412.101.222.38 Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Capitana della navigazione interna / Capitano della navigazione interna con attestato federale di capacità (AFC)
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    412.101.222.38

    Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Capitana della navigazione interna / Capitano della navigazione interna con attestato federale di capacità (AFC)

    del 15 luglio 2022 (Stato 1° agosto 2022)

    75105

    Capitana della navigazione interna AFC / Capitano della navigazione interna AFC

    Kapitänin der Binnenschifffahrt EFZ / Kapitän der Binnenschifffahrt EFZ

    Capitaine de la navigation intérieure CFC

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

    ordina:

    Sezione 1: Oggetto e durata

    Art. 1 Profilo professionale

    I capitani della navigazione interna con attestato federale di capacità (AFC) svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:

    a.
    pianificano le rotte e governano le imbarcazioni per il trasporto di merci e di passeggeri, traghetti inclusi;
    b.
    sono responsabili del trasporto di merci e passeggeri e adottano misure per garantire la qualità e per promuovere modalità operative economiche, ecologiche e sostenibili;
    c.
    assicurano il corretto utilizzo delle attrezzature e il controllo delle stesse, pianificano e supervisionano le operazioni di carico e scarico delle imbarcazioni e garantiscono la manutenzione delle imbarcazioni, delle attrezzature, degli impianti tecnici e dei motori;
    d.
    controllano la meccanica navale e i processi operativi e promuovono la coesione del personale di bordo; comunicano in modo appropriato con i passeggeri e si avvalgono delle diverse tecnologie di informazione e comunicazione;
    e
    rispettano le disposizioni legali e le direttive aziendali e adottano misure per garantire la sicurezza e tutelare la salute delle persone a bordo;
    f.
    in situazioni d’emergenza adottano le misure atte a garantire la sicurezza.
    Art. 2 Durata e inizio

    1 La durata della formazione professionale di base è disciplinata:

    a.
    dall’ordinanza Verordnung des deutschen Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz vom 2. März 20224 über die Berufsausbildung zum Binnenschifffahrtskapitän und zur Binnenschifffahrtskapitänin e dall’allegato Aus­bildungs­rahmenplan für die Berufsausbildung zum Binnenschifffahrtskapitän und zur Binnenschifffahrtskapitänin; e
    b.
    dal programma quadro Rahmenlehrplan der Kultusministerkonferenz vom 17. Dezember 20215 für die Ausbildungsberufe Binnenschiffer und Binnenschifferin und Binnenschifffahrtskapitän und Binnenschifffahrtskapitänin.

    2 Ai titolari dell’attestato federale di capacità di operatore della navigazione interna AFC sono convalidati i primi due anni della formazione professionale di base sono convalidati i primi due anni della formazione professionale di base.

    3 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

    4 Ordinanza del Ministero tedesco dell’economia e della protezione del clima sulla formazione professionale di capitano della navigazione interna e relativo programma quadro di formazione; Bundesgesetzblatt Jahrgang 2022 Teil I Nr. 7; l’ordinanza è consultabile gratuitamente su www.bibb.de > Die Themen > Berufe > Information zu Aus- und Fortbildungsberufen > Binnenschifffahrtskapitän/Binnenschifffahrtskapitänin (IH)

    5 Programma quadro d’insegnamento ministeriale per la professione di marinaio della navigazione interna e capitano della navigazione interna, consultabile gratuitamente su www.bibb.de > Die Themen > Berufe > Information zu Aus- und Fortbildungsberufen > Binnenschifffahrtskapitän/Binnenschifffahrtskapitänin (IH).

    Art. 3 Organizzazione

    1 Per la formazione scolastica è competente la scuola professionale Schiffer-Berufskolleg Rhein di Duisburg (Germania).

    2 La formazione scolastica è disciplinata dall’ordinanza e dal programma quadro di cui all’articolo 2 capoverso 1.

    3 I Cantoni interessati stipulano una convenzione sulle prestazioni con la scuola professionale.

    4 La formazione professionale pratica è impartita nell’azienda di tirocinio secondo il contratto di tirocinio.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 4

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono retti dall’ordinanza e dal programma quadro di cui all’articolo 2 capoverso 1.

    2 Sono espressi sotto forma di competenze operative.

    3 Valgono per tutti i luoghi di formazione.

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute, protezione dell’ambiente e sviluppo sostenibile

    Art. 5

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione della salute e alla protezione dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli e della sicurezza in questi tre ambiti.

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Gli aspetti specifici della professione inerenti allo sviluppo sostenibile sono trasmessi in tutti i luoghi di formazione.

    4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate nell’allegato 2 del piano di formazione.

    5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo; tali precauzioni particolari sono fissate nell’allegato 2 del piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

    Sezione 4: Piano di formazione

    Art. 6

    1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione6 della competenze organizzazione del mondo del lavoro che comprende:

    a.
    il profilo professionale;
    b.
    la tabella delle competenze operative.

    2 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

    6 Il piano del 15 luglio 2022 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A–Z.

    Sezione 5: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

    Art. 7 Requisiti professionali richiesti ai formatori

    Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

    a.
    attestato federale di capacità di capitano della navigazione interna AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    b.
    attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del capitano della navigazione interna AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    c.
    titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    d.
    diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.
    Art. 8 Numero massimo di persone in formazione in azienda

    1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

    2 Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

    4 Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

    Sezione 6: Documentazione dell’apprendimento e rapporto di formazione

    Art. 9 Documentazione dell’apprendimento

    1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

    2 Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

    Art. 10 Rapporto di formazione

    1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

    2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

    3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

    4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

    Sezione 7: Procedure di qualificazione

    Art. 11 Ammissione

    È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se la persona adempie le condizioni seguenti:
    1.
    ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
    2.
    ha svolto almeno un anno di tale esperienza nel campo del capitano della navigazione interna AFC, e
    3.
    rende verosimile il possesso dei requisiti per la procedura di qualificazione.
    Art. 12 Oggetto

    Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze, le conoscenze e le capacità secondo l’ordinanza e il programma quadro d’insegnamento di cui all’articolo 2 capoverso 1.

    Art. 13 Svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

    1 L’esame finale è svolto da una commissione d’esame istituita dalla Camera dell’industria e del commercio di Duisburg.

    2 I dettagli dell’esame finale sono disciplinati dall’ordinanza di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a.

    3 La valutazione dell’esame finale di tirocinio avviene in base al sistema di note tedesco e le note ottenute non vengono convertite.

    Art. 14 Ripetizione

    La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

    Sezione 8: Attestazioni e titolo

    Art. 15

    1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

    2 L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «capitana della navigazione interna AFC» / «capitano della navigazione interna AFC».

    Sezione 9: Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni della navigazione interna

    Art. 16

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità delle professioni della navigazione interna è composta da:

    a.
    cinque–sette rappresentanti della Schweizerische Vereinigung für Schifffahrt und Hafenwirtschaft e di altre associazioni nazionali nel settore della navigazione;
    b.
    un rappresentante di un’organizzazione dei lavoratori;
    c.
    un rappresentante dei docenti di materie professionali;
    d.
    almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

    2 Si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi e una rappresentanza equilibrata delle regioni linguistiche.

    3 La Commissione si autocostituisce.

    4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

    a.
    verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
    b.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
    c.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta alla competente organizzazione del mondo del lavoro una proposta di adeguamento del piano di formazione;
    d.
    esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

    Sezione 10: Entrata in vigore

    Art. 17

    La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2022.

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