412.101.222.30 Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Tecnologa per dispositivi medici/Tecnologo per dispositivi medici con attestato federale di capacità (AFC)
Favoriten
In Entwicklung (-_-;)
Aa
Aa
Aa
  • Kontaktformular

    Sind Sie auf einen Fehler gestossen? Oder haben Sie eine Idee für zukünftige Funktionen? Gerne nehmen wir Ihr Feedback auf. Herzlichen Dank!

    Sie können optional Ihre Email-Adresse für allfällige Rückfragen angeben. Diesfalls stimmen Sie einer entsprechenden Bearbeitung dieser persönlichen Daten für den vorliegenden Zweck zu.

    Neben Ihrer Nachricht wird die aktuelle URL, Zeit und Datum der Nachricht sowie eine generische Information zur Art des genutzten Browsers mitgeschickt (bspw. "Chrome"). Die IP-Adresse oder sonstige Informationen werden nicht übermittelt oder gespeichert.

    Es sei im Weiteren auf die aktuelle Datenschutzerklärung verwiesen.

    Pinnwand Alle Elemente minimieren/maximieren Alle Elemente entfernen Pinnwand als PDF drucken

    Text vorbereiten...

    412.101.222.30

    Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Tecnologa per dispositivi medici/Tecnologo per dispositivi medici con attestato federale di capacità (AFC)

    del 3 ottobre 2017 (Stato 1° gennaio 2018)

    87101

    Tecnologa per dispositivi medici AFC

    Tecnologo per dispositivi medici AFC

    Medizinproduktetechnologin EFZ

    Medizinproduktetechnologe EFZ

    Technologue en dispositifs médicaux CFC

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr); visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

    ordina:

    Sezione 1: Oggetto e durata

    Art. 1 Profilo professionale

    I tecnologi per dispositivi medici di livello AFC svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:

    a.
    lavorano nei reparti di ricondizionamento dei dispositivi medici all’interno di ospedali, cliniche, centri sanitari o aziende che producono dispositivi medici, gestiscono dispositivi medici e materiali di consumo e organizzano il processo di ricondizionamento;
    b.
    preparano i dispositivi medici per il lavaggio e la disinfezione ed eseguono questi processi;
    c.
    controllano i dispositivi medici, svolgono controlli della funzionalità, assemblano i dispositivi medici e li confezionano utilizzando i materiali in maniera efficiente e sicura secondo le disposizioni;
    d.
    preparano gli apparecchi per diversi processi di sterilizzazione, eseguono controlli della funzionalità e controlli di processo e sterilizzano i dispositivi medici;
    e.
    garantiscono la qualità e vigilano sul rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge e dalle norme tecniche, nonché delle norme igieniche;
    f.
    possiedono competenze tecniche e abilità manuali; sono capaci di lavorare in gruppo e sotto pressione.
    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura tre anni.

    2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 3 Principi

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

    2 Le competenze operative comprendono le risorse necessarie per riuscire a gestire una situazione, descritte sotto forma di conoscenze, capacità/abilità e attitudini.

    3 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

    Art. 4 Competenze operative

    La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

    a.
    gestione dei dispositivi medici e organizzazione delle attività relative al processo di ricondizionamento:
    1.
    analizzare le richieste dei clienti e definire le responsabilità,
    2.
    pianificare e organizzare le attività in maniera autonoma ed efficiente,
    3.
    gestire i dispositivi medici e i materiali di consumo,
    4.
    assemblare, confezionare e trasportare le consegne,
    5.
    presentare proposte di ottimizzazione dei processi aziendali;
    b.
    lavaggio e disinfezione dei dispositivi medici:
    1.
    preparare gli apparecchi per il lavaggio e la disinfezione ed eseguire i test di routine,
    2.
    selezionare i dispositivi medici e prepararli per il lavaggio e la disinfezione,
    3.
    allestire il carico, lavare e disinfettare meccanicamente i dispositivi medici,
    4.
    lavare e disinfettare manualmente i dispositivi medici,
    5.
    eseguire il controllo di processo e rilasciare il carico;
    c.
    raggruppamento e confezionamento dei dispositivi medici:
    1.
    preparare gli apparecchi per la sigillatura e il controllo della funzionalità ed eseguire i test di routine,
    2.
    controllare, manutenere e assemblare i dispositivi medici,
    3.
    raggruppare, confezionare ed etichettare i dispositivi medici nel rispetto delle norme di sicurezza e dell’uso efficiente dei materiali;
    d.
    sterilizzazione dei dispositivi medici:
    1.
    preparare gli apparecchi per il processo di sterilizzazione a vapore saturo, eseguire e documentare i test,
    2.
    preparare gli apparecchi per il processo di sterilizzazione a bassa temperatura, eseguire e documentare il controllo della funzionalità,
    3.
    assegnare i dispositivi medici al metodo di sterilizzazione prescritto, allestire il carico di sterilizzazione conformemente ai profili di carico convalidati e sterilizzare i dispositivi medici con la procedura adeguata,
    4.
    eseguire il controllo di processo e rilasciare il carico;
    e.
    garanzia della qualità e del rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge e dalle norme tecniche:
    1.
    salvaguardare il valore degli apparecchi tramite la manutenzione,
    2.
    garantire il rispetto delle misure e delle norme riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute,
    3.
    attuare le misure e le norme riguardanti la protezione dell’ambiente,
    4.
    eseguire test periodici degli apparecchi,
    5.
    gestire le emergenze e le situazioni di stress.

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

    Art. 5

    1 All’inizio e durante la formazione, gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

    4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

    5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

    Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 7 Scuola professionale

    1 L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1080 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

    Insegnamento

    1° anno

    2° anno

    3° anno

    Totale

    a.
    Conoscenze professionali

    Gestione dei dispositivi medici e organizzazione delle attività relative al processo di ricondizionamento; Lavaggio e disinfezione dei dispositivi medici

    80

    60

    60

    200

    Raggruppamento e confezionamento dei dispositivi medici

    80

    60

    40

    180

    Sterilizzazione dei dispositivi medici; Garanzia della qualità e del rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge e dalle norme tecniche

    40

    80

    100

    220

    Totale conoscenze professionali

    200

    200

    200

    600

    b.
    Cultura generale

    120

    120

    120

    360

    c.
    Educazione fisica

    40

    40

    40

    120

    Totale delle lezioni

    360

    360

    360

    1080

    2 D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

    3 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20064 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    4 La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

    5 È raccomandato l’insegnamento bilingue, ovvero nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    Art. 8 Corsi interaziendali

    1 I corsi interaziendali comprendono 13 giornate di otto ore.

    2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti in quattro corsi come segue:

    Anno

    Corso

    Competenze operative

    Durata

    1.

    Corso 1

    Controllare, manutenere e assemblare i dispositivi medici

    Raggruppare, confezionare ed etichettare i dispositivi medici nel rispetto delle norme di sicurezza e dell’uso efficiente dei materiali

    Garantire il rispetto delle misure e delle norme riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute

    Attuare le misure e le norme riguardanti la protezione dell’ambiente

    4 giorni

    1.

    Corso 2

    Preparare gli apparecchi per il lavaggio e la disinfezione ed eseguire i test di routine

    Selezionare i dispositivi medici e prepararli per il lavaggio e la disinfezione

    Allestire il carico, lavare e disinfettare meccanicamente i dispositivi medici

    Lavare e disinfettare manualmente i dispositivi medici

    2 giorni

    2.

    Corso 3

    Preparare gli apparecchi per il processo di sterilizzazione a vapore saturo, eseguire e documentare i test

    Preparare gli apparecchi per il processo di sterilizzazione a bassa temperatura, eseguire e documentare il controllo della funzionalità

    4 giorni

    3.

    Corso 4

    Preparare gli apparecchi per il lavaggio e la disinfezione ed eseguire i test di routine

    Selezionare i dispositivi medici e prepararli per il lavaggio e la disinfezione

    Allestire il carico, lavare e disinfettare meccanicamente i dispositivi medici

    Lavare e disinfettare manualmente i dispositivi medici

    Eseguire il controllo di processo e rilasciare il carico

    Preparare gli apparecchi per il processo di sterilizzazione a vapore saturo, eseguire e documentare i test

    Preparare gli apparecchi per il processo di sterilizzazione a bassa temperatura, eseguire e documentare il controllo della funzionalità

    Garantire il rispetto delle misure e delle norme riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute

    Attuare le misure e le norme riguardanti la protezione dell’ambiente

    Eseguire test periodici degli apparecchi

    Gestire le emergenze e le situazioni di stress

    3 giorni

    3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

    Sezione 5: Piano di formazione

    Art. 9

    1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione5, emanato dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

    2 Il piano di formazione:

    a.
    contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
    1.
    il profilo professionale,
    2.
    la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
    3.
    il livello richiesto per la professione;
    b.
    riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente;
    c.
    determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

    3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione delle fonti.

    5 Il piano di formazione del [data di approvazione SEFRI] relativo all’ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Tecnologa per dispositivi medici/Tecnologo per dispositivi medici con attestato federale di capacità (AFC) è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch/bvz/berufe/index.html?lang=it > Professione A–Z.

    Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

    Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori

    Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

    a.
    attestato federale di capacità di tecnologo per dispositivi medici AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    b.
    attestato federale di capacità nonché un attestato di un corso riconosciuto di livello II di assistente tecnico/a di sterilizzazione SSSO/H+ e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento del tecnologo per dispositivi medici;
    c.
    titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    d.
    diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.
    Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda

    1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

    2 Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

    4 Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

    Art. 12 Documentazione dell’apprendimento

    1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

    2 Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

    Art. 13 Rapporto di formazione

    1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

    2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

    3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

    4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

    Sezione 8: Procedure di qualificazione

    Art. 15 Ammissione

    È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
    1.
    ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
    2.
    ha svolto almeno tre anni di tale esperienza professionale nel campo del tecnologo per dispositivi medici AFC, e
    3.
    rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.
    Art. 16 Oggetto

    Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

    Art. 17 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

    1 Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:

    a.
    «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di quattro ore. Vale quanto segue:
    1.
    l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
    2.
    la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
    3.
    è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali,
    4.
    il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative sottoelencati con le ponderazioni seguenti:

    Voce

    Campi di competenze operative

    Ponderazione

    1.

    Gestione dei dispositivi medici e organizzazione delle attività relative al processo di ricondizionamento; Garanzia della qualità e del rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge e dalle norme tecniche

    25 %

    2.

    Lavaggio e disinfezione dei dispositivi medici; Garanzia della qualità e del rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge e dalle norme tecniche

    25 %

    3.

    Raggruppamento e confezionamento dei dispositivi medici; Garanzia della qualità e del rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge e dalle norme tecniche

    25 %

    4.

    Sterilizzazione dei dispositivi medici; Garanzia della qualità e del rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge e dalle norme tecniche

    25 %

    b.
    «conoscenze professionali», della durata di tre ore. Vale quanto segue:
    1.
    l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
    2.
    il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative e i tipi di esame sottoelencati con la durata e le ponderazioni seguenti:

    Voce

    Campi di competenze operative

    Tipo di esame/Durata

    Ponderazione

    scritto

    orale

    1.

    Lavaggio e disinfezione dei dispositivi medici; Raggruppamento e confezionamento dei dispositivi medici; Sterilizzazione dei dispositivi medici

    150 min.

    60 %

    2.

    Gestione dei dispositivi medici e organizzazione delle attività relative al processo di ricondizionamento; Garanzia della qualità e del rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge e dalle norme tecniche

    30 min.

    40 %

    c.
    «cultura generale». A questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20066 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

    Art. 18 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

    1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

    a.
    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e
    b.
    la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali. Vale la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 40 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 20 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento;
    d.
    nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 20 per cento.

    3 Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle sei note delle pagelle semestrali.

    Art. 19 Ripetizioni

    1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

    2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota fanno stato soltanto le nuove note.

    Art. 20 Qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (caso particolare)

    1 Per i candidati che hanno acquisito le competenze operative necessarie al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali.

    2 In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 50 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 30 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento.

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 21

    1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

    2 L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «tecnologa per dispositivi medici AFC»/«tecnologo per dispositivi medici AFC».

    3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

    a.
    la nota complessiva;
    b.
    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 20 capoverso 1, la nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali.

    Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

    Art. 22 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei tecnologi per dispositivi medici AFC

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei tecnologi per dispositivi medici AFC è composta da:

    a.
    5–7 rappresentanti di OdASanté;
    b.
    1–2 rappresentanti dei docenti di materie professionali;
    c.
    almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

    2 Per la composizione vale inoltre quanto segue:

    a.
    si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
    b.
    le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

    3 La Commissione si autocostituisce.

    4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

    a.
    verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
    b.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
    c.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione;
    d.
    esprime un parere:
    1.
    riguardo agli strumenti per la validazione degli apprendimenti acquisiti,
    2.
    riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.
    Art. 23 Enti responsabili e organizzazione dei corsi interaziendali

    1 Ente responsabile dei corsi interaziendali è l’organizzazione OdASanté.

    2 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

    3 I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

    4 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

    Sezione 11: Entrata in vigore e prima applicazione di singole disposizioni

    Art. 24 Disposizioni transitorie

    1 I titolari di un attestato di un corso di livello II di assistente tecnico/a di sterilizzazione SSSO/H+ con almeno cinque anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento del tecnologo per dispositivi medici AFC sono autorizzati a istruire le persone in formazione fino a sei anni dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.

    2 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 1521) si applicano dal 1° gennaio 2021.

    WICHTIGER HINWEIS

    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

    In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.

    Willkommen bei Omnius EasyReaderbeta

    Omnius EasyReader ist ein Tool für ein effizienteres Arbeiten mit Schweizer Bundeserlassen.

    Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.

    Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.

    Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.

    Es sei im Weiteren auf die Hinweise in den Nutzungsbedingungen verwiesen.

        Tour durch die Funktionen gefällig?