412.101.221.93 Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Tecnologa di fonderia/Tecnologo di fonderia con attestato federale di capacità (AFC)
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    412.101.221.93

    Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Tecnologa di fonderia/Tecnologo di fonderia con attestato federale di capacità (AFC)

    del 6 dicembre 2012 (Stato 1° gennaio 2018)

    41211

    Tecnologa di fonderia AFC / Tecnologo di fonderia AFC

    Gusstechnologin EFZ / Gusstechnologe EFZ

    Technologue de fonderie CFC

    41212

    Costruzione di modelli per fonderia profilo G

    41213

    Costruzione di modelli per fonderia profilo E

    41214

    Forme permanenti profilo G

    41215

    Forme permanenti profilo E

    41216

    Forme perse profilo G

    41217

    Forme perse profilo E

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

    ordina:4

    1 RS 412.10

    2 RS 412.101

    3 RS 822.115

    4 Nuovo testo giusta il n. I 141 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 1: Oggetto, indirizzi professionali e durata

    Art. 1 Profilo e indirizzi professionali

    1 I tecnologi di fonderia di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per i seguenti comportamenti:

    a.
    analizzano richieste e mandati e stabiliscono i procedimenti in base alle direttive e alle normative interne ed esterne, al fine di garantire la qualità del prodotto;
    b.
    sviluppano forme e realizzano modelli, organizzano i processi di produzione secondo le disposizioni generali e le disposizioni interne e creano gli utensili necessari;
    c.
    producono i modelli manualmente, mediante macchine convenzionali o con l’ausilio del computer;
    d.
    realizzano le anime e preparano le macchine per le forme permanenti;
    e.
    realizzano anime e formature e preparano, secondo le disposizioni, le macchine e gli impianti automatici per getti e formatura per forme perse;
    f.
    rifondono o producono autonomamente leghe mediante la fusione, secondo le disposizioni, di metalli ferrosi e non ferrosi, producono prodotti di fonderia con forme permanenti o perse e ne effettuano i trattamenti successivi;
    g.
    garantiscono la qualità dei prodotti e dei processi, effettuano la manuten­zione degli impianti, delle macchine e degli utensili secondo le disposizioni, applicano per ogni attività le direttive relative alla protezione dell’ambiente, alla tutela della salute e alla sicurezza sul lavoro e lavorano facendo un uso parsimonioso delle risorse.

    2 La formazione di formatore di fonderia di livello AFC prevede i seguenti indirizzi professionali:

    a.
    costruzione di modelli per fonderia;
    b.
    forme permanenti;
    c.
    forme perse.

    3 L’indirizzo professionale viene riportato nel contratto di tirocinio prima dell’inizio della formazione professionale di base.

    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura quattro anni.

    2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 3 Contenuti formativi

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative all’articolo 4.

    2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.

    3 Allo sviluppo delle competenze operative partecipano in stretta collaborazione tutti i luoghi di formazione coordinando i loro apporti.

    Art. 4 Competenze operative

    La formazione prevede, nei seguenti campi di competenze operative, le competenze operative qui elencate. Le competenze operative sono attribuite ai vari indirizzi professionali secondo l’articolo 1 capoverso 2.

    a.
    pianificazione della produzione e sviluppo del programma di produzione:
    1.
    analizzare le richieste e i mandati (a, b, c),
    2.
    determinare le procedure di produzione (a, b, c),
    3.
    realizzare un piano a garanzia della qualità (a, b, c),
    4.
    sviluppare forme e modelli e creare gli utensili (a, b, c);
    b.
    padronanza dei processi di produzione:
    1.
    organizzare i processi di produzione (a, b, c),
    2. a
    realizzare i modelli (a),
    2. b
    produrre pezzi fusi (b, c),
    3.
    garantire la qualità (a, b, c),
    4.
    utilizzare le infrastrutture ed eseguirne la manutenzione (a, b, c);
    c.
    sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente:
    1.
    garantire la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute (a, b, c),
    2.
    garantire la protezione dell’ambiente (a, b, c).

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

    Art. 55

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

    4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

    5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

    5 Nuovo testo giusta il n. II 141 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 4: Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 6 Parti svolte dai luoghi di formazione

    1 La formazione professionale pratica si svolge per tutta la durata della formazione professionale di base:

    a.
    in media su 3,5 giorni alla settimana per il profilo G;
    b.
    in media su 3,25 giorni alla settimana per il profilo E.

    Al fine di conoscere anche gli altri indirizzi professionali, entro la fine del terzo anno di formazione vengono portati a termine due periodi di pratica.

    a.
    Indirizzo «costruzione di modelli per fonderia»
    1.
    quattro settimane di pratica per le forme perse;
    2.
    quattro settimane di pratica per le forme permanenti.
    b.
    Indirizzo «forme permanenti»:
    1.
    quattro settimane di pratica per le forme perse;
    2.
    quattro settimane di pratica per la costruzione di utensili.
    c.
    Indirizzo «forme perse»:
    1.
    quattro settimane di pratica per le forme permanenti;
    2.
    quattro settimane di pratica per la costruzione di modelli per fonderia.

    2 L’insegnamento scolastico obbligatorio si basa sulle competenze dei polimeccanici AFC e comprende:

    a.
    2040 lezioni per il profilo G. Di queste, 200 lezioni sono dedicate all’inse­gnamento dello sport;
    b.
    2400 lezioni per il profilo E. Di queste, 240 lezioni sono dedicate all’insegnamento dello sport.

    3 I corsi interaziendali hanno una durata complessiva minima di 24 e massima di 26 giornate di otto ore. Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

    Art. 7 Lingua d’insegnamento

    1 La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

    2 È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    3 I Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

    Sezione 5: Piano di formazione e cultura generale

    Art. 8 Piano di formazione

    1 Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione redatto dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

    2 Il piano di formazione specifica le competenze operative di cui all’articolo 4 come segue:

    a.
    spiega la loro rilevanza per la formazione professionale di base;
    b.
    definisce il tipo di comportamento atteso in determinate situazioni operative sul posto di lavoro;
    c.
    precisa le competenze operative mediante obiettivi di valutazione concreti;
    d.
    rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità.

    3 Il piano di formazione stabilisce inoltre:

    a.
    la struttura curricolare della formazione professionale di base;
    b.
    l’organizzazione dei corsi interaziendali e la loro ripartizione sulla durata della formazione professionale di base;
    c.
    le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente.

    4 Al piano di formazione è allegato l’elenco della documentazione concernente la realizzazione della formazione professionale di base con indicazione di titolo, data e centro di distribuzione.

    Art. 9 Cultura generale

    Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20066 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    Sezione 6: Requisiti per gli operatori della formazione di base organizzata dall’azienda

    Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori7

    Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:8

    a.
    attestato federale di capacità di tecnologa di fonderia AFC/tecnologo di fonderia AFC con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    b.
    attestato federale di capacità di tecnologa di fonderia qualificata/tecnologo di fonderia qualificato con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    c.
    attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del tecnologo di fonderia AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    d.
    titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    e.
    diploma di una scuola universitaria professionale in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    f.
    titolo accademico in ambito pertinente con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.

    7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 12 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5819).

    8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 12 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5819).

    Art. 119 Numero massimo di persone in formazione in azienda

    1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

    2 Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, di un certificato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

    4 Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

    9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 12 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5819).

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto sul periodo di pratica, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni10

    10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 12 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5819).

    Art. 12 Documentazione dell’apprendimento e rapporto sul periodo di pratica11

    1 La persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento, in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda.

    2 Il formatore controlla e firma tale documentazione una volta al semestre. La dis­cute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

    3 ...12

    4 Al termine della pratica l’azienda redige un rapporto sul periodo di pratica.

    11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 12 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5819).

    12 Abrogato dal n. I dell’O della SEFRI del 12 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5819).

    Art. 12a13 Rapporto di formazione

    1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. Per farlo si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

    2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

    3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concor­date e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

    4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

    13 Introdotto dal n. I dell’O della SEFRI del 12 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5819).

    Sezione 8: Procedure di qualificazione

    Art. 14 Ammissione

    È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; o
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
    1.
    ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr;
    2.
    di tale esperienza professionale ha svolto almeno tre anni nel campo del tecnologo di fonderia AFC;
    3.
    rende verosimile il possesso dei requisiti per la procedura di qualificazione.
    Art. 15 Oggetto

    Nelle procedure di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

    Art. 16 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

    1 Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:

    a.
    «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico individuale della durata da 24 a 80 ore. L’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svol­gere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali;
    b.
    «conoscenze professionali», della durata di quattro ore. L’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. L’esame è scritto;
    c.
    «cultura generale». Per questo campo di qualificazione fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 200615 sulle prescrizioni minime in materia di cul­tura generale nella formazione professionale di base.

    2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

    Art. 17 Superamento dell’esame finale, calcolo e ponderazione delle note

    1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

    a.
    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e
    b.
    la nota complessiva raggiunge o supera il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponde­rata relativa all’insegnamento professionale.

    3 Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle seguenti note:

    a.
    la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle otto note delle pagelle semestrali della materia «meccanica»;
    b.
    la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle otto note delle pagelle semestrali della materia «tecnica di fusione».16

    4 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 50 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 20 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento;
    d.
    nota relativa all’insegnamento professionale: 10 per cento.

    16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 12 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5819).

    Art. 18 Ripetizioni

    1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    2 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente la scuola profes­sionale, resta valida la nota relativa all’insegnamento professionale conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota relativa all’insegnamento professionale fanno stato solo le nuove note.

    Art. 19 Caso particolare

    1 Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza, viene meno la nota relativa all’insegnamento professionale.

    2 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 50 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 30 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento.

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 20

    1 Chi ha superato una procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

    2 L’attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «tecnologa di fonderia AFC» o «tecnologo di fonderia AFC».

    3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

    a.
    la nota complessiva;
    b.
    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’arti­colo 19 capoverso 1, la nota relativa all’insegnamento professionale.
    c.
    l’indirizzo professionale.

    Sezione 10: Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità

    Art. 21

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità ha la seguente composizione:

    a.
    da cinque a sette rappresentanti dell’associazione Giessereiverband der Schweiz GVS;
    b.
    un rappresentante dei docenti di materie professionali;
    c.
    almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.

    2 Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate.

    3 La Commissione si autocostituisce.

    4 La Commissione ha i seguenti compiti:

    a.
    adegua costantemente, ma almeno ogni cinque anni, il piano di formazione di cui all’articolo 8 agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici. A tal fine tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della forma­zione professionale di base. Gli adeguamenti devono essere approvati dai rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni e convalidati dalla SEFRI;
    b.
    richiede alla SEFRI modifiche della presente ordinanza, qualora gli sviluppi osservati interessino disposizioni della stessa, segnatamente le competenze operative di cui all’articolo 4.

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 22 Diritto previgente: abrogazione

    1 Sono abrogati:

    a.
    il regolamento del 23 dicembre 2002 concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio – tecnologo di fonderia/tecnologa di fonderia (41305 e 41306);
    b.
    il programma del 23 dicembre 2002 per l’insegnamento professionale – tecnologo di fonderia/tecnologa di fonderia (41305 e 41306).

    2 È revocata l’approvazione del regolamento del 23 dicembre 2002 concernente i corsi d’introduzione per tecnologi di fonderia.

    Art. 23 Disposizioni transitorie

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di tecnologo di fonderia prima del 1o gennaio 2013 la portano a termine in base al diritto anteriore.

    2 Chi ripete l’esame finale di tirocinio per tecnologo di fonderia entro il 31 dicembre 2018 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

    Art. 23a17 Disposizioni transitorie della modifica del 12 ottobre 2017

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di tecnologo di fonderia prima dell’entrata in vigore della modifica del 12 ottobre 2017 la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2022.

    2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per Tecnologa di fonderia AFC/Tecnologo di fonderia AFC entro il 31 dicembre 2024 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

    17 Introdotto dal n. I dell’O della SEFRI del 12 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5819).

    Art. 24 Entrata in vigore

    1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2013.

    2 Le disposizioni concernenti la procedura di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 1420) entrano in vigore il 1° gennaio 2016.

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