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    413.11

    Ordinanza concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità

    (Ordinanza sulla maturità, ORM)

    del 15 febbraio 1995 (Stato 1° agosto 2018)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 39 capoverso 2 della legge del 4 ottobre 19911 sui PF; visto l’articolo 60 della legge del 23 giugno 20062 sulle professioni mediche,3

    ordina:

    1 RS 414.110

    2 RS 811.11

    3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2018, in vigore dal 1° ago. 2018 (RU 2018 2669).

    Sezione 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Scopo

    La presente ordinanza disciplina sul piano svizzero il riconoscimento degli attestati liceali di maturità cantonali o riconosciuti dai Cantoni.

    Art. 2 Effetto del riconoscimento

    1 Il riconoscimento certifica l’equivalenza degli attestati di maturità e la loro con­for­mità alle condizioni minime.

    2 Gli attestati riconosciuti certificano che i titolari posseggono le conoscenze e le attitudini generali necessarie per intraprendere studi universitari.

    3 In particolare danno diritto all’ammissione:

    a.
    ai politecnici federali giusta l’articolo 16 della legge del 4 ottobre 1991 sui PF;
    b.
    agli esami federali per le professioni mediche giusta l’ordinanza generale del 19 novembre 19804 sugli esami federali per le professioni mediche e a quelli di chimico bromatologo giusta la legge del 9 ottobre 19925 sulle derrate alimen­tari.

    4 [RU 1982 563, 1995 4367, 1996 208 art. 2 lett. k, 1999 2643. RU 2008 6007 all. 1 n. 1]. Vedi ora l’O del 26 nov. 2008 sugli esami LPMed (RS 811.113.3).

    5 RS 817.0

    Sezione 2: Condizioni per il riconoscimento

    Art. 3 Principio

    In virtù della presente ordinanza gli attestati di maturità cantonali o riconosciuti da un Cantone lo sono anche a livello svizzero se conformi alle condizioni minime definite nella presente sezione.

    Art. 4 Scuole di maturità

    Gli attestati di maturità sono riconosciuti solo se rilasciati da scuole di formazione generale a tempo pieno del secondo ciclo secondario oppure da scuole di forma­zione generale per adulti a tempo pieno o a tempo parziale.

    Art. 5 Obiettivi degli studi

    1 Lo scopo delle scuole che preparano alla maturità è quello di offrire ai propri allievi, nella prospettiva di una formazione permanente, la possibilità di acquisire solide conoscenze di base, adatte al livello secondario, e favorire la formazione di uno spirito d’apertura e di un giudizio indipendente. Queste scuole non aspirano a con­ferire una formazione specialistica o professionale, bensì privilegiano una forma­zione ampia, equilibrata e coerente che dia la maturità necessaria per intraprendere studi superiori e per svolgere nella società tutte quelle attività complesse che essa richiede. Esse sviluppano contemporaneamente l’intelligenza, la volontà, la sensibilità etica ed estetica come pure le attitudini fisiche dei loro allievi.

    2 I maturandi devono essere capaci di acquisire un nuovo sapere, di sviluppare la curiosità, l’immaginazione, la facoltà di comunicazione, come pure di lavorare da soli e in gruppo. Essi esercitano il ragionamento logico e l’astrazione, ma anche il pensiero intuitivo, analogico e contestuale. Imparano così a familiarizzarsi con la metodologia scientifica.

    3 I maturandi devono padroneggiare una lingua nazionale ed aver acquisito buone conoscenze di altre lingue nazionali o straniere. Essi devono essere capaci di espri­mersi con chiarezza, precisione e sensibilità e imparare a scoprire le ricchezze e le particolarità delle culture di cui ogni lingua è il vettore.

    4 I maturandi devono sapersi situare nel mondo naturale, tecnico, sociale e culturale nel quale vivono, nelle sue dimensioni svizzere e internazionali, attuali e storiche. Essi si preparano ad esercitarvi la loro responsabilità verso se stessi, gli altri, la società e la natura.

    Art. 6 Durata degli studi

    1 La durata degli studi fino alla maturità deve essere almeno di dodici anni.

    2 Almeno gli ultimi quattro anni di studio devono essere specialmente concepiti e organizzati per la preparazione della maturità. Un ciclo di tre anni è possibile quan­do il settore secondario I comporta un insegnamento a carattere preliceale.

    3 Nelle scuole di maturità per adulti l’insegnamento deve avere una durata di almeno tre anni, dei quali una parte conveniente sotto forma di insegnamento diretto.

    4 Le scuole di maturità possono ammettere allievi provenienti da altri tipi di scuola. In questo caso gli allievi dovranno seguire, di regola, l’insegnamento durante gli ultimi due anni precedenti la maturità.

    Art. 7 Corpo insegnante

    1 Nel ciclo che prepara alla maturità (secondo l’art. 6 cpv. 2 e 3) l’insegnamento è impartito da docenti in possesso di un diploma d’insegnamento per le scuole di maturità o che hanno seguito una formazione pedagogica e scientifica equivalente. Per le discipline nelle quali la formazione scientifica può essere acquisita in una scuola universitaria è richiesto il titolo di master universitario.6

    2 Nel settore secondario I a carattere preliceale, l’insegnamento può essere affidato a docenti titolari di questo settore purché dispongano di una qualifica disciplinare confacente.

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477).

    Art. 8 Piani di studio

    L’insegnamento nelle scuole di maturità si fonda sui piani di studio, emanati o approvati dal Cantone, che devono essere conformi al Piano quadro degli studi emana­to dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione per tutta la Svizzera.

    Art. 9 Materie di maturità e altre discipline obbligatorie7

    1 Costituiscono l’insieme delle materie di maturità:

    a.
    le discipline fondamentali;
    b.
    un’opzione specifica;
    c.
    un’opzione complementare;
    d.
    il lavoro di maturità.8

    2 Le discipline fondamentali sono:

    a.
    la lingua prima;
    b.
    una seconda lingua nazionale;
    c.
    una terza lingua, che può essere sia una terza lingua nazionale, sia l’inglese, sia una lingua antica;
    d.
    la matematica;
    e.9
    la biologia;
    f.10
    la chimica;
    g.11
    la fisica;
    h.12
    la storia;
    i.13
    la geografia;
    j.14
    le arti visive e/o la musica.

    2bis I Cantoni possono proporre la filosofia come disciplina fondamentale supplementare.15

    3 L’opzione specifica va scelta tra le discipline o i gruppi di discipline seguenti:

    a.
    lingue antiche (latino e/o greco);
    b.
    una lingua moderna (una terza lingua nazionale, l’inglese, lo spagnolo o il russo);
    c.
    fisica e applicazioni della matematica;
    d.
    biologia e chimica;
    e.
    economia e diritto;
    f.
    filosofia/pedagogia/psicologia;
    g.
    arti visive;
    h.
    musica.

    4 L’opzione complementare va scelta tra le discipline seguenti:

    a.
    fisica;
    b.
    chimica;
    c.
    biologia;
    d.
    applicazioni della matematica;
    dbis.16
    informatica;
    e.
    storia;
    f.
    geografia;
    g.
    filosofia;
    h.
    insegnamento religioso;
    i.
    economia e diritto;
    k.
    pedagogia/psicologia;
    l.
    arti visive;
    m.
    musica;
    n.
    sport.

    5 Una lingua studiata come disciplina fondamentale non può essere scelta come opzione specifica. È parimenti esclusa la possibilità di scegliere la stessa disciplina come opzione specifica e come opzione complementare. La scelta della musica o delle arti visive quale opzione specifica esclude quella della musica, delle arti visive o dello sport quale opzione complementare.

    5bis Tutti gli allievi seguono inoltre le altre discipline obbligatorie seguenti:

    a.
    informatica;
    b.
    economia e diritto.17

    6 Il Cantone decide quali insegnamenti offrire nel quadro di questo ventaglio di discipline (discipline fondamentali, opzioni specifiche e complementari).

    7 Nella disciplina fondamentale «seconda lingua nazionale» deve essere offerta una scelta tra almeno due lingue. Nei Cantoni plurilingui una seconda lingua del Can­tone può essere definita come «seconda lingua nazionale».

    7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2018, in vigore dal 1° ago. 2018 (RU 2018 2669).

    8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477).

    9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477).

    10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477).

    11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477).

    12 Introdotta dal n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477).

    13 Introdotta dal n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477).

    14 Introdotta dal n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477).

    15 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477).

    16 Introdotta dal n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477).

    17 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2007 (RU 2007 3477). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2018, in vigore dal 1° ago. 2018 (RU 2018 2669).

    Art. 10 Lavoro di maturità

    Ogni allievo deve effettuare, da solo o in gruppo, un lavoro autonomo di una certa importanza, scritto o commentato per scritto e presentato oralmente.

    Art. 11 Ripartizione percentuale delle materie18

    Il tempo complessivo consacrato all’insegnamento delle materie di maturità deve essere ripartito percentualmente nel modo seguente:19

    In per cento

    a.20
    discipline fondamentali e altre discipline obbligatorie:21

    1.
    lingue (lingua prima, seconda e terza lingua)

    30–40

    2.22
    matematica, informatica e scienze sperimentali (biologia, chimica e fisica)

    27–37

    3.23
    scienze umane (storia, geografia, economia e diritto ed eventualmente filosofia)

    10–20

    4.
    arti (arti visive e/o musica)

    5–10

    b.
    opzioni: opzione specifica, opzione complementare e lavoro di maturità

    15–25

    18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477).

    19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477).

    20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477).

    21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2018, in vigore dal 1° ago. 2018 (RU 2018 2669).

    22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2018, in vigore dal 1° ago. 2018 (RU 2018 2669).

    23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2018, in vigore dal 1° ago. 2018 (RU 2018 2669).

    Art. 12 Terza lingua nazionale

    Oltre alle possibilità previste per le lingue nazionali nell’ambito delle discipline fon­damentali e dell’opzione specifica, il Cantone deve offrire un insegnamento facolta­tivo di una terza lingua nazionale e promuovere, con mezzi adeguati, la conoscenza e la comprensione delle specificità regionali e culturali del Paese.

    Art. 13 Romancio

    Il Cantone dei Grigioni può designare contemporaneamente il romancio e la lingua in cui si svolge l’insegnamento quale lingua prima (art. 9 cpv. 2 lett. a).

    Art. 14 Materie d’esame

    1 Almeno cinque materie di maturità sono oggetto di un esame di maturità scritto che può essere completato da un esame orale.

    2 Si tratta delle materie seguenti:

    a.
    la lingua prima;
    b.
    una seconda lingua nazionale o una seconda lingua del Cantone, conforme­mente all’articolo 9 capoverso 7;
    c.
    la matematica;
    d.
    l’opzione specifica;
    e.
    un’altra materia secondo le disposizioni cantonali.
    Art. 15 Note di maturità e valutazione del lavoro di maturità

    1 Le note di maturità sono assegnate:

    a.
    nelle materie d’esame, sulla base dei risultati dell’ultimo anno d’insegna­mento e di quelli ottenuti all’esame. I due risultati hanno il medesimo peso;
    b.
    nelle altre materie, sulla base dei risultati dell’ultimo anno d’insegnamento;
    c.25
    per il lavoro di maturità, sulla base del processo di lavoro, del lavoro scritto e della sua presentazione orale.

    2 Il lavoro di maturità è valutato in base alle prestazioni scritte e orali.

    25 Introdotta dal n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477).

    Art. 16 Criteri di riuscita

    1 Le note per le prestazioni nelle materie di maturità sono espresse con punti interi e mezzi punti. La nota migliore è 6, la peggiore 1. Le note inferiori a 4 indicano risul­tati insufficienti.

    2 Per ottenere l’attestato di maturità è necessario che nelle materie di maturità:26

    a.
    il doppio della somma dei punti che mancano per arrivare al 4 nelle note insuf­ficienti sia al massimo uguale alla somma semplice dei punti che vanno oltre il 4 nelle altre note;
    b.27
    non figurino più di quattro note inferiori al 4.

    3 Per l’ottenimento dell’attestato di maturità sono autorizzati due tentativi.

    26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477).

    27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477).

    Sezione 3: Disposizioni particolari

    Art. 18 Menzione bilingue

    La menzione bilingue, attribuita da un Cantone secondo un proprio disciplinamento, può essere riconosciuta.

    Art. 1928 Deroghe alle disposizioni della presente ordinanza

    1 Possono essere autorizzate deroghe alle disposizioni della presente ordinanza:

    a.
    per condurre esperienze pilota;
    b.
    per le scuole svizzere all’estero se le deroghe sono dettate dal sistema scolastico del Paese ospitante.

    2 Le deroghe sono autorizzate:

    a.
    per le esperienze pilota: dalla Commissione svizzera di maturità;
    b.
    per le scuole svizzere all’estero: congiuntamente dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca29 (DEFR) e dal Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione.

    28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477).

    29 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

    Art. 20 Attestato di maturità30

    1 L’attestato di maturità reca:

    a.
    la dicitura «Confederazione Svizzera» e il nome del Cantone;
    b.
    la menzione «Attestato di maturità rilasciato conformemente a ...»;
    c.
    il nome della scuola che lo rilascia;
    d.
    il cognome, il nome, il luogo d’origine (per gli stranieri: la cittadinanza e il luogo di nascita) e la data di nascita del titolare;
    e.
    il periodo durante il quale il titolare ha frequentato la scuola che rilascia l’atte­stato;
    f.31
    le note ottenute nelle materie di maturità;
    g.32
    il titolo del lavoro di maturità;
    h.
    se è il caso, la menzione «maturità bilingue» con l’indicazione della seconda lingua;
    i.
    le firme delle autorità cantonali e della direzione della scuola.

    2 Nell’attestato di maturità possono essere iscritte anche le note ottenute nelle mate­rie prescritte nell’ambito cantonale o in altre materie seguite dall’allievo.

    30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477).

    31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477).

    32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477).

    Sezione 4: Commissione svizzera di maturità

    Art. 21

    I compiti e la composizione della Commissione svizzera di maturità sono discipli­nati dall’Accordo amministrativo del 16 gennaio 1995/15 febbraio 199533 tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione.

    33 FF 1995 II 242

    Sezione 5: Procedura

    Art. 22 Competenze

    1 Il Cantone interessato indirizza le domande di riconoscimento alla Commissione svizzera di maturità.

    2 In merito alle richieste decide il DEFR, su proposta della Commissione svizzera di maturità.

    Art. 23 Ricorsi

    Il Governo cantonale competente può interporre ricorso contro le decisioni del DEFR. La procedura è retta dalle disposizioni generali re­lative alla giurisdizione amministrativa federale.

    Sezione 6: Disposizioni finali

    Art. 25 Disposizione transitoria

    I riconoscimenti rilasciati giusta il diritto previgente rimangono validi per 8 anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

    Art. 25a35 Disposizioni transitorie della modifica del 27 giugno 2007

    1 Le domande di riconoscimento presentate in base al diritto previgente prima dell’entrata in vigore della modifica del 27 giugno 2007 della presente ordinanza sono esaminate in base al diritto previgente.

    2 Le formazioni, i cui diplomi sono riconosciuti in base al diritto previgente, devono essere adeguate al nuovo diritto entro un anno dall’entrata in vigore della modifica del 27 giugno 2007 della presente ordinanza. Le modifiche effettuate devono essere sottoposte per verifica alla Commissione svizzera di maturità.

    35 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477).

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