412.101.222.01 Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Creatrice d’abbigliamento/Creatore d’abbigliamento con attestato federale di capacità (AFC)
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    412.101.222.01

    Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Creatrice d’abbigliamento/Creatore d’abbigliamento con attestato federale di capacità (AFC)

    del 1° novembre 2013 (Stato 1° gennaio 2018)

    27121

    Creatrice d’abbigliamento AFC/Creatore d’abbigliamento AFC

    Bekleidungsgestalterin EFZ/Bekleidungsgestalter EFZ

    Créatrice de vêtements CFC/Créateur de vêtements CFC

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

    ordina:4

    1 RS 412.10

    2 RS 412.101

    3 RS 822.115

    4 Nuovo testo giusta il n. I 148 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 1: Oggetto, orientamenti e durata

    Art. 1 Profilo e orientamenti

    1 I creatori d’abbigliamento di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per le seguenti conoscenze, capacità e comporta­menti:

    a.
    possiedono una sensibilità verso le nuove tendenze della moda e relative forme e colori. Le mettono poi in relazione con i diversi tipi di clienti avvalendosi di fonti d’informazione adeguate;
    b.
    analizzano le richieste e le esigenze della clientela ed elaborano proposte convincenti. Forniscono ai clienti una consulenza professionale circa l’ese­cuzione, la qualità e la cura del prodotto;
    c.
    lavorano diversi materiali e li trasformano mediante taglio, cucito, applicazione, stiratura, pettinatura e stiratura a vapore in prodotti convincenti e di ottima qualità;
    d.
    provano i capi d’abbigliamento, ne controllano la qualità e, se necessario, eseguono le dovute modifiche;
    e.
    sono consapevoli dei costi che si generano tanto in azienda quanto nel loro contesto lavorativo. Ne conoscono l’entità ed effettuano semplici operazioni di calcolo con l’ausilio di strumenti adeguati;
    f.
    sono consapevoli che il buon funzionamento dei processi operativi dipende dalla pianificazione delle attività dei collaboratori in funzione delle esigenze aziendali. Organizzano il loro lavoro in modo razionale e moderno, rispettando prescrizioni sia generali sia aziendali;
    g.
    attuano coscienziosamente le direttive concernenti la protezione del­l’ambiente, della salute, della sicurezza sul lavoro e dell’igiene.

    2 La formazione di creatore d’abbigliamento di livello AFC prevede i seguenti orientamenti:

    a.
    abbigliamento da donna;
    b.
    abbigliamento da uomo;
    c.
    capi in pelliccia;
    d.
    copricapi;
    e.
    abbigliamento professionale e di protezione.

    3 L’orientamento viene definito dall’azienda di tirocinio prima dell’inizio della for­mazione professionale di base. Viene riportato nel contratto di tirocinio.

    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura 3 anni.

    2 Ai titolari del certificato federale di formazione pratica di addetto alla cucitura CFP viene convalidato il primo anno della formazione professionale di base.

    3 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 3 Principi

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

    2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.

    3 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

    Art. 4 Competenze operative

    La formazione prevede, nei seguenti campi di competenze operative, le competenze operative qui elencate:

    a.
    sviluppo e creazione di modelli:
    1.
    analizzare e documentare le richieste dei singoli clienti,
    2.
    creare e sviluppare modelli individuali,
    3.
    realizzare cartamodelli individuali,
    4.
    inserire un modello proprio in una collezione predefinita e realizzarlo;
    b.
    produzione di capi d’abbigliamento:
    1.
    predisporre la postazione di lavoro e organizzare le attività,
    2.
    tagliare i materiali,
    3.
    rinforzare e fissare il materiale tagliato,
    4.
    assemblare le parti tagliate,
    5.
    stirare e dare forma ai capi d’abbigliamento,
    6.
    produrre capi d’abbigliamento e controllarne la qualità;
    c.
    sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente:
    1.
    garantire la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute,
    2.
    garantire la protezione dell’ambiente.

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

    Art. 55

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

    4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

    5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

    5 Nuovo testo giusta il n. II 148 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 7 Scuola professionale

    1 L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1260 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

    Insegnamento

    1° anno

    2° anno

    3° anno

    Totale

    a.
    Conoscenze professionali

    sviluppo e creazione di modelli

    120

    320

    160

    600

    produzione di capi d’abbigliamento/ sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente (20 lezioni)

    80

    60

    40

    180

    Totale

    200

    380

    200

    780

    b.
    Cultura generale

    120

    120

    120

    360

    c.
    Sport

    40

    40

    40

    120

    Totale delle lezioni

    360

    540

    360

    1260

    2 D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammesse deroghe minime al numero di lezioni prescritte per anno di formazione in un campo di competenze operative.

    3 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20066 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    4 La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

    5 È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    6 I Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

    Art. 8 Corsi interaziendali

    1 I corsi interaziendali comprendono 25 giornate di otto ore.

    2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti su cinque corsi secondo la tabella seguente:

    Orientamento/numero di giorni

    Abbigliamento da donna

    Abbigliamento da uomo

    Capi in pelliccia

    Copricapi

    Abbigliamento professionale e di protezione

    Anno

    Corsi

    Campo di competenze operative

    1.

    Corso 1

    Produzione di capi d’abbigliamento

    introduzione

    5

    5

    5

    5

    5

    Corso 2

    Produzione di capi d’abbigliamento

    a.
    gonna e pantaloni
    b.
    capi in pelliccia
    c.
    copricapi

    6

    6

    4

    4

    6

    2.

    Corso 3

    Produzione di capi d’abbigliamento

    a.
    camicia o camicetta
    b.
    capi in pelliccia
    c.
    copricapi

    5

    5

    10

    8

    5

    3.

    Corso 4

    Produzione di capi d’abbigliamento

    a.
    giacca da uomo e blazer
    b.
    capi in pelliccia
    c.
    copricapi

    5

    5

    6

    8

    5

    Corso 5

    Produzione di capi d’abbigliamento

    tecniche di lavorazione sartoriali

    4

    4

    4

    Totale giorni

    25

    25

    25

    25

    25

    3 Il campo di competenze operative «Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente» viene impartito in tutti i corsi interaziendali.

    4 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

    Sezione 5: Piano di formazione

    Art. 9

    1 Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione, emanato dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

    2 Il piano di formazione:

    a.
    contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
    1.
    il profilo professionale;
    2.
    la tabella delle competenze operative e dei relativi campi;
    3.
    il livello richiesto per la professione;
    b.
    riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente e deter­mina quali competenze operative vengono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

    3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base con indicazione del centro di distribuzione.

    Sezione 6: Requisiti minimi per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

    Art. 10 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori

    I requisiti professionali minimi ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

    a.
    attestato federale di capacità di creatore d’abbigliamento AFC con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    b.
    attestato federale di capacità di creatore d’abbigliamento qualificato con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    c.
    attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del creatore d’abbigliamento AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegna­mento;
    d.
    titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente;
    e.
    diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.
    Art. 11 Numero massimo di persone in formazione

    1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

    2 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

    4 Nelle aziende che possono impiegare solo una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima arriva all’ultimo anno della formazione professionale di base.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

    Art. 12 Documentazione dell’apprendimento

    1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

    2 Il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento almeno una volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

    Art. 13 Rapporto di formazione

    1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. Per farlo si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

    2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le misure e le decisioni adottate vengono messe per iscritto.

    3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concor­date e riporta l’esito nel rapporto di formazione.

    4 Se gli obiettivi non sono stati raggiunti o se è a rischio il buon esito della for­mazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

    Sezione 8: Procedure di qualificazione

    Art. 15 Ammissione

    È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se
    1.
    ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr;
    2.
    di tale esperienza professionale ha svolto almeno due anni nel campo del creatore d’abbigliamento AFC; e
    3.
    rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.
    Art. 16 Oggetto

    Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

    Art. 17 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

    1 Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminate le competenze operative nei campi di qualificazione sottoelencati nel modo seguente:

    a.
    «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito (LPP) della durata di 32 ore. L’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali. Il campo di qualificazione comprende le competenze operative e i relativi campi sottoelencati con le seguenti ponderazioni:

    Voce

    Campi di competenze operative

    Ponderazione

    1

    Sviluppo e creazione di modelli

    30 %

    2

    Produzione di capi d’abbigliamento

    Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

    70 %

    b.
    «conoscenze professionali», della durata di tre ore. L’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. Il campo di qualificazione «conoscenze professionali» comprende i campi di competenze operative e i tipi di esame sottoelencati con le seguenti ponderazioni:

    Voce

    Campi di competenze operative

    Tipo di esame

    Ponderazione

    1

    Sviluppo e creazione di modelli

    scritto

    70 %

    2

    Produzione di capi d’abbigliamento

    Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

    scritto

    30 %

    c.
    «cultura generale». Per questo campo di qualificazione fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20067 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

    Art. 18 Superamento dell’esame finale, calcolo e ponderazione delle note

    1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

    a.
    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito almeno il 4; e
    b.
    la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata relativa all’insegnamento professionale.

    3 Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle 6 note delle pagelle semestrali relative all’insegnamento delle conoscenze professionali.

    4 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 40 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 20 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento;
    d.
    nota relativa all’insegnamento professionale: 20 per cento.
    Art. 19 Ripetizioni

    1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

    2 Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto inter­amente.

    3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente le lezioni concernenti le conoscenze professionali, resta valida la nota relativa all’insegnamento professionale conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di lezioni concernenti le conoscenze professionali, per il calcolo della nota relativa all’insegnamento professionale fanno stato solo le nuove note.

    Art. 20 Caso particolare

    1 Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota relativa all’insegnamento professionale.

    2 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 50 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 30 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento.

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 21

    1 Chi ha superato una procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

    2 L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «creatrice d’abbigliamento AFC»/«creatore d’abbigliamento AFC».

    3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

    a.
    la nota complessiva;
    b.
    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 20 capoverso 1, la nota relativa all’insegnamento professionale.

    Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

    Art. 22 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità dei mestieri dell’abbigliamento

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità dei mestieri dell’abbigliamento è composta da:

    a.
    da cinque a nove rappresentanti della Interessengemeinschaft Berufsbildung Bekleidungsgestalter/in IBBG;
    b.
    da due a tre rappresentanti dei docenti di materie professionali;
    c.
    almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.

    2 Tutti gli orientamenti sono rappresentati.

    3 Le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

    4 La Commissione si autocostituisce.

    5 Essa ha in particolare i seguenti compiti:

    a.
    verifica costantemente, ma almeno ogni cinque anni, l’ordinanza sulla formazione professionale di base e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici. Nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
    b.
    chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di presentare alla SEFRI domanda di modifica dell’ordinanza sulla formazione professionale di base, qualora gli sviluppi osservati la rendano necessaria;
    c.
    chiede all’organizzazione del mondo del lavoro l’adeguamento del piano di formazione, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;
    d.
    esprime un parere riguardo agli strumenti per la validazione degli apprendimenti acquisiti;
    e.
    esprime un parere riguardo agli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base, in particolare sulle disposizioni esecutive concernenti le procedure di qualificazione.
    Art. 23 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

    1 È responsabile dei corsi interaziendali la Interessengemeinschaft Berufsbildung Bekleidungsgestalter/in IBBG.

    2 I Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali in collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, in particolare se la qualità o lo svolgimento dei corsi interaziendali non sono più garantiti.
    3 I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.
    4 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 24 Diritto previgente: abrogazione

    1 Sono abrogati:

    a.
    il regolamento del 18 gennaio 20028 concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio – Creatrice d’abbigliamento/Creatore d’abbigliamento;
    b.
    il programma del 18 gennaio 20029 per l’insegnamento professionale dei creatori d’abbigliamento.

    2 È revocata l’approvazione del regolamento del 18 gennaio 2002 concernente i corsi d’introduzione per i creatori d’abbigliamento.

    Art. 25 Disposizioni transitorie

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di creatori d’abbigliamento prima del 1° gennaio 2014 la portano a termine in base al diritto anteriore.

    2 Chi ripete l’esame finale di tirocinio per creatori d’abbigliamento entro il 31 dicembre 2018, viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

    Art. 26 Entrata in vigore

    1 La presente ordinanza entra il vigore il 1° gennaio 2014, fatto salvo il capoverso 2.

    2 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 1521) entrano in vigore il 1° gennaio 2017.

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