Art. 1 Nome, forma giuridica, aggregazione e sede
1 La Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP) è un istituto di diritto pubblico della Confederazione dotato di personalità giuridica propria.
2 Si organizza autonomamente e tiene una contabilità propria.
3 È gestita in base ai principi dell’economia aziendale.
4 È aggregata amministrativamente al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR).
5 Il Consiglio federale stabilisce la sede della SUFFP.
6 La SUFFP è iscritta nel registro di commercio.
7 Essa provvede a ottenere l’accreditamento istituzionale secondo l’articolo 28 capoverso 1 lettera a della legge federale del 30 settembre 20113 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU).