413.14 Ordinanza concernente l’esame complementare per l’ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale alle università cantonali e ai politecnici federali
Favoriten
In Entwicklung (-_-;)
Aa
Aa
Aa
  • Kontaktformular

    Sind Sie auf einen Fehler gestossen? Oder haben Sie eine Idee für zukünftige Funktionen? Gerne nehmen wir Ihr Feedback auf. Herzlichen Dank!

    Sie können optional Ihre Email-Adresse für allfällige Rückfragen angeben. Diesfalls stimmen Sie einer entsprechenden Bearbeitung dieser persönlichen Daten für den vorliegenden Zweck zu.

    Neben Ihrer Nachricht wird die aktuelle URL, Zeit und Datum der Nachricht sowie eine generische Information zur Art des genutzten Browsers mitgeschickt (bspw. "Chrome"). Die IP-Adresse oder sonstige Informationen werden nicht übermittelt oder gespeichert.

    Es sei im Weiteren auf die aktuelle Datenschutzerklärung verwiesen.

    Pinnwand Alle Elemente minimieren/maximieren Alle Elemente entfernen Pinnwand als PDF drucken

    Text vorbereiten...

    413.14

    Ordinanza

    concernente l’esame complementare per l’ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale alle università cantonali e ai politecnici federali1

    del 2 febbraio 2011 (Stato 1° gennaio 2017)

    1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4153).

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 39 capoverso 2 della legge del 4 ottobre 19912 sui PF; visto l’articolo 60 della legge del 23 giugno 20063 sulle professioni mediche; in esecuzione dell’Accordo amministrativo del 16 gennaio/15 febbraio 19954 tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) relativo al riconoscimento degli attestati di maturità,

    ordina:

    2 RS 414.110

    3 RS 811.11

    4 FF 1995 II 242, 2004 203

    Sezione 1: Disposizioni generali

    Art. 15 Oggetto

    La presente ordinanza disciplina l’esame complementare per l’ammissione dei titolari dei seguenti attestati alle università cantonali e ai politecnici federali:

    a.
    attestato federale di maturità professionale;
    b.
    attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale.

    5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4153).

    Art. 2 Scopo dell’esame complementare

    1 L’esame complementare ha lo scopo di consentire ai titolari di un attestato federale di maturità professionale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale di acquisire le conoscenze e le capacità generali necessarie per intraprendere studi universitari generali.6

    2 L’attestato di superamento dell’esame complementare, assieme all’attestato fede­rale di maturità professionale o all’attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello svizzero, vale come attestato equivalente alla maturità liceale svizzera o riconosciuta dalla Confederazione.7 In quanto tale, dà diritto all’ammis­sione:

    a.
    ai politecnici federali secondo la legge del 4 ottobre 1991 sui PF;
    b.
    agli esami federali per le professioni mediche secondo la legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche.

    3 L’ammissione alle università cantonali è retta dal diritto cantonale.

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4153).

    7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4153).

    Sezione 2: Esame complementare

    Art. 3 Principi

    1 L’esame complementare sottostà alla vigilanza della Commissione svizzera di maturità.

    2 Fatto salvo il capoverso 3, è organizzato dalla Commissione svizzera di maturità.

    3 La Commissione svizzera di maturità può, su proposta di un Cantone, autorizzare una scuola che rilascia attestati di maturità liceale riconosciuti dalla Confederazione a organizzare l’esame complementare. La condizione è che questa scuola proponga un corso di preparazione di un anno.

    Art. 4 Scopo dell’esame, sessioni, iscrizione, ammissione, tasse

    1 Allo scopo dell’esame, alle sessioni, all’iscrizione, all’ammissione e alle tasse si applicano per analogia:

    a.
    le disposizioni dell’ordinanza del 7 dicembre 19988 sull’esame svizzero di maturità;
    b.9
    le disposizioni dell’ordinanza del 3 novembre 201010 sulle tasse e le inden­nità per l’esame svizzero di maturità e gli esami complementari.

    2 Le sessioni d’esame, l’iscrizione e le tasse per l’esame complementare svolto nelle scuole cantonali sono rette dalle corrispondenti disposizioni cantonali.

    3 Le scuole autorizzate a organizzare l’esame complementare possono ammettere soltanto i candidati che hanno seguito il corso di preparazione di un anno.

    Art. 6 Direttive

    1 A complemento della presente ordinanza, la Commissione svizzera di maturità emana direttive. Esse disciplinano in particolare:

    a.
    i dettagli dell’ammissione;
    b.
    gli obiettivi e i programmi d’esame per le singole materie;
    c.
    la procedura d’esame e i criteri di valutazione;
    d.
    gli strumenti di lavoro ammessi all’esame;
    e.
    i gruppi di materie se l’esame è suddiviso in due sessioni.

    2 La Commissione svizzera di maturità elabora le direttive insieme alla Commissione federale di maturità professionale e alla Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie.11

    3 Le direttive sottostanno all’approvazione del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca12 e del Comitato della CDPE.

    11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4153).

    12 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013.

    Art. 7 Materie d’esame

    I candidati sostengono esami complementari nelle materie seguenti:

    a.
    prima lingua nazionale (tedesco, francese o italiano);
    b.
    seconda lingua nazionale (tedesco, francese o italiano) o inglese;
    c.
    matematica;
    d.
    scienze sperimentali (ambiti biologia, chimica e fisica);
    e.
    scienze umane e sociali (ambiti storia e geografia).
    Art. 8 Modalità d’esame

    Nelle materie d’esame si procede come segue:

    a.
    prima lingua nazionale: prova scritta e orale;
    b.
    seconda lingua nazionale o inglese: prova scritta e orale;
    c.
    matematica: prova scritta e orale;
    d.
    scienze sperimentali: prova scritta;
    e.
    scienze umane e sociali: prova scritta.
    Art. 9 Esame in due sessioni

    1 L’esame della Commissione svizzera di maturità può essere sostenuto come esame completo in un’unica sessione oppure suddiviso in due sessioni.

    2 Se svolto in una scuola, l’esame deve essere sostenuto come esame completo in un’unica sessione.

    Art. 10 Note, totale dei punti e ponderazione delle note

    1 Le prestazioni in ognuna delle cinque materie sono espresse in punti e mezzi punti. La nota migliore è 6, la peggiore 1; le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti.

    2 Le note delle prove orali sono attribuite congiuntamente dall’esperto e dall’esami­natore. Nelle materie oggetto di una prova scritta e di una prova orale, la nota finale è la media aritmetica arrotondata al mezzo punto.

    3 Il totale dei punti è dato dalla somma delle note nelle cinque materie.

    4 Tutte le note hanno lo stesso peso.

    Art. 11 Superamento dell’esame

    1 L’esame è superato se il candidato:

    a.
    ha ottenuto un totale di almeno 20 punti;
    b.
    non ha più di due note inferiori a 4; e
    c.
    non ha nessuna nota inferiore a 2.

    2 L’esame non è superato se il candidato:

    a.
    non adempie le condizioni del capoverso 1;
    b.
    non si presenta all’esame senza fornire tempestivamente ragioni fondate;
    c.
    senza autorizzazione, non continua l’esame iniziato;
    d.
    si serve di strumenti di lavoro non ammessi o si rende colpevole di altri comportamenti sleali.
    Art. 12 Sanzioni, valutazione dell’esame, attestato, deroghe e procedura di ricorso

    Alle sanzioni, alla valutazione dell’esame, all’attestato, alle deroghe, in particolare a favore delle persone con disabilità, e alla procedura di ricorso si applicano per analogia:

    a.
    le disposizioni dell’ordinanza del 7 dicembre 199813 sull’esame svizzero di maturità, se l’esame complementare è organizzato dalla Commissione svizzera di maturità;
    b.
    le disposizioni cantonali sull’esame liceale di maturità, se l’esame complementare è organizzato da una scuola.
    Art. 13 Ripetizione dell’esame

    1 L’esame può essere ripetuto una volta. Se l’esame è stato sostenuto in due sessioni, ogni parte può essere ripetuta una volta.

    2 Le prove nelle materie in cui il candidato ha ottenuto almeno la nota 5 al primo tentativo non devono essere ripetute.

    Sezione 3: Disposizioni finali

    Art. 15 Disposizioni transitorie

    1 Chi inizia l’esame alle condizioni definite dal diritto anteriore può portarlo a termine secondo questo diritto entro la fine del 2012.

    2 Chi non supera l’esame alle condizioni definite dal diritto anteriore, dal 1° maggio 2012 può ripeterlo soltanto secondo il nuovo diritto.

    WICHTIGER HINWEIS

    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

    In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.

    Willkommen bei Omnius EasyReaderbeta

    Omnius EasyReader ist ein Tool für ein effizienteres Arbeiten mit Schweizer Bundeserlassen.

    Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.

    Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.

    Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.

    Es sei im Weiteren auf die Hinweise in den Nutzungsbedingungen verwiesen.

        Tour durch die Funktionen gefällig?