412.101.221.96 Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Carpentiera/Carpentiere con attestato federale di capacità (AFC)
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    412.101.221.96

    Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Carpentiera/Carpentiere con attestato federale di capacità (AFC)

    del 5 agosto 2013 (Stato 1° gennaio 2018)

    30303

    Carpentiera AFC/Carpentiere AFC

    Zimmerin EFZ/Zimmermann EFZ

    Charpentière CFC/Charpentier CFC

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

    ordina:4

    1 RS 412.10

    2 RS 412.101

    3 RS 822.115

    4 Nuovo testo giusta il n. I 144 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 1: Oggetto e durata

    Art. 1 Profilo professionale

    I carpentieri di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per i seguenti comportamenti:

    a.
    lavorano come generalisti nelle aziende e nel settore delle costruzioni grezze e degli arredamenti interni e padroneggiano le attività di carpenteria;
    b.
    conoscono le esigenze dell’edilizia e dei suoi rami accessori e collaborano con altri artigiani del settore;
    c.
    hanno una spiccata capacità di rappresentazione spaziale, sono dotati di talento artigianale e sanno usare i macchinari;
    d.
    rispettano le prescrizioni contenute nelle disposizioni legali e nelle norme settoriali;
    e.
    lavorano in modo responsabile, rispettano il proprio ambiente di lavoro, sono capaci di lavorare in gruppo e intrattengono buoni rapporti con colleghi, superiori e clienti;
    f.
    forniscono le loro prestazioni nel rispetto di principi economici ed ecologici e fanno un uso parsimonioso delle risorse disponibili.
    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura 4 anni.

    2 Ai titolari di un certificato federale di formazione pratica di addetto alla lavora­zione del legno CFP può essere riconosciuto il primo anno della formazione professionale di base.

    3 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 3 Contenuti formativi

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative all’articolo 4.

    2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.

    3 Allo sviluppo delle competenze operative partecipano in stretta collaborazione tutti i luoghi di formazione coordinando i loro apporti.

    Art. 4 Competenze operative

    La formazione prevede, nei seguenti campi di competenze operative, le competenze operative qui elencate:

    a.
    pianificazione dei lavori:
    1.
    rilevare le misure,
    2.
    redigere liste e piani di lavoro,
    3.
    adoperare gli strumenti di lavoro e curarne funzionamento e manutenzione in condizioni di sicurezza;
    4.
    organizzare il trasporto dei materiali,
    5.
    allestire e mettere in sicurezza la postazione di lavoro,
    6.
    conoscere e mettere in pratica l’organizzazione aziendale,
    b.
    connessione di elementi strutturali:
    1.
    connettere strutture in legno con macchine CNC,
    2.
    connettere strutture in legno in maniera tradizionale,
    c.
    prefabbricazione di elementi costruttivi:
    1.
    produrre elementi costruttivi prefabbricati (pareti, tetti, soffitti),
    2.
    inserire gli impianti nella struttura prefabbricata,
    3.
    prefabbricare i telai per tetti e pareti,
    4.
    costruire scale dritte,
    5.
    costruire porte e portoni semplici,
    6.
    costruire pavimenti esterni,
    7.
    trattare e rifinire i prodotti in legno,
    d.
    installazione di strutture in legno:
    1.
    installare strutture portanti,
    2.
    montare gli elementi costruttivi prefabbricati,
    3.
    smontare strutture in legno,
    4.
    riparare e risanare strutture portanti ed elementi costruttivi,
    e.
    applicazione di rivestimenti e strati protettivi:
    1.
    montare sottocoperture,
    2.
    montare strati protettivi,
    3.
    applicare e fissare rivestimenti termici isolanti,
    4.
    insonorizzare le strutture in legno,
    5.
    rendere ignifughe le strutture in legno,
    f.
    montaggio di rivestimenti/sottostrutture:
    1.
    montare sottostrutture per le coperture dei tetti,
    2.
    montare i bordi del tetto,
    3.
    montare rivestimenti esterni,
    4.
    montare rivestimenti interni,
    g.
    montaggio di prodotti prefabbricati:
    1.
    montare finestre e persiane per tetti e pareti,
    2.
    montare controtelai fissi,
    3.
    montare scale e parapetti,
    4.
    montare porte e telai per porte,
    5.
    montare portoni,
    6.
    posare pavimenti in legno massiccio e parquet,
    7.
    montare componenti di impianti energetici.

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

    Art. 55

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

    4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

    5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

    5 Nuovo testo giusta il n. II 144 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 4: Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 6 Parti svolte dai luoghi di formazione

    1 La formazione professionale pratica si svolge in media su quattro giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

    2 L’insegnamento scolastico obbligatorio comprende 1440 lezioni. Di queste, 160 sono dedicate all’insegnamento dello sport.

    3 I corsi interaziendali hanno una durata complessiva minima di 45 e massima di 49 giornate di otto ore. Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

    Art. 7 Lingua d’insegnamento

    1 La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

    2 È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    3 I Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

    Sezione 5: Piano di formazione e cultura generale

    Art. 8 Piano di formazione

    1 Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione redatto dalle competenti organizzazioni del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

    2 Il piano di formazione specifica le competenze operative di cui all’articolo 4 come segue:

    a.
    spiega la loro rilevanza per la formazione professionale di base;
    b.
    definisce il tipo di comportamento atteso in determinate situazioni operative sul posto di lavoro;
    c.
    precisa le competenze operative mediante obiettivi di valutazione concreti;
    d.
    rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità.

    3 Il piano di formazione stabilisce inoltre:

    a.
    la struttura curricolare della formazione professionale di base;
    b.
    l’organizzazione dei corsi interaziendali e la loro ripartizione sulla durata della formazione professionale di base;
    c.
    le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente.

    4 Al piano di formazione è allegato l’elenco della documentazione concernente l’attuazione della formazione professionale di base con indicazione di titolo, data e centro di distribuzione.

    Art. 9 Cultura generale

    Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20066 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    Sezione 6: Requisiti per gli operatori della formazione di base organizzata dall’azienda

    Art. 10 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori

    I requisiti professionali minimi ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

    a.
    attestato federale di capacità di carpentiere AFC con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    b.
    attestato federale di capacità di carpentiere qualificato con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    c.
    attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo del carpentiere AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    d.
    titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente;
    e.
    diploma di una scuola universitaria professionale in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    Art. 11 Numero massimo di persone in formazione

    1 Una persona in formazione può svolgere il tirocinio in un’azienda se:

    a.
    vi opera al 100 per cento un formatore adeguatamente qualificato; oppure
    b.
    vi sono occupati due formatori adeguatamente qualificati, ciascuno almeno al 60 per cento.

    2 Quando una persona arriva all’ultimo anno della formazione professionale di base, un’altra persona in formazione può iniziare il tirocinio.

    3 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    4 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità oppure di un certificato federale di formazione pratica nel campo della persona in formazione o chi dispone di una qualifica equivalente.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svol­gono la loro funzione di formazione con un successo superiore alla media.

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento e delle prestazioni

    Art. 12 Formazione in azienda

    1 La persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda.

    2 Il formatore controlla e firma tale documentazione una volta al semestre. La dis­cute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

    3 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione.

    Art. 14 Formazione nei corsi interaziendali

    1 Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze secondo le disposizioni del piano di formazione.

    2 I controlli delle competenze vengono espressi in note e confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione di cui all’articolo 18 capoverso 3.

    Sezione 8: Procedure di qualificazione

    Art. 15 Ammissione

    È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; o
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
    1.
    ha maturato l’esperienza di cui all’articolo 32 OFPr;
    2.
    di tale esperienza professionale ha svolto almeno 3 anni nel campo del carpentiere AFC; e
    3.
    rende verosimile il possesso dei requisiti per l’esame finale (art. 17).
    Art. 16 Oggetto

    Nelle procedure di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

    Art. 17 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

    1 Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:

    a.
    «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di 16 ore. L’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svol­gere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali;
    b.
    «conoscenze professionali», della durata di 4 ore. L’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. L’esame è scritto oppure sia scritto sia orale. Se si svolge un esame orale, la durata massima è di un’ora;
    c.
    «piani di lavoro», della durata di 3 ore. L’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base;
    d.
    «cultura generale». Per questo campo di qualificazione fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20067 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

    Art. 18 Superamento dell’esame finale, calcolo e ponderazione delle note

    1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

    a.
    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e
    b.
    la nota complessiva raggiunge o supera il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione. Vale la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 40 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 15 per cento;
    c.
    piani di lavoro: 10 per cento;
    d.
    cultura generale: 20 per cento;
    e.
    nota dei luoghi di formazione: 15 per cento.

    3 Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale delle note relative a:

    a.
    insegnamento professionale;
    b.
    corsi interaziendali.

    4 Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto di tutte le note semestrali ottenute per l’insegnamento professionale.

    5 Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle note conseguite nei controlli delle competenze.

    Art. 19 Ripetizioni

    1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    2 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente la scuola professionale, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

    3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

    Art. 20 Caso particolare

    1 Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza, viene meno la nota dei luoghi di formazione.

    2 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 50 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 15 per cento;
    c.
    piani di lavoro: 15 per cento;
    d.
    cultura generale: 20 per cento.

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 21

    1 Chi ha superato una procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

    2 L’attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «carpentiera AFC» o «carpentiere AFC».

    3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

    a.
    la nota complessiva;
    b.
    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 20 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione.

    Sezione 10: Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità dei carpentieri AFC

    Art. 22

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità dei carpentieri AFC ha la seguente composizione:

    a.
    da tre a cinque rappresentanti dell’Associazione svizzera costruttori in legno (H-CH);
    b.
    da uno a tre rappresentanti dell’associazione Fédération suisse romande des entreprises de menuiserie ébénisterie et charpenterie (FRM);
    c.
    da uno a tre rappresentanti dei docenti di materie professionali;
    d.
    da uno a tre rappresentanti dei corsi interaziendali;
    e.
    un rappresentante dei lavoratori;
    f.
    almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.

    2 Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate.

    3 La Commissione si autocostituisce.

    4 La Commissione ha i seguenti compiti:

    a.
    adegua costantemente, ma almeno ogni cinque anni, il piano di formazione di cui all’articolo 8 agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici. A tal fine tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base. Gli adeguamenti devono essere approvati dai rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni e convalidati dalla SEFRI;
    b.
    richiede alla SEFRI modifiche della presente ordinanza, qualora gli sviluppi osservati interessino disposizioni della stessa, segnatamente le competenze operative di cui all’articolo 4.

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 23 Diritto previgente: abrogazione

    1 Sono abrogati:

    a.
    il regolamento del 2 dicembre 20028 concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio per carpentiere/carpentiera;
    b.
    il programma del 2 dicembre 20029 per l’insegnamento professionale dei carpentieri.

    2 È revocata l’approvazione del regolamento del 2 dicembre 2002 concernente i corsi d’introduzione per carpentieri.

    8 BBl 2002 8377 ediz. ted., FF 2002 7789 ediz. franc.

    9 BBl 2002 8377 ediz. ted., FF 2002 7789 ediz. franc.

    Art. 24 Disposizioni transitorie

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di carpentieri prima del 1° gennaio 2014 la portano a termine in base al diritto anteriore.

    2 Chi ripete l’esame finale di tirocinio per carpentieri entro il 31 dicembre 2018 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

    Art. 25 Entrata in vigore

    1 La presente ordinanza entra il vigore il 1° gennaio 2014.

    2 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (articoli 15–21) entrano in vigore il 1° gennaio 2018.

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