412.101.222.39 Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Sviluppatrice business digitale / Sviluppatore business digitale con attestato federale di capacità (AFC)
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    412.101.222.39

    Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Sviluppatrice business digitale / Sviluppatore business digitale con attestato federale di capacità (AFC)

    del 28 ottobre 2022 (Stato 1° gennaio 2023)

    69201

    Sviluppatrice business digitale AFC / Sviluppatore business digitale AFC

    Entwicklerin digitales Business EFZ / Entwickler digitales Business EFZ

    Developpeuse de business numérique CFC / Developpeur de business numérique CFC

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr); visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr),

    ordina:

    Sezione 1: Oggetto e durata

    Art. 1 Profilo professionale

    Gli sviluppatori business digitale con attestato federale di capacità (AFC) svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:

    a.
    sostengono l’evoluzione, la trasformazione e l’innovazione digitale delle imprese e delle unità produttive;
    b.
    analizzano le questioni che caratterizzano il lavoro quotidiano in ambito digitale e su questa base ottimizzano processi e prodotti;
    c.
    utilizzano i dati per ottimizzare le procedure e integrare i modelli aziendali;
    d.
    fungono da anello di congiunzione tra uomo, economia e tecnologia, monitorano diverse fasi progettuali e gestiscono la comunicazione tra gli specialisti, i decisori e gli altri gruppi d’interesse.
    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura quattro anni.

    2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 3 Principi

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

    2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali. Tali competenze sono indicate nel piano di formazione (art. 9) a seconda del luogo di formazione come segue:

    a.
    nella formazione professionale pratica come obiettivi di valutazione;
    b.
    nella formazione scolastica come moduli; e
    c.
    nei corsi interaziendali come moduli.

    3 Il contenuto dei moduli è riportato nel piano modulare di «ICT Formazione professionale Svizzera»3. Il piano di formazione specifica quali moduli sono svolti nel quadro della formazione scolastica, quali nel quadro dei corsi interaziendali e in che momento.

    4 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

    3 Consultabile sul sito www.modulbaukasten.ch

    Art. 4 Competenze operative

    La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

    a.
    accompagnamento di progetti:
    1.
    determinare il contesto di un progetto aziendale e stabilire i criteri di successo,
    2.
    progettare idee per soluzioni aziendali innovative,
    3.
    adeguare la pianificazione dei progetti di business digitali in base al modello operativo prescelto,
    4.
    pianificare progetti semplici con i relativi compiti nel settore del business digitale,
    5.
    verificare e documentare l’avanzamento dei progetti nel settore del business digitale,
    6.
    verificare il successo e l’efficacia delle soluzioni aziendali e se necessario adottare misure di ottimizzazione;
    b.
    illustrazione, automatizzazione e ottimizzazione di processi aziendali:
    1.
    elaborare e descrivere processi aziendali,
    2.
    creare modelli per processi aziendali,
    3.
    illustrare le esperienze dei clienti e confrontarle con i processi aziendali,
    4.
    documentare i punti critici dei processi aziendali,
    5.
    sviluppare e definire all’interno del team soluzioni e proposte di miglioramento per i processi aziendali,
    6.
    automatizzare processi aziendali semplici,
    7.
    coordinare i mandati di automatizzazione con gli specialisti,
    8.
    verificare i requisiti dei processi aziendali automatizzati;
    c.
    analisi di dati:
    1.
    definire i dati per un mandato di analisi all’interno del team ed elaborare la procedura di rilevamento,
    2.
    raccogliere i dati esistenti da diverse fonti o richiederli presso servizi esterni,
    3.
    rilevare i dati,
    4.
    strutturare e raggruppare i dati,
    5.
    correggere i dati,
    6.
    valutare i dati e redigere semplici report;
    d.
    comunicazione di risultati:
    1.
    visualizzare e commentare i dati valutati,
    2.
    interpretare i dati valutati all’interno del team ed elaborare possibili soluzioni,
    3.
    presentare e spiegare le soluzioni ai committenti,
    4.
    pianificare e moderare meetings e workshops;
    e.
    introduzione di soluzioni in ambito digitale:
    1.
    redigere manuali per gli utenti delle soluzioni digitali,
    2.
    elaborare materiale didattico per l’introduzione delle soluzioni digitali,
    3.
    rendere in grado gli utenti di utilizzare le soluzioni digitali,
    4.
    preparare e supportare l’attivazione delle soluzioni digitali.

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute, protezione dell’ambiente e sviluppo sostenibile

    Art. 5

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione della salute e alla protezione dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli e della sicurezza in questi tre ambiti.

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Gli aspetti specifici della professione inerenti allo sviluppo sostenibile sono trasmessi in tutti i luoghi di formazione.

    Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 6 Formazione professionale pratica

    1 La formazione professionale pratica in azienda comprende in media 3½ giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

    2 Nel quadro della formazione di base organizzata dalla scuola la formazione professionale pratica è impartita sotto forma di parti pratiche integrate o di periodi di pratica in azienda. La formazione professionale pratica dura complessivamente 360 giorni.

    Art. 7 Scuola professionale

    1 L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 2000 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

    Insegnamento

    1° anno

    2° anno

    3° anno

    4° anno

    Totale

    a.
    Conoscenze professionali

    440

    440

    200

    200

    1280

    b.
    Cultura generale

    120

    120

    120

    120

    480

    c.
    Educazione fisica

    80

    80

    40

    40

    240

    Totale delle lezioni

    640

    640

    360

    360

    2000

    2 L’insegnamento delle conoscenze professionali è suddiviso in 32 moduli da 40 lezioni ciascuno.

    3 D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

    4 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20064 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    5 La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

    6 È raccomandato l’insegnamento bilingue, vale a dire nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    Art. 8 Corsi interaziendali

    1 I corsi interaziendali comprendono 35 giornate di otto ore.

    2 Le giornate sono ripartite in sette corsi da cinque giorni ciascuno. A ogni corso corrisponde un modulo.

    3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

    Sezione 5: Piano di formazione

    Art. 9

    1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione5 della competente organizzazione del mondo del lavoro.

    2 Il piano di formazione:

    a.
    contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
    1.
    il profilo professionale,
    2.
    la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
    3.
    il livello richiesto per la professione;
    b.
    precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente;
    c.
    determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

    3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

    5 Il piano del 28 ott. 2022 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A–Z.

    Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

    Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori

    Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

    a.
    attestato federale di capacità di sviluppatore business digitale AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    b.
    attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività dello sviluppatore business digitale AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    c.
    titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    d.
    diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.
    Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda

    1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

    2 Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

    4 Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

    Art. 12 Documentazione dell’apprendimento

    1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

    2 Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

    Art. 13 Rapporto di formazione

    1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

    2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

    3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

    4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

    Art. 14 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale

    1 La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura generale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.

    2 Valuta le prestazioni della persona in formazione nei moduli delle conoscenze professionali con note intere o mezze note. Queste note confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

    3 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione degli sviluppatori business digitale AFC garantisce che i controlli delle prestazioni nei singoli moduli della scuola professionale siano comparabili.

    Art. 15 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali

    1 Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per ogni corso interaziendale.

    2 I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

    3 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione degli sviluppatori business digitale AFC garantisce che le prestazioni nei singoli moduli dei corsi interaziendali siano comparabili.

    Sezione 8: Procedure di qualificazione

    Art. 16 Ammissione

    1 È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza; o
    b.
    in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone.

    2 È ammesso a una procedura di qualificazione riconosciuta dalla SEFRI conformemente all’articolo 33 LFPr, diversa dall’esame finale, chi ha concluso la formazione professionale di base al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:

    a.
    ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr;
    b.
    ha svolto almeno tre anni di tale esperienza nel campo dello sviluppatore business digitale;
    c.
    rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.
    Art. 17 Oggetto

    Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

    Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

    1 Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:

    a.
    il campo di qualificazione «lavoro pratico» è esaminato nell’ambito di un lavoro pratico individuale della durata di 70-90 ore; vale quanto segue:
    1.
    l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
    2.
    la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
    3.
    è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali,
    4.
    di norma, il campo di qualificazione comprende tutti i campi di competenze operative e le voci seguenti con relativa ponderazione:

    Voce

    Descrizione

    Ponderazione

    1

    Esecuzione e risultato del lavoro

    50 %

    2

    Documentazione

    20 %

    3

    Presentazione e colloquio professionale

    30 %

    5.
    la presentazione e il colloquio professionale durano complessivamente un’ora;
    b.
    il campo di qualificazione «cultura generale» è esaminato secondo l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20066 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

    Art. 19 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

    1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

    a.
    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4;
    b.
    per la nota dei luoghi di formazione è attribuito almeno il 4; e
    c.
    la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale nonché della nota ponderata dei luoghi di formazione; vale la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 40 per cento;
    b.
    cultura generale: 20 per cento;
    c.
    nota dei luoghi di formazione: 40 per cento;

    3 Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale della somma delle note sottoelencate con la ponderazione seguente:

    a.
    nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 80 per cento;
    b.
    nota relativa ai corsi interaziendali: 20 per cento.

    4 Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note dei moduli svolti nella scuola professionale.

    5 Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note relative ai corsi interaziendali.

    Art. 20 Ripetizioni

    1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

    2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    3 Qualora la nota dei luoghi di formazione fosse insufficiente, per la ripetizione valgono le seguenti disposizioni:

    a.
    se la nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali è insufficiente, tutti i moduli con note insufficienti devono essere ripetuti; le note sufficienti restano valide;
    b.
    qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, restano valide le note conseguite in precedenza; se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 21

    1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità.

    2 L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «sviluppatrice business digitale AFC» / «sviluppatore business digitale AFC».

    3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

    a.
    la nota complessiva;
    b.
    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale;
    c.
    la nota dei luoghi di formazione.

    Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

    Art. 22 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione degli sviluppatori business digitale AFC

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione degli sviluppatori business digitale AFC è composta da:

    a.
    da cinque a sette rappresentanti di «ICT Formazione professionale Svizzera»;
    b.
    uno o due rappresentanti dei docenti di materie professionali;
    c.
    almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

    2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

    a.
    si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
    b.
    le regioni linguistiche sono equamente rappresentate.

    3 La Commissione si autocostituisce.

    4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

    a.
    verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
    b.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
    c.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta alla competente organizzazione del mondo del lavoro una proposta di adeguamento del piano di formazione;
    d.
    esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale;
    e.
    garantisce la comparabilità dei controlli delle prestazioni secondo l’articolo 14 capoverso 3 e l’articolo 15 capoverso 3; i relativi costi vengono sostenuti dai Cantoni come parte della procedura di qualificazione.
    Art. 23 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

    1 È responsabile dei corsi interaziendali «ICT Formazione professionale Svizzera».

    2 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

    3 I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

    4 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

    Sezione 11: Entrata in vigore e prima applicazione di singole disposizioni

    Art. 24

    1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

    2 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 1621) si applicano dal 1° gennaio 2027.

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