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Ordinanza del Consiglio della SUFFP concernente il personale della Scuola universitaria federale per la formazione professionale
(Ordinanza sul personale della SUFFP)
del 29 aprile 2021 (Stato 1° gennaio 2022)
Approvata dal Consiglio federale il 1° settembre 2021
Il Consiglio della Scuola universitaria federale per la formazione professionale (Consiglio della SUFFP),
visto l’articolo 10 capoverso 2 lettera c della legge del 25 settembre 20201 sulla SUFFP; visto l’articolo 37 capoverso 3 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale,
1 La presente ordinanza disciplina il rapporto di lavoro tra la Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUPPF) e il suo personale.
2 Qualora la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano:
a.
l’ordinanza del 3 luglio 20013 sul personale federale (OPers);
b.
l’ordinanza del DFF del 6 dicembre 20014 concernente l’ordinanza sul personale federale;
c.
l’ordinanza del 22 novembre 20175 sulla protezione dei dati personali del personale federale.
1 Sono competenti per le decisioni del datore di lavoro:
a.
il presidente del Consiglio della SUFFP: per i rapporti di lavoro con il direttore, il sostituto direttore, i collaboratori della segreteria del Consiglio e gli altri membri della Direzione della Scuola;
b.
la Direzione della Scuola: per i rapporti di lavoro con il resto del personale.
2 La Direzione della Scuola può delegare al direttore la competenza di cui al capoverso 1 lettera b.
1 La Direzione della Scuola elabora piani di promozione e di carriera per le categorie di personale.
2 La SUFFP partecipa in maniera adeguata alle spese di formazione continua. I diritti e gli obblighi reciproci possono essere stabiliti in apposite convenzioni.
1 La Direzione della Scuola può proporre al Consiglio della SUFFP la nomina di un collaboratore a «professore per la formazione professionale SUFFP» se il candidato soddisfa i seguenti requisiti:
a.
è impiegato presso la SUFFP per una durata indeterminata e con un grado di occupazione di almeno il 50 per cento;
b.
possiede una formazione universitaria con dottorato;
c.
possiede un’esperienza professionale pluriennale;
d.
dispone di una delle seguenti qualifiche:
1.
competenze metodologico-didattiche e un comprovato legame con il campo di attività professionale,
2.
un’abilitazione o pubblicazioni scientifiche equivalenti e importanti risultati nella ricerca.
2 Non sussiste alcun diritto alla nomina.
3 Il titolo di «professore per la formazione professionale SUFFP» è una denominazione di funzione. Può essere utilizzato solo fintanto che sussiste il rapporto di lavoro con la SUFFP.
1 La Direzione della Scuola verifica periodicamente se gli obiettivi della politica del personale sono raggiunti. Redige in merito un rapporto destinato al Consiglio della SUFFP.
2 Il rapporto comprende in particolare i punti seguenti:
a.
attuazione dello sviluppo del personale e del mantenimento delle competenze;
b.
composizione del personale;
c.
soddisfazione sul lavoro;
d.
applicazione del sistema salariale;
e.
costi del personale.
3 Il rapporto è portato a conoscenza del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca.
Al termine del periodo di prova il rapporto di lavoro dei collaboratori che svolgono attività didattiche può essere disdetto per la fine del semestre con un termine di disdetta di tre mesi e, a partire dal decimo anno di servizio, di quattro mesi.
1 Lo stipendio iniziale è definito all’interno della fascia della classe di funzione corrispondente secondo la scala degli stipendi che figura all’allegato 2.
2 Nella definizione dello stipendio iniziale viene tenuto conto adeguatamente delle qualifiche e dell’esperienza professionale ed extraprofessionale della persona da assumere nonché della situazione sul mercato del lavoro.
3 Non sussiste alcun diritto all’indennità di residenza.
1 I superiori effettuano annualmente una valutazione delle prestazioni e del comportamento dei collaboratori.
2 Le valutazioni delle prestazioni e del comportamento sono formulate nel modo seguente:
a.
supera ampiamente gli obiettivi e le attese in tutti gli ambiti importanti;
b.
supera gli obiettivi e le attese;
c.
soddisfa appieno gli obiettivi e le attese;
d.
soddisfa gran parte degli obiettivi e delle attese;
e.
non soddisfa gli obiettivi e le attese in alcuni ambiti importanti;
f.
non soddisfa gli obiettivi e le attese.
3 Se il collaboratore non soddisfa gli obiettivi e le attese, vengono adottate misure apposite.
1 Ogni anno è fissato un importo nel quadro del preventivo della SUFFP per l’evoluzione dello stipendio.
2 L’evoluzione individuale dello stipendio si basa sulla valutazione annuale delle prestazioni.
3 La Direzione della Scuola definisce ogni anno il numero di livelli da attribuire a ogni valutazione.
4 Lo stipendio può essere aumentato ogni anno di 7 livelli al massimo.
5 I collaboratori la cui valutazione delle prestazioni corrisponde alla lettera e o f dell’articolo 14 capoverso 1 sono esclusi dall’evoluzione dello stipendio.
1 La Direzione della Scuola esamina annualmente gli importi degli stipendi e i livelli della scala salariale e, se necessario, adegua la scala nei limiti consentiti dalle risorse disponibili, ma al massimo in base alla compensazione del rincaro concessa.
2 La compensazione del rincaro e l’aumento reale dello stipendio sono stabiliti dopo i negoziati con le parti sociali e gli importi massimi degli stipendi vengono aumentati di conseguenza.
3 La compensazione del rincaro e l’aumento reale dello stipendio non possono superare quelli concessi al personale dell’Amministrazione federale centrale.
1 I collaboratori fino alla classe di funzione 11 sono assicurati secondo il piano standard, quelli delle classi superiori secondo il piano per i quadri.
2 Lo stipendio e le componenti dello stipendio sono assicurati nel quadro delle disposizioni regolamentari presso la Cassa pensioni della Confederazione come segue:
a.
lo stipendio mensile, l’evoluzione dello stipendio secondo l’articolo 15 e gli adeguamenti straordinari dello stipendio secondo l’articolo 40 OPers7 fino all’importo massimo della classe di funzione;
b.
lo stipendio orario, giornaliero oppure medio secondo l’articolo 38 OPers;
c.
le indennità di funzione secondo l’articolo 46 OPers;
d.
le indennità speciali secondo l’articolo 48 OPers;
e.
i premi di prestazione secondo l’articolo 49 OPers;
f.
le indennità in funzione del mercato del lavoro secondo l’articolo 50 OPers;
g.
la compensazione del rincaro secondo l’articolo 16.
1 La SUPPF può stipulare per i suoi collaboratori un’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e infortunio. Può assumere del tutto o in parte il premio dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali.
2 In caso di impedimento al lavoro per malattia o infortunio la protezione contro le disdette si basa sull’articolo 336c capoverso 1 lettera b del Codice delle obbligazioni8, nel rispetto del periodo previsto.
1 In caso di impedimento al lavoro per malattia o infortunio, allo scadere del periodo di prova lo stipendio è versato per 720 giorni o fino al ristabilimento della completa capacità lavorativa.
2 Il pagamento si basa sui seguenti scaglioni in percentuale dello stipendio percepito prima dell’impedimento al lavoro:
a.
dal 1° al 3° anno di servizio:
1.
100 per cento fino al 60° giorno,
2.
90 per cento dal 61° al 365° giorno,
3.
80 per cento a partire dal 366° giorno;
b.
dal 4° al 6° anno di servizio:
1.
100 per cento fino al 90° giorno,
2.
90 per cento dal 91° al 365° giorno,
3.
80 per cento a partire dal 366° giorno;
c.
dal 7° al 10° anno di servizio:
1.
100 per cento fino al 180° giorno,
2.
90 per cento dal 181° al 365° giorno,
3.
80 per cento a partire dal 366° giorno;
d.
a partire dall’11° anno di servizio:
1.
100 per cento fino al 270° giorno,
2.
90 per cento dal 271° al 365° giorno,
3.
80 per cento a partire dal 366° giorno.
3 Durante il periodo di prova lo stipendio è versato al 100 per cento.
1 Per il direttore della SUFFP e gli altri membri della Direzione della Scuola si applica l’orario basato sulla fiducia. L’orario di lavoro basato sulla fiducia può essere concordato con i collaboratori a partire dalla classe di funzione 12.
2 I rispettivi collaboratori ricevono:
a.
un’indennità del 6 per cento dello stipendio annuale;
b.
10 giorni liberi all’anno per un grado di occupazione del 100 per cento; oppure
c.
un accredito di 100 ore all’anno su un conto di congedo sabbatico per un grado di occupazione del 100 per cento.
3 Se il grado di occupazione è inferiore al 100 per cento, il numero di giorni liberi o l’accredito su un conto di congedo sabbatico sono ridotti in base al grado di occupazione.
1 I rapporti di lavoro conclusi secondo il diritto anteriore vengono trasposti nel sistema salariale previsto dalla presente ordinanza il 1° gennaio 2023. I diritti acquisiti relativi all’importo dello stipendio sono garantiti.
2 Per i collaboratori per i quali secondo il diritto anteriore valeva l’orario di lavoro basato sulla fiducia, tale forma di lavoro continua ad applicarsi.
3 I diritti relativi al pagamento dello stipendio in caso di malattia o infortunio maturati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza si basano sul diritto anteriore.
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