Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza definisce i principi che disciplinano l’ammissione agli studi del Politecnico federale di Zurigo (PF di Zurigo).
2 Le condizioni specifiche per l’ammissione ai singoli cicli di studio sono rette dalla presente ordinanza e dalle disposizioni di pertinenti accordi e direttive nazionali e internazionali.
3 La presente ordinanza non si applica:
- a.
- al dottorato; a esso si applica l’ordinanza del 1° luglio 20082 sul dottorato del PF di Zurigo;
- b.3
- ai programmi della formazione continua universitaria; a essi si applica l’ordinanza del 26 marzo 20134 sulla formazione continua al PF di Zurigo.
4 Per l’ammissione a cicli di studio per i quali il Consiglio dei PF ha stabilito delle restrizioni si applicano la presente ordinanza e le disposizioni d’ammissione speciali emanate dalla direzione5. Queste ultime possono divergere dai principi sanciti nella presente ordinanza.6
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PF di Zurigo del 4 lug. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 3811).
5 Verordnung der ETH Zürich vom 1. November 2016 über die Zulassungsbeschränkungen zum Bachelor-Studiengang Humanmedizin an der ETH Zürich (Pilotphase 2017–2023), RSETHZ 310.51 (), solo in tedesco.
6 Introdotto dal n. I dell’O della direzione del PF di Zurigo del 4 lug. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 3811).