412.106.141 Ordinanza sul personale della SUFFP
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    412.106.141

    Ordinanza del Consiglio della SUFFP concernente il personale della Scuola universitaria federale per la formazione professionale

    (Ordinanza sul personale della SUFFP)

    del 29 aprile 2021 (Stato 1° gennaio 2022)

    Approvata dal Consiglio federale il 1° settembre 2021

    Il Consiglio della Scuola universitaria federale per la formazione professionale (Consiglio della SUFFP),

    visto l’articolo 10 capoverso 2 lettera c della legge del 25 settembre 20201 sulla SUFFP; visto l’articolo 37 capoverso 3 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale,

    ordina:

    1 RS 412.106

    2 RS 172.220.1

    Sezione 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

    1 La presente ordinanza disciplina il rapporto di lavoro tra la Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUPPF) e il suo personale.

    2 Qualora la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano:

    a.
    l’ordinanza del 3 luglio 20013 sul personale federale (OPers);
    b.
    l’ordinanza del DFF del 6 dicembre 20014 concernente l’ordinanza sul personale federale;
    c.
    l’ordinanza del 22 novembre 20175 sulla protezione dei dati personali del personale federale.
    Art. 2 Competenza per le decisioni del datore di lavoro

    1 Sono competenti per le decisioni del datore di lavoro:

    a.
    il presidente del Consiglio della SUFFP: per i rapporti di lavoro con il direttore, il sostituto direttore, i collaboratori della segreteria del Consiglio e gli altri membri della Direzione della Scuola;
    b.
    la Direzione della Scuola: per i rapporti di lavoro con il resto del personale.

    2 La Direzione della Scuola può delegare al direttore la competenza di cui al capoverso 1 lettera b.

    Sezione 2: Politica del personale

    Art. 3 Principi

    1 Nella sua politica del personale, la SUFFP tiene conto degli obiettivi in materia di insegnamento, di ricerca e di servizi.

    2 La Direzione della Scuola è responsabile dello sviluppo e dell’attuazione della politica del personale.

    Art. 5 Sviluppo del personale e mantenimento delle competenze

    1 La Direzione della Scuola elabora piani di promozione e di carriera per le categorie di personale.

    2 La SUFFP partecipa in maniera adeguata alle spese di formazione continua. I diritti e gli obblighi reciproci possono essere stabiliti in apposite convenzioni.

    Art. 6 Nomina a professore

    1 La Direzione della Scuola può proporre al Consiglio della SUFFP la nomina di un collaboratore a «professore per la formazione professionale SUFFP» se il candidato soddisfa i seguenti requisiti:

    a.
    è impiegato presso la SUFFP per una durata indeterminata e con un grado di occupazione di almeno il 50 per cento;
    b.
    possiede una formazione universitaria con dottorato;
    c.
    possiede un’esperienza professionale pluriennale;
    d.
    dispone di una delle seguenti qualifiche:
    1.
    competenze metodologico-didattiche e un comprovato legame con il campo di attività professionale,
    2.
    un’abilitazione o pubblicazioni scientifiche equivalenti e importanti risultati nella ricerca.

    2 Non sussiste alcun diritto alla nomina.

    3 Il titolo di «professore per la formazione professionale SUFFP» è una denominazione di funzione. Può essere utilizzato solo fintanto che sussiste il rapporto di lavoro con la SUFFP.

    Art. 7 Rapporto

    1 La Direzione della Scuola verifica periodicamente se gli obiettivi della politica del personale sono raggiunti. Redige in merito un rapporto destinato al Consiglio della SUFFP.

    2 Il rapporto comprende in particolare i punti seguenti:

    a.
    attuazione dello sviluppo del personale e del mantenimento delle competenze;
    b.
    composizione del personale;
    c.
    soddisfazione sul lavoro;
    d.
    applicazione del sistema salariale;
    e.
    costi del personale.

    3 Il rapporto è portato a conoscenza del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca.

    Art. 8 Piano sociale

    1 Se la SUFFP deve licenziare almeno il 10 per cento dei collaboratori per motivi di ordine economico o aziendale, elabora un piano sociale.

    2 La Direzione della Scuola presenta al Consiglio della SUFFP una proposta per l’elaborazione di un piano sociale.

    3 Nell’elaborazione si basa sul diritto del personale federale.

    4 Consulta le parti sociali e sottopone il piano al Consiglio della SUFFP per approvazione.

    Sezione 3: Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro

    Art. 9 Messa a concorso

    1 La SUFFP mette pubblicamente a concorso i posti vacanti.

    2 Le deroghe sono rette dall’articolo 22 capoverso 2 OPers6.

    3 I posti vacanti che non sono esclusi dall’obbligo della messa a pubblico concorso sono notificati agli uffici regionali di collocamento.

    Art. 10 Periodo di prova

    1 Il periodo di prova è di tre mesi, per i collaboratori che svolgono attività didattiche o di ricerca può arrivare a sei mesi.

    2 In caso di cambiamento di funzione o di rapporti di lavoro a tempo determinato, il periodo di prova può essere ridotto o soppresso.

    Sezione 4: Funzione, stipendio e prestazioni accessorie allo stipendio

    Art. 12 Valutazione della funzione

    1 La Direzione della Scuola definisce 20 classi di funzione.

    2 Stabilisce i profili dei requisiti in base alle esigenze operative della SUFFP, al campo d’attività e alle responsabilità.

    3 L’attribuzione dei profili dei requisiti alle classi di funzione è disciplinata nella griglia delle funzioni che figura all’allegato 1.

    Art. 13 Stipendio

    1 Lo stipendio iniziale è definito all’interno della fascia della classe di funzione corrispondente secondo la scala degli stipendi che figura all’allegato 2.

    Nella definizione dello stipendio iniziale viene tenuto conto adeguatamente delle qualifiche e dell’esperienza professionale ed extraprofessionale della persona da assumere nonché della situazione sul mercato del lavoro.

    3 Non sussiste alcun diritto all’indennità di residenza.

    Art. 14 Valutazione delle prestazioni

    1 I superiori effettuano annualmente una valutazione delle prestazioni e del comportamento dei collaboratori.

    2 Le valutazioni delle prestazioni e del comportamento sono formulate nel modo seguente:

    a.
    supera ampiamente gli obiettivi e le attese in tutti gli ambiti importanti;
    b.
    supera gli obiettivi e le attese;
    c.
    soddisfa appieno gli obiettivi e le attese;
    d.
    soddisfa gran parte degli obiettivi e delle attese;
    e.
    non soddisfa gli obiettivi e le attese in alcuni ambiti importanti;
    f.
    non soddisfa gli obiettivi e le attese.

    3 Se il collaboratore non soddisfa gli obiettivi e le attese, vengono adottate misure apposite.

    1 Ogni anno è fissato un importo nel quadro del preventivo della SUFFP per l’evoluzione dello stipendio.

    2 L’evoluzione individuale dello stipendio si basa sulla valutazione annuale delle prestazioni.

    3 La Direzione della Scuola definisce ogni anno il numero di livelli da attribuire a ogni valutazione.

    4 Lo stipendio può essere aumentato ogni anno di 7 livelli al massimo.

    5 I collaboratori la cui valutazione delle prestazioni corrisponde alla lettera e o f dell’articolo 14 capoverso 1 sono esclusi dall’evoluzione dello stipendio.

    Art. 16 Adeguamento della scala salariale

    1 La Direzione della Scuola esamina annualmente gli importi degli stipendi e i livelli della scala salariale e, se necessario, adegua la scala nei limiti consentiti dalle risorse disponibili, ma al massimo in base alla compensazione del rincaro concessa.

    2 La compensazione del rincaro e l’aumento reale dello stipendio sono stabiliti dopo i negoziati con le parti sociali e gli importi massimi degli stipendi vengono aumentati di conseguenza.

    3 La compensazione del rincaro e l’aumento reale dello stipendio non possono superare quelli concessi al personale dell’Amministrazione federale centrale.

    Art. 17 Previdenza professionale

    1 I collaboratori fino alla classe di funzione 11 sono assicurati secondo il piano standard, quelli delle classi superiori secondo il piano per i quadri.

    2 Lo stipendio e le componenti dello stipendio sono assicurati nel quadro delle disposizioni regolamentari presso la Cassa pensioni della Confederazione come segue:

    a.
    lo stipendio mensile, l’evoluzione dello stipendio secondo l’articolo 15 e gli adeguamenti straordinari dello stipendio secondo l’articolo 40 OPers7 fino all’importo massimo della classe di funzione;
    b.
    lo stipendio orario, giornaliero oppure medio secondo l’articolo 38 OPers;
    c.
    le indennità di funzione secondo l’articolo 46 OPers;
    d.
    le indennità speciali secondo l’articolo 48 OPers;
    e.
    i premi di prestazione secondo l’articolo 49 OPers;
    f.
    le indennità in funzione del mercato del lavoro secondo l’articolo 50 OPers;
    g.
    la compensazione del rincaro secondo l’articolo 16.

    Sezione 5: Malattia e infortunio

    Art. 19 Indennità giornaliera per malattia o infortunio

    1 La SUPPF può stipulare per i suoi collaboratori un’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e infortunio. Può assumere del tutto o in parte il premio dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali.

    2 In caso di impedimento al lavoro per malattia o infortunio la protezione contro le disdette si basa sull’articolo 336c capoverso 1 lettera b del Codice delle obbligazioni8, nel rispetto del periodo previsto.

    Art. 20 Pagamento dello stipendio in caso di malattia o infortunio

    1 In caso di impedimento al lavoro per malattia o infortunio, allo scadere del periodo di prova lo stipendio è versato per 720 giorni o fino al ristabilimento della completa capacità lavorativa.

    2 Il pagamento si basa sui seguenti scaglioni in percentuale dello stipendio percepito prima dell’impedimento al lavoro:

    a.
    dal 1° al 3° anno di servizio:
    1.
    100 per cento fino al 60° giorno,
    2.
    90 per cento dal 61° al 365° giorno,
    3.
    80 per cento a partire dal 366° giorno;
    b.
    dal 4° al 6° anno di servizio:
    1.
    100 per cento fino al 90° giorno,
    2.
    90 per cento dal 91° al 365° giorno,
    3.
    80 per cento a partire dal 366° giorno;
    c.
    dal 7° al 10° anno di servizio:
    1.
    100 per cento fino al 180° giorno,
    2.
    90 per cento dal 181° al 365° giorno,
    3.
    80 per cento a partire dal 366° giorno;
    d.
    a partire dall’11° anno di servizio:
    1.
    100 per cento fino al 270° giorno,
    2.
    90 per cento dal 271° al 365° giorno,
    3.
    80 per cento a partire dal 366° giorno.

    3 Durante il periodo di prova lo stipendio è versato al 100 per cento.

    Sezione 6: Orario di lavoro basato sulla fiducia e vacanze

    Art. 21 Orario di lavoro basato sulla fiducia

    1 Per il direttore della SUFFP e gli altri membri della Direzione della Scuola si applica l’orario basato sulla fiducia. L’orario di lavoro basato sulla fiducia può essere concordato con i collaboratori a partire dalla classe di funzione 12.

    2 I rispettivi collaboratori ricevono:

    a.
    un’indennità del 6 per cento dello stipendio annuale;
    b.
    10 giorni liberi all’anno per un grado di occupazione del 100 per cento; oppure
    c.
    un accredito di 100 ore all’anno su un conto di congedo sabbatico per un grado di occupazione del 100 per cento.

    3 Se il grado di occupazione è inferiore al 100 per cento, il numero di giorni liberi o l’accredito su un conto di congedo sabbatico sono ridotti in base al grado di occupazione.

    Sezione 7: Disposizioni finali

    Art. 24 Disposizione transitoria

    1 I rapporti di lavoro conclusi secondo il diritto anteriore vengono trasposti nel sistema salariale previsto dalla presente ordinanza il 1° gennaio 2023. I diritti acquisiti relativi all’importo dello stipendio sono garantiti.

    2 Per i collaboratori per i quali secondo il diritto anteriore valeva l’orario di lavoro basato sulla fiducia, tale forma di lavoro continua ad applicarsi.

    3 I diritti relativi al pagamento dello stipendio in caso di malattia o infortunio maturati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza si basano sul diritto anteriore.

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