412.101.222.25 Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base delle professioni nel campo professionale dell’involucro edilizio con certificato federale di formazione pratica (CFP)
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    412.101.222.25

    Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base delle professioni nel campo professionale dell’involucro edilizio con certificato federale di formazione pratica (CFP)

    del 21 ottobre 2016 (Stato 1° gennaio 2019)

    51919

    Addetta alle impermeabilizzazioni CFP / Addetto alle impermeabilizzazioni CFP

    Abdichtungspraktikerin EBA / Abdichtungspraktiker EBA

    Praticienne en étanchéité AFP / Praticien en étanchéité AFP

    51920

    Addetta alla copertura di tetti CFP / Addetto alla copertura di tetti CFP

    Dachdeckerpraktikerin EBA / Dachdeckerpraktiker EBA

    Praticienne en couverture AFP / Praticien en couverture AFP

    51921

    Addetta alla costruzione di facciate CFP / Addetto alla costruzione di facciate CFP

    Fassadenbaupraktikerin EBA / Fassadenbaupraktiker EBA

    Praticienne en façades AFP / Praticien en façades AFP

    51922

    Addetta alla costruzione di ponteggi CFP / Addetto alla costruzione di ponteggi CFP

    Gerüstbaupraktikerin EBA / Gerüstbaupraktiker EBA

    Praticienne en échafaudage AFP / Praticien en échafaudage AFP

    51923

    Addetta al montaggio di avvolgibili CFP / Addetto al montaggio di avvolgibili CFP

    Storenmontagepraktikerin EBA / Storenmontagepraktiker EBA

    Praticienne en stores AFP / Praticien en stores AFP

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

    ordina:4

    1 RS 412.10

    2 RS 412.101

    3 RS 822.115

    4 Nuovo testo giusta il n. I 168 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 1: Oggetto e durata

    Art. 1 Profilo professionale

    I professionisti del campo professionale dell’involucro edilizio di livello CFP svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per le seguenti conoscenze, capacità e comportamenti:

    a.
    svolgono semplici lavori all’involucro edilizio. In particolare, sulla base di istruzioni isolano e impermeabilizzano facciate, tetti piatti e a falde e opere di ingegneria civile, come ponti e gallerie. Inoltre, montano in gruppo ponteggi e sistemi avvolgibili;
    b.
    vantano una buona abilità pratica e tecnica e solide competenze specialistiche nella relativa professione;
    c.
    danno prova di elevata autonomia e flessibilità e si distinguono per lo spirito di squadra e l’orientamento alla clientela. Tengono conto tramite misure adeguate degli aspetti relativi alla protezione dell’ambiente, all’efficienza energetica e delle risorse, all’ecologia edilizia, alla protezione della salute e alla sicurezza sul lavoro.
    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura due anni.

    2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 3 Principi

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

    2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.

    3 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

    Art. 4 Competenze operative

    1 La formazione prevede, nei seguenti campi di competenze operative (CCO), le competenze operative qui elencate:

    a.
    attuazione di disposizioni e misure per la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute e dell’ambiente (CCO 1):
    1.
    valutare i pericoli sul posto di lavoro e prendere provvedimenti,
    2.
    garantire la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute,
    3.
    utilizzare in modo sicuro ed ecologico materiali pericolosi,
    4.
    caricare, trasportare e stoccare materiali, apparecchi e macchine in modo sicuro,
    5.
    utilizzare e smaltire i materiali nel rispetto dell’ambiente;
    b.
    applicazione di strati e sistemi sull’involucro edilizio (CCO 2):
    1.
    valutare l’utilità e la funzione delle parti dell’involucro edilizio,
    2.
    illustrare le interfacce dei diversi sistemi dell’involucro edilizio,
    3.
    realizzare metodi costruttivi efficienti a livello energetico sulla base di istruzioni,
    4.
    motivare i requisiti dei sistemi per la produzione di energia.

    2 Inoltre, per gli addetti alle impermeabilizzazioni la formazione prevede, nel seguente campo di competenze operative, le competenze operative qui elencate:

    posa di sistemi di impermeabilizzazione (CCO 3):
    1.
    valutare le caratteristiche della base;
    2.
    eseguire lavori di impermeabilizzazione;
    3.
    applicare strati di protezione e di finitura;
    4.
    documentare i lavori e redigere rapporti;
    5.
    abbozzare e disegnare forme e superfici;
    6.
    stoccare i materiali ed eseguire la manutenzione degli attrezzi.

    3 Inoltre, per gli addetti alla copertura di tetti la formazione prevede, nel seguente campo di competenze operative, le competenze operative qui elencate:

    posa di sistemi per tetti (CCO 3):
    1.
    utilizzare le varianti di posa e di fissaggio;
    2.
    eseguire lavori di copertura dei tetti;
    3.
    montare e coprire elementi di montaggio;
    4.
    documentare i lavori e redigere rapporti;
    5.
    abbozzare e disegnare forme e superfici;
    6.
    stoccare i materiali ed eseguire la manutenzione degli attrezzi.

    4 Inoltre, per gli addetti alla costruzione di facciate la formazione prevede, nel seguente campo di competenze operative, le competenze operative qui elencate:

    posa di sistemi di costruzione per facciate (CCO 3):
    1.
    utilizzare le varianti di posa e di fissaggio;
    2.
    eseguire lavori sulle facciate;
    3.
    applicare complementi ed elementi di montaggio;
    4.
    documentare i lavori e redigere rapporti;
    5.
    abbozzare e disegnare forme e superfici;
    6.
    stoccare i materiali ed eseguire la manutenzione degli attrezzi.

    5 Inoltre, per gli addetti alla costruzione di ponteggi la formazione prevede, nel seguente campo di competenze operative, le competenze operative qui elencate:

    montaggio e smontaggio di sistemi di ponteggio (CCO 3):
    1.
    valutare le caratteristiche della base;
    2.
    montare e smontare strutture modulari;
    3.
    montare e smontare montacarichi;
    4.
    documentare i lavori e redigere rapporti;
    5.
    abbozzare e disegnare forme e superfici;
    6.
    stoccare i materiali ed eseguire la manutenzione degli attrezzi.

    6 Inoltre, per gli addetti al montaggio di avvolgibili la formazione prevede nel seguente campo di competenze operative, le competenze operative qui elencate:

    montaggio di sistemi avvolgibili (CCO 3):
    1.
    utilizzare varianti di montaggio e di fissaggio;
    2.
    montare sistemi avvolgibili;
    3.
    montare componenti elettrici dei sistemi;
    4.
    documentare i lavori e redigere rapporti;
    5.
    abbozzare e disegnare forme e superfici;
    6.
    stoccare i materiali ed eseguire la manutenzione degli attrezzi.

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

    Art. 55

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

    4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

    5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

    5 Nuovo testo giusta il n. II 168 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 7 Scuola professionale

    1 L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 720 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

    Insegnamento

    1° anno

    2° anno

    Totale

    a.
    Conoscenze professionali

    campi di competenze operative interprofessionali (CCO 1 e 2)

    200

    40

    240

    campo di competenze operative specifico della professione (CCO 3)

    160

    160

    Totale

    200

    200

    400

    b.
    Cultura generale

    120

    120

    240

    c.
    Educazione fisica

    40

    40

    80

    Totale delle lezioni

    360

    360

    720

    2 D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammesse deroghe minime al numero di lezioni prescritte per anno di formazione in un campo di competenze operative.

    3 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20066 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    4 La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

    5 È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    6 I Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

    Art. 8 Corsi interaziendali

    1 I corsi interaziendali comprendono da 20 a 22 giornate di otto ore.

    2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti in 6–7 corsi come segue:

    Professioni

    Addetto alle impermeabilizzazioni

    Addetto alla copertura di tetti/in

    Addetto alla costruzione di facciate/in

    Addetto alla costruzione di ponteggi

    Addetto al montaggio di avvolgibili

    Anno

    Corsi

    Campi di competenze operative (CCO)

    Durata

    1

    Corso 1

    CCO 1 interprofessionale

    3

    3

    3

    3

    3

    Corso 2.1

    CCO 2 interprofessionale

    3

    3

    3

    3

    3

    Corso 2.2

    CCO 2 interprofessionale

    3

    3

    3

    3

    3

    Corso 3.1

    CCO 3 specifico della prof.

    5

    5

    4

    3

    3

    Corso 3.2

    CCO 3 specifico della prof.

    2

    n. gg.

    14

    14

    13

    12

    14

    2

    Corso 4

    CCO 3 specifico della prof.

    3

    3

    3

    Corso 5

    CCO 3 specifico della prof.

    5

    5

    4

    4

    3

    Corso 6

    CCO 3 specifico della prof.

    5

    5

    n. gg.

    8

    8

    7

    9

    8

    Totale

    CCO 1+2 interprofessionale

    9

    9

    9

    9

    9

    Totale

    CCO 3 specifico della prof.

    13

    13

    11

    12

    16

    n. gg.

    22

    22

    20

    21

    22

    3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

    Sezione 5: Piano di formazione

    Art. 9

    1 Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione, emanato dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

    2 Il piano di formazione:

    a.
    contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
    1.
    il profilo professionale,
    2.
    la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
    3.
    il livello richiesto per la professione;
    b.
    riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente e determina quali competenze operative vengono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

    3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base con indicazione del centro di distribuzione.7

    7 Nuovo testo giusta il n. III 38 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 6: Requisiti minimi per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

    Art. 10 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori

    I requisiti professionali minimi ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

    a.
    attestato federale di capacità nel campo professionale dell’involucro edilizio e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    b.
    attestato federale di capacità di policostruttore e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    c.
    attestato federale di capacità di asfaltista, copritetto, costruttore di facciate, costruttore di tetti piatti, montatore di ponteggi o montatore di avvolgibili e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    d.
    attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo professionale dell’involucro edilizio di livello AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    e.
    titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.
    Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda

    1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

    2 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, di un certificato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

    4 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

    Art. 12 Documentazione dell’apprendimento

    1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

    2 Il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento almeno una volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

    Art. 13 Rapporto di formazione

    1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. Per farlo si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

    2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le misure e le decisioni adottate vengono messe per iscritto.

    3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

    4 Se gli obiettivi non sono stati raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

    Sezione 8: Procedure di qualificazione

    Art. 15 Ammissione

    È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se
    1.
    ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
    2.
    di tale esperienza professionale ha svolto almeno tre anni nel campo della professione prescelta, e
    3.
    rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.
    Art. 16 Oggetto

    Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

    Art. 17 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

    1 Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminate, nel modo indicato, le competenze operative dei seguenti campi di qualificazione:

    a.
    «lavoro pratico»
    1.
    sotto forma di lavoro pratico prestabilito per addetti alle impermeabilizzazioni, addetti alla copertura di tetti, addetti alla costruzione di facciate e addetti al montaggio di avvolgibili della durata di 12 ore. L’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali. Il campo di qualificazione comprende le competenze operative e i relativi campi sottoelencati con le seguenti ponderazioni:

    Voce

    Campi di competenze operative

    Ponderazione

    1

    Campo di competenze operative 1 (interprofessionale)

    Campo di competenze operative 2 (interprofessionale)

    50 %

    2

    Campo di competenze operative 3 (specifico della professione)

    50 %

    2.
    sotto forma di lavoro pratico individuale per addetti alla costruzione di ponteggi della durata di 24–120 ore. L’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali. Di norma, il campo di qualificazione comprende tutti i campi di competenze operative sottoelencati con le seguenti ponderazioni:

    Voce

    Descrizione

    Ponderazione

    1

    Esecuzione e risultato del lavoro

    60 %

    2

    Documentazione

    10 %

    3

    Presentazione

    10 %

    4

    Colloquio professionale

    20 %

    b.
    «conoscenze professionali», della durata di due ore. L’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. Il campo di qualificazione «conoscenze professionali» comprende i campi di competenze operative e i tipi di esame sottoelencati con le seguenti ponderazioni:

    Voce

    Campi di competenze operative

    Tipo di esame/Durata

    Ponderazione

    scritto

    1

    Campo di competenze operative 1 (interprofessionale)

    Campo di competenze operative 2 (interprofessionale)

    60 min.

    50 %

    2

    Campo di competenze operative 3 (specifico della prof.)

    60 min.

    50 %

    c.
    «cultura generale». Per questo campo di qualificazione fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20068 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

    Art. 18 Superamento, calcolo e ponderazione delle note

    1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

    a.
    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito almeno il 4; e
    b.
    la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata relativa all’insegnamento professionale.

    3 Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle quattro note delle pagelle semestrali relative all’insegnamento delle conoscenze professionali.

    4 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 50 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 15 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento;
    d.
    nota relativa all’insegnamento professionale: 15 per cento.
    Art. 19 Ripetizioni

    1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

    2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento professionale, resta valida la nota relativa all’insegnamento professionale conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota relativa all’insegnamento professionale fanno stato solo le nuove note.

    Art. 20 Caso particolare

    1 Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota relativa all’insegnamento professionale.

    2 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 50 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 30 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento.

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 21

    1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue il certificato federale di formazione pratica (CFP).

    2 Il certificato federale di formazione pratica conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto nella professione appresa:

    a.
    «Addetta alle impermeabilizzazioni CFP»/«Addetto alle impermeabilizzazioni CFP»;
    b.
    «Addetta alla copertura di tetti CFP»/«Addetto alla copertura di tetti CFP»;
    c.
    «Addetta alla costruzione di facciate CFP»/«Addetto alla costruzione di facciate CFP»;
    d.
    «Addetta alla costruzione di ponteggi CFP»/«Addetto alla costruzione di ponteggi CFP»;
    e.
    «Addetta al montaggio di avvolgibili CFP»/«Addetto al montaggio di avvolgibili CFP».

    3 Se il certificato federale di formazione pratica stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

    a.
    la nota complessiva;
    b.
    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 20 capoverso 1, la nota relativa all’insegnamento professionale.

    Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

    Art. 22 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni nel campo professionale dell’involucro edilizio

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni nel campo professionale dell’involucro edilizio è composta da:

    a.
    da cinque a sette rappresentanti del Verein Polybau;
    b.
    un rappresentante dei docenti di materie professionali;
    c.
    almeno un rappresentante della Confederazione e uno dei Cantoni.

    2 Le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

    3 Tutte le professioni del campo professionale dell’involucro edilizio sono rappresentate.

    4 La Commissione si autocostituisce.

    5 Essa svolge in particolare i seguenti compiti:

    a.
    verifica costantemente, ma almeno ogni cinque anni, l’ordinanza sulla formazione professionale di base e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici. Nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
    b.
    chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di presentare alla SEFRI una domanda di modifica dell’ordinanza sulla formazione professionale di base, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;
    c.
    chiede all’organizzazione del mondo del lavoro l’adeguamento del piano di formazione, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;
    d.
    esprime un parere riguardo agli strumenti per la validazione degli apprendimenti acquisiti;
    e.
    esprime un parere riguardo agli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base, in particolare sulle disposizioni esecutive concernenti le procedure di qualificazione.
    Art. 23 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

    1 È responsabile dei corsi interaziendali il Verein Polybau.

    2 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

    3 I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

    4 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 24 Abrogazione di altri atti normativi e revoca di approvazioni

    1 È abrogata l’ordinanza della SEFRI dell’8 novembre 20079 sulla formazione professionale di base Addetta alle policostruzioni/Addetto alle policostruzioni con certificato federale di formazione pratica (CFP).

    2 È revocata l’approvazione del piano di formazione Addetta alle policostruzioni/ Addetto alle policostruzioni dell’8 novembre 2007.

    Art. 25 Disposizioni transitorie

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di addetto alle policostruzioni prima del 1° gennaio 2017 la portano a termine in base al diritto anteriore.

    2 Chi ripete la procedura di qualificazione con esame finale per addetto alle policostruzioni entro il 31 dicembre 2020 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

    Art. 26 Entrata in vigore

    1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

    2 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 1521) entrano in vigore il 1° gennaio 2019.

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