412.103.11 OEFMP
Favoriten
In Entwicklung (-_-;)
Aa
Aa
Aa
  • Kontaktformular

    Sind Sie auf einen Fehler gestossen? Oder haben Sie eine Idee für zukünftige Funktionen? Gerne nehmen wir Ihr Feedback auf. Herzlichen Dank!

    Sie können optional Ihre Email-Adresse für allfällige Rückfragen angeben. Diesfalls stimmen Sie einer entsprechenden Bearbeitung dieser persönlichen Daten für den vorliegenden Zweck zu.

    Neben Ihrer Nachricht wird die aktuelle URL, Zeit und Datum der Nachricht sowie eine generische Information zur Art des genutzten Browsers mitgeschickt (bspw. "Chrome"). Die IP-Adresse oder sonstige Informationen werden nicht übermittelt oder gespeichert.

    Es sei im Weiteren auf die aktuelle Datenschutzerklärung verwiesen.

    Pinnwand Alle Elemente minimieren/maximieren Alle Elemente entfernen Pinnwand als PDF drucken

    Text vorbereiten...

    412.103.11

    Ordinanza della SEFRI sull’esame federale di maturità professionale

    (OEFMP)

    del 5 maggio 2022 (Stato 1° ottobre 2022)

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 4 capoverso 2 dell’ordinanza del 24 giugno 20091 sulla maturità professionale (OMPr),

    ordina:

    Sezione 1: Oggetto e scopo dell’esame

    Art. 1 Oggetto

    La presente ordinanza disciplina l’organizzazione e lo svolgimento dell’esame federale di maturità professionale.

    Art. 2 Scopo dell’esame

    L’esame federale di maturità professionale ha lo scopo di stabilire se i candidati che hanno acquisito le competenze della formazione generale approfondita al di fuori di un ciclo di formazione riconosciuto ai sensi dell’articolo 29 OMPr hanno raggiunto gli obiettivi di cui all’articolo 3 OMPr e sono in grado di intraprendere gli studi presso una scuola universitaria professionale.

    Sezione 2: Direzione

    Art. 3 Direzione amministrativa

    1 La SEFRI è responsabile della direzione amministrativa dell’esame (direzione d’esame). Essa può assegnare l’incarico a un ente esterno.

    2 La direzione d’esame svolge in particolare i seguenti compiti:

    a.
    stabilisce il luogo e le date della sessione d’esame nonché il termine d’iscrizione;
    b.
    pubblica sul sito della SEFRI le informazioni di cui alla lettera a e il termine per la consegna del progetto didattico interdisciplinare (PDI);
    c.
    definisce il programma d’esame;
    d.
    propone alla presidenza degli esami il personale specializzato da impiegare;
    e.
    controlla le iscrizioni all’esame e decide in merito all’ammissione;
    f.
    organizza una volta all’anno la sessione d’esame e ne cura lo svolgimento;
    g.
    compila i fogli delle note e rilascia le pagelle.
    Art. 4 Direzione tecnica

    1 La SEFRI affida la direzione tecnica dell’esame a un ente esterno (presidenza degli esami).

    2 La presidenza degli esami adempie i seguenti compiti:

    a.
    nomina il personale specializzato;
    b.
    definisce il tema del PDI;
    c.
    decide in merito alla concessione di strumenti ausiliari particolari o di più tempo (compensazione degli svantaggi);
    d.
    prende le decisioni relative agli esami;
    e.
    decide in merito alle sanzioni.

    Sezione 3: Procedura di ammissione

    Art. 5 Condizioni di partecipazione

    All’ esame può partecipare chi:

    a.
    è titolare di un attestato federale di capacità (AFC) o dispone di una qualifica professionale equivalente;
    b.
    ha inviato una domanda d’iscrizione completa secondo i requisiti formali ed entro il termine previsto; e
    c.
    ha consegnato il PDI secondo i requisiti formali ed entro il termine previsto.
    Art. 6 Iscrizione

    1 L’iscrizione all’esame deve essere corredata dei seguenti documenti:

    a.
    modulo d’iscrizione;
    b.
    copia dell’AFC o dell’attestato di una qualifica professionale equivalente.

    2 I candidati che, a causa di una problematica specifica, necessitano di strumenti ausiliari particolari o di più tempo (art. 4 cpv. 2 lett. c) devono presentare un’apposita domanda al momento dell’iscrizione.

    3 I candidati in possesso di un diploma di lingue straniere riconosciuto per la seconda lingua nazionale o la terza lingua possono chiedere di essere esonerati dall’esame scritto e sostenere soltanto l’esame orale. La domanda deve essere presentata al momento dell’iscrizione. Il riconoscimento dei diplomi di lingue straniere si basa sull’articolo 23 OMPr.

    4 Devono essere utilizzati i moduli messi a disposizione dalla SEFRI.

    5 È possibile cambiare il tipo di esame o l’indirizzo fino alla scadenza del termine d’iscrizione.

    Art. 7 Ammissione

    Al massimo 60 giorni prima dell’esame la segreteria d’esame comunica per iscritto ai candidati l’ammissione nonché l’eventuale concessione della compensazione degli svantaggi o l’esonero dall’esame di lingua. A tal fine rimanda alla presente ordinanza, in particolare agli articoli 18 e 19.

    Art. 8 Ritiro

    1 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino alla scadenza del termine per la consegna del PDI senza fornire motivazioni.

    2 Trascorso questo termine, il ritiro è ammesso soltanto per motivi validi. Sono considerati motivi validi:

    a.
    maternità;
    b.
    malattia o infortunio;
    c.
    lutto nella cerchia ristretta;
    d.
    servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

    3 Il ritiro ai sensi del capoverso 2 deve essere comunicato immediatamente per iscritto alla direzione d’esame e opportunamente giustificato.

    Sezione 4: Contenuti dell’esame

    Art. 9 Base

    Le competenze, gli ambiti di apprendimento e i requisiti per le singole materie e per il PDI nonché le materie dei singoli indirizzi si basano sul programma quadro d’insegnamento del 18 dicembre 20122 per la maturità professionale (PQ MP).

    2 Disponibile su www.sefri.admin.ch > Formazione > Maturità > Maturità professionale > Documentazione

    Art. 10 Materie d’esame e PDI

    1 Le materie d’esame dell’ambito fondamentale sono, per tutti gli indirizzi:

    a.
    prima lingua nazionale: tedesco, francese o italiano;
    b.
    seconda lingua nazionale: tedesco, francese o italiano;
    c.
    terza lingua: tedesco, francese, italiano o inglese;
    d.
    matematica.

    2 Le materie d’esame dell’ambito specifico sono:

    a.
    per l’indirizzo «tecnica, architettura e scienze della vita»:
    1.
    scienze naturali,
    2.
    matematica;
    b.
    per l’indirizzo «economia e servizi»:
    1.
    contabilità finanziaria e analitica,
    2.
    economia e diritto;
    c.
    per l’indirizzo «sanità e socialità»:
    1.
    scienze sociali,
    2.
    scienze naturali in preparazione al settore di studio SUP «sanità» nonché economia e diritto in preparazione al settore di studio SUP «lavoro sociale»;
    d.
    per l’indirizzo «natura, paesaggio e alimentazione»:
    1.
    scienze naturali 1,
    2.
    scienze naturali 2;
    e.
    per l’indirizzo «creazione e arte»:
    1.
    creazione, cultura, arte,
    2.
    informazione e comunicazione.

    3 Le materie d’esame dell’ambito complementare sono:

    a.
    per l’indirizzo «tecnica, architettura e scienze della vita»:
    1.
    storia e politica,
    2.
    economia e diritto;
    b.
    per l’indirizzo «economia e servizi»:
    1.
    storia e politica,
    2.
    tecnica e ambiente nel tipo «economia» nonché economia e diritto nel tipo «servizi»;
    c.
    per l’indirizzo «sanità e socialità»:
    1.
    storia e politica,
    2.
    economia e diritto in preparazione al settore di studio SUP «sanità» nonché tecnica e ambiente in preparazione al settore di studio SUP «lavoro sociale»;
    d.
    per l’indirizzo «natura, paesaggio e alimentazione»:
    1.
    storia e politica,
    2.
    economia e diritto;
    e.
    per l’indirizzo «creazione e arte»:
    1.
    storia e politica,
    2.
    tecnica e ambiente.

    4 L’approccio interdisciplinare è verificato nell’ambito di un PDI. Il PDI deve essere redatto e presentato in base al tema prestabilito e includendo le due materie prestabilite.

    Sezione 5: Modalità dell’esame

    Art. 12 Direttive concernenti l’esame

    Le direttive della SEFRI concernenti l’esame sono elaborate in collaborazione con i docenti del livello secondario II e le scuole universitarie professionali e pubblicate sul sito della SEFRI. Esse stabiliscono in particolare:

    a.
    la suddivisione dell’esame;
    b.
    la forma e la durata dell’esame nelle singole materie, qualora ciò non sia riportato nel programma quadro d’insegnamento;
    c.
    la struttura dell’esame e i criteri di valutazione;
    d.
    i requisiti per l’elaborazione e la presentazione del PDI;
    e.
    la lista delle opere letterarie (suddivise per epoche e lingue);
    f.
    la lista degli strumenti ausiliari autorizzati.
    Art. 13 Suddivisione dell’esame

    1 I candidati possono scegliere di sostenere l’esame secondo una delle seguenti modalità:

    a.
    un esame unico in una sola sessione;
    b.
    due esami parziali in due sessioni.

    2 In caso di suddivisione in due esami parziali, il secondo esame parziale deve essere sostenuto al più tardi nell’anno civile successivo a quello in cui è stato sostenuto il primo esame parziale. Su richiesta del candidato, in casi motivati, la direzione d’esame può autorizzare eccezioni.

    Sezione 6: Procedura d’esame

    Art. 15 Organi d’esame

    1 La procedura d’esame è di competenza dei seguenti organi:

    a.
    direzione d’esame;
    b.
    segreteria d’esame;
    c.
    presidenza degli esami;
    d.
    personale specializzato.

    2 Il personale specializzato è costituito da:

    a.
    gli autori, i quali redigono le prove scritte;
    b.
    i validatori, i quali garantiscono che le prove scritte siano conformi alle direttive concernenti l’esame e al programma quadro d’insegnamento;
    c.
    gli esaminatori, i quali svolgono i seguenti compiti:
    1.
    correggono le prove scritte,
    2.
    preparano e conducono gli esami orali,
    3.
    correggono il PDI e assistono alla presentazione,
    4.
    valutano le prestazioni;
    d.
    i periti, che partecipano agli esami orali e alla loro valutazione.
    Art. 16 Valutazione delle prestazioni

    1 Le prestazioni fornite nelle materie d’esame e nel PDI sono valutate con note intere o mezze note.

    2 La nota più alta è il 6, la nota più bassa è l’1. Le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti.

    Art. 17 Calcolo delle note

    1 Le note risultanti dalla media della somma delle valutazioni di diverse prestazioni sono arrotondate al punto o al mezzo punto successivo. Fa eccezione la nota complessiva.

    2 Per i candidati esonerati dall’esame scritto nella seconda lingua nazionale o nella terza lingua la nota della relativa lingua è composta:

    a.
    per il 70 per cento dal risultato dell’esame del diploma di lingue straniere convertito in nota; e
    b.
    per il 30 per cento dalla nota dell’esame orale.

    3 La nota dell’approccio interdisciplinare è composta:

    a.
    per due terzi dalla nota del PDI;
    b.
    per un terzo dalla nota della presentazione.

    4 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note di tutte le materie dell’ambito fondamentale, dell’ambito specifico e dell’ambito complementare, nonché della nota dell’approccio interdisciplinare.

    Art. 18 Requisiti per il superamento dell’esame

    1 L’esame è considerato superato se:

    a.
    la nota complessiva raggiunge almeno il 4;
    b.
    lo scarto tra le note insufficienti e il 4 non supera complessivamente 2 punti; e
    c.
    non sono state attribuite più di due note inferiori al 4.

    2 L’esame è considerato non superato se le condizioni di cui al capoverso 1 non sono adempiute oppure se il candidato:

    a.
    presenta un PDI copiato (plagio);
    b.
    non si presenta all’esame o a parti d’esame senza fornire tempestivamente motivi validi;
    c.
    dopo aver sostenuto il primo esame parziale non sostiene il secondo esame parziale entro il termine stabilito all’articolo 13 capoverso 2;
    d.
    si serve di strumenti ausiliari non autorizzati, disturba durante l’esame o si rende colpevole di altri comportamenti sleali;
    e.
    rinuncia a sostenere il secondo esame parziale in base a quanto stabilito all’articolo 21 capoverso 6.
    Art. 19 Sanzioni

    1 Nei casi di cui all’articolo 18 capoverso 2 lettere a–d le note già conseguite sono annullate.

    2 Nei casi di cui all’articolo 18 capoverso 2 lettere a e d il candidato è escluso dalla sessione d’esame.

    3 L’esclusione è decisa dalla SEFRI su richiesta della presidenza degli esami.

    4 In casi particolarmente gravi la SEFRI può decidere l’esclusione definitiva del candidato.

    Art. 20 Decisione relativa all’esame e comunicazione delle note

    1 Gli esaminatori e i periti verificano la correttezza delle note assegnate. Le note sono ratificate dalla presidenza degli esami e comunicate ai candidati al termine dell’esame.

    2 La decisione relativa all’esame è emanata al termine dell’intero tentativo d’esame.

    3 In caso di mancato superamento dell’esame la SEFRI emana la decisione e comunica le note conseguite.

    Art. 21 Ripetizione

    1 Chi non ha superato l’esame può ripeterlo una volta.

    2 In caso di ripetizione entro due anni dalla notifica della decisione relativa all’esame devono essere esaminate soltanto le materie in cui è stata fornita una prestazione insufficiente. Ciò vale anche per il PDI.

    3 Per la ripetizione di un PDI insufficiente entro il termine di cui al capoverso 2 il candidato può scegliere se:

    a.
    rielaborare il PDI; o
    b.
    elaborare un PDI sul nuovo tema prestabilito.

    4 In caso di ripetizione dopo la scadenza del termine di cui al capoverso 2 tutte le materie e il PDI devono essere sostenuti nuovamente.

    5 Le materie da ripetere possono essere sostenute in una o in due sessioni d’esame.

    6 Chi dopo aver sostenuto il primo esame parziale del primo tentativo d’esame non è più in grado di superare l’esame può rinunciare a sostenere il secondo esame parziale. In questo caso l’esame risulta non superato.

    Sezione 7: Attestato federale di maturità professionale

    Art. 22

    Chi ha superato l’esame consegue l’attestato federale di maturità professionale e il relativo certificato delle note. Nel certificato delle note sono riportati:

    a.
    cognome, nome, luogo di origine o Paese di origine e data di nascita;
    b.
    il titolo protetto riportato nell’AFC;
    c.
    le note delle materie d’esame;
    d.
    la nota dell’approccio interdisciplinare e il tema del PDI;
    e.
    la nota complessiva;
    f.
    l’indirizzo della maturità professionale secondo il PQ MP3;
    g.
    la data del rilascio nonché la firma del presidente degli esami e della segretaria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione.

    3 Disponibile su www.sefri.admin.ch > Formazione > Maturità > Maturità professionale > Documentazione

    Sezione 8: Disposizioni finali

    Art. 24 Disposizioni transitorie

    I candidati che hanno sostenuto il primo esame parziale o il primo tentativo d’esame secondo il diritto anteriore portano a termine il secondo esame parziale o il secondo tentativo d’esame secondo la presente ordinanza.

    WICHTIGER HINWEIS

    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

    In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.

    Willkommen bei Omnius EasyReaderbeta

    Omnius EasyReader ist ein Tool für ein effizienteres Arbeiten mit Schweizer Bundeserlassen.

    Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.

    Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.

    Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.

    Es sei im Weiteren auf die Hinweise in den Nutzungsbedingungen verwiesen.

        Tour durch die Funktionen gefällig?