412.101.222.00 Interactive media designer AFC
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    412.101.222.00

    Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Designer di media interattivi con attestato federale di capacità (AFC)

    (Interactive media designer AFC)

    del 10 luglio 2023 (Stato 11 settembre 2025)

    47118

    Interactive media designer AFC

    Interactive Media Designer EFZ

    Interactive media designer CFC

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr),

    ordina:

    Sezione 1: Oggetto e durata

    Art. 1 Profilo professionale

    I designer di media interattivi AFC con attestato federale di capacità (AFC) (interactive media designer AFC) svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:

    a.
    sono professionisti della comunicazione visiva e portano avanti autonomamente progetti per i media digitali interattivi;
    b.
    curano tutte le fasi del progetto, ovvero pianificazione, organizzazione, realizzazione e conclusione fino alla pubblicazione del media digitale interattivo;
    c.
    chiariscono le esigenze dei clienti e analizzano l’incarico in funzione dei gruppi target;
    d.
    creano concetti di comunicazione e di design partendo da bozze, schizzi e ricerche dettagliate;
    e.
    sviluppano e integrano contenuti, testi, infografica e prodotti audiovisivi compatibili con il concetto;
    f.
    creano funzioni e interazioni;
    g.
    testano media digitali interattivi e li pubblicano nei sistemi di comunicazione digitale;
    h.
    rimangono in contatto con il committente per tutta la durata del progetto per prendere accordi e svolgere presentazioni e coordinano la collaborazione con i professionisti di altri settori; sanno comunicare nella lingua nazionale, a livello scritto e orale, o in inglese, avvalendosi di un linguaggio tecnico corretto;
    i.
    in tutte le fasi rispettano le norme concernenti la sicurezza sul lavoro, la protezione della salute e dell’ambiente.
    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura quattro anni.

    2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 3 Principi

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

    2 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

    Art. 4 Competenze operative

    La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

    a.
    preparazione dei progetti per media digitali interattivi:
    1.
    registrare l’incarico del cliente e redigere la descrizione del progetto,
    2.
    analizzare le esigenze dei clienti, i gruppi target e il contesto,
    3.
    realizzare schizzi e concetti preliminari,
    4.
    presentare schizzi e concetti preliminari e approvare l’incarico;
    b.
    sviluppo dei concetti per media digitali interattivi:
    1.
    svolgere ricerche dettagliate,
    2.
    realizzare concetti di comunicazione e di design,
    3.
    pianificare e svolgere test utente,
    4.
    presentare concetti di comunicazione e design e modificarli in base alle preferenze dei clienti;
    c.
    realizzazione del contenuto e del design di media digitali interattivi:
    1.
    pianificare progetti,
    2.
    creare o specificare contenuti,
    3.
    sviluppare il design,
    4.
    presentare contenuti e design e tenere conto dei riscontri;
    d.
    elaborazione e aggiornamento dei progetti per media digitali interattivi:
    1.
    specificare o creare funzioni e interazioni per la realizzazione tecnica,
    2.
    testare e pubblicare media, nonché valutarne l’introduzione,
    3.
    concludere progetti e valutarne le varie fasi.

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute, protezione dell’ambiente e sviluppo sostenibile

    Art. 5

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione della salute e alla protezione dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli e della sicurezza in questi tre ambiti.

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Gli aspetti specifici della professione inerenti allo sviluppo sostenibile sono trasmessi in tutti i luoghi di formazione.

    Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 7 Scuola professionale

    1 L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 2160 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

    Insegnamento

    1° anno

    2° anno

    3° anno

    4° anno

    Totale

    a.
    Conoscenze professionali

    Preparazione dei progetti per media digitali interattivi

    40

    120

    160

    Sviluppo dei concetti per media digitali interattivi

    180

    160

    80

    40

    460

    Realizzazione del contenuto e del design di media digitali interattivi

    300

    200

    60

    80

    640

    Elaborazione e aggiornamento dei progetti per media digitali interattivi

    40

    60

    80

    180

    Totale conoscenze professionali

    520

    520

    200

    200

    1440

    b.
    Cultura generale

    120

    120

    120

    120

    480

    c.
    Educazione fisica

    80

    80

    40

    40

    240

    Totale delle lezioni

    720

    720

    360

    360

    2160

    2 Nell’insegnamento delle conoscenze professionali, lo sviluppo delle competenze d’inglese richieste dal profilo professionale avviene nei campi di competenze operative di cui all’articolo 4 lettere a–c durante 120 lezioni.

    3 D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

    4 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20063 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    5 La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

    6 È raccomandato l’insegnamento bilingue, vale a dire nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    Art. 8 Corsi interaziendali

    1 I corsi interaziendali comprendono 20 giornate di otto ore.

    2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti in cinque corsi come segue:

    Anno

    Corsi

    Competenze operative

    Num. giorni

    1

    1 (UX/UI-Design)

    a1: Registrare l’incarico del cliente e redigere la descrizione del progetto

    a2: Analizzare le esigenze dei clienti, i gruppi target e il contesto

    a3: Realizzare schizzi e concetti preliminari

    b1: Svolgere ricerche dettagliate

    b2: Realizzare concetti di comunicazione e di design

    b3: Pianificare e svolgere test utente

    4

    1

    2 (Fotografia)

    a1: Registrare l’incarico del cliente e redigere la descrizione del progetto

    a3: Realizzare schizzi e concetti preliminari

    c2: Creare o specificare contenuti

    4

    2

    3 (Video)

    a1: Registrare l’incarico del cliente e redigere la descrizione del progetto

    a3: Realizzare schizzi e concetti preliminari

    c2: Creare o specificare contenuti

    4

    2

    4 (Animazione/3D)

    a1: Registrare l’incarico del cliente e redigere la descrizione del progetto

    a3: Realizzare schizzi e concetti preliminari

    c2: Creare o specificare contenuti

    4

    3

    5 (Front-End)

    a1: Registrare l’incarico del cliente e redigere la descrizione del progetto

    a3: Realizzare schizzi e concetti preliminari

    b2: Realizzare concetti di comunicazione e di design

    c3: Sviluppare il design

    d1: Specificare o creare funzioni e interazioni per la realizzazione tecnica

    d2: Testare e pubblicare media, nonché valutarne l’introduzione

    d3: Concludere progetti e valutarne le varie fasi

    4

    Totale

    20

    3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

    Sezione 5: Piano di formazione

    Art. 9

    1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione4 delle competenti organizzazioni del mondo del lavoro.

    2 Il piano di formazione:

    a.
    contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
    1.
    il profilo professionale,
    2.
    la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
    3.
    il livello richiesto per la professione;
    b.
    precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente;
    c.
    determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

    3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

    4 Il piano del 10 lug. 2023 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A–Z.

    Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

    Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori

    Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

    a.
    designer di media interattivi AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    b.
    attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del designer di media interattivi AFC e almeno cinque anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    c.
    titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    d.
    diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.
    Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda

    1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

    2 Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

    4 Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

    Art. 12 Documentazione dell’apprendimento

    1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

    2 Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

    Art. 13 Rapporto di formazione

    1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

    2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

    3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

    4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

    Art. 15 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali

    1 Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per ogni corso interaziendale.

    2 I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

    Sezione 8: Procedure di qualificazione

    Art. 16 Ammissione

    È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se la persona adempie le condizioni seguenti:
    1.
    ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
    2.
    ha svolto almeno tre anni di tale esperienza nel campo del designer di media interattivi AFC,
    3.
    rende verosimile il possesso dei requisiti per la procedura di qualificazione.
    Art. 17 Oggetto

    Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

    Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

    1 Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:

    a.
    «lavoro pratico» sotto forma di lavoro pratico individuale, della durata di 80–120 ore; vale quanto segue:
    1.
    l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
    2.
    la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
    3.
    è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali,
    4.
    di norma, il campo di qualificazione comprende tutti i campi di competenze operative e le voci seguenti con relativa ponderazione:

    Voce

    Descrizione

    Ponderazione

    1

    Esecuzione e risultato del lavoro

    50 %

    2

    Documentazione

    20 %

    3

    Presentazione

    20 %

    4

    Colloquio professionale

    10 %

    5.
    la presentazione e il colloquio professionale durano complessivamente 60 minuti;
    b.
    «conoscenze professionali», della durata di quattro ore; vale quanto segue:
    1.
    l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
    2.
    il campo di qualificazione è valutato con un esame scritto e comprende i campi di competenze operative sottoelencati con le durate e le ponderazioni seguenti:

    Voce

    Campi di competenze operative

    Durata

    Ponderazione

    1

    Preparazione dei progetti per media digitali interattivi

    Sviluppo dei concetti per media digitali interattivi

    120 Min.

    50 %

    2

    Realizzazione del contenuto e del design di media digitali interattivi

    Elaborazione e aggiornamento dei progetti per media digitali interattivi

    120 Min.

    50 %

    c.5
    «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20061 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

    5 Correzione del 11 set. 2025 (RU 2025 560).

    Art. 19 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

    1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

    a.
    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e
    b.
    la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione; vale la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 40 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 20 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento;
    d.
    nota dei luoghi di formazione: 20 per cento.

    3 Se il candidato è stato ammesso alla procedura di qualificazione con esame finale in base all’articolo 16 lettera c in combinato disposto con l’articolo 32 OFPr viene meno la nota dei luoghi di formazione; in questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 50 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 30 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento.

    4 Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale della somma delle note sottoelencate con la ponderazione seguente:

    a.
    nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 50 per cento;
    b.
    nota relativa ai corsi interaziendali: 50 per cento.

    5 Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle otto note delle pagelle semestrali.

    6 Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle cinque note conseguite nei controlli delle competenze.

    Art. 20 Ripetizioni

    1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

    2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

    4 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 21

    1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità.

    2 L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «Interactive media designer EFZ».

    3 Il titolo «designer di media interattivi AFC» equivale al titolo di cui al capoverso 2.

    4 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

    a.
    la nota complessiva;
    b.
    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 19 capoverso 3, la nota dei luoghi di formazione.

    Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

    Art. 22 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei designer di media interattivi AFC

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei designer di media interattivi AFC è composta da:

    a.
    tre rappresentanti, rispettivamente dei datori di lavoro e dei lavoratori delle associazioni costituenti l’Ufficio paritetico di formazione professionale per la comunicazione visuale (UPF);
    b.
    un rappresentante della segreteria dell’UPF;
    c.
    due rappresentanti dei docenti di materie professionali;
    d.
    due rappresentanti dei corsi interaziendali;
    e.
    almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

    2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

    a.
    si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
    b.
    le regioni linguistiche sono equamente rappresentate.

    3 La Commissione si autocostituisce.

    4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

    a.
    verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
    b.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede delle competenti organizzazioni del mondo del lavoro di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica.
    c.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta delle competenti organizzazioni del mondo del lavoro una proposta di adeguamento del piano di formazione.
    d.
    esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.
    Art. 23 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

    1 È responsabile dei corsi interaziendali l’associazione viscom.

    2 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

    3 I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

    4 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 25 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di designer di media interattivi AFC prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2029.

    2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per designer di media interattivi AFC entro il 31 dicembre 2029 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

    3 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16−21) si applicano dal 1° gennaio 2028.

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