412.101.221.90 Ordinanza della SEFRI sulle formazioni professionali di base nel campo professionale microtecnica con attestato professionale federale (AFC)
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    412.101.221.90

    Ordinanza della SEFRI sulle formazioni professionali di base nel campo professionale microtecnica con attestato professionale federale (AFC)

    del 20 gennaio 2020 (Stato 1° marzo 2020)

    48308

    Micromeccanica AFC / Micromeccanico AFC

    Mikromechanikerin EFZ / Mikromechaniker EFZ

    Micromécanicienne CFC / Micromécanicien CFC

    48309

    Disegnatrice in microtecnica AFC / Disegnatore in microtecnica AFC

    Mikrozeichnerin EFZ / Mikrozeichner EFZ

    Dessinatrice en construction microtechnique CFC / Dessinateur en construction microtechnique CFC

    48310

    Operatrice della qualità in microtecnica AFC / Operatore della qualità in microtecnica AFC

    Qualitätsfachfrau in Mikrotechnik EFZ / Qualitätsfachmann in Mikrotechnik EFZ

    Qualiticienne en microtechnique CFC / Qualiticien en microtechnique CFC

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

    ordina:

    Sezione 1: Oggetto, professioni, orientamenti e durata

    Art. 1 Profilo professionale, professioni e orientamenti

    1 Gli specialisti nel campo professionale microtecnica di livello AFC svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:

    a.
    utilizzano le tecniche di progettazione e fabbricazione della microtecnica e applicano i metodi delle produzioni di serie; elaborano la documentazione tecnica per uso interno e per la produzione; si aggiornano costantemente sugli ultimi sviluppi a livello organizzativo e tecnologico in materia di software, materiali, mezzi di produzione e di controllo;
    b.
    possiedono competenze di base in tutte le professioni nel campo professionale microtecnica e competenze approfondite nella rispettiva professione;
    c.
    collaborano ai progetti trasversali dell’azienda nel rispetto delle diverse norme relative al prodotto, all’attrezzatura, alle tecniche di lavorazione, al regolamento aziendale e alle nuove tecnologie disponibili; collaborano con i diversi reparti dell’azienda;
    d.
    stabiliscono, introducono e applicano i metodi e i processi di produzione e di controllo nonché gli strumenti di gestione della qualità per l’azienda in modo tale da poter lavorare con efficienza nel proprio ambiente di lavoro; applicano un approccio orientato alle soluzioni;
    e.
    nello svolgimento dei compiti applicano le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente e impiego oculato delle risorse.

    2 Il campo professionale microtecnica di livello AFC comprende le seguenti professioni:

    a.
    micromeccanica AFC / micromeccanico AFC;
    d.
    disegnatrice in microtecnica AFC / disegnatore in microtecnica AFC;
    c.
    operatrice della qualità in microtecnica AFC / operatore della qualità in microtecnica AFC.

    3 La formazione di micromeccanico di livello AFC prevede gli orientamenti seguenti:

    a.
    fabbricazione e CNC;
    b.
    tornitura;
    c.
    stampi/forme.

    4 L’orientamento è riportato nel contratto di tirocinio.

    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura quattro anni.

    2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 3 Principi

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

    2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.

    3 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

    Art. 4 Competenze operative dei micromeccanici AFC

    1 La formazione di micromeccanico AFC prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

    a.
    preparazione delle operazioni in vista del lavoro di produzione:
    1.
    preparare il lavoro e le macchine per la fabbricazione di un pezzo o di un modulo di assemblaggio secondo il mansionario,
    2.
    interpretare i piani tecnici per realizzare un pezzo e fare uno schizzo del pezzo,
    3.
    fabbricare pezzi micromeccanici con macchine tradizionali secondo la documentazione fornita,
    4.
    misurare i pezzi con l’ausilio di strumenti di misura e controllo adeguati e garantire la qualità della produzione,
    5.
    garantire la sicurezza sul lavoro, la protezione della salute e la protezione dell’ambiente in conformità con le disposizioni normative e le direttive aziendali;
    b.
    gestione di progetti:
    1.
    definire e pianificare un progetto secondo le richieste del cliente,
    2.
    realizzare e documentare il progetto secondo il mansionario,
    3.
    garantire il controllo del progetto secondo le richieste del cliente e applicare le misure correttive concordate;
    c.
    lavorazione di pezzi o mezzi di produzione con macchine tradizionali e CNC:
    1.
    preparare la documentazione, assemblare i componenti ed effettuare la messa a punto e la regolazione,
    2.
    fabbricare pezzi micromeccanici con macchine tradizionali e CNC conformemente alla documentazione tecnica,
    3.
    fabbricare pezzi micromeccanici con torni automatici tradizionali e CNC conformemente alla documentazione tecnica,
    4.
    fabbricare mezzi di produzione con macchine tradizionali e CNC conformemente alla documentazione tecnica,
    5.
    realizzare la finitura dei pezzi micromeccanici,
    6.
    mantenere i mezzi di produzione in condizioni di utilizzo effettuando la manutenzione,
    7.
    controllare e misurare i pezzi micromeccanici, analizzare i risultati, interpretare gli scostamenti e apportare le misure correttive;
    d.
    partecipazione al processo di miglioramento continuo della fabbricazione dei pezzi:
    1.
    identificare, analizzare e risolvere i problemi connessi alla fabbricazione di un pezzo o di un modulo di assemblaggio micromeccanico,
    2.
    interpretare i dati di produzione nell’ottica del miglioramento continuo.

    2 Lo sviluppo delle competenze operative nei campi di competenze operative a, b e d è obbligatorio per tutte le persone in formazione.

    Lo sviluppo delle competenze operative nel campo di competenze operative c è vincolante come segue:

    a.
    competenze operative 1, 5, 6 e 7: per tutte le persone in formazione;
    b.
    competenze operative 2–4 come segue:
    1.
    competenza operativa 2: per l’orientamento Fabbricazione e CNC;
    2.
    competenza operativa 3: per l’orientamento Tornitura;
    3.
    competenza operativa 4: per l’orientamento Stampi/forme.
    Art. 5 Competenze operative dei disegnatori in microtecnica AFC

    La formazione di disegnatore in microtecnica AFC prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

    a.
    preparazione delle operazioni in vista del lavoro di produzione:
    1.
    preparare il lavoro e le macchine per la fabbricazione di un pezzo o di un modulo di assemblaggio secondo il mansionario,
    2.
    interpretare i piani tecnici per realizzare un pezzo e fare uno schizzo del pezzo,
    3.
    fabbricare pezzi micromeccanici con macchine tradizionali secondo la documentazione fornita,
    4.
    misurare i pezzi con l’ausilio di strumenti di misura e controllo adeguati e garantire la qualità della produzione,
    5.
    garantire la sicurezza sul lavoro, la protezione della salute e la protezione dell’ambiente in conformità con le disposizioni normative e le direttive aziendali;
    b.
    gestione di progetti:
    1.
    definire e pianificare un progetto secondo le richieste del cliente,
    2.
    realizzare e documentare il progetto secondo il mansionario,
    3.
    garantire il controllo del progetto secondo le richieste del cliente e applicare le misure correttive concordate;
    c.
    realizzazione di piani e progettazione di sistemi micromeccanici:
    1.
    disegnare il pezzo o il modulo di assemblaggio micromeccanico da realizzare applicando le norme e le tolleranze,
    2.
    progettare sistemi micromeccanici con varianti,
    3.
    gestire il ciclo di vita dei prodotti conformemente alle procedure,
    4.
    analizzare la fattibilità e la conformità del sistema micromeccanico in base al mansionario;
    d.
    partecipazione al processo di miglioramento continuo dei piani di fabbricazione:
    1.
    identificare, analizzare e risolvere i problemi con i soggetti coinvolti a monte e a valle della fase di progettazione del pezzo o del sistema micromeccanico,
    2.
    garantire il controllo delle modifiche ai documenti tecnici e standardizzarli secondo le direttive.
    Art. 6 Competenze operative degli operatori della qualità in microtecnica AFC

    La formazione di operatore della qualità in microtecnica AFC prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

    a.
    preparazione delle operazioni in vista del lavoro di produzione:
    1.
    preparare il lavoro e le macchine per la fabbricazione di un pezzo o di un modulo di assemblaggio secondo il mansionario,
    2.
    interpretare i piani tecnici per realizzare un pezzo e fare uno schizzo del pezzo,
    3.
    fabbricare pezzi micromeccanici con macchine tradizionali secondo la documentazione fornita,
    4.
    misurare i pezzi con l’ausilio di strumenti di misura e controllo adeguati e garantire la qualità della produzione,
    5.
    garantire la sicurezza sul lavoro, la protezione della salute e la protezione dell’ambiente in conformità con le disposizioni normative e le direttive aziendali;
    b.
    gestione di progetti:
    1.
    definire e pianificare un progetto secondo le richieste del cliente,
    2.
    realizzare e documentare il progetto secondo il mansionario,
    3.
    garantire il controllo del progetto secondo le richieste del cliente e applicare le misure correttive concordate;
    c.
    elaborazione e applicazione del controllo qualità per prodotti e processi:
    1.
    stabilire le procedure di controllo dei prodotti e dei processi di fabbricazione di un’officina di microtecnica conformemente alle direttive,
    2.
    applicare i piani di monitoraggio dei prodotti e dei processi nell’officina di produzione microtecnica,
    3.
    utilizzare i metodi di controllo estetico e di analisi sensoriale nell’elaborazione delle procedure di controllo dei prodotti,
    4.
    preparare, verificare e tarare gli strumenti di misura, sia tradizionali che automatizzati, al fine di garantire misurazioni e risultati validi;
    d.
    partecipazione al processo di miglioramento continuo dei prodotti e dei processi:
    1.
    applicare i metodi di risoluzione dei problemi identificati nell’officina di microtecnica ai fini del miglioramento continuo e applicare i principi del lean manufacturing per ottimizzare i processi,
    2.
    analizzare i dati sulla qualità per migliorare prodotti e processi e per elaborare statistiche,
    3.
    partecipare alla redazione delle procedure di qualità e alla realizzazione degli audit di prodotto.

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

    Art. 7

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Tutti i luoghi di formazione trasmettono alle persone in formazione conoscenze in materia di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

    4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

    5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

    Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 9 Scuola professionale

    1 L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1800 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

    Insegnamento

    1° anno

    2° anno

    3° anno

    4° anno

    Totale

    a.
    Conoscenze professionali

    1. Insegnamento interprofessionale
    Preparazione delle operazioni in vista del lavoro di produzione

    400

    140

    80

    80

    700

    Gestione di progetti

    120

    60

    80

    80

    340

    2. Insegnamento specifico della
    professione

    40

    40

    80

    Totale conoscenze professionali

    520

    200

    200

    200

    1120

    b.
    Cultura generale

    120

    120

    120

    120

    480

    c.
    Educazione fisica

    80

    40

    40

    40

    200

    Totale delle lezioni

    720

    360

    360

    360

    1800

    2 D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

    3 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20064 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    4 La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

    5 È raccomandato l’insegnamento bilingue, ovvero nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    Art. 10 Corsi interaziendali

    1 I corsi interaziendali comprendono 20 giornate di otto ore.

    2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti in due corsi come segue:

    Professione

    Micromeccanico AFC

    Disegnatore in microtecnica AFC

    Operatore della qualità in microtecnica AFC

    Anno

    Corso

    Campo di competenze operative

    Durata

    2

    1

    Lavorazione di pezzi o mezzi di produzione con macchine tradizionali e CNC

    10 giorni

    x

    2

    1

    Realizzazione di piani e progettazione di sistemi micromeccanici

    10 giorni

    x

    2

    1

    Elaborazione e applicazione del controllo qualità per prodotti e processi

    10 giorni

    x

    3

    2

    Lavorazione di pezzi o mezzi di produzione con macchine tradizionali e CNC

    10 giorni

    x

    3

    2

    Realizzazione di piani e progettazione di sistemi micromeccanici

    10 giorni

    x

    3

    2

    Partecipazione al processo di miglioramento continuo della fabbricazione dei pezzi

    10 giorni

    x

    Totale

    20

    20

    20

    3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

    Sezione 5: Piano di formazione

    Art. 11

    1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione5 della competente organizzazione del mondo del lavoro.

    2 Il piano di formazione:

    a.
    contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
    1.
    il profilo professionale,
    2.
    la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
    3.
    il livello richiesto per la professione;
    b.
    precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente;
    c.
    determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

    3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

    5 Il piano del 29 novembre 2019 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: http://www.bvz.admin.ch > Professioni A‒Z.

    Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

    Art. 12 Requisiti professionali richiesti ai formatori

    Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

    a.
    attestato federale di capacità di micromeccanico AFC, disegnatore in microtecnica AFC oppure operatore della qualità in microtecnica AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento; la qualifica deve corrispondere alla professione appresa;
    b.
    attestato federale di capacità di una professione affine o titolo equivalente con le necessarie conoscenze professionali nel campo della rispettiva professione del campo professionale «Microtecnica» e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    c.
    titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    d.
    diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.
    Art. 13 Numero massimo di persone in formazione in azienda

    1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

    2 Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

    4 Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

    Art. 14 Documentazione dell’apprendimento

    1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

    2 Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

    Art. 15 Rapporto di formazione

    1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

    2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

    3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

    4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

    Sezione 8: Procedure di qualificazione

    Art. 18 Ammissione

    È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
    1.
    ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
    2.
    ha svolto almeno quattro anni di tale esperienza nel campo della professione prescelta, e
    3.
    rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.
    Art. 19 Oggetto

    Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4, 5 o 6.

    Art. 20 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

    1 Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:

    a.
    «esame parziale», sotto forma di lavoro pratico prestabilito; vale quanto segue:
    1.
    l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine del secondo anno di formazione,
    2.
    sono esaminate le competenze operative di base,
    3.
    è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e del corso interaziendale,
    4.
    l’esame dura:
    – 12 ore per i micromeccanici,
    – 8 per le altre due professioni,
    5.
    in base alla professione prescelta il campo di qualificazione comprende il campo competenze operative sottoelencato:

    Professione

    Micromeccanico AFC

    Disegnatore in microtecnica AFC

    Operatore della qualità in microtecnica AFC

    Campo di competenze operative

    Lavorazione di pezzi o mezzi di produzione con macchine tradizionali e CNC

    x

    Realizzazione di piani e progettazione di sistemi micromeccanici

    x

    Elaborazione e applicazione del controllo qualità per prodotti e processi

    x

    b.
    «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico individuale della durata di 60–120 ore; vale quanto segue:
    1.
    l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
    2.
    la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
    3.
    è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali,
    4.
    di norma, il campo di qualificazione comprende tutti i campi di competenze operative e le voci seguenti con relativa ponderazione:

    Voce

    Descrizione

    Ponderazione

    1

    Esecuzione e risultato del lavoro

    60 %

    2

    Documentazione

    20 %

    3

    Presentazione

    10 %

    4

    Colloquio professionale

    10 %

    c.
    «conoscenze professionali», della durata di quattro ore; vale quanto segue:
    1.
    l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
    2.
    il campo di qualificazione è valutato con un esame scritto e comprende i campi di competenze operative sottoelencati, con la durata e le ponderazioni seguenti:

    Voce

    Campi di competenze operative

    Durata

    Ponderazione

    1

    Preparazione delle operazioni in vista del lavoro di produzione

    150 min.

    60 %

    2

    Gestione di progetti

    30 min.

    10 %

    3

    Campi di competenze operative specifici della professione

    60 min.

    30 %

    d.
    «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20066 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

    Art. 21 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

    1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

    a.
    per il campo di qualificazione «esame parziale» è attribuito almeno il 4;
    b.
    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e
    c.
    la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali; vale la seguente ponderazione:

    a.
    esame parziale: 20 per cento;
    b.
    lavoro pratico: 30 per cento;
    c.
    conoscenze professionali: 20 per cento;
    d.
    cultura generale: 20 per cento;
    e.
    nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 10 per cento.

    3 Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle otto note delle pagelle semestrali.

    Art. 22 Ripetizioni

    1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

    2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    3 Il campo di qualificazione dell’esame parziale deve essere ripetuto al più tardi insieme all’esame finale.

    4 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali fanno stato soltanto le nuove note.

    Art. 23 Qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (caso particolare)

    1 Per i candidati che hanno acquisito le competenze operative necessarie al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota [relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali.

    2 In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

    a.
    esame parziale: 20 per cento;
    b.
    lavoro pratico: 30 per cento;
    c.
    conoscenze professionali: 30 per cento;
    d.
    cultura generale: 20 per cento.

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 24

    1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

    2 L’attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi di una dei seguenti titoli legalmente protetti:

    a.
    micromeccanica AFC / micromeccanico AFC;
    b.
    disegnatrice in micromeccanica AFC / disegnatore in micromeccanica AFC;
    c.
    operatrice della qualità in micromeccanica AFC / operatore della qualità in micromeccanica AFC.

    3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

    a.
    la nota complessiva;
    b.
    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 23 capoverso 1, la nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali.

    Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

    Art. 25 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni del campo professionale «Microtecnica»

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni del campo professionale «Microtecnica» è composta da:

    a.
    cinque a otto rappresentanti della Convenzione padronale dell’industria orologiera svizzera (CPIH);
    b.
    uno a quattro rappresentanti dei docenti di materie professionali;
    c.
    almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

    2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

    a.
    si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
    b.
    le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate;
    c.
    tutte le professioni e tutti gli orientamenti nel campo professionale microtecnica sono adeguatamente rappresentati.

    3 La Commissione si autocostituisce.

    4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

    a.
    verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
    b.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
    c.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione;
    d.
    esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.
    Art. 26 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

    1 È responsabile dei corsi interaziendali la Convenzione padronale dell’industria orologiera svizzera (CPIH).

    2 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

    3 I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

    4 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 27 Abrogazione di altri atti normativi

    Sono abrogate:

    1.
    l’ordinanza della SEFRI del 13 novembre 20127 sulla formazione professionale di base Micromeccanica/Micromeccanico con attestato federale di capacità (AFC);
    2.
    l’ordinanza della SEFRI dell’8 dicembre 20148 sulla formazione professionale di base Disegnatrice in microtecnica/Disegnatore in microtecnica con attestato federale di capacità (AFC).

    7 [RU 2012 6773, 2017 7331 n. I 139, II 139

    8 [RU 2015 185, 2017 7331 n. I 160, II 160, III 31]

    Art. 28 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di micromeccanico o disegnatore in microtecnica prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2025.

    2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per micromeccanici o disegnatori in microtecnica entro il 31 dicembre 2025 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

    3 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 18−24) si applicano dal 1° gennaio 2024.

    4 Le disposizioni concernenti l’esame parziale si applicano dal 1° gennaio 2022.

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