412.101.222.24 Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Liutaia/Liutaio con attestato federale di capacità (AFC)
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    412.101.222.24

    Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Liutaia/Liutaio con attestato federale di capacità (AFC)

    del 25 ottobre 2016 (Stato 1° agosto 2018)

    54213

    Liutaia AFC/Liutaio AFC

    Geigenbauerin EFZ/Geigenbauer EFZ

    Luthier CFC/Luthière CFC

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

    ordina:4

    1 RS 412.10

    2 RS 412.101

    3 RS 822.115

    4 Nuovo testo giusta il n. I 167 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 1: Oggetto e durata

    Art. 1 Profilo professionale

    I liutai di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per le seguenti conoscenze, capacità e comportamenti:

    a.
    si occupano principalmente della famiglia degli strumenti ad arco, ovvero di violini, viole e violoncelli e, in base alla specializzazione dell’atelier, anche di contrabbassi e altri strumenti ad arco tenendo conto del loro valore storico-culturale;
    b.
    fabbricano a mano o con l’aiuto di macchinari un intero strumento ad arco o i suoi componenti;
    c.
    eseguono lavori di manutenzione e di riparazione di strumenti ad arco;
    d.
    utilizzano in maniera appropriata gli attrezzi tipici dei liutai per la lavorazione del legno e altri materiali impiegati nel settore;
    e.
    consigliano i clienti per quanto riguarda la manutenzione, la riparazione, l’acquisto e il noleggio degli strumenti ad arco e dei relativi accessori;
    f.
    sono in grado di suonare uno strumento ad arco e quindi di valutarne la qualità acustica e tecnica.
    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura quattro anni.

    2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 3 Principi

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

    2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.

    3 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

    Art. 4 Competenze operative

    La formazione prevede, nei seguenti campi di competenze operative, le competenze operative qui elencate:

    a.
    preparazione e pianificazione dei lavori:
    1.
    allestire la postazione di lavoro,
    2.
    pianificare la costruzione, la riparazione e il restauro di uno strumento,
    3.
    documentare gli strumenti e gli archetti,
    4.
    selezionare e acquistare il materiale,
    5.
    costruire attrezzi e utensili speciali,
    6.
    consigliare i clienti in maniera competente,
    7.
    attuare le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione dell’ambiente;
    b.
    costruzione di strumenti ad arco:
    1.
    sgrossare il legno,
    2.
    costruire l’intera fascia,
    3.
    costruire il fondo e la tavola,
    4.
    costruire il manico, la chiocciola, la tastiera e il capotasto,
    5.
    assemblare lo strumento,
    6.
    rifinire le superfici,
    7.
    rendere lo strumento pronto per suonare,
    8.
    suonare lo strumento e regolarlo;
    c.
    esecuzione di lavori di manutenzione e di riparazione di strumenti ad arco:
    1.
    eseguire lavori di manutenzione,
    2.
    sciogliere gli incollaggi,
    3.
    fissare i pezzi danneggiati,
    4.
    integrare i pezzi danneggiati,
    5.
    sostituire i pezzi danneggiati,
    6.
    pulire e ritoccare le rifiniture delle superfici;
    d.
    esecuzione di lavori sugli archetti:
    1.
    eseguire lavori di manutenzione,
    2.
    eseguire semplici riparazioni.

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

    Art. 55

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

    4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

    5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

    5 Nuovo testo giusta il n. II 167 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 7 Scuola professionale

    1 L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1840 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

    Insegnamento

    1° anno

    2° anno

    3° anno

    4° anno

    Totale

    a.
    Conoscenze professionali

    Preparazione e pianificazione dei lavori

    140

    140

    150

    140

    570

    Costruzione di strumenti ad arco
    Esecuzione di lavori di manutenzione e di riparazione di strumenti ad arco
    Esecuzione di lavori sugli archetti

    150

    150

    180

    150

    630

    Totale conoscenze professionali

    290

    290

    330

    290

    1200

    b.
    Cultura generale

    120

    120

    120

    120

    480

    c.
    Educazione fisica

    40

    40

    40

    40

    160

    Totale delle lezioni

    450

    450

    490

    450

    1840

    2 D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammesse deroghe minime al numero di lezioni prescritte per anno di formazione in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

    3 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20066 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    4 La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre alla lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

    5 È raccomandato l’insegnamento bilingue, ovvero nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola, e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    Art. 8 Corsi interaziendali

    1 I corsi interaziendali comprendono 41 giornate di otto ore.

    2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti in cinque corsi come segue:

    Anno

    Corso

    Campi di competenze operative/Competenze operative

    Durata

    1

    Corso 1

    Strumenti

    allestire la postazione di lavoro
    costruire attrezzi e utensili speciali
    attuare le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione dell’ambiente
      2 giorni

    1

    Corso 2

    Macchinari

    allestire la postazione di lavoro
    sgrossare il legno
    attuare le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione dell’ambiente
      4 giorni

    2−4

    Corso 3

    Documentazione

    pianificare la costruzione, la riparazione e il restauro di uno strumento
    documentare gli strumenti e gli archetti
      5 giorni

    2+3

    Corso 4

    Riparazione agli archetti

    eseguire lavori di manutenzione
    eseguire semplici riparazioni
    attuare le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione dell’ambiente
      5 giorni

    3+4

    Corso 5

    Riparazione e restauro

    preparazione e pianificazione dei lavori
    esecuzione di lavori di manutenzione e di riparazione di strumenti ad arco
    attuare le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione dell’ambiente
    25 giorni

    3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

    4 Le date dei corsi e la loro ripartizione vengono stabilite dall’Associazione svizzera dei liutai e archettai (ASLA).

    Sezione 5: Piano di formazione

    Art. 9

    1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione7 della competente organizzazione del mondo del lavoro.8

    2 Il piano di formazione:

    a.
    contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
    1.
    il profilo professionale,
    2.
    la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
    3.
    il livello richiesto per la professione;
    b.
    riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente e determina quali competenze operative vengono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione;
    c.9

    3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.10

    7 Il piano del 25 ott. 2016 è disponibile sul sito della SEFRI nell’elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A–Z.

    8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 15 giu. 2918, in vigore dal 1° ago. 2018 (RU 2018 2557).

    9 Abrogata dal n. V 5 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 15 giu. 2918, in vigore dal 1° ago. 2018 (RU 2018 2557).

    Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

    Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori

    I requisiti professionali sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

    a.
    attestato federale di capacità di liutaio AFC e almeno cinque anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    b.
    attestato federale di capacità di liutaio qualificato e almeno cinque anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    c.
    titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente;
    d.
    diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno cinque anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.
    Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda

    1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

    2 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

    Nelle aziende che possono impiegare solo una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima arriva all’ultimo anno della formazione professionale di base.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

    Art. 12 Documentazione dell’apprendimento

    1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

    2 Il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento almeno una volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

    Art. 13 Rapporto di formazione

    1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. Per farlo si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

    2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.11

    3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

    4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono stati raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

    11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 15 giu. 2918, in vigore dal 1° ago. 2018 (RU 2018 2557).

    Art. 15 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali

    1 Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per i corsi 2, 3 e 5.12

    2 I controlli delle competenze vengono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

    12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 15 giu. 2918, in vigore dal 1° ago. 2018 (RU 2018 2557).

    Sezione 8: Procedure di qualificazione

    Art. 16 Ammissione

    È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato se:
    1.
    ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
    2.
    ha svolto almeno cinque anni di tale esperienza professionale nel campo del liutaio AFC, e
    3.
    rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.
    Art. 17 Oggetto

    Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

    Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

    1 Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminate, nel modo indicato, le competenze operative dei seguenti campi di qualificazione:

    a.
    «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di 20 ore. Vale quanto segue:
    1.
    l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
    2.
    la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
    3.
    è ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali,
    4.
    il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative sottoelencati con le seguenti ponderazioni:

    Voce

    Campi di competenze operative

    Ponderazione

    1

    Preparazione e pianificazione dei lavori

    10 %

    2

    Costruzione di strumenti ad arco

    40 %

    3

    Esecuzione di lavori di manutenzione e

    di riparazione di strumenti ad arco

    Lavori sugli archetti

    40 %

    4

    Colloquio professionale

    10 %

    b.
    «cultura generale». A questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 200613 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

    Art. 19 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

    1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

    a.
    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito almeno il 4; e
    b.
    la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione.

    3 Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale delle note sottoelencate con la seguente ponderazione:

    a.
    nota relativa all’insegnamento professionale: 50 per cento;
    b.
    nota relativa ai corsi interaziendali: 50 per cento.

    4 Per nota dell’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle otto note delle pagelle semestrali.

    5 Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note conseguite nei tre controlli delle competenze; per ogni controllo delle competenze vale la seguente ponderazione:

    a.
    corso 2 (Macchinari): 25 per cento;
    b.
    corso 3 (Documentazione): 25 per cento;
    c.
    corso 5 (Riparazione e restauro): 50 per cento.14

    6 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 40 per cento;
    b.
    cultura generale: 20 per cento;
    c.
    nota dei luoghi di formazione: 40 per cento.

    14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 15 giu. 2918, in vigore dal 1° ago. 2018 (RU 2018 2557).

    Art. 20 Ripetizioni

    1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

    2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento professionale, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

    4 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono i corsi 2 e 3, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.15

    15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 15 giu. 2918, in vigore dal 1° ago. 2018 (RU 2018 2557).

    Art. 21 Qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (caso particolare)

    1 Per i candidati che hanno acquisito le competenze operative necessarie al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota dei luoghi di formazione.

    2 In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 80 per cento;
    b.
    cultura generale: 20 per cento.

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 22

    1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

    2 L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «liutaia AFC»/«liutaio AFC».

    3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

    a.
    la nota complessiva;
    b.
    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 21 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione.

    Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

    Art. 23 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei liutai AFC

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei liutai AFC è composta da:

    a.16
    da tre a cinque rappresentanti dell’Associazione Svizzera dei Liutai e Archettai (ASLA);
    b.
    2 rappresentanti dei docenti di materie professionali;
    c.
    almeno un rappresentante della Confederazione e uno dei Cantoni.

    2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

    a.
    si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
    b.
    le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.17

    3 La Commissione si autocostituisce.

    4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

    a.
    verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
    b.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
    c.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione;
    d.
    esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.18

    16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 15 giu. 2918, in vigore dal 1° ago. 2018 (RU 2018 2557).

    17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 15 giu. 2918, in vigore dal 1° ago. 2018 (RU 2018 2557).

    18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 15 giu. 2918, in vigore dal 1° ago. 2018 (RU 2018 2557).

    Art. 24 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

    1 È responsabile dei corsi interaziendali l’Associazione Svizzera dei Liutai e Archettai (ASLA).19

    2 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

    3 I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

    4 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

    19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 15 giu. 2918, in vigore dal 1° ago. 2018 (RU 2018 2557).

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 26 Disposizioni transitorie

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di liutaio prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al masimo però entro il 31 dicembre 2022.

    2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per liutaio entro il 31 dicembre 2022 vengono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta vengono valutati in base al nuovo diritto.

    3 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 1622) si applicano per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2021.

    WICHTIGER HINWEIS

    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

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