412.106.16 Ordinanza degli emolumenti SUFFP
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    412.106.16

    Ordinanza del Consiglio della SUFFP concernente gli emolumenti della Scuola universitaria federale per la formazione professionale

    (Ordinanza degli emolumenti SUFFP)1

    del 17 febbraio 2011 (Stato 1° agosto 2021)

    Approvato dal Consiglio federale il 10 giugno 2011

    1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dello IUFFP del 30 mar. 2021, approvata dal CF il 18 giu. 2021, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 406).

    Il Consiglio della Scuola universitaria federale per la formazione professionale (Consiglio della SUFFP),

    visto l’articolo 10 capoverso 2 lettera c della legge del 25 settembre 20202 sulla SUFFP,

    ordina:3

    2 RS 412.106; FF 2020 6879

    3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dello IUFFP del 30 mar. 2021, approvata dal CF il 18 giu. 2021, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 406).

    Art. 14 Principio e campo d’applicazione

    1 La presente ordinanza stabilisce gli emolumenti percepiti dalla Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP) per le sue offerte di formazione e altri servizi.

    2 Non rientrano sotto la presente ordinanza le prestazioni commerciali di cui all’articolo 28 della legge del 25 settembre 2020 sulla SUFFP.

    4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dello IUFFP del 30 mar. 2021, approvata dal CF il 18 giu. 2021, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 406).

    Art. 36 Cicli di formazione: tassa d’iscrizione

    1 La tassa discrizione per i cicli di formazione ammonta a 200 franchi.

    2 La tassa d’iscrizione è dovuta anche in caso di disdetta, mancato inizio o interruzione del ciclo di formazione e non è rimborsabile.

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dello IUFFP del 17 mag. 2017, approvata dal CF il 9 giu. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3639).

    Art. 3a7 Cicli di formazione: emolumenti semestrali ed emolumenti per il materiale

    1 Gli emolumenti semestrali per i cicli di formazione ammontano a:

    a.
    per cicli di studio con diploma della durata di:
    1.
    due anni: 660 franchi,
    2.
    tre anni: 450 franchi;
    b.8
    per cicli di studio con certificato della durata di:
    1.
    un anno: 590 franchi,
    2.
    due anni: 420 franchi.

    2 In caso di prolungamento della durata degli studi, per i semestri supplementari sono riscossi gli emolumenti previsti per la durata più lunga degli studi secondo il capoverso 1.

    3 L’emolumento semestrale per i cicli di studio bachelor e master ammonta a 800 franchi ciascuno.9

    4 In aggiunta all’emolumento semestrale sono riscossi 50 franchi al semestre per il materiale.

    5 In caso di disdetta fino a due settimane prima dellinizio del corso gli emolumenti semestrali e gli emolumenti per il materiale già pagati sono rimborsati.

    6 In caso di disdetta posteriore, mancato inizio o interruzione del ciclo di studio gli emolumenti semestrali e gli emolumenti per il materiale sono dovuti o non sono rimborsati.

    7 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dello IUFFP del 17 mag. 2017, approvata dal CF il 9 giu. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3639).

    8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dello IUFFP del 30 mar. 2021, approvata dal CF il 18 giu. 2021, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 406).

    9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dello IUFFP del 20 mag. 2019, approvata dal CF il 7 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2063).

    Art. 3b10 Cicli di formazione: emolumenti per prestazioni supplementari

    Per le prestazioni supplementari sono prelevati i seguenti emolumenti:

    a.11
    attività di esaminatore durante la lezione di prova determinante per il conseguimento del titolo di studio: 200 franchi;
    b.12
    attività di esaminatore per il lavoro di diploma: 200 franchi;
    c.13
    attività di esaminatore per la tesi di bachelor o di master e la relativa difesa: 200 franchi.

    10 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dello IUFFP del 17 mag. 2017, approvata dal CF il 9 giu. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3639).

    11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dello IUFFP del 30 mar. 2021, approvata dal CF il 18 giu. 2021, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 406).

    12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dello IUFFP del 30 mar. 2021, approvata dal CF il 18 giu. 2021, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 406).

    13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dello IUFFP del 20 mag. 2019, approvata dal CF il 7 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2063).

    Art. 414 Emolumenti semestrali speciali

    Qualora sia necessario computare in un ciclo di studio con diploma competenze acquisite al di fuori dei cicli di formazione regolamentari, l’emolumento semestrale per questo ciclo di studio, compresa la procedura di computo, ammonta a 1450 franchi.

    14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dello IUFFP del 30 mar. 2021, approvata dal CF il 18 giu. 2021, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 406).

    Art. 5 Formazioni continue e altre offerte di formazione

    1 Gli emolumenti per le formazioni continue e per le altre offerte di formazione sono calcolati sulla base della contabilità analitica.

    2 L’emolumento per i corsi di formazione continua e per le altre offerte di forma­zione destinate ai responsabili della formazione professionale ammonta al massimo a 400 franchi per mezza giornata di formazione.

    3 L’emolumento per i cicli di formazione continua varia da 400 a 1000 franchi per ogni punto ECTS che può essere acquisito nell’ambito del ciclo di formazione.

    4 Non sono riscossi emolumenti per le offerte di formazione continua proposte dalla Confederazione, dai Cantoni o dalle organizzazioni del mondo del lavoro, nonché per le altre offerte di formazione importanti per la gestione della formazione professionale o che sono assolte in vista dell’esercizio di un’attività di pubblico interesse. Si tratta nella fattispecie di:

    a.
    offerte per la formazione di periti d’esame nelle procedure di qualificazione della formazione professionale (art. 47 LFPr15);
    b.
    formazioni continue per l’attuazione di riforme della formazione professionale.
    Art. 6 Servizi

    1 Gli emolumenti per i servizi sono stabiliti in funzione del tempo richiesto.

    2 La tariffa oraria varia da 100 a 300 franchi a seconda delle conoscenze specifiche del personale incaricato.

    Art. 7a17 Disposizione transitoria della modifica del 30 marzo 2021

    Per gli studenti dei cicli di formazione che hanno iniziato i propri studi prima del semestre autunnale del 2022 valgono gli emolumenti secondo il diritto anteriore.

    17 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dello IUFFP del 30 mar. 2021, approvata dal CF il 18 giu. 2021, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 406).

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