413.12 Ordinanza sull’esame svizzero di maturità
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    413.12

    Ordinanza sull’esame svizzero di maturità

    del 7 dicembre 1998 (Stato 1° gennaio 2013)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 39 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 19911 sui politec­nici federali; visto l’articolo 6 lettera b della legge federale del 19 dicembre 18772 sul libero eser­cizio delle arti salutari nella Confederazione Svizzera; in applicazione degli articoli 6 e 7 dell’Accordo amministrativo del 16 gennaio e 15 febbraio 19953 tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza dei direttori canto­nali della pubblica educazione (CDPE) concernente il riconoscimento degli attestati di maturità,

    ordina:

    1 RS 414.110

    2 [CS 4 295; RU 2000 1891 n. III 1, 2002 701 n. I 3, 2006 2197 all. n. 88. RU 2007 4031 art. 61]. Vedi ora la L del 23 giu. 2006 sulle professioni mediche (RS 811.11).

    3 FF 1995 II 242

    Capitolo 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Principio

    1 La presente ordinanza disciplina l’esame svizzero di maturità la cui riuscita confe­risce l’attestato liceale di maturità.

    2 L’attestato di maturità rilasciato secondo la presente ordinanza è equivalente agli attestati cantonali riconosciuti in base all’ordinanza del 15 febbraio 19954 sulla maturità (ORM) e al regolamento della CDPE del 16 gennaio 1995 sul riconoscimento degli attestati liceali di maturità.

    4 RS 413.11

    Art. 2 Competenze

    1 La Commissione svizzera di maturità (Commissione) è responsabile dello svolgi­mento dell’esame.

    2 La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione5 (SEFRI) funge da segretariato ed è responsabile della direzione amministrativa.

    5 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

    Capitolo 2: Disposizioni speciali

    Sezione 1: Sessioni d’esame, iscrizione e condizioni d’ammissione

    Art. 36 Sessioni d’esame

    1 Le sessioni d’esame si svolgono due volte all’anno nella Svizzera tedesca, francese e italiana.

    2 Le sedi e le date, nonché i termini d’iscrizione sono pubblicati sul sito Internet della SEFRI 7.

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2009 1749).

    7 www.sbf.admin.ch Temi>Educazione generale>Maturità

    Art. 48 Iscrizione

    1 La domanda d’iscrizione deve essere indirizzata alla SEFRI, corredata dei documenti seguenti:

    a.
    modulo d’iscrizione;
    b.
    modulo con le generalità del candidato;
    c.
    modulo che informa sui campi speciali di studio;
    d.
    lavoro di maturità di cui all’articolo 15.

    2 Per le indicazioni secondo il capoverso 1 lettere a, b e c devono essere utilizzati i moduli della SEFRI.

    8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2009 1749).

    Art. 59 Ammissione

    Se i documenti d’iscrizione attestano che le condizioni di ammissione sono adem­piute, la SEFRI ne informa il candidato per scritto indicandogli la data e il luogo della sessione, il termine di pagamento delle tasse d’iscrizione nonché il ter­mine di ritiro della candidatura.

    9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 363).

    Art. 6 Cause d’impedimento

    È ammesso agli esami completi o ai secondi esami parziali (art. 20) soltanto chi compie almeno i 18 anni nell’anno in cui si tengono gli esami. Per motivi speciali (p. es. arrivo dall’estero dove vige un diverso sistema scolastico) un candidato più giovane può essere ammesso con l’autorizzazione della SEFRI.

    Art. 710 Tasse d’iscrizione e d’esame

    Le tasse d’iscrizione e d’esame sono regolate dall’ordinanza del 3 novembre 201011 sulle tasse e le indennità per l’esame svizzero di maturità e gli esami complementari.

    10 Nuovo testo giusta l’art. 11 cpv. 2 n. 1 dell’O del 3 nov. 2010 sulle tasse e le indennità per l’esame svizzero di maturità e gli esami complementari, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2010 5787).

    11 RS 172.044.13

    Sezione 2: Esame e attestato di maturità

    Art. 8 Scopo dell’esame

    1 L’esame deve permettere di accertare se il candidato possiede la maturità necessa­ria agli studi universitari.

    2 La maturità necessaria agli studi universitari secondo il capoverso 1 presuppone:

    a.
    solide conoscenze fondamentali del livello secondario II secondo l’articolo 9;
    b.
    la padronanza di una lingua nazionale e buone conoscenze di altre lingue nazionali o straniere; la capacità di esprimersi con chiarezza, precisione e sensibilità e di apprezzare le ricchezze e le particolarità culturali di cui una lingua è il vettore;
    c.
    apertura intellettuale, una capacità di giudizio indipendente, nonché sensibilità etica ed estetica;
    d.
    una certa familiarità con la metodologia scientifica, il ragionamento logico e l’astrazione, nonché pensiero intuitivo analogico e contestuale;
    e.
    la capacità di situarsi nell’ambiente naturale, sociale e culturale, nelle sue dimensioni svizzere e internazionali, attuali e storiche;
    f.
    la capacità di dialogare, in particolare la capacità di argomentare e di difendere le proprie opinioni.12

    12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2009 1749).

    Art. 9 Obiettivi e programmi

    1 Gli obiettivi e i programmi delle diverse materie si fondano sul Piano quadro di studi svizzero della CDPE.

    2 Essi sono contenuti nelle direttive (art. 10).

    Art. 10 Direttive

    1 La Commissione emana direttive per gli esami nella Svizzera tedesca, francese e italiana. Esse contengono:13

    a.
    precisazioni sulle condizioni di ammissione e i termini di iscrizione;
    b.
    gli obiettivi e i programmi delle singole materie;
    c.
    le procedure d’esame e i criteri di valutazione;
    d.
    gli obiettivi, i criteri e le procedure di valutazione del lavoro di maturità;
    e.
    la lista delle opere letterarie da scegliere;
    f.14
    la lista degli strumenti di lavoro autorizzati agli esami;
    g.15
    le possibili sequenze degli esami, sia per l’esame completo che per gli esami parziali (art. 20), in caso di ripetizione.

    2 Le direttive sottostanno all’approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca16.

    13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2009 1749).

    14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2009 1749).

    15 Introdotta dal n. I dell’O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2009 1749).

    16 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013.

    Art. 11 Presidenza degli esami17

    1 Gli esami sono presieduti da un membro della Commissione (presidente della sessione).18

    2 Il presidente della sessione rappresenta la Commissione nella procedura d’esame e prende tutte le disposizioni necessarie allo svolgimento degli esami, a meno che non siano riservate ad altri organi. Designa gli esperti e gli esaminatori nonché i redattori dei temi scritti d’esame. Provvede affinché una procedura uniforme sia applicata nella valutazione delle prestazioni dei candidati.

    3 I presidenti delle sessioni si riuniscono periodicamente fra di loro e con gli am­bienti interessati. Con l’aiuto dei responsabili della materia provvedono all’armo­nizzazione dei temi d’esame e delle esigenze. Propongono alla Commissione modi­fiche e adeguamenti delle direttive.

    17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6125).

    18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6125).

    Art. 12 Esaminatori ed esperti

    1 Gli esaminatori correggono gli elaborati scritti di esame. Preparano, conducono e valutano gli esami orali.

    2 Gli esperti prendono visione delle prestazioni scritte del secondo esame parziale (art. 20) e assistono agli esami orali delle diverse materie. Partecipano alla valuta­zione delle prestazioni dei candidati.19

    19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2009 1749).

    Art. 14 Materie e combinazione delle materie

    1 Conformemente all’articolo 9 capoverso 1 ORM20, l’esame comprende dodici materie, ossia:

    a.
    dieci materie fondamentali;
    b.
    un’opzione specifica;
    c.
    un’opzione complementare.21

    2 Le dieci materie fondamentali sono:

    a.
    la prima lingua (italiano, francese o tedesco);
    b.
    una seconda lingua nazionale (italiano, francese o tedesco);
    c.
    una terza lingua (italiano, francese, tedesco, inglese, latino o greco);
    d.
    matematica;
    e.
    biologia;
    f.
    chimica;
    g.
    fisica;
    h.
    storia;
    i.
    geografia;
    j.
    arti visive o musica.22

    3 L’opzione specifica è scelta tra le materie o gruppi di materie seguenti:

    a.
    lingue antiche (latino o greco);
    b.
    una lingua moderna (una terza lingua nazionale, l’inglese, lo spagnolo o il russo);
    c.
    fisica e applicazioni della matematica;
    d.
    biologia e chimica;
    e.
    economia e diritto;
    f.
    filosofia/pedagogia/psicologia;
    g.
    arti visive;
    h.
    musica.

    4 L’opzione complementare è scelta tra le materie seguenti:

    a.
    fisica;
    b.
    chimica;
    c.
    biologia;
    d.
    applicazioni della matematica;
    e.
    storia;
    f.
    geografia;
    g.
    filosofia;
    h.
    economia e diritto;
    i.
    pedagogia/psicologia;
    j.
    arti visive;
    k.
    musica;
    l.
    sport;
    m.
    informatica.23

    5 Le combinazioni di materie devono rispettare le regole seguenti:

    a.
    la stessa lingua non può essere scelta contemporaneamente come materia fondamentale e come opzione specifica;
    b.
    la stessa materia non può essere scelta contemporaneamente come opzione specifica e come opzione complementare; lo stesso vale per le opzioni specifiche che raggruppano diverse materie:
    1.
    «fisica» o «applicazioni della matematica» non possono essere scelte come opzioni complementari se «fisica e applicazioni della matematica» è stata scelta come opzione specifica,
    2.
    «biologia» o «chimica» non possono essere scelte come opzioni complementari se «biologia e chimica» è stata scelta come opzione speci­fica,
    3.
    «filosofia» o «pedagogia/psicologia» non possono essere scelte come opzioni complementari se «filosofia/pedagogia/psicologia» è stata scelta come opzione specifica;
    c.
    «arti visive», «musica» o «sport» non possono essere scelte come opzioni complementari se «arti visive» o «musica» sono state scelte come opzioni specifiche;
    d.
    una delle due materie «arti visive» o «musica» non può essere scelta contemporaneamente come materia fondamentale e come opzione complementare.24

    6 In una materia fondamentale l’esame si svolge a un livello di competenza supe­riore. Il candidato sceglie a tal fine una materia del gruppo seconda lingua nazio­nale, terza lingua e matematica.

    7 Il candidato sceglie la combinazione delle materie rispettando le condizioni sum­menzionate e tenendo conto delle materie ammesse nelle direttive.

    20 RS 413.11

    21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2009 1749).

    22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2009 1749).

    23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2009 1749).

    24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2009 1749).

    Art. 15 Lavoro scritto di maturità

    1 Prima di iscriversi all’esame, il candidato redige personalmente un lavoro auto­nomo di una certa importanza.

    2 Questo lavoro è valutato nel quadro dell’esame dall’esaminatore e dall’esperto. La nota attribuita è presa in considerazione nel totale dei punti (art. 21) e nei criteri per il superamento dell’esame (art. 22).25

    3 Gli obiettivi, i criteri e le procedure di valutazione sono precisati nelle direttive.

    25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2009 1749).

    Art. 16 Romancio

    1 Il candidato può domandare, al momento dell’iscrizione, che il romancio e la lin­gua d’esame siano considerati, assieme, prima lingua.

    2 Entrambe le materie sono oggetto di un esame scritto e di un esame orale e deter­minano in parti uguali la nota nella prima lingua.

    Art. 1726 Maturità bilingue

    1 Il candidato può conseguire un attestato con la menzione «maturità bilingue» se presenta tre materie d’esame in una seconda lingua.

    2 Le tre materie sono:

    a.
    la materia fondamentale storia;
    b.
    la materia fondamentale geografia;
    c.
    a scelta del candidato, una delle opzioni complementari biologia, filosofia o economia e diritto.27

    3 ...28

    4 La seconda lingua può essere scelta tra le lingue nazionali tedesco, francese e ita­liano. La SEFRI può autorizzare la scelta dell’inglese.

    5 La Commissione può adeguare il tipo di esame alle particolari esigenze della matu­rità bilingue.

    6 Può introdurre progressivamente le materie proposte a scelta.

    7 Disciplina nelle direttive le materie che possono essere scelte e la procedura d’esame.

    26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 363).

    27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2009 1749).

    28 Abrogato dal n. I dell’O del 22 apr. 2009, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2009 1749).

    Art. 18 Genere di esami

    1 Gli esami nelle materie fondamentali prima lingua, seconda lingua nazionale, terza lingua e matematica e nell’opzione specifica sono scritti e orali.

    2 Gli esami nelle materie fondamentali biologia, chimica, fisica, storia e geografia sono scritti.29

    3 Nell’opzione complementare l’esame è orale.

    4 Nella materia arti visive gli esami sono scritti e pratici. Se tale materia è opzione specifica, vi è anche un esame orale. Gli esami di musica comprendono un’inter­pretazione strumentale o vocale e una prova orale. Se tale materia è opzione speci­fica, vi è anche un esame scritto.

    5 ...30

    29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2009 1749).

    30 Abrogato dal n. I dell’O del 22 apr. 2009, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2009 1749).

    Art. 20 Esame completo ed esame parziale

    1 A scelta del candidato, l’esame può essere sostenuto in una sola sessione (esame completo) o ripartito in due sessioni (esame parziale).

    2 Nel secondo caso, il candidato comincia presentandosi al primo esame parziale.

    3 Il primo esame parziale verte sulle materie fondamentali seguenti:

    a.
    biologia;
    b.
    chimica;
    c.
    fisica;
    d.
    storia;
    e.
    geografia;
    f.
    arti visive o musica.31

    4 Il secondo esame parziale verte:

    a.
    sulle materie fondamentali:
    1.
    prima lingua,
    2.
    seconda lingua nazionale,
    3.
    terza lingua,
    4.
    matematica;
    b.
    sull’opzione specifica;
    c.
    sull’opzione complementare e
    d.
    sulla presentazione del lavoro di maturità.32

    5 Nelle direttive (art. 10 cpv. 1 lett. g) è regolamentata la sequenza degli esami in caso di ripetizione dell’esame completo o di un esame parziale.33

    31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2009 1749).

    32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 363).

    33 Introdotto dal n. I dell’O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2009 1749).

    Art. 21 Note, loro ponderazione e totale dei punti

    1 Le prestazioni in ognuna delle dodici materie e nel lavoro di maturità sono espresse in punti e mezzi punti. La nota migliore è 6, la peggiore 1; le note inferiori a 4 indicano prestazioni insufficienti.34

    2 Ogni nota degli esami orali è attribuita congiuntamente dall’esperto e dall’esami­natore. Nelle discipline sottoposte a parecchi tipi di esami, la nota finale è la media, arrotondata se necessario.

    3 l totale dei punti è dato dalla somma ponderata delle note nelle dodici materie e nel lavoro di maturità. Per la ponderazione sono applicati i coefficienti seguenti:

    a.
    alle note nelle materie fondamentali biologia, chimica, fisica, storia, geografia, arti visive o musica, nell’opzione complementare e nel lavoro di matu­rità: coefficiente 1;
    b.
    alle note nella prima lingua e nell’opzione specifica: coefficiente 3;
    c.
    alle note nella materia fondamentale scelta dal gruppo di cui all’articolo 14 capoverso 6 per l’esame a un livello di competenza superiore: coefficiente 3, alle note nelle altre due materie di questo gruppo: coefficiente 2.35

    34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2009 1749).

    35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2009 1749).

    Art. 22 Superamento dell’esame

    1 L’esame è superato se il candidato:

    a.
    ha ottenuto un totale di almeno 105 punti; o
    b.
    ha ottenuto tra 84 e 104,5 punti, non ha note insufficienti in più di quattro materie e la somma degli scarti di punto in rapporto a 4 in queste discipline è inferiore o uguale a 7.36

    2 L’esame non è superato se il candidato:

    a.
    non adempie le condizioni del capoverso 1;
    b.
    non si è presentato agli esami senza fornire tempestivamente ragioni fondate;
    c.
    si è servito di strumenti di lavoro non autorizzati o si è comportato in altro modo sleale;
    d.
    senza autorizzazione, non continua entro un anno gli esami incominciati.

    36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2009 1749).

    Art. 2337 Sanzioni

    1 Nei casi di cui all’articolo 22 capoverso 2 lettera c, il candidato è immediatamente escluso dalla sessione d’esame.

    2 Nei casi di cui all’articolo 22 capoverso 2 lettere b e c, l’esame è considerato non superato e tutte le note ottenute durante la sessione sono annullate.

    3 In caso di plagio del lavoro di maturità sono applicate le stesse sanzioni, eventualmente anche retroattivamente, dopo la conclusione della sessione d’esame.

    4 Nei casi particolarmente gravi di cui all’articolo 22 capoverso 2 lettera c, inclusi i casi di plagio, la Commissione può pronunciare l’esclusione del candidato per un tempo determinato.

    5 La sanzione è notificata al candidato dal presidente della sessione.

    6 Le disposizioni del presente articolo sono espressamente comunicate ai candidati prima dell’inizio degli esami.

    37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6125).

    Art. 24 Decisione sull’esame

    1 L’esaminatore e l’esperto confermano per iscritto l’esattezza delle note attribuite.

    2 Al termine degli esami parziali o dell’esame completo, le note sono ratificate dall’esperto e dal presidente della sessione. Inoltre, in ogni singolo caso si constata se l’esame è superato o no.

    3 ...38

    38 Abrogato dal n. I dell’O del 22 apr. 2009, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2009 1749).

    Art. 25 Attestato di maturità e comunicazione delle note

    1 Il candidato che ha superato l’esame riceve un attestato di maturità. L’attestato comprende:

    a.
    il cognome, il nome, il luogo di origine (per gli stranieri, il Paese di prove­nienza) e la data di nascita del titolare;
    b.
    la data e la sede della sessione;
    c.39
    le note delle dodici materie di maturità;
    d.40
    il titolo e la nota del lavoro di maturità;
    e.
    se è il caso, la menzione «maturità bilingue», con indicazione della seconda lingua;
    f.
    le firme dei presidenti della Commissione e della sessione;
    g.
    il riferimento alla presente ordinanza.

    2 Le note del primo esame parziale e le note di esami non superati sono pure comu­nicati per iscritto all’interessato dal presidente della Commissione.

    39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2009 1749).

    40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2009 1749).

    Art. 2641 Ripetizione dell’esame

    1 Il candidato che, dopo aver sostenuto l’esame completo o i due esami parziali, non ha superato l’esame ha diritto a un secondo tentativo.42

    2 Per il secondo tentativo può cambiare le materie seguenti:

    a.
    l’opzione specifica;
    b.
    l’opzione complementare;
    c.
    la materia della materia fondamentale «arti visive o musica»;
    d.
    la materia fondamentale scelta per l’esame a un livello di competenza superiore.

    3 Nel secondo tentativo il candidato deve ripetere gli esami in tutte le materie in cui ha ottenuto una nota inferiore a 4 nel primo tentativo. Deve inoltre redigere e presentare un nuovo lavoro di maturità se per il lavoro presentato nel primo tentativo ha ottenuto una nota inferiore a 4. Le note pari o superiori a 4 restano acquisite per due anni dopo la conclusione del tentativo d’esame; se non si ripresenta entro due anni dalla conclusione del primo tentativo d’esame, il candidato deve ripetere anche gli esami in cui ha ottenuto note pari o superiori a 4 e presentare un nuovo lavoro di maturità.

    4 È possibile ripetere gli esami o presentare un nuovo lavoro di maturità se la nota ottenuta è 4 o 4,5.

    5 Se si ripete un esame o si presenta un nuovo lavoro di maturità è presa in considerazione la nota ottenuta nel secondo tentativo.

    6 In caso di ripetizione dell’esame, il candidato deve pagare di nuovo la tassa d’iscrizione e la tassa d’esame (art. 7).

    41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2009 1749).

    42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6125).

    Art. 27 Disposizioni d’eccezione

    Nella misura in cui circostanze particolari lo esigano (p. es. nel caso di candidati andicappati), la Commissione può, su domanda debitamente motivata, accordare deroghe alle disposizioni della presente ordinanza. In ogni caso, lo scopo dell’esame secondo l’articolo 8 deve essere rispettato.

    Capitolo 3: Esami complementari

    Art. 28

    1 Nel quadro dell’esame svizzero di maturità, la Commissione può organizzare esami complementari. Questi esami sono destinati in particolare a titolari di maturità estere.43

    2 Il genere e numero di materie da esaminare sono retti dai disciplinamenti speciali degli organi competenti.

    43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2009 1749).

    Capitolo 4: Procedura di ricorso

    Art. 2944

    La procedura di ricorso contro decisioni della Commissione è retta dalle disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria.

    44 Nuovo testo giusta il n. II 27 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

    Capitolo 5: Disposizioni finali

    Art. 31 Disposizioni transitorie

    1 Agli esami di maturità fino al 31 dicembre 2011 si applica il diritto previgente.46

    2 Qualsiasi esame cominciato nelle condizioni definite dal vecchio diritto può essere terminato secondo questo diritto entro la fine del 2014.47

    3 La Commissione può introdurre progressivamente le opzioni specifiche e le op­zioni complementari definite nell’articolo 14 capoversi 3 e 4. Le materie offerte sono fissate nelle direttive.

    46 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2009 1749).

    47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2009 1749).

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