Art. 1
1 La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati nei seguenti sistemi d’informazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI):
- a.
- il sistema d’informazione di cui all’articolo 56b LFPr per i contributi versati secondo l’articolo 56a LFPr alle persone che hanno seguito i corsi di preparazione agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori (corsi di preparazione);
- b.
- il sistema d’informazione per la lista dei corsi di preparazione di cui all’articolo 66g dell’ordinanza del 19 novembre 20035 sulla formazione professionale (OFPr) (lista dei corsi di preparazione);
- c.
- il sistema d’informazione per il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri (applicazione Riconoscimento diplomi);
- d.
- il sistema d’informazione per l’elenco dei titoli protetti della formazione professionale di base e della formazione professionale superiore (elenco delle professioni) di cui all’articolo 38 capoverso 1 OFPr;
- e.6
- il sistema d’informazione per le borse di studio a ricercatori e artisti stranieri in Svizzera.
2 I sistemi d’informazione ai sensi del capoverso 1 lettere a–d sono sottosistemi del sistema centrale «BerufsbildungsCompetenz-Center (BeCC)».7
6 Introdotta n. I dell’O del 16 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3225).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3225).