414.131.52 Ordinanza sull’ammissione al PF di Zurigo
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    414.131.52

    Ordinanza del PF di Zurigo sull’ammissione agli studi del PF di Zurigo

    (Ordinanza sull’ammissione al PF di Zurigo)

    del 30 novembre 2010 (Stato 1° novembre 2017)

    La direzione del PF di Zurigo (direzione),

    visto l’articolo 16 della legge del 4 ottobre 19911 sui PF,

    ordina:

    Capitolo 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

    1 La presente ordinanza definisce i principi che disciplinano l’ammissione agli studi del Politecnico federale di Zurigo (PF di Zurigo).

    2 Le condizioni specifiche per l’ammissione ai singoli cicli di studio sono rette dalla presente ordinanza e dalle disposizioni di pertinenti accordi e direttive nazionali e internazionali.

    3 La presente ordinanza non si applica:

    a.
    al dottorato; a esso si applica l’ordinanza del 1° luglio 20082 sul dottorato del PF di Zurigo;
    b.3
    ai programmi della formazione continua universitaria; a essi si applica l’ordi­nanza del 26 marzo 20134 sulla formazione continua al PF di Zurigo.

    4 Per l’ammissione a cicli di studio per i quali il Consiglio dei PF ha stabilito delle restrizioni si applicano la presente ordinanza e le disposizioni d’ammissione speciali emanate dalla direzione5. Queste ultime possono divergere dai principi sanciti nella presente ordinanza.6

    2 RS 414.133.1

    3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PF di Zurigo del 4 lug. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 3811).

    4 RS 414.134.1

    5 Verordnung der ETH Zürich vom 1. November 2016 über die Zulassungsbeschränkungen zum Bachelor-Studiengang Humanmedizin an der ETH Zürich (Pilotphase 2017–2023), RSETHZ 310.51 (), solo in tedesco.

    6 Introdotto dal n. I dell’O della direzione del PF di Zurigo del 4 lug. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 3811).

    Art. 2 Anno di studio e inizio degli studi

    1 Al PF di Zurigo l’anno di studio inizia con il semestre autunnale.

    2 L’ammissione al primo anno degli studi di bachelor e la prima ammissione agli studi di bachelor sono possibili solo all’inizio del semestre autunnale.

    3 L’ammissione agli studi di master e ai cicli di studio della formazione didattica, nonché la riammissione e il cambio del ciclo di studio a livello di bachelor sono possibili anche all’inizio del semestre primaverile, a condizione che questa possibi­lità sia prevista nel corrispondente ciclo di studio.

    Art. 3 Definizione di «termini relativi agli studi»

    Per «termini relativi agli studi» s’intendono tutti i termini che riguardano gli studi, in particolare:

    a.
    la durata massima consentita degli studi di bachelor e di master e per i cicli di studio della formazione didattica;
    b.
    i termini per l’iscrizione alle verifiche delle prestazioni e per il ritiro dell’iscrizione;
    c.
    i termini entro cui sostenere le verifiche delle prestazioni;
    d.
    i termini individuali disposti dal rettore.
    Art. 4 Prolungamento e riduzione della durata massima consentita degli studi

    1 Se l’ammissione a un ciclo di studio master è vincolata all’obbligo di acquisire crediti supplementari del Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (crediti ECTS), questo obbligo dà diritto, a partire da un determinato numero di crediti ECTS supplementari richiesti, a un prolungamento della durata massima consentita degli studi. La direzione disciplina i dettagli su proposta del rettore.

    2 Se al momento dell’ammissione, della riammissione agli studi o del cambio del ciclo di studio vengono computati crediti ECTS acquisiti per prestazioni di studio fornite in precedenza, la durata massima consentita degli studi è ridotta in misura corrispondente. I dettagli sono disciplinati negli articoli 43–45.7

    7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PF di Zurigo del 4 lug. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 3811).

    Capitolo 2: Principi per l’ammissione, l’immatricolazione e l’exmatricolazione

    Sezione 1: Principi per l’ammissione e l’immatricolazione

    Art. 58 Principi

    1 Per essere ammesso agli studi il candidato deve attestare che ha svolto la formazione preliminare necessaria per il ciclo di studio scelto e di disporre delle necessarie conoscenze linguistiche.

    2 L’immatricolazione è sempre effettuata per un determinato ciclo di studio.

    3 Chi è ammesso a un determinato ciclo di studio non acquisisce automaticamente il diritto di accedere a un altro ciclo di studio.

    8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PF di Zurigo del 4 lug. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 3811).

    Art. 69 Ostacolo all’ammissione dato dall’incapacità di studiare

    1 Se indizi lasciano supporre che la persona che chiede di essere ammessa agli studi non è in grado di studiare per motivi medici, il rettore può chiedere un certificato medico.

    2 Gli studenti che sono stati exmatricolati dal PF di Zurigo sulla base di un certificato medico attestante la loro incapacità di studiare possono essere riammessi solo su presentazione di un certificato medico che attesti la loro capacità di studiare.

    3 Se nei casi di cui ai capoversi 1 e 2 il certificato non costituisce una base decisionale sufficiente, su proposta del rettore la direzione può ordinare una visita dal medico di fiducia.

    4 La decisione di negare l’ammissione per incapacità di studiare è presa dalla direzione su proposta del rettore.

    9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PF di Zurigo del 4 lug. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 3811).

    Art. 6a10 Altri ostacoli all’ammissione

    1 Se atti documentati di una persona che chiede di essere ammessa agli studi costituiscono buoni motivi per ritenere che l’ammissione potrebbe mettere in pericolo l’esercizio del PF di Zurigo o la sicurezza dei suoi membri, la direzione può rifiutare l’ammissione su proposta del rettore.

    2 Se nel quadro della procedura di ammissione emerge che la persona che chiede di essere ammessa si comporta in modo disonesto, in particolare se fornisce indicazioni errate o incomplete o presenta documenti errati o incompleti, il rettore ne respinge la domanda di ammissione. Il rettore può inoltre negare alla persona in questione l’ammissione a qualsiasi tipo di studio presso il PF di Zurigo per al massimo tre anni.

    3 Se un’infrazione secondo il capoverso 2 adempie anche la fattispecie di reato secondo il diritto federale o cantonale, il PF di Zurigo sporge denuncia. In caso di reato perseguibile a querela di parte si può rinunciare alla denuncia.

    4 Le persone che al PF di Zurigo o in un’altra scuola universitaria sono state escluse definitivamente dal proseguimento degli studi in un determinato ciclo restano escluse dall’ammissione a cicli di studio corrispondenti al PF di Zurigo, in applicazione analogica dell’articolo 40.

    5 In caso di riammissione al PF di Zurigo, si applicano gli ostacoli all’ammissione di cui all’articolo 42.

    6 Inoltre, una volta avvenuta la exmatricolazione da parte del PF di Zurigo si applicano gli ostacoli all’ammissione di cui all’articolo 21 capoverso 4.

    10 Introdotto dal n. I dell’O della direzione del PF di Zurigo del 4 lug. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 3811).

    Art. 7 Domanda di ammissione agli studi

    1 Chi intende studiare al PF di Zurigo deve presentare una domanda di ammissione. Con la presentazione della domanda di ammissione si avvia la procedura d’immatricolazione.

    2 Per l’ammissione va versata una tassa d’iscrizione secondo l’ordinanza del 31 maggio 199511 sulle tasse nel settore dei PF. Sono esonerati dal pagamento di questa tassa gli studenti provenienti dal Politecnico federale di Losanna (PF di Losanna).12

    3 Il rettore stabilisce le date, i termini e i documenti necessari per l’ammissione. Queste informazioni sono pubblicate in modo adeguato, in particolare sul sito Internet del PF di Zurigo.

    4 Non si entra nel merito della domanda se:

    a.
    non è stata presentata entro il termine o nella forma richiesti; oppure
    b.13
    non è stata versata la tassa d’iscrizione.

    5 In caso di cicli di studio interuniversitari (cicli di studio joint degree), il PF di Zurigo può demandare interamente o parzialmente a una delle scuole universitarie partecipanti la competenza della procedura d’immatricolazione. I dettagli vanno disciplinati in un accordo fra le scuole universitarie partecipanti.

    11 RS 414.131.7

    12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PF di Zurigo del 4 lug. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 3811).

    13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PF di Zurigo del 4 lug. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 3811).

    Art. 11 Studi paralleli15

    1 Non è ammessa l’immatricolazione contemporanea a più cicli di studio dello stesso livello. Sono fatti salvi i cicli di studio della formazione didattica.

    2 Le circostanze legate alla frequenza di studi paralleli a diversi livelli, in particolare un maggiore onere per gli studenti o la sovrapposizione di date e scadenze, non sono riconosciute come motivo per prorogare la durata degli studi o per richiedere altre deroghe.16

    15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PF di Zurigo del 4 lug. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 3811).

    16 Introdotto dal n. I dell’O della direzione del PF di Zurigo del 4 lug. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 3811).

    Art. 1217 Immatricolazione in più scuole universitarie

    1 Chi è immatricolato in un’altra scuola universitaria non può essere immatricolato allo stesso tempo al PF di Zurigo. Fanno eccezione:

    a.
    gli studenti in scambio e gli studenti ospiti;
    b.
    gli studenti che frequentano cicli di studio interuniversitari;
    c.
    gli studenti immatricolati al PF di Zurigo esclusivamente in cicli di studio della formazione didattica.

    2 In singoli casi il rettore può autorizzare su richiesta altre deroghe al principio di cui al capoverso 1, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

    a.
    gli studenti entrano al PF di Zurigo per un ciclo di studi di bachelor o master;
    b.
    sono titolari almeno di un titolo bachelor;
    c.
    le loro prestazioni di studio sono estremamente elevate, come risulta dalle note e dal numero di crediti ECTS conseguiti a semestre;
    d.
    l’altra scuola universitaria è d’accordo con l’immatricolazione contemporanea al PF di Zurigo.

    3 L’articolo 11 capoverso 2 si applica per analogia.

    17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PF di Zurigo del 4 lug. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 3811).

    Art. 13 Congedo

    1 Gli studenti in congedo restano immatricolati. Essi devono iscriversi a ogni semestre e versare i contributi obbligatori per semestre ed eventualmente altre tasse, in particolare se durante il congedo seguono materie separate.

    2 I termini relativi agli studi di cui all’articolo 3 non vengono interrotti dal congedo.

    Art. 14 Corsi con ammissione limitata

    1 Se la frequenza di corsi presuppone determinate conoscenze o il superamento di verifiche delle prestazioni, gli studenti devono fornire i relativi attestati.

    2 I docenti possono rifiutare l’ammissione a tali corsi se tali attestati non sono for­niti.

    3 Su proposta di un dipartimento, il rettore può riservare la frequenza di taluni corsi agli studenti di un determinato ciclo di studio.

    4 I dipartimenti possono limitare il numero dei partecipanti ai corsi. Sono fatti salvi i corsi contrassegnati come obbligatori nel programma dei corsi.

    Art. 15 Obbligo dell’immatricolazione

    1 Gli studenti devono essere immatricolati al PF di Zurigo fintanto che usufruiscono delle prestazioni offerte.

    2 Rientrano in particolare nelle prestazioni offerte i corsi, le verifiche delle prestazioni, l’assegnazione di crediti ECTS, la consulenza e l’assistenza, l’uso delle biblioteche e delle raccolte, nonché i servizi informatici.

    Art. 16 Attestato d’immatricolazione

    1 Chi usufruisce delle prestazioni del PF di Zurigo o delle organizzazioni dei membri del PF di Zurigo deve dimostrare, su richiesta, presentando la tessera del PF di Zurigo (tessera di legittimazione), che è legittimato a usufruire delle corrispondenti prestazioni.18

    2 Chi non osserva quest’obbligo o non può dimostrare di essere legittimato a usu­fruire delle prestazioni è escluso dalla corrispondente prestazione.

    Art. 17 Conto di posta elettronica e carattere vincolante delle informazioni

    1 Con l’immatricolazione è assegnato agli studenti un conto di posta elettronica personale del PF di Zurigo con relativa casella postale elettronica.

    2 Gli studenti sono tenuti a consultare regolarmente la casella postale elettronica.

    3 Le informazioni che riguardano gli studi sono considerate vincolanti dal momento in cui sono consultabili nella casella postale elettronica del PF di Zurigo.

    Art. 18 Cambiamento dell’indirizzo e di altri dati personali

    1 Gli studenti sono tenuti a immettere tempestivamente i cambiamenti d’indirizzo nell’apposita applicazione del PF di Zurigo. Gli invii postali al vecchio indirizzo sono considerati legalmente recapitati se non è stato notificato il cambiamento dell’indirizzo.

    2 Gli studenti sono tenuti a notificare tempestivamente ai servizi accademici19 ogni cambia­mento degli altri dati personali. La notifica deve essere fatta per scritto e presen­tando i relativi documenti ufficiali.

    19 Nuovo termine giusta il n. I dell’O della direzione del PF di Zurigo del 4 lug. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 3811). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

    Sezione 2: Exmatricolazione

    Art. 19 Effetti

    Con l’exmatricolazione si estinguono tutti i diritti acquisiti con l’immatricolazione.

    Art. 20 Exmatricolazione da parte degli studenti

    1 Gli studenti che vogliono abbandonare il PF di Zurigo prima di aver concluso gli studi trasmettono ai servizi accademici, per scritto o oralmente, una dichiarazione di abban­dono (dichiarazione di exmatricolazione).

    2 Il rettore disciplina le modalità della procedura di exmatricolazione. Esse sono pubblicate in modo appropriato, in particolare sul sito Internet del PF di Zurigo.

    Art. 21 Exmatricolazione da parte del PF di Zurigo

    1 Chi consegue il diploma in un ciclo di studio è exmatricolato automaticamente alla data della decisione di conclusione degli studi (conferimento del diploma).

    2 Gli studenti vengono inoltre exmatricolati in particolare se:

    a.
    sono stati ammessi agli studi fornendo indicazioni inesatte o incomplete;
    b.
    non si iscrivono al semestre;
    c.
    non rispettano i termini di pagamento della tassa d’iscrizione, dei contributi obbligatori per semestre e di eventuali altre tasse;
    d.
    sono stati esclusi definitivamente dal proseguimento degli studi in un determinato ciclo;
    e.
    sono oggetto di un provvedimento disciplinare secondo il regolamento disciplinare del 2 novembre 200420 del PF di Zurigo; oppure
    f.
    un certificato medico attesta la loro incapacità di studiare.

    3 Se vi è il sospetto di un’incapacità di studiare, il rettore può richiedere un certifi­cato medico. Se il certificato non costituisce una base decisionale sufficiente, su proposta del rettore la direzione può ordinare una visita dal medico di fiducia. Qualora venga rifiutata, la direzione decide definitivamente.

    4 Con l’exmatricolazione secondo il capoverso 2, il rettore può ordinare ulteriori provvedimenti. Tra questi rientra in particolare la condizione che un’eventuale riammissione al PF di Zurigo sia possibile soltanto alla scadenza di un determinato periodo. Valgono i seguenti termini:

    a.
    nei casi di cui al capoverso 2 lettera a: al massimo tre anni;
    b.
    nei casi di esclusione secondo il capoverso 2 lettera e: la durata dell’esclu­sione;
    c.
    negli altri casi di cui al capoverso 2: al massimo dodici mesi.21

    20 RS 414.138.1

    21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PF di Zurigo del 4 lug. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 3811).

    Capitolo 3: Ammissione agli studi di bachelor

    Sezione 1: Condizioni di ammissione generali e specifiche

    Art. 22

    1 Chi vuole essere ammesso agli studi di bachelor del PF di Zurigo deve soddisfare le condizioni di cui agli articoli 23–30.

    2 Deve inoltre soddisfare eventuali condizioni di ammissione specifiche; tra queste rientrano in particolare le condizioni di ammissione per i titolari di attestati di studi preuniversitari esteri o internazionali.

    3 Il rettore aggiorna ogni anno le condizioni di ammissione specifiche per i vari Paesi e per gli attestati di studi preuniversitari riconosciuti in base alle attuali disposizioni e raccomandazioni fondamentali della Camera «scuole universitarie» della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie22 e li pubblica in modo adeguato, in particolare sul sito Internet del PF di Zurigo23.24

    22 www.swissuniversities.ch > Servizi > Ammissione all’università > Paesi

    23 www.ethz.ch > Studium > Anmeldung/Bewerbung > Bachelor-Studium

    24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PF di Zurigo del 4 lug. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 3811).

    Sezione 2: Ammissione senza esame

    Art. 23 Attestati svizzeri di studi preuniversitari

    1 Sono ammessi senza esame agli studi di bachelor del PF di Zurigo i titolari di uno dei seguenti attestati svizzeri di studi preuniversitari:

    a.
    attestato di maturità federale o riconosciuto dalla Confederazione o attestato equivalente rilasciato da una scuola media superiore svizzera o del Liechtenstein;
    b.25
    attestato federale di maturità professionale o attestato di maturità professionale del Liechtenstein riconosciuto dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) in combinazione con l’attestato di superamento degli esami complementari;
    bbis.26
    attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale in combinazione con l’attestato di superamento degli esami complementari;
    c.
    bachelor, diploma, licenza o esame di Stato di una scuola universitaria svizzera (primo titolo di fine studio universitario);
    d.
    bachelor o diploma di una scuola universitaria professionale (SUP) riconosciuta dalla Confederazione;
    e.27
    diploma di una scuola tecnica superiore (STS) con un titolo svizzero di scuola universitaria professionale (titolo SUP) riconosciuto dalla SEFRI;
    f.
    bachelor o diploma di un’alta scuola pedagogica svizzera;
    g.
    diploma svizzero d’insegnante di scuola primaria con una formazione quinquennale o maturità pedagogica conseguita nel 2000 o successivamente;
    h.
    certificato attestante che il candidato ha seguito due anni di studi secondo il piano di studi ordinario e superato tutti gli esami pertinenti o l’esame intermedio (esame propedeutico) in una scuola universitaria svizzera; l’ammis­sione senza esame è limitata in questo caso all’indirizzo di studio seguito finora.

    2 Può essere richiesta l’attestazione di sufficienti conoscenze di tedesco.

    25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PF di Zurigo del 4 lug. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 3811).

    26 Introdotta dal n. I dell’O della direzione del PF di Zurigo del 4 lug. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 3811).

    27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PF di Zurigo del 4 lug. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 3811).

    Art. 24 Attestati esteri di studi preuniversitari

    1 Sono ammessi senza esame agli studi di bachelor del PF di Zurigo i titolari di uno dei seguenti attestati esteri di studi preuniversitari:

    a.
    attestato di una scuola media superiore di formazione generale corrispon­dente a una maturità liceale svizzera per quanto riguarda lo scopo, l’appro­fondimento e l’ampiezza della formazione, che inoltre:
    1.
    soddisfi completamente le condizioni di cui all’articolo 25, e
    2.
    nello Stato di rilascio corrisponda al titolo più alto del livello secondario II;
    b.
    inoltre, per gli studenti provenienti da Stati che hanno ratificato la con­venzione dell’11 aprile 199728 sul riconoscimento delle qualifiche relative all’insegnamento superiore nella regione europea:
    1.
    bachelor, diploma, licenza o esame di Stato di un ciclo di studi completo di almeno tre anni (piano di studi ordinario) conseguito in una scuola universitaria dello Stato di rilascio dell’attestato corrispondente al PF di Zurigo (primo titolo di fine studio universitario); per il titolo di studio vale inoltre quanto segue:
    deve essere stato conseguito in un indirizzo di studio offerto anche in una scuola universitaria svizzera, e
    tutte le prestazioni di studio relative al titolo sono state conseguite presso una scuola universitaria corrispondente al PF di Zurigo,
    2.
    diploma di una scuola media superiore di formazione generale che soddisfa solo in parte le condizioni di cui alla lettera a, con l’aggiunta di un certificato attestante che il candidato ha seguito almeno due anni di studi secondo il piano di studi ordinario e superato tutti gli esami pertinenti in una scuola universitaria estera corrispondente al PF di Zurigo; l’ammissione senza esame è limitata in questo caso all’indirizzo di studio seguito;
    c.
    inoltre, per gli studenti provenienti da altri Stati: bachelor, diploma, licenza o esame di Stato di un ciclo di studi di almeno tre anni (piano di studi ordinario) di una scuola universitaria estera corrispondente al PF di Zurigo nelle discipline matematica, scienze naturali, ingegneria o medicina (primo titolo di fine studio universitario).29

    2 Nel caso di diplomi rilasciati da Stati con cui sono stati stipulati accordi bilaterali sulle equivalenze nel settore universitario, l’ammissione è retta dal corrispondente accordo.

    3 Può essere richiesta l’attestazione di sufficienti conoscenze di tedesco.

    28 RS 0.414.8

    29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PF di Zurigo del 4 lug. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 3811).

    Art. 25 Disposizioni particolari per l’ammissione sulla base di attestati di maturità esteri

    1 Gli attestati di maturità esteri danno diritto all’ammissione senza esame agli studi di bachelor del PF di Zurigo se:

    a.
    le condizioni di cui all’articolo 24 capoversi 1 lettera a e 3 sono soddisfatte;
    b.
    negli ultimi due anni della scuola media superiore le materie seguenti sono state ininterrottamente materie d’insegnamento e d’esame, nonché materie dell’esame finale:
    1.
    matematica,
    2.
    fisica, chimica o biologia,
    3.
    una lingua;
    c.
    la media delle note ottenute nelle tre materie d’esame di cui alla lettera a è pari o superiore al 70 per cento del valore massimo;
    d.
    negli ultimi tre anni di scuola erano materie d’insegnamento altre quattro delle materie seguenti: fisica, scienze naturali, informatica, una lingua, geografia, storia, economia; e
    e.
    un certificato ufficiale conferma che l’attestato di maturità garantisce l’accesso generale alle scuole universitarie dello Stato di rilascio.30

    2 Il rettore può inoltre esigere:

    a.31
    la prova che il candidato è ammesso agli studi nell’indirizzo scelto in una scuola universitaria del Paese di provenienza (Stato di rilascio dell’attestato) corrispondente al PF di Zurigo; la prova dell’ammissione per il posto di studio deve valere per lo stesso anno di studio in cui è prevista l’immatrico­lazione al PF di Zurigo;
    b.
    una nota minima finale dell’attestato di maturità.

    3 Nel caso di attestati di maturità per i quali il PF di Zurigo ha concluso un relativo accordo, l’ammissione senza esame può essere accordata eccezionalmente anche se le condizioni di cui al capoverso 1 non sono completamente soddisfatte.

    30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PF di Zurigo del 4 lug. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 3811).

    31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PF di Zurigo del 4 lug. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 3811).

    Art. 26 Esame di ammissione e corso di preparazione al PF di Losanna

    1 Chi ha superato l’esame di ammissione al PF di Losanna o ha terminato con successo il cours de mathématiques spéciales (CMS) è ammesso senza esame agli studi di bachelor del PF di Zurigo, nella misura in cui il PF di Zurigo avrebbe preso la stessa decisione in merito all’ammissione. Negli altri casi sono richiesti esami complementari.

    2 Può essere richiesta l’attestazione di sufficienti conoscenze di tedesco.

    Sezione 3: Ammissione con esame

    Art. 27 Esame di ammissione: condizioni di ammissione e modalità32

    1 L’accesso all’esame di ammissione presuppone l’attestazione di sufficienti conoscenze di tedesco.33

    1bis Il rettore disciplina le modalità dell’esame di ammissione in un regolamento separato. Definisce le materie d’esame d’intesa col PF di Losanna.34

    2 Le materie d’esame sono conformi agli obiettivi degli studi definiti nell’ordinanza del 15 febbraio 199535 sulla maturità e tengono conto delle esigenze particolari del PF di Zurigo.

    3 L’esame di ammissione si svolge in lingua tedesca, salvo che non verta su una lingua straniera.

    4 Le materie e le discipline dell’esame di ammissione sono pubblicate in modo appropriato, in particolare sul sito Internet del PF di Zurigo.

    32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PF di Zurigo del 4 lug. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 3811).

    33 Introdotto dal n. I dell’O della direzione del PF di Zurigo del 4 lug. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 3811).

    34 Originario cpv. 1.

    35 RS 413.11

    Art. 28 Ammissione con esame ridotto

    Sono ammessi agli studi di bachelor del PF di Zurigo, previo superamento dell’esame di ammissione ridotto, i titolari di uno dei seguenti attestati:

    a.36
    attestato di maturità liceale cantonale o del Liechtenstein che non soddisfa l’articolo 23 capoverso 1 lettera a;
    b.
    diploma svizzero d’insegnante che non soddisfa l’articolo 23 capoverso 1 lettera a, f o g;
    c.37
    attestato di maturità liceale estero, non professionale, che non dà diritto all’ammissione senza esame ai sensi dell’articolo 24 capoverso 1 lettera a, ma che nel Paese in cui è stato rilasciato garantisce l’accesso generale a una scuola universitaria; il rettore può inoltre esigere la prova che il candidato è ammesso agli studi di una scuola universitaria dello Stato di rilascio dell’attestato corrispondente al PF di Zurigo.

    36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PF di Zurigo del 4 lug. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 3811).

    37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PF di Zurigo del 4 lug. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 3811).

    Art. 29 Ammissione con esame completo

    Chi non soddisfa nessuna delle condizioni di cui all’articolo 28 è ammesso agli studi di bachelor del PF di Zurigo soltanto se supera l’esame di ammissione completo.

    Sezione 4: Ciclo di studio bachelor in scienze politiche38

    38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PF di Zurigo del 4 lug. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 3811).

    Art. 30

    Per l’ammissione al ciclo di studio bachelor in scienze politiche si applicano, oltre alle condizioni di cui agli articoli 23–29, le condizioni rette:39

    a.40
    dalle disposizioni della convenzione sulle prestazioni dell’8 febbraio/11 marzo 201141 tra il PF di Zurigo e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport per il ciclo di studi bachelor in scienze politiche (ufficiale di carriera); e
    b.
    dall’articolo 4 capoversi 2 e 3 dell’ordinanza del 24 settembre 200442 concernente l’Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo.

    39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PF di Zurigo del 4 lug. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 3811).

    40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PF di Zurigo del 4 lug. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 3811).

    41 Disponibile in Internet (unicamente in tedesco) all’indirizzo: www.rechtssammlung.ethz.ch (RSETHZ 801.1)

    42 RS 414.131.1

    Capitolo 4: Ammissione agli studi di master

    Art. 31 Condizioni generali di ammissione

    1 L’ammissione agli studi di master del PF di Zurigo presuppone:

    a.43
    un bachelor con prestazioni di studio pari ad almeno 180 crediti ECTS conferito da una scuola universitaria riconosciuta dal PF di Zurigo o un titolo di fine studio perlomeno equivalente in un indirizzo di studio qualificante per il ciclo di studio master scelto; e
    b.
    le conoscenze linguistiche necessarie per gli studi scelti.

    2 I dipartimenti possono stabilire ulteriori condizioni per l’ammissione ai cicli di studio master specializzati. Esse devono essere uguali per tutti i candidati.

    3 Un bachelor di una scuola universitaria dà diritto all’ammissione al corso di master del PF di Zurigo solo se nel sistema universitario in cui è stato conseguito consente l’ammissione senza condizioni al corso di master universitario scelto. Il rettore può inoltre esigere la prova che il candidato aveva un posto di studio nell’indirizzo scelto in una scuola universitaria dello Stato di rilascio dell’attestato corrispondente al PF di Zurigo. La prova dell’ammissione per il posto di studio deve valere per lo stesso anno di studio in cui è prevista l’immatricolazione al PF di Zurigo.44

    43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PF di Zurigo del 4 lug. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 3811).

    44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PF di Zurigo del 4 lug. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 3811).

    Art. 32 Condizioni di ammissione specifiche

    1 ...45

    2 Ogni dipartimento formula le condizioni di ammissione specifiche per i diversi cicli di studio master di sua competenza. Definisce in particolare:

    a.
    gli indirizzi di studio qualificanti per il ciclo di studio master;
    b.
    le conoscenze e competenze necessarie in ogni disciplina;
    c.
    le conoscenze linguistiche necessarie;
    d.
    inoltre, nei cicli di studio master specializzati: le condizioni relative alle prestazioni (nota minima ecc.).

    3 Nei casi in cui tra l’acquisizione del titolo di fine studio qualificante e la domanda di ammissione agli studi di master del PF di Zurigo sono trascorsi più di quattro anni, un’ammissione vincolata a obblighi può essere prevista anche per i titoli di studio che normalmente danno diritto all’ammissione senza obblighi a un determinato ciclo di studio master.

    4 Le condizioni di ammissione devono essere approvate dal rettore.

    5 Sono fissate per scritto nel corrispondente regolamento degli studi e pubblicati in modo appropriato, in particolare sul sito Internet del PF di Zurigo.

    45 Abrogato n. I dell’O della direzione del PF di Zurigo del 4 lug. 2017, con effetto dal 1° nov. 2017 (RU 2017 3811).

    Art. 33 Ammissione vincolata a condizioni o obblighi

    In casi singoli, a seconda della qualifica e delle conoscenze in possesso del candi­dato, il dipartimento può far dipendere l’ammissione dall’attestazione di ulteriori conoscenze e competenze. Queste devono:

    a.
    essere attestate prima dell’ammissione agli studi di master (ammissione vincolata a condizioni); oppure
    b.
    essere acquisite durante gli studi di master entro il termine fissato (ammissione vincolata a obblighi).
    Art. 3446 Bachelor di un PF

    1 Un bachelor del PF di Zurigo dà diritto all’ammissione perlomeno a un ciclo di studio master consecutivo del PF di Zurigo. È fatto salvo il bachelor del ciclo di studio bachelor in scienze politiche.

    2 Un bachelor del PF di Losanna dà diritto all’ammissione a un ciclo di studio master consecutivo del PF di Zurigo nell’indirizzo corrispondente. È fatta salva l’attestazione delle conoscenze linguistiche necessarie per il ciclo di studio scelto.

    46 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PF di Zurigo del 4 lug. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 3811).

    Capitolo 5: Ammissione ad altri studi

    Art. 35 Formazione didattica

    1 Le condizioni per l’ammissione ai cicli di studio della formazione didattica sono disciplinati nei corrispondenti regolamenti degli studi.

    2 Possono divergere dai principi definiti nella presente ordinanza.

    Art. 3647 Programma di scambio

    1 Chi è immatricolato in una scuola universitaria che ha concluso con il PF di Zurigo un accordo di scambio può essere ammesso per un programma di scambio al PF di Zurigo, sempre che siano soddisfatte le condizioni di ammissione stabilite nel rela­tivo accordo. Le modalità sono rette dall’accordo.

    2 Le restrizioni per l’ammissione applicabili ai normali studenti valgono anche per gli studenti in scambio.

    3 Gli studenti in scambio non possono conseguire titoli accademici al PF di Zurigo.

    4 Il rettore stabilisce le modalità amministrative di ammissione.

    47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PF di Zurigo del 4 lug. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 3811).

    Art. 37 Studenti ospiti

    1 Chi è immatricolato in una scuola universitaria abilitata a svolgere dottorati e non può frequentare il PF di Zurigo nell’ambito di un accordo di scambio può essere ammesso al PF di Zurigo come studente ospite.48

    2 Non sussiste alcuna pretesa all’ammissione come studente ospite.

    3 L’ammissione come studente ospite è limitata a due semestri.

    4 Le restrizioni per l’ammissione applicabili ai normali studenti valgono anche per gli studenti ospiti.

    5 L’ammissione degli studenti ospiti e la loro frequenza delle materie separate richiedono l’approvazione del dipartimento responsabile del relativo ciclo di studio. I dipartimenti sono autorizzati a limitare il numero dei posti per studenti ospiti.

    6 Gli studenti ospiti non possono conseguire titoli accademici al PF di Zurigo.

    7 Il rettore stabilisce le modalità amministrative di ammissione.49

    48 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PF di Zurigo del 4 lug. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 3811).

    49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PF di Zurigo del 4 lug. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 3811).

    Art. 38 Studenti di specializzazione

    1 Chi è immatricolato in una scuola universitaria che ha concluso con il PF di Zurigo un corrispondente accordo o chi partecipa a un programma di formazione per il quale è stato stipulato un accordo con il PF di Zurigo può frequentare al PF di Zurigo singoli corsi e sostenere le relative verifiche delle prestazioni come studente di specializzazione.50

    1bis È inoltre ammesso come studente di specializzazione chi si è immatricolato come dottorando presso un’altra scuola universitaria svizzera, purché il direttore di tesi confermi per iscritto che la frequenza di singoli corsi al PF di Zurigo avviene nell’ambito degli studi di dottorato.51

    2 Le restrizioni per l’ammissione applicabili ai normali studenti valgono anche per gli studenti di specializzazione.

    3 Gli studenti di specializzazione non possono conseguire titoli accademici al PF di Zurigo.

    4 Il rettore stabilisce le modalità amministrative di ammissione.52

    50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PF di Zurigo del 4 lug. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 3811).

    51 Introdotto dal n. I dell’O della direzione del PF di Zurigo del 4 lug. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 3811).

    52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PF di Zurigo del 4 lug. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 3811).

    Art. 39 Uditori

    1 Chi intende seguire corsi senza conseguire alcun titolo accademico può essere ammesso come uditore. Non sussiste alcuna pretesa all’ammissione.

    2 Gli uditori ammessi al PF di Zurigo non hanno il diritto di:

    a.
    sostenere verifiche delle prestazioni;
    b.
    acquisire crediti; e
    c.
    conseguire titoli accademici.

    3 Le restrizioni per l’ammissione applicabili ai normali studenti valgono anche per gli uditori.

    4 I dipartimenti e i docenti possono escludere gli uditori da determinati corsi non aperti a tutti o ammetterli soltanto se attestano di possedere le conoscenze necessarie e se i locali, le attrezzature e il rapporto numerico tra studenti e corpo docente lo consentono.53 Le restrizioni specifiche per l’ammissione degli uditori sono pubblicate nel programma dei corsi.

    5 In caso di mancato accordo con i docenti competenti, il rettore decide in merito all’ammissione ai rispettivi corsi.

    Capitolo 6: Restrizione nella scelta degli studi, passaggio a un altro ciclo di studio, riammissione e computo delle prestazioni di studio

    Sezione 1: Restrizione nella scelta degli studi, passaggio a un altro ciclo di studio e riammissione

    Art. 40 Restrizione nella scelta degli studi

    1 Alle persone che al PF di Zurigo sono state definitivamente escluse dal prosegui­mento degli studi in un determinato ciclo si applicano i principi seguenti:

    a.
    se sono state escluse perché non hanno superato le verifiche delle prestazioni, restano escluse dall’immatricolazione per gli studi di bachelor e di master dello stesso o di un analogo indirizzo di studio del PF di Zurigo;
    b.
    se sono state escluse perché non hanno rispettato i termini relativi agli studi, restano escluse dall’immatricolazione per gli studi di bachelor e di master dello stesso indirizzo di studio del PF di Zurigo.

    2 Alle persone che in un’altra scuola universitaria sono state escluse definitivamente dal proseguimento degli studi in un determinato ciclo perché non hanno superato le verifiche delle prestazioni o non hanno rispettato i termini relativi agli studi e presentano una domanda di ammissione al PF di Zurigo si applicano i principi seguenti:

    a.54
    non sono ammesse ai cicli di studio dai quali sono state escluse nella scuola universitaria di provenienza;
    b.
    non sono ammesse a cicli di studio bachelor o master analoghi.

    3 I principi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano per analogia anche ai cicli di studio della formazione didattica.

    4 Su proposta del rettore la direzione tiene una lista degli indirizzi di studio analoghi secondo i capoversi 1 lettera a e 2 lettera b e la pubblica sul sito Internet del PF di Zurigo55.56

    54 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PF di Zurigo del 4 lug. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 3811).

    55 www.weisungen.ethz.ch

    56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PF di Zurigo del 4 lug. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 3811).

    Art. 41 Cambio del ciclo di studio prima di conseguire un titolo di fine studio

    1 Chi è ammesso agli studi di bachelor del PF di Zurigo può cambiare due volte il ciclo di studio prima di conseguire il bachelor. Un secondo cambio di ciclo di studio non è però ammesso dopo un’esclusione definitiva dal primo e dal secondo ciclo di studio di provenienza.57

    2 Chi cambia ciclo di studio dopo aver fallito l’esame del corso di base deve sostenerlo integralmente per il nuovo ciclo di studio bachelor.

    3 Chi è ammesso agli studi di master del PF di Zurigo può cambiare una volta il ciclo di studio prima di conseguire il master se:

    a.
    non è stato escluso definitivamente dal ciclo di studio di provenienza; e
    b.
    soddisfa le condizioni di ammissione per il nuovo ciclo di studio master.

    4 Per ogni cambio del ciclo di studio è fatta salva la restrizione della scelta degli studi di cui all’articolo 40.

    5 Per il nuovo ciclo di studio valgono i termini regolari relativi agli studi. Sono fatte salve:

    a.
    un’eventuale riduzione della durata massima consentita degli studi se nel nuovo ciclo di studio sono computati crediti ECTS acquisiti per prestazioni di studio fornite in precedenza;
    b.
    disposizioni particolari per i termini dell’esame del corso di base se nel nuovo ciclo di studio bachelor gli studenti hanno ancora a disposizione un tentativo per l’esame del corso di base.

    6 Su proposta del rettore la direzione stabilisce le modalità di calcolo per le riserve di cui al capoverso 5 in una direttiva che pubblica sul sito Internet del PF di Zurigo58.59

    57 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PF di Zurigo del 4 lug. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 3811).

    58 www.weisungen.ethz.ch

    59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PF di Zurigo del 4 lug. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 3811).

    Art. 42 Riammissione al PF di Zurigo

    1 Chi ha abbandonato il PF di Zurigo o è stato exmatricolato può nuovamente immatricolarsi a un ciclo di studio del PF di Zurigo se sono soddisfatte le condizioni corrispondenti.

    2 Per ogni riammissione è fatta salva la restrizione della scelta degli studi di cui all’articolo 40.

    3 Alla riammissione allo stesso ciclo di studio si applicano le seguenti disposizioni particolari:

    a.
    la durata massima consentita degli studi si riduce del numero di semestri d’immatricolazione precedenti nello stesso ciclo di studio;
    b.
    la riammissione è possibile soltanto se il titolo di fine studio può essere conseguito entro i termini di cui alla lettera a. Il calcolo è effettuato sulla base di 30 crediti ECTS per semestre;
    c.60
    se in un ciclo di studio bachelor deve essere sostenuto l’esame del corso di base, la riammissione è possibile soltanto se possono essere mantenuti i termini per l’esame del corso di base di cui all’articolo 24 dell’ordinanza del 22 maggio 201261 sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo. I termini decorrono dal primo inizio del ciclo di studio bachelor. Essi non vengono interrotti con l’abbandono del ciclo di studio bachelor.
    d.
    le disposizioni di cui alle lettere a e c non si applicano se l’abbandono di un ciclo di studio bachelor avviene entro la fine del secondo semestre e senza che sia stato sostenuto l’esame del corso di base. In caso di riammissione allo stesso ciclo di studio bachelor si applicano i termini regolari.

    4 In caso di riammissione a un altro ciclo di studio si applicano i termini regolari. Sono fatte salve:

    a.
    un’eventuale riduzione della durata massima consentita degli studi se nel nuovo ciclo di studio sono computati crediti ECTS acquisiti per prestazioni di studio fornite in precedenza;
    b.
    disposizioni particolari per i termini dell’esame del corso di base se nel nuovo ciclo di studio bachelor gli studenti possono ripetere l’esame del corso di base.

    5 Su proposta del rettore la direzione stabilisce le modalità di calcolo per le riserve di cui al capoverso 4 in una direttiva che pubblica sul sito Internet del PF di Zurigo62.63

    60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PF di Zurigo del 4 lug. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 3811).

    61 RS 414.135.1

    62 www.weisungen.ethz.ch

    63 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PF di Zurigo del 4 lug. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 3811).

    Sezione 2: Computo delle prestazioni di studio ed esonero dalle verifiche delle prestazioni

    Art. 43 Principi

    1 In caso di ammissione di studenti provenienti da altre scuole universitarie o da altri cicli di studio del PF di Zurigo, come pure di riammissione al PF di Zurigo, possono essere computati crediti ECTS acquisiti per prestazioni di studio fornite in prece­denza.

    2 Non vengono computati crediti ECTS per verifiche delle prestazioni non superate.

    3 Un eventuale computo è possibile soltanto se le conoscenze e competenze acquisite costituiscono parte integrante del ciclo di studio scelto del PF di Zurigo.

    4 Il rettore decide in merito al computo dei crediti ECTS su proposta del diparti­mento interessato. Può delegare questa competenza ai dipartimenti.

    5 Non sussiste alcuna pretesa al computo dei crediti ECTS. Sono fatte salve le disposizioni pertinenti dei regolamenti dei singoli cicli di studio.

    6 Su proposta del dipartimento, il rettore può esigere che studenti che hanno già superato le verifiche delle prestazioni, compresi interi blocchi di esami, le sosten­gano nuovamente se tra il controllo e la domanda di computo sono trascorsi più di sei anni.

    7 Il computo delle prestazioni di studio comporta una corrispondente riduzione della durata massima consentita degli studi nel nuovo ciclo. Fanno eccezione le riammissioni nello stesso ciclo di studio conformemente all’articolo 42 capoverso 3.

    8 Su proposta del rettore la direzione stabilisce le modalità di calcolo per la ridu­zione di cui al capoverso 7 in una direttiva che pubblica sul sito Internet del PF di Zurigo64.65

    64 www.weisungen.ethz.ch

    65 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PF di Zurigo del 4 lug. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 3811).

    Art. 44 Disposizioni particolari per il livello bachelor

    1 Al momento dell’ammissione agli studi di bachelor possono essere computati crediti ECTS acquisiti per prestazioni di studio fornite in precedenza. Questo vale a prescindere dal fatto che i crediti siano già stati computati per un titolo di fine studio. Possono essere computati al massimo:

    a.
    120 crediti ECTS se sono stati conseguiti al PF di Zurigo o di Losanna;
    b.
    60 crediti ECTS se sono stati conseguiti in un’altra scuola universitaria.

    2 La restrizione di cui al capoverso 1 lettera a non si applica nel caso di riammissioni allo stesso ciclo di studio bachelor.

    3 La restrizione di cui al capoverso 1 lettera b non si applica alle scuole universitarie con cui il PF di Zurigo ha concluso un corrispondente accordo.

    Art. 45 Disposizioni particolari per il livello master

    1 Per l’ammissione agli studi di master è escluso il computo di crediti ECTS acqui­siti per prestazioni di studio fornite in precedenza.

    2 È tuttavia possibile il computo di crediti ECTS acquisiti al PF di Zurigo, purché non siano già stati computati per un titolo di fine studio.

    3 In casi eccezionali e motivati, crediti computati per un master conseguito al PF di Zurigo possono essere computati per un secondo master. Il rettore decide in merito a tali deroghe.

    4 Ciascun dipartimento definisce nel regolamento degli studi i dettagli per ogni ciclo di studio master di cui è responsabile.

    Capitolo 7: Rimedi giuridici

    Art. 46

    Le decisioni prese in virtù della presente ordinanza possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi alla Commissione di ricorso dei PF entro 30 giorni dalla notifica.

    Capitolo 8: Disposizioni finali

    Art. 48 Disposizione transitoria

    A chi è stata rilasciata, prima del 1° gennaio 2011, una decisione di ammissione vincolata al superamento di un esame di ammissione che non ha ancora sostenuto o che non ha superato una prima volta entro tale data è rilasciata una nuova decisione secondo la presente ordinanza.

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