412.101.221.95 Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Falegname con attestato federale di capacità (AFC)
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    412.101.221.95

    Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Falegname con attestato federale di capacità (AFC)

    del 14 agosto 2013 (Stato 1° gennaio 2018)

    30513

    Falegname AFC

    Schreinerin EFZ/Schreiner EFZ

    Ebéniste CFC/Menuisière/Menuisier CFC

    30514

    Mobili/arredamenti interni

    30515

    Costruzione/finestre

    30516

    Falegname da carri

    30517

    Costruzione di sci

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

    ordina:4

    1 RS 412.10

    2 RS 412.101

    3 RS 822.115

    4 Nuovo testo giusta il n. I 143 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 1: Oggetto, indirizzi professionali e durata

    Art. 1 Profilo e indirizzi professionali

    1 I falegnami di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per i seguenti comportamenti:

    a.
    fabbricano a seconda dell’indirizzo professionale diversi prodotti sulla base di documenti di pianificazione e collaborano con altri artigiani;
    b.
    hanno un’ottima capacità di rappresentazione spaziale, sono dotati di talento artigianale e lavorano accuratamente utilizzando i macchinari più moderni e altri mezzi di produzione;
    c.
    si attengono a principi economici ed ecologici e rispettano le relative norme e prescrizioni;
    d.
    forniscono consulenza ai clienti per lavori di assistenza e riparazione;
    e.
    sono creativi e lavorano autonomamente;
    f.
    rispettano il proprio ambiente di lavoro e intrattengono rapporti aperti e cordiali con clienti, superiori e colleghi.

    2 La formazione di falegname di livello AFC prevede i seguenti indirizzi professionali:

    a.
    mobili/arredamenti interni;
    b.
    costruzione/finestre;
    c.
    falegname da carri;
    d.
    costruzione di sci.

    3 L’indirizzo professionale viene riportato nel contratto di tirocinio prima dell’inizio della formazione professionale di base.

    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura quattro anni.

    2 Ai titolari di un certificato federale di formazione pratica di falegname CFP può essere riconosciuto il primo anno della formazione professionale di base.

    3 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 3 Contenuti formativi

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative all’articolo 4.

    2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.

    3 Allo sviluppo delle competenze operative partecipano in stretta collaborazione tutti i luoghi di formazione coordinando i loro apporti.

    Art. 4 Competenze operative

    La formazione prevede, nei seguenti campi di competenze operative, le competenze operative qui elencate:

    a.
    preparazione e pianificazione:
    1.
    effettuare misurazioni,
    2.
    redigere e leggere piani,
    3.
    redigere liste di materiali,
    4.
    redigere documenti di lavoro interni,
    5.
    scegliere e preparare mezzi di produzione,
    6.
    eseguire lavori di manutenzione su mezzi di produzione,
    7.
    verificare i materiali in arrivo e preparare le consegne;
    b.
    fabbricazione di prodotti:
    1.
    lavorare il legno massello,
    2.
    impiegare altri materiali,
    3.
    placcare materiali,
    4.
    assemblare componenti,
    5.
    montare elementi di raccordo,
    6.
    trattare superfici;
    c.
    fabbricazione di prodotti specifici per ambienti interni:
    1.
    impiegare altri materiali,
    2.
    placcare materiali,
    3.
    trattare superfici;
    d.
    fabbricazione di prodotti specifici per ambienti esterni:
    1.
    impiegare altri materiali,
    2.
    placcare materiali,
    3.
    assemblare componenti,
    4.
    montare elementi di raccordo,
    5.
    trattare superfici,
    6.
    accoppiare e rifinire gli sci grezzi;
    e.
    esecuzione dei lavori di montaggio:
    1.
    eseguire lavori di montaggio,
    2.
    eseguire lavori di montaggio in ambienti interni,
    3.
    eseguire lavori di montaggio sulle superfici di tamponamento,
    4.
    eseguire lavori di assistenza e riparazione, svolgere attività di vendita.

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

    Art. 55

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

    4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

    5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

    5 Nuovo testo giusta il n. II 143 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 4: Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 6 Parti svolte dai luoghi di formazione

    1 La formazione professionale pratica si svolge in media su quattro giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

    2 L’insegnamento scolastico obbligatorio comprende 1440 lezioni. Di queste, 160 sono dedicate all’insegnamento dello sport.

    3 I corsi interaziendali prevedono le seguenti giornate di otto ore:

    a.
    44–48 giornate per gli indirizzi professionali mobili/arredamenti interni e costruzione/finestre;
    b.
    48–52 giornate per l’indirizzo professionale falegname da carri;
    c.
    44–48 giornate per l’indirizzo professionale costruzione di sci.
    Art. 7 Lingua d’insegnamento

    1 La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

    2 È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    3 I Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

    Sezione 5: Piano di formazione e cultura generale

    Art. 8 Piano di formazione

    1 Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione redatto dalle organizzazioni del mondo del lavoro competenti e approvato dalla SEFRI.

    2 Il piano di formazione specifica le competenze operative di cui all’articolo 4 come segue:

    a.
    spiega la loro rilevanza per la formazione professionale di base;
    b.
    definisce il tipo di comportamento atteso in determinate situazioni operative sul posto di lavoro;
    c.
    precisa le competenze operative mediante obiettivi di valutazione concreti;
    d.
    rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità.

    3 Il piano di formazione stabilisce inoltre:

    a.
    la struttura curricolare (orientata agli obiettivi di valutazione) della formazione professionale di base;
    b.
    l’organizzazione dei corsi interaziendali e la loro ripartizione sulla durata della formazione professionale di base;
    c.
    le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente.

    4 Al piano di formazione è allegato l’elenco della documentazione concernente l’attuazione della formazione professionale di base con indicazione di titolo, data e centro di distribuzione.

    Art. 9 Cultura generale

    Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20066 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    Sezione 6: Requisiti per gli operatori della formazione di base organizzata dall’azienda

    Art. 10 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori

    I requisiti professionali minimi ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

    a.
    attestato federale di capacità di falegname AFC con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    b.
    attestato federale di capacità di falegname qualificato (mobili/arredamenti interni) e falegname qualificato (costruzione/finestre) con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    c.
    attestato federale di capacità di una professione affine, come ad esempio falegname da carri, costruttore di sci, carpentiere con le necessarie conoscenze professionali nel campo del falegname AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    d.
    titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente;
    e.
    diploma di una scuola universitaria professionale in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.
    Art. 11 Numero massimo di persone in formazione

    1 Una persona in formazione può svolgere il tirocinio in un’azienda se:

    a.
    vi è occupato al 100 per cento un formatore adeguatamente qualificato; oppure
    b.
    vi operano due formatori qualificati, ciascuno almeno al 60 per cento.

    2 Quando una persona arriva all’ultimo anno della formazione professionale di base, un’altra persona in formazione può iniziare il tirocinio.

    3 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    4 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità nel campo della persona in formazione o chi dispone di una qualifica equivalente.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svol­gono la loro funzione di formazione con un successo superiore alla media.

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento e delle prestazioni

    Art. 12 Formazione in azienda

    1 La persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento, in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda.

    2 Il formatore controlla e firma tale documentazione una volta al trimestre. La dis­cute con la persona in formazione almeno una volta al trimestre.

    3 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione.

    Art. 14 Formazione nei corsi interaziendali

    1 Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze secondo le disposizioni del piano di formazione.

    2 I controlli delle competenze vengono espressi in note e confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione di cui all’articolo 19 capoverso 3.

    Art. 15 Bilancio della situazione

    1 Il formatore effettua con la persona in formazione un bilancio della situazione verso la fine del secondo semestre. Quest’ultimo si basa sulle prestazioni nei tre luoghi di formazione: azienda, scuola professionale e corsi interaziendali.

    2 Le parti del contratto di tirocinio mettono per iscritto nel rapporto di formazione le decisioni e gli eventuali provvedimenti e fissano un termine per la verifica di questi ultimi.

    3 Se il percorso formativo viene messo in discussione il formatore informa per iscritto l’autorità cantonale.

    4 Il formatore verifica l’efficacia dei provvedimenti alla scadenza del termine prestabilito e la riporta nel rapporto di formazione.

    Sezione 8: Procedure di qualificazione

    Art. 16 Ammissione

    È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; o
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
    1.
    ha maturato l’esperienza di cui all’articolo 32 OFPr;
    2.
    di tale esperienza professionale quinquennale ha svolto almeno tre anni nel campo del falegname AFC;
    3.
    rende verosimile il possesso dei requisiti per l’esame finale (art. 18).
    Art. 17 Oggetto

    Nelle procedure di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

    Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

    1 Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:

    a.
    «esame parziale», della durata da otto a dodici ore. L’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. Sono oggetto d’esame lavori professionali di base. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali;
    b.
    «lavoro pratico». L’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base e si svolge nel modo seguente:
    1.
    sotto forma di lavoro pratico individuale della durata di 40 ore. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali;
    2.
    eccezionalmente sotto forma di lavoro pratico prestabilito (LPP) della durata di 12–16 ore. L’autorità cantonale competente decide nei singoli casi su esplicita richiesta dell’azienda di tirocinio. Ciò presuppone che l’autorità d’esame metta dei compiti a disposizione. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali;
    c.
    «conoscenze professionali», della durata di tre ore. L’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. L’esame è scritto oppure sia scritto sia orale. Se si svolge un esame orale, la durata massima è di un’ora;
    d.
    «conoscenze professionali», della durata di tre ore. L’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base.
    e.
    «cultura generale». Per questo campo di qualificazione fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20067 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

    Art. 19 Superamento dell’esame finale, calcolo e ponderazione delle note

    1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

    a.
    per il campo di qualificazione «esame parziale» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e
    b.
    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e
    c.
    la nota complessiva raggiunge o supera il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media arrotondata a un decimale delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione. Vale la seguente ponderazione:

    a.
    esame parziale: 20 per cento;
    a.
    lavoro pratico: 20 per cento;
    c.
    conoscenze professionali: 10 per cento;
    d.
    documenti di pianificazione: 10 per cento;
    e.
    cultura generale: 20 per cento;
    f.
    nota dei luoghi di formazione: 20 per cento.

    3 Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale delle note relative a:

    a.
    insegnamento professionale;
    b.
    corsi interaziendali.

    4 Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle otto note semestrali ottenute per l’insegnamento professionale.

    5 Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle note conseguite nei controlli delle competenze.

    Art. 20 Ripetizioni

    1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

    2 Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    3 Il campo di qualificazione dell’esame parziale deve essere ripetuto al più tardi insieme all’esame finale.

    4 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente la scuola professionale, resta valida la nota dei luoghi di formazione conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

    5 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interazien­dali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

    Art. 21 Caso particolare

    1 Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza, viene meno la nota dei luoghi di formazione.

    2 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

    a.
    esame parziale: 25 per cento;
    b.
    lavoro pratico: 25 per cento;
    c.
    conoscenze professionali: 15 per cento;
    d.
    documenti di pianificazione: 15 per cento;
    e.
    cultura generale: 20 per cento.

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 22

    1 Chi ha superato una procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

    2 L’attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «falegname AFC».

    3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

    a.
    la nota complessiva;
    b.
    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 21 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione;
    c.
    l’indirizzo professionale.

    Sezione 10: Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per falegnami AFC

    Art. 23

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per falegnami AFC ha la seguente composizione:

    a.
    da tre a cinque rappresentanti dell’associazione Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten (VSSM);
    b.
    da due a quattro rappresentanti dell’associazione Fédération suisse romande des entreprises de menuiserie ébénisterie et charpenterie (FRM);
    c.
    da uno a due rappresentanti dei docenti di materie professionali;
    d.
    da uno a due rappresentanti dei corsi interaziendali;
    e.
    un rappresentante dei lavoratori;
    f.
    almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.

    2 Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate.

    3 La Commissione si autocostituisce.

    4 La Commissione ha i seguenti compiti:

    a.
    adegua costantemente, ma almeno ogni cinque anni, il piano di formazione di cui all’articolo 8 agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici. A tal fine tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della forma­zione professionale di base. Gli adeguamenti devono essere approvati dai rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni e convalidati dalla SEFRI;
    b.
    richiede alla SEFRI modifiche della presente ordinanza, qualora gli sviluppi osservati interessino disposizioni della stessa, segnatamente le competenze operative di cui all’articolo 4.

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 24 Diritto previgente: abrogazione

    1 Sono abrogati:

    a.
    il regolamento del 20 dicembre 20018 concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio per falegname (mobili/arredamenti interni) e falegname (costruzione/finestre);
    b.
    il programma del 20 dicembre 20019 per l’insegnamento professionale dei falegnami (mobili/arredamenti interni) e dei falegnami (costruzione/ finestre);
    c.
    il regolamento dell’11 giugno 198110 concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio per falegnami da carri;
    d.
    il programma del 28 maggio 197911 per l’insegnamento professionale dei falegnami;
    e.
    il regolamento del Consiglio dell’educazione del Cantone Lucerna del 4 febbraio 1994 concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio per costruttori di sci;
    f.
    il programma del Consiglio dell’educazione del Cantone Lucerna 4 febbraio 1994 per l’insegnamento professionale dei costruttori di sci.

    2 È revocata l’approvazione del regolamento del 16 dicembre 2002 concernente i corsi d’introduzione per falegnami (mobili/arredamenti interni) e falegnami (costruzione/finestre) in formazione.

    8 FF 2002 4169

    9 FF 2002 4169

    10 FF 1981 1050

    11 FF 1991 1115

    Art. 25 Disposizioni transitorie

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di falegname (mobili/arredamenti interni) e falegname (costruzione/finestre) prima del 1° gennaio 2012 la portano a termine in base al diritto anteriore

    2 Chi ripete l’esame finale di tirocinio per falegnami (mobili/arredamenti interni) e falegname (costruzione/finestre) entro il 31 dicembre 2019 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

    3 Le persone che hanno iniziato la formazione di falegnami da carri prima del 1o gennaio 2014 la portano a termine in base al diritto anteriore.

    4 Chi ripete l’esame finale di tirocinio per falegnami da carri entro il 31 dicembre 2019 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

    5 Le persone che hanno iniziato la formazione di costruttore/costruttrice di sci secondo il diritto cantonale prima del 1o gennaio 2014 la portano a termine in base al diritto anteriore.

    6 Chi ripete l’esame finale di tirocinio per costruttore/costruttrice di sci entro il 31 dicembre 2019 viene valutato, su richiesta, in base al diritto cantonale anteriore.

    Art. 26 Entrata in vigore

    1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

    2 Le disposizioni concernenti l’esame parziale entrano in vigore il 1° gennaio 2017.

    3 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 1622) entrano in vigore il 1° gennaio 2018.

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