Art. 1
1 La presente ordinanza disciplina le procedure di qualificazione per la formazione professionale di base nel 2022 (procedure di qualificazione 2022) in considerazione dell’epidemia di COVID-19.
2 Le procedure di qualificazione 2022 si svolgono secondo le disposizioni delle ordinanze della SEFRI sulla formazione professionale di base (ordinanze in materia di formazione) e dell’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20063 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.
3 I Cantoni nonché le scuole professionali e competenti organizzazioni del mondo del lavoro da essi incaricate garantiscono che le procedure di qualificazione 2022 si svolgano nel rispetto delle norme della Confederazione e delle autorità cantonali sulla protezione della salute. Se la situazione epidemiologica non consente il regolare svolgimento delle procedure di qualificazione 2022, è possibile derogare a quanto previsto nel capoverso 2 secondo le disposizioni qui di seguito.
4 La decisione in merito alle deroghe spetta:
- a.
- per i campi di qualificazione scolastici, ai Cantoni;
- b.
- per i lavori pratici, ai Cantoni previa consultazione delle competenti organizzazioni nazionali del mondo del lavoro.
5 Le deroghe si prefiggono di garantire che le procedure di qualificazione 2022:
- a.
- possano svolgersi nel rispetto delle misure adottate dal Consiglio federale e dai Cantoni per combattere il coronavirus; e
- b.
- permettano di verificare le necessarie competenze pratiche, nonché le conoscenze professionali e di cultura generale, in maniera equivalente a quanto previsto nel capoverso 2.