412.101.222.20 Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Costruttrice nautica/Costruttore nautico con attestato federale di capacità (AFC)
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    412.101.222.20

    Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Costruttrice nautica/Costruttore nautico con attestato federale di capacità (AFC)

    del 6 agosto 2015 (Stato 1° gennaio 2018)

    30405

    Costruttrice nautica AFC/Costruttore nautico AFC

    Bootbauerin EFZ/Bootbauer EFZ

    Constructrice de bateaux CFC/Constructeur de bateaux CFC

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

    ordina:4

    1 RS 412.10

    2 RS 412.101

    3 RS 822.115

    4 Nuovo testo giusta il n. I 163 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 1: Oggetto e durata

    Art. 1 Profilo professionale

    1 I costruttori nautici di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per le seguenti conoscenze, capacità e comportamenti:

    a.
    fabbricano e riparano parti di imbarcazioni e loro componenti di legno, metallo e materiale plastico;
    b.
    montano i componenti esterni, installano e modificano gli impianti tecnici delle barche e i relativi sistemi supplementari e di pilotaggio; tra questi rientrano anche semplici impianti sanitari ed elettrici;
    c.
    manovrano barche, sistemi di sollevamento e di trasporto per la messa in acqua, l’alaggio e il rimessaggio di barche e sono in grado di montare e posizionare l’albero;
    d.
    pianificano e riportano per iscritto le fasi lavorative, realizzano semplici schizzi, verificano, curano e puliscono le barche ed effettuano la manutenzione delle attrezzature aziendali;
    e.
    lavorano in modo accurato e affidabile, orientato alla clientela e alla ricerca di soluzioni, da soli o in team, basandosi sul mandato e sui piani ricevuti e rispettando gli standard di qualità, le prescrizioni e le disposizioni del produttore; in tutte le loro attività attuano le misure volte a garantire la sicurezza sul lavoro, la protezione della salute e dell’ambiente.
    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura quattro anni.

    2 Ai titolari dell’attestato federale di capacità di manutentore nautico vengono convalidati i primi due anni della formazione professionale di base.

    3 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 3 Principi

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

    2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.

    3 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

    Art. 4 Competenze operative

    La formazione prevede, nei seguenti campi di competenze operative, le competenze operative qui elencate:

    a.
    costruzione e riparazione di componenti di barche in legno:
    1.
    costruire, adeguare e installare i componenti della struttura della barca e i componenti esterni in legno,
    2.
    predisporre ed eseguire incastri incollati per componenti in legno,
    3.
    predisporre ed eseguire incastri meccanici per componenti in legno,
    4.
    lavorare e rivestire le superfici in legno,
    5.
    predisporre ed eseguire riparazioni su barche in legno;
    b.
    costruzione e riparazione di componenti di barche in materiale plastico e metallo:
    1.
    costruire, adeguare e installare componenti della struttura della barca e componenti esterni in materiale plastico,
    2.
    realizzare stampi per componenti,
    3.
    predisporre ed eseguire incastri per componenti interni ed esterni in materiale plastico,
    4.
    predisporre ed eseguire riparazioni su barche in materiale plastico,
    5.
    lavorare e rivestire superfici in materiale plastico,
    6.
    lavorare e rivestire componenti metallici;
    c.
    esecuzione di interventi di installazione e modifica di impianti tecnici nautici:
    1.
    montare e armare guarnizioni, attrezzature e altri componenti esterni,
    2.
    installare e modificare impianti di propulsione,
    3.
    installare e modificare impianti elettrici semplici a bassa tensione e corrente continua,
    4.
    installare e modificare impianti sanitari;
    d.
    utilizzo di barche e di sistemi di trasporto e di sollevamento:
    1.
    predisporre ed eseguire la messa in acqua e l’alaggio di barche,
    2.
    trasferire le barche ed eseguirne il rimessaggio,
    3.
    predisporre, mettere in uso e smontare le attrezzature nautiche,
    4.
    condurre e gestire le imbarcazioni;
    e.
    esecuzione di interventi di progettazione, controllo e manutenzione:
    1.
    progettare, controllare e fare rapporto,
    2.
    curare e pulire le barche,
    3.
    leggere i progetti di costruzione, disegnare e progettare componenti semplici,
    4.
    attuare le misure volte a garantire la sicurezza sul lavoro, la protezione della salute e dell’ambiente,
    5.
    manutenere le attrezzature aziendali.

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

    Art. 55

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

    4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

    5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

    5 Nuovo testo giusta il n. II 163 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 7 Scuola professionale

    1 L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1440 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

    Insegnamento

    1° anno

    2° anno

    3° anno

    4° anno

    Totale

    a.
    Conoscenze professionali

    costruzione e riparazione di componenti di barche in legno

    40

    0

    90

    20

    150

    costruzione e riparazione di componenti di barche in materiale plastico e metallo

    20

    0

    0

    80

    100

    esecuzione di interventi di installazione e modifica di impianti tecnici nautici

    20

    90

    30

    20

    160

    conduzione di barche e di sistemi di trasporto e di sollevamento

    20

    50

    0

    0

    70

    esecuzione di interventi di progettazione, controllo e manutenzione

    100

    60

    80

    80

    320

    Totale

    200

    200

    200

    200

    800

    b.
    Cultura generale

    120

    120

    120

    120

    480

    c.
    Sport
    40
    40
    40
    40
    160

    Totale lezioni

    360

    360

    360

    360

    1440

    2 D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammesse deroghe minime al numero di lezioni prescritte per anno di formazione in un campo di competenze operative.

    3 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20066 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    4 La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

    5 È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    6 I Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

    Art. 8 Corsi interaziendali

    1 I corsi interaziendali comprendono 20 giornate di otto ore.

    2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti in tre corsi come segue:

    a.
    il corso I si tiene nel 1° anno di formazione, comprende 10 giornate e verte sui seguenti campi di competenze operative:
    1.
    costruzione e riparazione di componenti di barche in legno,
    2.
    costruzione e riparazione di componenti di barche in materiale plastico e metallo,
    3.
    esecuzione di interventi di progettazione, controllo e manutenzione;
    b.
    il corso II si tiene nel 1° anno di formazione, comprende cinque giornate e verte sui seguenti campi di competenze operative:
    1.
    costruzione e riparazione di componenti di barche in legno,
    2.
    costruzione e riparazione di componenti di barche in materiale plastico e metallo,
    3.
    esecuzione di interventi di progettazione, controllo e manutenzione;
    c.
    il corso III si tiene nel 3° anno di formazione, comprende cinque giornate e verte sui seguenti campi di competenze operative:
    1.
    costruzione e riparazione di componenti di barche in legno,
    2.
    costruzione e riparazione di componenti di barche in materiale plastico e metallo,
    3.
    esecuzione di interventi di progettazione, controllo e manutenzione.

    3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

    Art. 9 Permessi di condurre

    1 La formazione professionale di base di costruttore nautico AFC prevede il conseguimento dei seguenti permessi di condurre:

    a.
    permesso di condurre di categoria A (imbarcazioni a motore);
    b.
    permesso di condurre di categoria D (imbarcazioni a vela).

    2 L’azienda di tirocinio si assume:

    a.
    i costi di 10 lezioni di scuola guida per il conseguimento dei permessi di condurre;
    b.
    le tasse d’esame.

    Sezione 5: Piano di formazione

    Art. 10

    1 Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione, emanato dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

    2 Il piano di formazione:

    a.
    contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
    1.
    il profilo professionale,
    2.
    la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
    3.
    il livello richiesto per la professione;
    b.
    riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente e deter­mina quali competenze operative vengono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

    3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base con indicazione del centro di distribuzione.7

    7 Nuovo testo giusta il n. III 34 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 6: Requisiti minimi per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

    Art. 11 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori

    I requisiti professionali minimi ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

    a.
    attestato federale di capacità di costruttore nautico AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    b.
    attestato federale di capacità di costruttore nautico qualificato e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    c.
    attestato federale di capacità di manutentore nautico AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    d.
    attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del costruttore nautico AFC e almeno sei anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    e.
    titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente.
    Art. 12 Numero massimo di persone in formazione

    1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori cia­scuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

    2 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

    4 Nelle aziende che possono impiegare solo una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima arriva all’ultimo anno della formazione professionale di base.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svol­gono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

    Sezione 7 Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

    Art. 13 Documentazione dell’apprendimento

    1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

    2 Il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento almeno una volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

    Art. 14 Rapporto di formazione

    1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. Per farlo si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

    2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le misure e le decisioni adottate vengono messe per iscritto.

    3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concor­date e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

    4 Se gli obiettivi non sono stati raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

    Sezione 8: Procedure di qualificazione

    Art. 16 Ammissione

    1 È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se
    1.
    ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
    2.
    di tale esperienza professionale ha svolto almeno tre anni nel campo del costruttore nautico AFC, e
    3.
    rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva relativa procedura di qualificazione.

    2 Per essere ammessi alla procedura di qualificazione occorre inoltre dimostrare di aver conseguito i permessi di condurre delle categorie A e D.

    Art. 17 Oggetto

    Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

    Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

    1 Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminate, nel modo indicato, le competenze operative dei seguenti campi di qualificazione:

    a.
    «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di 20 ore. L’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali. Il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative sottoelencati con le seguenti ponderazioni:

    Voce

    Campi di competenze operative

    Ponderazione

    1

    Costruzione e riparazione di componenti di barche in legno

    30 %

    2

    Costruzione e riparazione di componenti di barche in materiale plastico e metallo

    30 %

    3

    Esecuzione di interventi di installazione e modifica di impianti tecnici nautici

    20 %

    4

    Esecuzione di interventi di progettazione, controllo e manutenzione

    20 %

    b.
    «conoscenze professionali», della durata di quattro ore. L’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione profes­sionale di base. Il campo di qualificazione «conoscenze professionali» comprende i campi di competenze operative e i tipi di esame sottoelencati con le seguenti ponderazioni:

    Voce

    Campi di competenze operative

    Tipo di esame/Durata

    Ponderazione

    scritto

    orale

    1

    Costruzione e riparazione di componenti di barche

    in legno

    25 min.

    15 %

    2

    Costruzione e riparazione di componenti di barche

    in materiale plastico e metallo

    25 min.

    15 %

    3

    Esecuzione di interventi di installazione

    e modifica di impianti tecnici nautici

    30 min.

    20 %

    4

    Conduzione di barche e di sistemi di trasporto

    e di sollevamento

    25 min.

    10 %

    5

    Esecuzione di interventi di progettazione,

    controllo e manutenzione

    90 min.

    20 %

    6

    Campi di competenze operative 1-5 combinati

    (colloquio professionale)

    45 min.

    20 %

    c.
    «cultura generale». Per questo campo di qualificazione fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20068 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

    Art. 19 Superamento, calcolo e ponderazione delle note

    1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

    a.
    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito almeno il 4; e
    b.
    la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata relativa all’insegnamento professionale.

    3 Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle otto note delle pagelle semestrali relative all’insegnamento delle conoscenze professionali.

    4 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 40 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 20 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento;
    d.
    nota relativa all’insegnamento professionale: 20 per cento.
    Art. 20 Ripetizioni

    1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

    2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento professionale, resta valida la nota relativa all’insegnamento professionale conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota relativa all’insegnamento professionale fanno stato solo le nuove note.

    Art. 21 Caso particolare

    1 Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota relativa all’insegnamento professionale.

    2 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 50 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 30 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento.

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 22

    1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

    2 L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legal­mente protetto di «costruttrice nautica AFC»/«costruttore nautico AFC».

    3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

    a.
    la nota complessiva;
    b.
    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 21 capoverso 1, la nota relativa all’insegnamento professionale.

    Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

    Art. 23 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni nautiche

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della forma­zione delle professioni nautiche è composta da:

    a.
    5–7 rappresentanti della Schweizerischer Bootbauer- Verband SBV;
    b.
    1–3 rappresentanti dei docenti di materie professionali;
    c.
    almeno un rappresentante della Confederazione e uno dei Cantoni.

    2 Le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

    3 La Commissione si autocostituisce.

    4 Essa svolge in particolare i seguenti compiti:

    a.
    verifica costantemente, ma almeno ogni cinque anni, l’ordinanza sulla formazione professionale di base e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici. Nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
    b.
    chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di presentare alla SEFRI una domanda di modifica dell’ordinanza sulla formazione professionale di base, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;
    c.
    chiede all’organizzazione del mondo del lavoro l’adeguamento del piano di formazione, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;
    d.
    esprime un parere riguardo agli strumenti per la validazione degli apprendimenti acquisiti;
    e.
    esprime un parere riguardo agli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base, in particolare sulle disposizioni esecutive concernenti le procedure di qualificazione.
    Art. 24 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

    1 È responsabile dei corsi interaziendali la Schweizerischer Bootbauer-Verband SBV.

    2 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Can­toni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi inter­aziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

    3 I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

    4 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 25 Abrogazione di altri atti normativi

    1 Sono abrogati:

    a.
    il regolamento del 15 novembre 20019 concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio Costruttore nautico/Costruttrice nautica;
    b.
    il programma del 15 novembre 200110 per l’insegnamento professionale Costruttore nautico/Costruttrice nautica.

    2 È revocata l’approvazione del regolamento del 1° ottobre 2003 concernente i corsi d’introduzione per costruttori nautici.

    Art. 26 Disposizioni transitorie

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di costruttore nautico prima del 1° gennaio 2016 la portano a termine in base al diritto anteriore.

    2 Chi ripete la procedura di qualificazione con esame finale per costruttore nautico entro il 31 dicembre 2021 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

    Art. 27 Entrata in vigore

    1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

    2 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 1622) entrano in vigore il 1° gennaio 2020.

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