413.141 Ordinanza COVID-19 esame complementare passerella 2022
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    413.141

    Ordinanza

    concernente l’esame complementare 2022 per l’ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale alle università cantonali e ai politecnici federali in relazione all’epidemia di COVID-19

    (Ordinanza COVID-19 esame complementare passerella 2022)

    del 18 marzo 2022 (Stato 1° aprile 2022)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 39 capoverso 2 della legge del 4 ottobre 19911 sui PF; visto l’articolo 60 della legge del 23 giugno 20062 sulle professioni mediche; in esecuzione dell’Accordo amministrativo del 16 gennaio /15 febbraio 19953 tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) relativo al riconoscimento degli attestati di maturità,

    ordina:

    1 RS 414.110

    2 RS 811.11

    3 FF 1995 II 242; 2004 203

    Art. 1 Oggetto, principi e scopo

    1 La presente ordinanza disciplina l’esame complementare 2022 per l’ammissione dei titolari di un attestato federale di maturità professionale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale alle università cantonali e ai politecnici federali (passerella 2022) in considerazione dell’epidemia di COVID-19.

    2 La passerella 2022 si svolge secondo le disposizioni dell’ordinanza del 2 febbraio 20114 concernente l’esame complementare per l’ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale alle università cantonali e ai politecnici federali, secondo le direttive 2020 del gennaio 20195 della Commissione svizzera di maturità (CSM) e nelle date prestabilite6. Sono fatte salve le disposizioni qui di seguito.

    3 La CSM e le scuole di maturità riconosciute da essa autorizzate garantiscono lo svolgimento della passerella 2022 nel rispetto delle norme sanitarie stabilite dalla Confederazione e dai Cantoni.

    4 Se la situazione epidemiologica non consente il regolare svolgimento della passerella 2022 per ragioni imperative di politica sanitaria, la passerella 2022 si svolge secondo gli articoli 2 e 3.

    5 La presente ordinanza si prefigge di fare in modo che la passerella 2022 si svolga secondo condizioni quadro per quanto possibile uniformi.

    4 RS 413.14

    5 www.sefri.admin.ch > Formazione > Maturità > Maturità liceale > Esame complementare passerella > Direttive 2020

    6 www.sefri.admin.ch > Formazione > Maturità > Maturità liceale > Esame complementare passerella > Termini d’iscrizione e date degli esami

    Art. 2 Esami scritti

    1 Se non è possibile svolgere gli esami scritti, è annullata l’intera sessione d’esame.

    2 Qualora possibile, prima dell’inizio dell’anno accademico 2022/2023 è organizzata una nuova sessione d’esame.

    Art. 3 Esami orali

    1 Se non è possibile svolgere gli esami orali, la sessione d’esame è interrotta, in deroga agli articoli 4 e 9 dell’ordinanza del 2 febbraio 20117 concernente l’esame complementare per l’ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale alle università cantonali e ai politecnici federali.

    2 Gli esami orali sono recuperati non appena possibile.

    Art. 4 Obbligo di comunicazione

    In caso di deroghe in virtù degli articoli 2 e 3, il Cantone in cui si sarebbe dovuto svolgere l’esame lo comunica immediatamente alla CSM.

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