L’Accademia militare (ACMIL) presso il Politecnico federale di Zurigo (PFZ) è parte integrante dell’unità amministrativa «Istruzione superiore dei quadri dell’esercito» in seno all’Aggruppamento Difesa del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).
1 Quale centro di competenza svizzero l’ACMIL ha i compiti seguenti:
a.
assicura la formazione di base e il perfezionamento di aspiranti ufficiali di professione e di ufficiali di professione;
b.
svolge ricerca e insegnamento nel campo delle scienze militari;
c.
effettua valutazioni per la selezione dei quadri di professione e dei quadri di milizia.
2 L’ACMIL collabora con il PFZ per il ciclo di studi di bachelor in scienze politiche (ufficiali di professione) e il programma di perfezionamento «Diploma of Advanced Studies PFZ in scienze militari».
3 Il DDPS e il PFZ disciplinano in convenzioni sulle prestazioni le modalità della collaborazione e l’indennizzo delle prestazioni reciproche.
il comandante dell’ACMIL e il sostituto del comandante / capo dei corsi di formazione dell’ACMIL;
b.
gli insegnanti permanenti dell’ACMIL;
c.
gli assistenti;
d.
i comandanti di corso e i capigruppo nonché gli insegnanti specialisti.
2 Prima della nomina dei propri insegnanti, l’ACMIL consulta il PFZ.
3 In occasione del conferimento di mandati d’insegnamento nel settore delle scienze militari, il PFZ tiene di norma in considerazione gli insegnanti dell’ACMIL.
4 L’ACMIL può far capo regolarmente ad altri relatori per l’insegnamento.
1 L’ammissione ai corsi di formazione di base dell’ACMIL è retta dalle disposizioni applicabili al personale militare emanate dal DDPS in virtù dell’articolo 115 dell’ordinanza del 3 luglio 20012 sul personale federale.
2 L’ammissione ai cicli di studi e ai programmi di perfezionamento del PFZ è retta dalle disposizioni del PFZ.
3 Al ciclo di studi di bachelor in scienze politiche (ufficiali di professione) e al programma di perfezionamento «Diploma of Advanced Studies PFZ in scienze militari» si applicano i regolamenti degli studi del PFZ.
4 Il DDPS, d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri, autorizza l’ammissione di militari stranieri ai corsi di formazione che si svolgono presso l’ACMIL.
5 L’ACMIL può escludere la partecipazione di militari stranieri a determinate attività formative.
6 Il capo dell’esercito, d’intesa con la Segreteria generale del DDPS, emana le istruzioni necessarie, segnatamente quelle concernenti la formazione e le verifiche delle prestazioni nell’ambito della formazione nel settore di competenza dell’ACMIL, conformemente alla presente ordinanza.
1 Gli aspiranti ufficiali di professione che non sono in possesso di un diploma universitario, ma adempiono le condizioni di ammissione agli studi al PFZ, assolvono il ciclo di studi di bachelor in scienze politiche (ufficiali di professione) della durata regolamentare di tre anni e si sottopongono alle corrispondenti verifiche delle prestazioni del PFZ.
2 Per il ciclo di studi di bachelor in scienze politiche l’ACMIL offre, d’intesa con il PFZ, un insegnamento negli ambiti seguenti:
a.
condotta e comunicazione;
b.
studi strategici;
c.
storia militare;
d.
sociologia militare;
e.
psicologia e pedagogia militari;
f.
economia militare;
g.
lingue.
3 L’ACMIL, d’intesa con il PFZ, organizza nel sesto semestre i moduli pratici del ciclo di studi di bachelor e le corrispondenti verifiche delle prestazioni.
4 L’ACMIL completa il ciclo di studi di bachelor in scienze politiche con una formazione specialistica militare a sé stante orientata alla pratica denominata «corso di formazione di bachelor». Il corso si svolge parallelamente e successivamente agli studi su un arco di tempo complessivo di tre anni e mezzo.
1 Gli aspiranti ufficiali di professione che sono già titolari di un diploma universitario o di una scuola universitaria professionale assolvono il programma di perfezionamento «Diploma of Advanced Studies PFZ in scienze militari» della durata regolamentare di due semestri e si sottopongono alle corrispondenti verifiche delle prestazioni del PFZ.
2Per il programma di perfezionamento l’ACMIL offre, d’intesa con il PFZ, un insegnamento negli ambiti seguenti:
a.
condotta e comunicazione;
b.
studi strategici;
c.
storia militare;
d.
sociologia militare;
e.
psicologia e pedagogia militari;
f.
economia militare.
3 L’ACMIL completa il programma di perfezionamento con una formazione specialistica militare a sé stante orientata alla pratica denominata «corso di diploma». Il corso si svolge parallelamente e successivamente agli studi su un arco di tempo complessivo di un anno e mezzo.
1 Gli aspiranti ufficiali di professione titolari di un attestato federale di capacità ai sensi della legge del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale assolvono la Scuola militare della durata regolamentare massima di due anni.
2 La formazione nella Scuola militare comprende le seguenti discipline:
a.
condotta e comunicazione;
b.
studi strategici;
c.
politica di sicurezza;
d.
storia militare;
e.
sociologia militare;
f.
psicologia e pedagogia militari;
g.
economia militare;
h.
istruzione specialistica militare;
i.
lingue;
j.
cultura generale.
3 La Scuola militare comprende la redazione di un lavoro di diploma.
1 L’ACMIL organizza corsi di formazione per l’avanzamento per ufficiali di professione.
2 Oltre ai corsi di perfezionamento obbligatori per ufficiali di professione, l’ACMIL può organizzare anche corsi di perfezionamento supplementari per ufficiali di professione.
3 L’ACMIL verifica le conoscenze e le capacità degli allievi dei corsi di formazione per l’avanzamento e dei corsi di perfezionamento obbligatori.
4 L’ACMIL può partecipare a ulteriori programmi di perfezionamento del PFZ.
1 Chi conclude con successo il ciclo di studi di bachelor in scienze politiche (ufficiali di professione) riceve dal PFZ il diploma di «Bachelor of Arts PFZ in scienze politiche». Chi conclude con successo il corso di formazione di bachelor riceve inoltre il «Diploma federale di ufficiale di professione dell’Esercito svizzero» firmato dal capo del DDPS e dal capo dell’esercito.
2 Chi conclude con successo il programma di perfezionamento «Diploma of Advanced Studies PFZ in scienze militari» riceve il «Diploma of Advanced Studies PFZ in scienze militari» dal PFZ. Chi conclude con successo il corso di diploma riceve inoltre il «Diploma federale di ufficiale di professione dell’Esercito svizzero» firmato dal capo del DDPS e dal capo dell’esercito.
3 Chi conclude con successo la Scuola militare riceve il «Diploma federale di ufficiale di professione dell’Esercito svizzero» firmato dal capo del DDPS e dal capo dell’esercito.
4 Il comandante dell’ACMIL può rilasciare certificati per gli altri corsi.
Gli aspiranti ufficiali di professione sono assoggettati al diritto disciplinare del PFZ per la formazione in quest’istituzione. Sono fatti salvi il diritto penale e il diritto disciplinare militari nonché il diritto disciplinare conformemente al diritto in materia di personale federale.
La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2017.
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