412.109.3 OEm-SEFRI
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    412.109.3

    Ordinanza sugli emolumenti riguardanti il campo d’attività della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione

    (Ordinanza sugli emolumenti SEFRI, OEm-SEFRI)1

    del 16 giugno 2006 (Stato 1° gennaio 2017)

    1 Nuovo testo giusta il n. I 6 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3631).

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; visti gli articoli 65 capoverso 1 e 67 della legge del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale; visto l’articolo 70 capoverso 2 della legge del 30 settembre 20114 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero,5

    ordina:

    2 RS 172.010

    3 RS 412.10

    4 RS 414.20

    5 Nuovo testo giusta l’art. 65 cpv. 2 dell'O del 23 nov. 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4569).

    Art. 1 Riscossione degli emolumenti

    1 La SEFRI6 riscuote emolumenti per le sue decisioni di primo grado e per le sue prestazioni.

    2 I terzi riscuotono emolumenti in virtù della presente ordinanza se è stata loro delegata la competenza di pronunciare decisioni o fornire prestazioni in uno dei seguenti settori:

    a.
    riconoscimento di diplomi esteri;
    b.
    conversione di titoli.

    6 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013.

    Art. 2 Deroghe alla riscossione degli emolumenti

    Non sono riscossi emolumenti per:

    a.
    le decisioni riguardanti i contributi federali;
    b.
    l’approvazione di regolamenti d’esame, programmi quadro d’insegnamento e piani di formazione;
    c.
    il riconoscimento dei cicli di formazione e delle formazioni postdiploma dispensati da scuole specializzate superiori e dei curricoli di formazione per la maturità professionale;
    d.
    l’approvazione di corsi intercantonali;
    e.
    7

    7 Abrogata dal n. I 6 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3631).

    Art. 4 Calcolo degli emolumenti

    1 Gli emolumenti sono fissati in funzione del dispendio di tempo.

    2 La tariffa oraria oscilla tra i 90 e i 200 franchi a seconda delle conoscenze specialistiche richieste al personale responsabile.

    3 Per decisioni e prestazioni nel campo del riconoscimento di diplomi e attestati esteri gli emolumenti oscillano tra i 90 e i 1000 franchi.

    4 Per decisioni e prestazioni nel campo della conversione di diplomi esteri gli emolumenti oscillano tra i 100 e i 400 franchi.

    5 Per le decisioni e le prestazioni indicate di seguito si applicano i seguenti importi forfetari:

    a.
    per l’iscrizione ai registri degli esami federali di professione e degli esami federali professionali superiori: 20 franchi;
    b.
    per i permessi di brillamento e di utilizzazione e l’eventuale modifica dei dati di detti permessi: 50 franchi;
    c.
    per la modifica della validità nel registro dei permessi di brillamento e di utilizzazione: 20 franchi.

    6 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca9 può adeguare la tariffa oraria, il quadro tariffario e gli emolumenti forfetari al rincaro.

    9 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013.

    Art. 4a10 Emolumenti per l’esame svizzero di maturità

    Per gli esami organizzati dalla Commissione svizzera di maturità sono riscossi emolumenti ai sensi dell’ordinanza del 3 novembre 201011 sulle tasse e le indennità per l’esame svizzero di maturità e gli esami complementari.

    10 Introdotto dal n. I 6 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3631).

    11 RS 172.044.13

    Allegato

    (art. 5)

    Modifica del diritto vigente

    12

    12 Le mod. possono essere consultate alla RU 2006 2639.

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