fanno stato solo le nuove note.

    Art. 20 Caso particolare

    1 Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza, viene meno la nota relativa all’insegnamento professionale. I titolari di un certificato di capacità ai sensi dell’ordinanza sull’ammissione degli autisti (OAut)14 devono svolgere l’intera procedura di qualificazione.

    2 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 50 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 30 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento.

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 21

    1 Chi ha superato una procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

    2 L’attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «autista di veicoli pesanti AFC».

    3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

    a.
    la nota complessiva;
    b.
    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 20 capoverso 1, la nota relativa all’insegnamento professionale.

    Sezione 10: Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per autisti di veicoli pesanti AFC

    Art. 22

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per autisti di veicoli pesanti AFC ha la seguente composizione:

    a.
    da 10 a 18 rappresentanti dell’Associazione svizzera dei trasportatori stradali (ASTAG);
    b.
    un rappresentante dell’associazione Les Routiers Suisses;
    c.
    da due a quattro rappresentanti dei docenti di materie professionali;
    d.
    almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.

    2 Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate.

    3 La Commissione si autocostituisce.

    4 La Commissione ha i seguenti compiti:

    a.
    adegua costantemente, ma almeno ogni cinque anni, il piano di formazione di cui all’articolo 8 agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici. A tal fine tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della forma­zione professionale di base. Gli adeguamenti devono essere approvati dai rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni e convalidati dalla SEFRI;
    b.
    richiede alla SEFRI modifiche della presente ordinanza, qualora gli sviluppi osservati interessino disposizioni della stessa, segnatamente le competenze operative di cui all’articolo 4.

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 23 Diritto previgente: abrogazione

    1 Sono abrogati:

    a.
    il regolamento del 17 settembre 200315 concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio – conducente di autocarri;
    b.
    il programma del 17 settembre 200316 d’insegnamento professionale – conducente di autocarri.

    2 È revocata l’approvazione del regolamento del 12 gennaio 1995 concernente i corsi d’introduzione per conducenti di autocarri qualificati.

    Art. 24 Disposizioni transitorie

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di conducente di autocarri prima del 1o gennaio 2013 la portano a termine in base al diritto anteriore.

    2 Chi ripete l’esame finale di tirocinio per conducente di autocarri entro il 31 dicembre 2017 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

    Art. 25 Entrata in vigore

    1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

    2 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 1521) entrano in vigore il 1° gennaio 2016.

    WICHTIGER HINWEIS

    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

    In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.

    Willkommen bei Omnius EasyReaderbeta

    Omnius EasyReader ist ein Tool für ein effizienteres Arbeiten mit Schweizer Bundeserlassen.

    Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.

    Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.

    Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.

    Es sei im Weiteren auf die Hinweise in den Nutzungsbedingungen verwiesen.

        Tour durch die Funktionen gefällig?