412.101.222.07 Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Pittrice/Pittore con attestato federale di capacità (AFC)
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    412.101.222.07

    Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Pittrice/Pittore con attestato federale di capacità (AFC)

    del 22 luglio 2014 (Stato 1° gennaio 2018)

    53002

    Pittrice AFC/Pittore AFC

    Malerin EFZ/Maler EFZ

    Peintre CFC

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

    ordina:4

    1 RS 412.10

    2 RS 412.101

    3 RS 822.115

    4 Nuovo testo giusta il n. I 154 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 1: Oggetto e durata

    Art. 1 Profilo professionale

    I pittori di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per le seguenti conoscenze, capacità e comportamenti:

    a.
    eseguono lavori preparatori, pretrattano i supporti e applicano materiali di verniciatura, rivestimento e stucco negli spazi interni ed esterni. Posano tappezzerie, rivestimenti e tessuti. In tal modo abbelliscono, contraddistinguono ed evidenziano edifici, impianti e oggetti e li proteggono contro le intem­perie e altri influssi;
    b.
    esaminano gli incarichi, pianificano i lavori e assumono compiti di gestione in modo responsabile;
    c.
    lavorano in modo competente, efficiente e orientato alla qualità, sia in gruppo sia autonomamente. Impiegano i materiali, le macchine e gli apparecchi in modo professionale, ecologico e responsabile. Sono dotati di abilità pratica e tecnica e sopportano bene lo stress fisico. Operano in modo orien­tato alla clientela e forniscono una consulenza professionale;
    d.
    risolvono problemi e svolgono compiti con un approccio globale e pragma­tico. Rispettano i principi di sicurezza sul lavoro e protezione della salute e osservano un comportamento ambientale sostenibile.
    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura tre anni.

    2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 3 Principi

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

    2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.

    3 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

    Art. 4 Competenze operative

    La formazione prevede, nei seguenti campi di competenze operative, le competenze operative qui elencate:

    a.
    pianificazione e preparazione dei lavori e stesura di rapporti:
    1.
    conoscere il settore e l’azienda,
    2.
    eseguire calcoli professionali e realizzare schizzi, piani e disegni,
    3.
    pianificare processi di lavoro e predisporre la postazione di lavoro,
    4.
    preparare i lavori, redigere rapporti;
    b.
    pretrattamenti e rivestimento di supporti:
    1.
    comprendere i processi fisici e chimici,
    2.
    eseguire lavori e trattamenti preliminari,
    3.
    eseguire lavori di rivestimento;
    c.
    decorazioni e lavori artistici:
    1.
    impiegare tecniche ed elementi decorativi e artistici,
    2.
    apportare rivestimenti murali preconfezionati;
    d.
    sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente:
    1.
    garantire la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute,
    2.
    garantire la protezione dell’ambiente.

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

    Art. 55

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

    4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

    5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

    5 Nuovo testo giusta il n. II 154 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 7 Scuola professionale

    1 L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1080 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

    Insegnamento

    1° anno

    2° anno

    3° anno

    Totale

    a.
    Conoscenze professionali

    pianificazione e preparazione dei lavori e stesura di rapporti

    40

    40

    40

    120

    pretrattamenti e rivestimento di supporti/ sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente (n. lezioni: 40)

    80

    80

    80

    240

    decorazioni e lavori artistici

    80

    80

    80

    240

    Totale

    200

    200

    200

    600

    b.
    Cultura generale
    120
    120
    120
    360
    c.
    Sport
    40
    40
    40
    120

    Totale delle lezioni

    360

    360

    360

    1080

    2 D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammesse deroghe minime al numero di lezioni prescritte per anno di formazione in un campo di competenze operative.

    3 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20066 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    4 La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

    5 È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    6 I Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

    Art. 8 Corsi interaziendali

    1 I corsi interaziendali comprendono 32 giornate di otto ore.

    2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti su quattro corsi come segue:

    a.
    il corso I (valutato) si tiene nel 1° anno di formazione, comprende 12 gior­nate e verte sulle seguenti competenze operative:
    eseguire lavori e trattamenti preliminari (parte 1),
    eseguire lavori di rivestimento (parte 1);
    b.
    il corso II (valutato) si tiene nel 2° anno di formazione, comprende otto giornate e verte sulle seguenti competenze operative:
    eseguire lavori e trattamenti preliminari (parte 2),
    eseguire lavori di rivestimento (parte 2),
    impiegare tecniche ed elementi decorativi e artistici (parte 1);
    c.
    il corso III (valutato) si tiene nel 2° anno di formazione, comprende otto giornate e verte sulle seguenti competenze operative:
    eseguire lavori di rivestimento (parte 3),
    impiegare tecniche ed elementi decorativi (parte 2);
    d.
    il corso IV (non valutato) si tiene nel 5° semestre, comprende quattro giornate e verte sulle seguenti competenze operative:
    eseguire lavori di rivestimento (parte 4),
    impiegare tecniche ed elementi decorativi (parte 3),
    apportare rivestimenti murali preconfezionati.
    I campi di competenze operative 1 (Pianificazione e preparazione dei lavori e stesura di rapporti) e 4 (Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente) sono parte integrante di tutti i corsi.

    3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

    Sezione 5: Piano di formazione

    Art. 9

    1 Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione emanato dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

    2 Il piano di formazione:

    a.
    contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
    1.
    il profilo professionale,
    2.
    la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
    3.
    il livello richiesto per la professione;
    b.
    riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente e deter­mina quali competenze operative vengono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

    3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base con indicazione del centro di distribuzione.

    Sezione 6: Requisiti minimi per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

    Art. 10 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori

    I requisiti professionali minimi ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

    a.
    titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente;
    b.
    diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    Art. 11 Numero massimo di persone in formazione

    1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori cias­cuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

    2 Per ogni tre specialisti in più occupati al 100 per cento o per ogni sei specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

    4 Nelle aziende che possono impiegare solo una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima arriva all’ultimo anno della formazione professionale di base.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svol­gono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

    Art. 12 Documentazione dell’apprendimento

    1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

    2 Il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento almeno una volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

    Art. 13 Rapporto di formazione

    1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. Per farlo si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

    2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le misure e le decisioni adottate vengono messe per iscritto.

    3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concor­date e riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

    4 Se gli obiettivi non sono stati raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

    Art. 15 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali

    1 Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per i corsi 1, 2 e 3.

    2 I controlli delle competenze vengono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

    Sezione 8: Procedure di qualificazione

    Art. 16 Ammissione

    È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se
    1.
    ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
    2.
    di tale esperienza professionale ha svolto almeno tre anni nel campo del pittore AFC, e
    3.
    rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.
    Art. 17 Oggetto

    Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

    Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

    1 Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminate, nel modo indicato, le competenze operative dei seguenti campi di qualificazione:

    a.
    «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di 22 ore. L’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali. Il campo di qualificazione comprende le competenze operative e i relativi campi sottoelencati con le seguenti ponderazioni:

    Voce

    Campi di competenze operative

    Ponderazione

    1.

    Pianificazione e preparazione dei lavori e stesura di rapporti

    10 %

    2.

    Pretrattamenti e rivestimento di supporti

    50 %

    3.

    Decorazioni e lavori artistici

    40 %

    Il campo di competenze operative 4 (Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente) è integrato nelle voci 1–3;
    b.
    «conoscenze professionali», della durata di tre ore (120 minuti per l’esame scritto e 60 minuti per l’esame orale). L’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. Il campo di qualificazione «conoscenze professionali» comprende i campi di competenze operative e i tipi di esame sottoelencati con le seguenti ponde­razioni:

    Voce

    Campi di competenze operative

    Tipo d’esame/Durata

    Ponderazione

    1.

    Pianificazione e preparazione dei lavori e stesura di rapporti

    scritto

    20 %

    2.

    Pretrattamenti e rivestimento di supporti/sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

    scritto

    30 %

    3.

    Decorazioni e lavori artistici

    scritto

    10 %

    4.

    Colloquio professionale (comune a tutti i campi di competenze operative)

    orale/60 min.

    40 %

    c.
    «cultura generale». Per questo campo di qualificazione fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20067 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

    Art. 19 Superamento, calcolo e ponderazione delle note

    1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

    a.
    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito almeno il 4; e
    b.
    la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione.

    3 Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale delle note relative a:

    a.
    insegnamento professionale;
    b.
    corsi interaziendali.

    4 Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle sei note delle pagelle semestrali relative all’insegnamento delle conoscenze professionali.

    5 Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note conseguite nei tre controlli delle competenze.

    6 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 40 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 20 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento;
    d.
    nota dei luoghi di formazione: 20 per cento.
    Art. 20 Ripetizioni

    1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

    2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento professionale, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

    4 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interazien­dali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

    Art. 21 Caso particolare

    1 Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota dei luoghi di formazione.

    2 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 50 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 30 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento.

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 22

    1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

    2 L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «pittrice AFC»/«pittore AFC».

    3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

    a.
    la nota complessiva;
    b.
    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 21 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione.

    Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

    Art. 23 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione del settore dei pittori

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della forma­zione del settore dei pittori è composta da:

    a.
    5–7 rappresentanti dell’Associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori (ASIPG) e della Fédération suisse Romande des entreprises de plâtrerie-peinture (FREPP);
    b.
    un rappresentante dei docenti di materie professionali;
    c.
    almeno un rappresentante della Confederazione e uno dei Cantoni.

    2 Le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

    3 La Commissione si autocostituisce.

    4 Essa svolge in particolare i seguenti compiti:

    a.
    verifica costantemente, ma almeno ogni cinque anni, l’ordinanza sulla formazione professionale di base e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici. Nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
    b.
    chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di presentare alla SEFRI una domanda di modifica dell’ordinanza sulla formazione professionale di base, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;
    c.
    chiede all’organizzazione del mondo del lavoro l’adeguamento del piano di formazione, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;
    d.
    esprime un parere riguardo agli strumenti per la validazione degli apprendimenti acquisiti;
    e.
    esprime un parere riguardo agli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base, in particolare sulle disposizioni esecutive concernenti le procedure di qualificazione.
    Art. 24 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

    1 Sono responsabili dei corsi interaziendali:

    a.
    l’Associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori (ASIPG);
    b.
    la Fédération suisse romande des entreprises de plâtrerie-peinture (FREPP).

    2 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Can­toni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi inter­aziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

    3 I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

    4 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 25 Abrogazione di altri atti normativi

    1 Sono abrogati:

    a.
    il regolamento dell’11 novembre 19818 concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio di pittore;
    b.
    il programma dell’11 novembre 19819 per l’insegnamento professionale dei pittori.

    2 È revocata l’approvazione del regolamento del 26 febbraio 1996 concernente i corsi d’introduzione per pittori.

    8 FF 1982 I 429

    9 FF 1982 I 429

    Art. 26 Disposizioni transitorie

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di pittore prima del 1° gennaio 2015 la portano a termine in base al diritto anteriore.

    2 Chi ripete la procedura di qualificazione con esame finale per pittore entro il 31 dicembre 2019 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

    Art. 27 Entrata in vigore

    1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra il vigore il 1° gennaio 2015.

    2 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 1622) entrano in vigore il 1° gennaio 2018.

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