Art. 1 Organizzazione
1 Il personale scientifico, amministrativo e tecnico della Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP) dispone di una Commissione del personale composta da cinque a dieci membri.
2 La composizione tiene conto di un’equa rappresentanza degli istituti regionali, dei dipartimenti, delle categorie del personale e dei generi.
3 La Commissione del personale organizza l’elezione dei suoi membri.
4 Elegge la presidenza, che può essere composta da una o due persone.
5 Può coinvolgere altri collaboratori per singole pratiche.