413.16 Ordinanza COVID-19 esami di maturità liceale 2022
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    413.16

    Ordinanza sugli esami cantonali di maturità liceale 2022 in relazione all’epidemia di COVID-19

    (Ordinanza COVID-19 esami di maturità liceale 2022)

    del 18 marzo 2022 (Stato 1° aprile 2022)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 39 capoverso 2 della legge del 4 ottobre 19911 sui PF; visto l’articolo 60 della legge del 23 giugno 20062 sulle professioni mediche,

    ordina:

    Art. 1 Oggetto, principi e scopo

    1 La presente ordinanza disciplina gli esami cantonali di maturità liceale nel 2022 (esami di maturità 2022) in considerazione dell’epidemia di COVID-19.

    2 Gli esami di maturità 2022 si svolgono secondo le disposizioni dell’ordinanza del 15 febbraio 19953 sulla maturità (ORM) e delle normative cantonali pertinenti. Sono fatte salve le disposizioni qui di seguito.

    3 I Cantoni garantiscono lo svolgimento degli esami di maturità 2022 nel rispetto delle norme sanitarie stabilite dalla Confederazione e dai Cantoni.

    4 Se la situazione epidemiologica non consente il regolare svolgimento degli esami di maturità 2022 per ragioni imperative di politica sanitaria, i Cantoni possono derogare, nell’ambito della presente ordinanza, alle disposizioni per il riconoscimento definite nell’ORM.

    5 Lo scopo della presente ordinanza è che gli esami di maturità 2022:

    a.
    si possano svolgere nei Cantoni secondo condizioni quadro il più possibile uniformi; e
    b.
    permettano di verificare le necessarie competenze disciplinari e trasversali in maniera equivalente a quanto stabilito nell’ORM.
    Art. 3 Determinazione delle note di maturità

    1 Se in una materia che normalmente prevede sia un esame scritto sia un esame orale è possibile svolgere soltanto uno dei due esami, in deroga all’articolo 15 capoverso 1 lettera a ORM5 la nota di maturità è determinata per tre quarti sulla base dei risultati dell’ultimo anno in cui la materia è stata insegnata e per un quarto sulla base dei risultati dell’esame di maturità orale o scritto sostenuto dal candidato.

    2 Se in una materia non è possibile svolgere l’esame finale, in deroga all’articolo 15 capoverso 1 lettera a ORM la nota di maturità è determinata sulla base dei risultati dell’ultimo anno in cui la materia è stata insegnata.

    Art. 4 Obbligo di comunicazione

    In caso di deroghe ai sensi degli articoli 2 e 3, l’autorità cantonale competente lo comunica immediatamente alla Commissione svizzera di maturità.

    Art. 5 Mancato superamento dell’esame

    1 Ai maturandi che non hanno superato l’esame di maturità sulla base delle note determinate secondo l’articolo 3 il Cantone competente offre la possibilità di sostenere, in tempo utile prima dell’inizio del semestre autunnale 2022 delle scuole universitarie, gli esami che non sono stati svolti.

    2 Le note di maturità di questi esami sono determinate secondo le disposizioni ordinarie dell’articolo 15 ORM6 e le disposizioni cantonali pertinenti.

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