412.106.12 Ordinanza sugli studi SUFFP
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    412.106.12

    Ordinanza del Consiglio della SUFFP sulle offerte di formazione e i titoli della SUFFP e sull’ammissione alle offerte di formazione

    (Ordinanza sugli studi SUFFP)1

    del 22 giugno 2010 (Stato 1° marzo 2022)

    1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio della SUFFP del 18 nov. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2022 82).

    Il Consiglio della Scuola universitaria federale per la formazione professionale (Consiglio della SUFFP),

    visti gli articoli 6 capoverso 3 e 7 capoverso 6 della legge del 25 settembre 20202 sulla SUFFP,

    emana 3

    2 RS 412.106

    3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio della SUFFP del 17 giu. 2021, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 459).

    Sezione 1: Offerta di formazione

    Art. 1 Formazioni

    La Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP) offre le seguenti formazioni:4

    a.
    cicli di studio con certificato per formatori attivi in corsi interaziendali e in altri luoghi di formazione equivalenti, nonché in scuole d’arti e mestieri e in altre istituzioni riconosciute per la formazione professionale pratica (art. 45 lett. c dell’O del 19 nov. 20035 sulla formazione professionale, OFPr);
    b.
    cicli di studio con diploma e con certificato per docenti di scuola professionale a titolo principale e a titolo accessorio che insegnano conoscenze professionali (art. 46 cpv. 2 lett. b OFPr);
    c.
    cicli di studio con diploma per docenti di scuola professionale che insegnano materie di cultura generale (art. 46 cpv. 3 lett. a e c OFPr);
    cbis.6
    ciclo di studio con diploma per insegnanti attivi nella preparazione alla maturità professionale (art. 46 cpv. 3 lett. c OFPr);
    d.
    cicli di studio con certificato per docenti con abilitazione all’insegnamento liceale (art. 46 cpv. 3 lett. b OFPr);
    dbis.7
    cicli di studio con diploma e con certificato per docenti di educazione fisica nella formazione professionale di base (art. 46 cpv. 3 OFPr);
    e.8
    cicli di studio con diploma e con certificato per docenti di scuola specializzata superiore a titolo principale e a titolo accessorio (art. 13 cpv. 1 lett. b dell’ordinanza del DEFR dell’11 settembre 20179 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori [OERic-SSS]);
    f.10
    ciclo di studio bachelor (BSc) in formazione professionale;
    g.11
    ciclo di studio master (MSc) in formazione professionale.

    4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio della SUFFP del 17 giu. 2021, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 459).

    5 RS 412.101

    6 Introdotta dal n. I dell’O del Consiglio dello IUFFP del 20 mag. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2059).

    7 Introdotta dal n. I dell’O del Consiglio della SUFFP del 17 giu. 2021 (RU 2021 459). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio della SUFFP del 18 nov. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2022 82).

    8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio della SUFFP del 18 nov. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2022 82).

    9 RS 412.101.61

    10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dello IUFFP del 20 mag. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2059).

    11 Introdotta dal n. I dell’O del Consiglio dello IUFFP del 20 mag. 2019 (RU 2019 2059). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio della SUFFP del 17 giu. 2021, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 459).

    Art. 2 Formazioni continue
    La SUFFP offre le seguenti formazioni continue:12
    a.
    cicli di formazione continua con certificato (Certificate of Advanced Studies CAS), diploma (Diploma of Advanced Studies DAS) o master (Master of Advanced Studies MAS);
    b.
    cicli di formazione continua nel campo della formazione dei formatori, segnatamente i cicli che portano al conseguimento del certificato della Federazione svizzera per la formazione continua (certificato FSEA) o del­l’atte­stato federale di formatore;
    c.13
    moduli di formazione continua con assegnazione di punti di credito secondo il sistema europeo per il trasferimento dei crediti (crediti ECTS) impostati sotto forma di offerte di formazione continua autonome che possono essere computate sui cicli di formazione continua secondo le lettere a e b;
    d.
    corsi per periti d’esame nelle procedure di qualificazione con attestato di frequenza (art. 50 OFPr14);
    e.
    corsi di formazione continua con attestato di frequenza;
    f.15
    offerte di formazione continua su mandato di terzi.

    12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio della SUFFP del 17 giu. 2021, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 459).

    13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio della SUFFP del 17 giu. 2021, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 459).

    14 RS 412.101

    15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio della SUFFP del 17 giu. 2021, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 459).

    Art. 3 Firma dei titoli di studio

    1 I diplomi di bachelor, i diplomi di master e gli altri diplomi sono firmati dal presidente del Consiglio della SUFFP16 nonché dal direttore della SUFFP.17

    2 Il direttore della SUFFP disciplina la firma dei certificati e degli attestati di frequenza.

    16 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del Consiglio della SUFFP del 17 giu. 2021, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 459). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

    17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dello IUFFP del 20 mag. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2059).

    Art. 4 Titolo

    1 Coloro che si qualificano con successo sono autorizzati a portare il titolo corrispondente alla qualifica:

    a.
    «Insegnante diplomato di scuola professionale», se ha superato la procedura di qualificazione del ciclo di studio con diploma per insegnanti di scuola professionale che insegnano conoscenze professionali e del ciclo di studio con diploma per l’insegnamento della cultura generale;
    b.
    «Insegnante diplomato per l’insegnamento volto all’ottenimento della matu­rità professionale nelle scuole professionali», se ha superato la procedura di qualificazione del ciclo di studio con diploma per docenti attivi nella preparazione alla maturità professionale;
    bbis.18
    «docente diplomato di educazione fisica nella formazione professionale di base» se ha superato la procedura di qualificazione del ciclo di studio con diploma per docenti di educazione fisica nella formazione professionale di base;
    c.
    «Insegnante diplomato di scuola specializzata superiore», se ha superato la procedura di qualificazione del ciclo di studio con diploma per docenti di conoscenze professionali nelle scuole specializzate superiori;
    d.
    «Bachelor of Science in formazione professionale», se ha superato la procedura di qualificazione del ciclo di studio bachelor;
    e.
    «Master of Science in formazione professionale», se ha superato la procedura di qualificazione del ciclo di studio master.19

    2 Per i titoli di bachelor, master e altri diplomi è rilasciato un supplemento al diploma («Diploma Supplement»), per i titoli di certificato è rilasciato un supplemento al certificato («Certificate Supplement»).20

    18 Introdotta dal n. I dell’O del Consiglio della SUFFP del 18 nov. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2022 82).

    19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio della SUFFP del 17 giu. 2021, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 459).

    20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dello IUFFP del 20 mag. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2059).

    Art. 521 Garanzia della qualità

    Sulla base di un metodo standard, il direttore della SUFFP provvede a una garanzia della qualità sistematica e periodica di tutte le offerte di formazione.

    21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio della SUFFP del 18 nov. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2022 82).

    Sezione 2: Ammissione, durata degli studi e numero di punti di credito

    Art. 6 Condizioni d’ammissione

    1 ...22

    2 Per l’ammissione ai cicli di studio con diploma sono necessari un titolo di maturità professionale, maturità specializzata o maturità liceale oppure la prova di una qualifica equivalente.23

    3 ...24

    4 Per quanto riguarda i cicli di formazione, il Consiglio della SUFFP istituisce una commissione d’ammissione. I compiti di tale commissione sono disciplinati mediante direttive emanate dal direttore della SUFFP.25

    5 Le condizioni d’ammissione per i cicli di formazione continua sono disciplinate nei piani di studio.

    22 Abrogato dal n. I dell’O del Consiglio della SUFFP del 17 giu. 2021, con effetto dal 1° ago. 2021 (RU 2021 459).

    23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio della SUFFP del 18 nov. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2022 82).

    24 Abrogato dal n. I dell’O del Consiglio dello IUFFP del 20 mag. 2019, con effetto dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2059).

    25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dello IUFFP del 20 mag. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2059).

    Art. 726 Durata dei cicli di formazione e punti di credito

    1 La durata dei cicli di formazione secondo l’articolo 1 lettere a-e è stabilita sulla base delle seguenti disposizioni:

    a.
    articoli 45–47 OFPr;
    b.
    articolo 13 capoverso 1 lettera b OERic-SSS27.

    2 Il ciclo di studio bachelor BSc prevede 180 crediti ETCS, il ciclo di studio master MSc 120 crediti ETCS.

    3 La durata regolamentare degli studi ammonta a otto semestri per il ciclo di studio bachelor BSc e a sei semestri per il ciclo di studio master MSc. La durata regolamentare degli studi può essere superata di sei semestri al massimo.

    4 In presenza di motivi gravi il responsabile nazionale di dipartimento della SUFFP può, su richiesta dello studente, autorizzare una proroga della durata degli studi oltre la durata massima secondo il capoverso 3.

    26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio della SUFFP del 18 nov. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2022 82).

    27 RS 412.101.61

    Art. 8 Numero di punti di credito relativi ai cicli di formazione continua

    I cicli di formazione continua equivalgono ai seguenti punti di credito ECTS:

    a.
    cicli di formazione continua con certificato: almeno 10 punti di credito ECTS;
    b.
    cicli di formazione continua con diploma: almeno 30 punti di credito ECTS;
    c.
    cicli di formazione continua con master: almeno 60 punti di credito ECTS.

    Sezione 3: Date dei semestri, immatricolazione, exmatricolazione

    Art. 928 Date dei semestri

    Il direttore della SUFFP stabilisce le date dei semestri della SUFFP. A riguardo, prende in considerazione le date dei semestri delle altre scuole universitarie svizzere.

    28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio della SUFFP del 18 nov. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2022 82).

    Art. 10 Immatricolazione e iscrizione

    1 Gli studenti dei cicli di studio con diploma, del ciclo di studio bachelor BSc, del ciclo di studio master MSc e del ciclo di formazione continua MAS sono immatricolati alla SUFFP se:29

    a.
    sono ammessi alla rispettiva formazione o formazione continua; e
    b.
    hanno pagato le tasse d’iscrizione e le tasse di frequenza entro i termini stabiliti.

    2 Gli studenti dei cicli di studio con certificato, nonché i partecipanti a un ciclo o a un modulo di formazione continua sono iscritti alla SUFFP se:

    a.
    sono ammessi alla rispettiva formazione o formazione continua; e
    b.
    hanno pagato le tasse d’iscrizione e le tasse di frequenza entro i termini stabiliti.

    29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dello IUFFP del 20 mag. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2059).

    Art. 11 Exmatricolazione e revoca dell’iscrizione

    1 L’exmatricolazione o la revoca dell’iscrizione avviene:

    a.
    alla conclusione della formazione o formazione continua;
    b.
    su richiesta della persona interessata;
    c.
    per decisione della SUFFP;
    d.
    se le tasse di frequenza non sono pagate entro i termini stabiliti.

    2 La SUFFP decide l’ex-matricolazione o la revoca dell’iscrizione di una persona se quest’ultima:

    a.
    è stata immatricolata o iscritta per errore oppure sulla base di dati non veritieri;
    b.
    non ha superato l’esame di modulo o il lavoro finale nemmeno alla seconda ripetizione;
    c.
    ha raggiunto la durata massima degli studi oppure non ha presentato o ha presentato in ritardo la richiesta di proroga degli studi o se quest’ultima è stata respinta; oppure
    d.
    è stata esclusa da lezioni, corsi o procedure d’esame per motivi disciplinari.30

    30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio della SUFFP del 18 nov. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2022 82).

    Sezione 4: Impostazione delle offerte formative, svolgimento e computo delle prestazioni di studio

    Art. 12 Piani di studio

    1 Ogni ciclo di formazione e ogni ciclo di formazione continua è disciplinato in modo dettagliato in un piano di studio. Tale piano contiene in particolare informazioni concernenti:

    a.
    le basi legali;
    b.
    gli obiettivi di studio;
    c.
    l’ammissione;
    d.
    la durata e la struttura;
    e.
    i relativi moduli;
    f.
    le misure di garanzia della qualità;
    g.
    la procedura di qualificazione;
    h.
    le attestazioni di formazione e il titolo di studio finale;
    i.
    l’entrata in vigore.

    2 I piani di studio emanati dal Consiglio della SUFFP sono pubblicati sul sito web della SUFFP.31

    31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio della SUFFP del 17 giu. 2021, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 459).

    Art. 13 Moduli

    1 Ogni ciclo di formazione e ciclo di formazione continua è composto da uno o più moduli.32

    2 La descrizione dei moduli contiene le indicazioni seguenti:

    a.
    nome del modulo;
    b.
    livello del modulo;
    c.
    tipo di modulo;
    d.33
    offerte di formazione previste o campi tematici previsti;
    e.
    numero di punti di credito ECTS con quote delle ore di studio in presenza, studio assistito, studio individuale e procedura d’esame;
    f.
    obiettivi didattici e competenze;
    g.
    procedura d’esame;
    h.
    conoscenze preliminari o moduli necessari;
    i.
    moduli successivi.

    3 I moduli sono stabiliti dal direttore della SUFFP.

    32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio della SUFFP del 18 nov. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2022 82).

    33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio della SUFFP del 18 nov. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2022 82).

    Art. 14 Corsi con attestato di frequenza

    1 Le offerte di formazione continua sotto forma di corsi con attestato di frequenza sono pubblicate in modo consono ai destinatari nell’ambito di un programma dei corsi a pubblicazione periodica.

    2 I programmi dei corsi sono approvati dal responsabile nazionale del Dipartimento formazione continua della SUFFP.

    Art. 1534 Obbligo di presenza

    1 Il direttore stabilisce un eventuale obbligo di presenza alle lezioni nelle descrizioni dei moduli.

    2 Se uno studente non adempie l’obbligo di presenza per motivi gravi, può compensare le lezioni non frequentate. Sono considerati motivi gravi in particolare l’infortunio, la malattia oppure il decesso di un famigliare stretto.

    3 Se le lezioni non vengono compensate o in assenza di motivi gravi, il rispettivo modulo deve essere ripetuto alla prossima scadenza possibile.

    34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio della SUFFP del 18 nov. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2022 82).

    Art. 16 Computo di prestazioni di studio regolamentate

    1 Il responsabile nazionale del dipartimento della SUFFP può computare sui cicli di formazione o di formazione continua le prestazioni di studio conseguite presso la SUFFP o presso altre istituzioni paragonabili se il volume di ore di studio è equivalente e sono comprovate le competenze richieste.

    2 Il direttore della SUFFP emana direttive in merito al computo delle prestazioni di studio regolamentate sui cicli di formazione e sui cicli di formazione continua.

    Art. 17 Computo di competenze acquisite al di fuori dei cicli di studio regolamentati

    1 Il responsabile nazionale del dipartimento della SUFFP può computare ai cicli di studio con diploma le competenze acquisite al di fuori di cicli di studio regolamentati.35

    2 Il Consiglio della SUFFP emana direttive sulla procedura inerente al computo di tali competenze.

    3 Può essere ammesso alla procedura di computo chi ha un’espe­rienza documentata di almeno cinque anni nel campo corrispondente al titolo finale.

    35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio della SUFFP del 17 giu. 2021, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 459).

    Sezione 5: Procedura di qualificazione

    Art. 18 Principi

    1 La procedura di qualificazione per i cicli di formazione e i cicli di formazione continua è costituita dalle singole procedure d’esame. Queste comprendono gli esami di modulo e i relativi lavori finali richiesti.

    2 Per conseguire l’attestato finale di modulo occorre aver frequentato le lezioni e i corsi del rispettivo modulo.

    3 Per i cicli di formazione con titolo di bachelor, master o diploma è richiesto un lavoro finale. Anche per i cicli di formazione continua possono essere previsti lavori finali.36

    4 I punti di credito ECTS possono essere utilizzati per conseguire il titolo finale fino a sei anni al massimo dopo la conclusione del semestre in cui sono stati acquisiti. Il responsabile nazionale del dipartimento della SUFFP può concedere una proroga per motivi validi.

    5 Il titolo finale di un ciclo di studio può essere acquisito soltanto se sono completa­mente adempiute le condizioni d’ammissione, se sono state pagate tutte le tasse d’iscrizione e di frequenza e se sono stati superati gli esami di modulo del rispettivo ciclo di studio e il lavoro finale. Le prestazioni di studio computate in virtù dell’articolo 16 e le competenze computate in virtù dell’articolo 17 sono tenute in considerazione per il rilascio dei titoli finali del ciclo di studio.

    6 Gli esami di modulo e i lavori finali possono essere ripetuti due volte.

    36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dello IUFFP del 20 mag. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2059).

    Art. 19 Esami di modulo

    1 Gli esami di modulo possono comprendere lavori scritti, esami scritti oppure orali, nonché lezioni di prova.

    2 La valutazione delle prestazioni si basa su criteri e indicatori che sono comunicati agli studenti prima degli esami.

    3 La ripetizione di un esame di modulo deve avvenire alla prossima data d’esame ordinaria.37

    4 I lavori scritti sono valutati da un esaminatore. L’esaminatore formula per scritto la motivazione relativa alla valutazione del lavoro. In caso di dubbio nonché di valutazione FX o F, l’esaminatore chiede il parere di un secondo esperto.

    5 Gli esami orali sono svolti da due esaminatori. Essi redigono un verbale d’esame sull’oggetto e lo svolgimento dell’esame con le relative domande e risposte nonché i risultati.

    6 Gli esami scritti sono valutati da un esaminatore. In caso di dubbio nonché di valutazione FX o F, l’esaminatore chiede il parere di un secondo esperto. La valutazione del lavoro è formulata per scritto.

    7 Le lezioni di prova sono seguite da due esaminatori. Essi redigono un verbale sull’oggetto e lo svolgimento della lezione.

    37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio della SUFFP del 18 nov. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2022 82).

    Art. 20 Lavori finali

    1 Il lavoro finale, segnatamente il lavoro di bachelor, di master e il lavoro di diploma, si riferisce alle competenze acquisite nell’ambito dei moduli. Contiene elementi pratici e teorici.38

    2 Il lavoro finale è valutato da un esaminatore che attribuisce una nota globale. In caso di dubbio nonché di valutazione FX o F, l’esaminatore chiede il parere di un secondo esperto.

    3 La nota globale è motivata per scritto.

    38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dello IUFFP del 20 mag. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2059).

    Art. 21 Valutazione

    1 I singoli esami di modulo e il lavoro finale sono valutati con una nota in base alla seguente scala:

    A = eccellente
    B = ottimo
    C = buono
    D = soddisfacente
    E = sufficiente
    FX = non superato
    F = non superato, con carenze sostanziali. 39

    2 La procedura di qualificazione è superata se tutti gli esami di modulo nonché l’eventuale lavoro finale sono valutati almeno con la nota E.

    3 I risultati sono comunicati allo studente per scritto entro un mese dall’esame.40

    39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio della SUFFP del 18 nov. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2022 82).

    40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio della SUFFP del 18 nov. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2022 82).

    Art. 22 Notifica di assenza, assenze ingiustificate e inosservanza delle scadenze nell’ambito della procedura di qualificazione

    1 Per le notifiche di assenza presentate al più tardi 10 giorni prima del termine stabilito o concordato per la procedura d’esame non è necessario indicare motivi.

    2 Dopo il termine di cui al capoverso 1, le notifiche di assenza sono ammesse soltanto per motivi gravi. Sono considerati motivi gravi la malattia, l’infortunio e il decesso di un parente prossimo. Il candidato deve comunicare i motivi al responsabile del ciclo di studio in forma scritta, allegando i relativi mezzi di prova.

    3 Se, in assenza di motivi gravi, un candidato non notifica la sua assenza tempestivamente, non si presenta a un appuntamento stabilito o concordato oppure non consegna il lavoro scritto o il lavoro finale entro il termine concordato, il responsa­bile del ciclo di studio attribuisce la nota F nella procedura d’esame.

    Art. 2341

    41 Abrogato dal n. I dell’O del Consiglio della SUFFP del 18 nov. 2021, con effetto dal 1° mar. 2022 (RU 2022 82).

    Art. 24 Conservazione degli atti e pubblicazione dei lavori

    1 Gli atti d’esame sono conservati finché tutte le decisioni inerenti alla rispettiva sessione d’esami sono passate in giudicato, ma almeno per tre anni.

    2 Le pagelle e le decisioni d’esame sono conservate per dieci anni.42

    3 La SUFFP può pubblicare i lavori finali o renderli accessibili in altra forma. Può archiviarli a tempo indeterminato. Sono salve le disposizioni sui diritti d’autore e la protezione dei dati.

    42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio della SUFFP del 18 nov. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2022 82).

    Sezione 6: ...

    Art. 25 a 2743

    43 Abrogati dal n. I dell’O del Consiglio della SUFFP del 18 nov. 2021, con effetto dal 1° mar. 2022 (RU 2022 82).

    Sezione 7: ...

    Art. 2844

    44 Abrogati dal n. I dell’O del Consiglio della SUFFP del 18 nov. 2021, con effetto dal 1° mar. 2022 (RU 2022 82).

    Sezione 8: Disposizioni finali

    Art. 30 Disposizioni transitorie

    1 Fino alla fine del 2009, i candidati che hanno svolto i precedenti «corsi didattici» con certificato sono autorizzati ad accedere ai cicli di studio per responsabili della formazione professionale a titolo principale computando i primi due moduli.

    2 Fino all’inizio dell’anno accademico 2011/2012 compreso, i docenti di scuola professionale a titolo principale che insegnano conoscenze professionali nonché i docenti di scuola specializzata superiore a titolo principale possono accedere ai relativi cicli di formazione anche senza attestato di maturità o la prova di una competenza equivalente.

    Art. 31 Entrata in vigore

    La presente ordinanza46 entra in vigore il 1° agosto 2010.

    46 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del Consiglio dello IUFFP del 20 mag. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2059).

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