Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina l’organizzazione e lo svolgimento dell’esame federale di maturità professionale.
412.103.11
del 5 maggio 2022 (Stato 1° ottobre 2022)
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La presente ordinanza disciplina l’organizzazione e lo svolgimento dell’esame federale di maturità professionale.
L’esame federale di maturità professionale ha lo scopo di stabilire se i candidati che hanno acquisito le competenze della formazione generale approfondita al di fuori di un ciclo di formazione riconosciuto ai sensi dell’articolo 29 OMPr hanno raggiunto gli obiettivi di cui all’articolo 3 OMPr e sono in grado di intraprendere gli studi presso una scuola universitaria professionale.
1 La SEFRI è responsabile della direzione amministrativa dell’esame (direzione d’esame). Essa può assegnare l’incarico a un ente esterno.
2 La direzione d’esame svolge in particolare i seguenti compiti:
1 La SEFRI affida la direzione tecnica dell’esame a un ente esterno (presidenza degli esami).
2 La presidenza degli esami adempie i seguenti compiti:
All’ esame può partecipare chi:
1 L’iscrizione all’esame deve essere corredata dei seguenti documenti:
2 I candidati che, a causa di una problematica specifica, necessitano di strumenti ausiliari particolari o di più tempo (art. 4 cpv. 2 lett. c) devono presentare un’apposita domanda al momento dell’iscrizione.
3 I candidati in possesso di un diploma di lingue straniere riconosciuto per la seconda lingua nazionale o la terza lingua possono chiedere di essere esonerati dall’esame scritto e sostenere soltanto l’esame orale. La domanda deve essere presentata al momento dell’iscrizione. Il riconoscimento dei diplomi di lingue straniere si basa sull’articolo 23 OMPr.
4 Devono essere utilizzati i moduli messi a disposizione dalla SEFRI.
5 È possibile cambiare il tipo di esame o l’indirizzo fino alla scadenza del termine d’iscrizione.
Al massimo 60 giorni prima dell’esame la segreteria d’esame comunica per iscritto ai candidati l’ammissione nonché l’eventuale concessione della compensazione degli svantaggi o l’esonero dall’esame di lingua. A tal fine rimanda alla presente ordinanza, in particolare agli articoli 18 e 19.
1 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino alla scadenza del termine per la consegna del PDI senza fornire motivazioni.
2 Trascorso questo termine, il ritiro è ammesso soltanto per motivi validi. Sono considerati motivi validi:
3 Il ritiro ai sensi del capoverso 2 deve essere comunicato immediatamente per iscritto alla direzione d’esame e opportunamente giustificato.
Le competenze, gli ambiti di apprendimento e i requisiti per le singole materie e per il PDI nonché le materie dei singoli indirizzi si basano sul programma quadro d’insegnamento del 18 dicembre 20122 per la maturità professionale (PQ MP).
2 Disponibile su www.sefri.admin.ch > Formazione > Maturità > Maturità professionale > Documentazione
1 Le materie d’esame dell’ambito fondamentale sono, per tutti gli indirizzi:
2 Le materie d’esame dell’ambito specifico sono:
3 Le materie d’esame dell’ambito complementare sono:
4 L’approccio interdisciplinare è verificato nell’ambito di un PDI. Il PDI deve essere redatto e presentato in base al tema prestabilito e includendo le due materie prestabilite.
L’esame è offerto in tutti gli indirizzi in tedesco, francese e italiano.
Le direttive della SEFRI concernenti l’esame sono elaborate in collaborazione con i docenti del livello secondario II e le scuole universitarie professionali e pubblicate sul sito della SEFRI. Esse stabiliscono in particolare:
1 I candidati possono scegliere di sostenere l’esame secondo una delle seguenti modalità:
2 In caso di suddivisione in due esami parziali, il secondo esame parziale deve essere sostenuto al più tardi nell’anno civile successivo a quello in cui è stato sostenuto il primo esame parziale. Su richiesta del candidato, in casi motivati, la direzione d’esame può autorizzare eccezioni.
Su richiesta, la direzione d’esame può concedere a terze persone di accedere all’esame.
1 La procedura d’esame è di competenza dei seguenti organi:
2 Il personale specializzato è costituito da:
1 Le prestazioni fornite nelle materie d’esame e nel PDI sono valutate con note intere o mezze note.
2 La nota più alta è il 6, la nota più bassa è l’1. Le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti.
1 Le note risultanti dalla media della somma delle valutazioni di diverse prestazioni sono arrotondate al punto o al mezzo punto successivo. Fa eccezione la nota complessiva.
2 Per i candidati esonerati dall’esame scritto nella seconda lingua nazionale o nella terza lingua la nota della relativa lingua è composta:
3 La nota dell’approccio interdisciplinare è composta:
4 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note di tutte le materie dell’ambito fondamentale, dell’ambito specifico e dell’ambito complementare, nonché della nota dell’approccio interdisciplinare.
1 L’esame è considerato superato se:
2 L’esame è considerato non superato se le condizioni di cui al capoverso 1 non sono adempiute oppure se il candidato:
1 Nei casi di cui all’articolo 18 capoverso 2 lettere a–d le note già conseguite sono annullate.
2 Nei casi di cui all’articolo 18 capoverso 2 lettere a e d il candidato è escluso dalla sessione d’esame.
3 L’esclusione è decisa dalla SEFRI su richiesta della presidenza degli esami.
4 In casi particolarmente gravi la SEFRI può decidere l’esclusione definitiva del candidato.
1 Gli esaminatori e i periti verificano la correttezza delle note assegnate. Le note sono ratificate dalla presidenza degli esami e comunicate ai candidati al termine dell’esame.
2 La decisione relativa all’esame è emanata al termine dell’intero tentativo d’esame.
3 In caso di mancato superamento dell’esame la SEFRI emana la decisione e comunica le note conseguite.
1 Chi non ha superato l’esame può ripeterlo una volta.
2 In caso di ripetizione entro due anni dalla notifica della decisione relativa all’esame devono essere esaminate soltanto le materie in cui è stata fornita una prestazione insufficiente. Ciò vale anche per il PDI.
3 Per la ripetizione di un PDI insufficiente entro il termine di cui al capoverso 2 il candidato può scegliere se:
4 In caso di ripetizione dopo la scadenza del termine di cui al capoverso 2 tutte le materie e il PDI devono essere sostenuti nuovamente.
5 Le materie da ripetere possono essere sostenute in una o in due sessioni d’esame.
6 Chi dopo aver sostenuto il primo esame parziale del primo tentativo d’esame non è più in grado di superare l’esame può rinunciare a sostenere il secondo esame parziale. In questo caso l’esame risulta non superato.
Chi ha superato l’esame consegue l’attestato federale di maturità professionale e il relativo certificato delle note. Nel certificato delle note sono riportati:
3 Disponibile su www.sefri.admin.ch > Formazione > Maturità > Maturità professionale > Documentazione
L’ordinanza della SEFRI del 16 novembre 20164 sull’esame federale di maturità professionale è abrogata.
I candidati che hanno sostenuto il primo esame parziale o il primo tentativo d’esame secondo il diritto anteriore portano a termine il secondo esame parziale o il secondo tentativo d’esame secondo la presente ordinanza.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2022.
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