Art. 1 Principio
1 La presente ordinanza disciplina l’esame svizzero di maturità la cui riuscita conferisce l’attestato liceale di maturità.
2 L’attestato di maturità rilasciato secondo la presente ordinanza è equivalente agli attestati cantonali riconosciuti in base all’ordinanza del 15 febbraio 19954 sulla maturità (ORM) e al regolamento della CDPE del 16 gennaio 1995 sul riconoscimento degli attestati liceali di maturità.
4 RS 413.11