412.106.41 Ordinanza sulla partecipazione in seno alla SUFFP
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    412.106.41

    Ordinanza del Consiglio della SUFFP concernente la partecipazione dei membri della Scuola

    (Ordinanza sulla partecipazione in seno alla SUFFP)

    del 23 novembre 2023 (Stato 1° gennaio 2024)

    Il Consiglio della Scuola universitaria federale per la formazione professionale (Consiglio della SUFFP),

    visto l’articolo 13 capoverso 5 della legge del 25 settembre 20201 sulla SUFFP,

    ordina:

    Sezione 1: Commissione del personale

    Art. 1 Organizzazione

    1 Il personale scientifico, amministrativo e tecnico della Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP) dispone di una Commissione del personale composta da cinque a dieci membri.

    2 La composizione tiene conto di un’equa rappresentanza degli istituti regionali, dei dipartimenti, delle categorie del personale e dei generi.

    3 La Commissione del personale organizza l’elezione dei suoi membri.

    4 Elegge la presidenza, che può essere composta da una o due persone.

    5 Può coinvolgere altri collaboratori per singole pratiche.

    Art. 2 Elezione e durata della carica

    1 Tutti i collaboratori possono candidarsi per l’elezione e hanno diritto di voto.

    2 La durata della carica dei membri della Commissione del personale e della presidenza è di tre anni. È possibile essere rieletti due volte.

    Art. 3 Partecipazione

    1 Il Consiglio della SUFFP e la Direzione della Scuola universitaria consultano la Commissione del personale prima di prendere decisioni importanti e la coinvolgono nei progetti strategici a livello nazionale, regionale e dipartimentale.

    2 La Direzione della Scuola universitaria, le direzioni regionali e i responsabili dei dipartimenti informano la Commissione del personale in merito ai punti all’ordine del giorno trattati durante le loro sedute. La Commissione del personale può chiedere di esprimersi in merito a punti rilevanti durante la seduta in questione.

    3 La Direzione della Scuola universitaria invita due volte all’anno la Commissione del personale per uno scambio durante le sue sedute, mentre il Consiglio della SUFFP, le direzioni regionali e i responsabili dei dipartimenti la invitano una volta all’anno.

    4 La Commissione del personale può sottoporre proposte al Consiglio della SUFFP, alla Direzione della Scuola universitaria, alle direzioni regionali e ai responsabili dei dipartimenti.

    Art. 4 Risorse

    La Commissione del personale dispone del tempo adeguato alla sua attività.

    Sezione 2: Commissione degli studenti

    Art. 5 Organizzazione

    1 Gli studenti e gli uditori della SUFFP dispongono di una Commissione degli studenti congiunta.

    2 Per ogni istituto regionale può essere costituita una Commissione degli studenti composta da due a sette studenti.

    3 La Commissione degli studenti organizza l’elezione dei suoi membri con il supporto della SUFFP.

    4 Elegge la presidenza, che può essere composta da una o due persone.

    5 Può coinvolgere altri studenti e uditori per singoli affari.

    Art. 6 Elezione e durata della carica

    1 Tutti gli studenti possono candidarsi per l’elezione e hanno diritto di voto.

    2 La durata della carica dei membri della Commissione degli studenti e della presidenza è di due anni. È possibile essere rieletti due volte.

    Art. 7 Partecipazione

    1 Il Consiglio della SUFFP e la Direzione della Scuola universitaria consultano la Commissione degli studenti prima di prendere decisioni di suo interesse, e la coinvolgono nei progetti nazionali e nello sviluppo della Formazione.

    2 Il Consiglio della SUFFP, la Direzione della Scuola universitaria così come il responsabile nazionale e i responsabili regionali della Formazione invitano una volta all’anno la Commissione degli studenti per uno scambio durante le loro sedute.

    3 La Commissione degli studenti può sottoporre proposte al Consiglio della SUFFP, alla Direzione della Scuola universitaria così come al responsabile nazionale e ai responsabili regionali della Formazione.

    Art. 8 Risorse

    1 La Commissione degli studenti dispone di un budget adeguato alla sua attività.

    2 Può utilizzare gratuitamente gli spazi degli istituti regionali per le sue riunioni.

    Sezione 3: Entrata in vigore

    Art. 9

    La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

    WICHTIGER HINWEIS

    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

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