414.131.54 Ordinanza sulle limitazioni dell’ammissione al bachelor in medicina del PF di Zurigo
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    414.131.54

    Ordinanza del PF di Zurigo sulle limitazioni dell’ammissione al ciclo di studi bachelor in medicina umana del PF di Zurigo

    (Ordinanza sulle limitazioni dell’ammissione al bachelor in medicina del PF di Zurigo)

    del 14 novembre 2017 (Stato 1° giugno 2021)

    La Direzione del PF di Zurigo (Direzione),

    visto l’articolo 16a capoverso 5 della legge del 4 ottobre 19911 sui PF; vista la decisione del Consiglio dei PF del 7/8 dicembre 20162 sulla limitazione dell’ammissione degli studenti al ciclo di studi bachelor in medicina umana del PF di Zurigo,

    ordina:

    Sezione 1: Altro diritto applicabile

    Art. 1

    Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, l’ammissione al ciclo di studi bachelor in medicina umana del PF di Zurigo è disciplinata dall’ordinanza del 30 novembre 20103 sull’ammissione al PF di Zurigo.

    Sezione 2: Condizioni di ammissione e ostacoli generali all’ammissione

    Art. 24 Stranieri ammessi in via di principio

    1 I candidati di cittadinanza straniera possono essere ammessi al ciclo di studi bachelor in medicina umana e, di conseguenza, al test attitudinale di cui all’articolo 8 soltanto se appartengono a una delle seguenti categorie:

    a.
    cittadini del Principato del Liechtenstein;
    b.
    persone con permesso di domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein;
    c.
    persone con domicilio civile in Svizzera:
    1.
    che sono sposate con un cittadino svizzero o che vivono in un’unione domestica registrata con un cittadino svizzero,
    2.
    il cui coniuge o partner registrato:
    ha il permesso di domicilio in Svizzera, oppure
    è domiciliato in Svizzera da almeno cinque anni e dispone ininterrottamente di un permesso di dimora con la menzione «attività lucrativa» come scopo principale del soggiorno,
    3.
    che dispongono ininterrottamente da almeno cinque anni di un permesso di dimora in Svizzera con la menzione «attività lucrativa» come scopo principale del soggiorno, oppure
    4.
    che sono titolari di uno degli attestati di studi preuniversitari di cui all’articolo 23 capoverso 1 lettere a–bbis dell’ordinanza del 30 novembre 20105 sull’ammissione al PF di Zurigo;
    d.
    persone che hanno il domicilio civile in Svizzera da almeno due anni e i cui genitori:
    1.
    hanno un permesso di domicilio in Svizzera, oppure
    2.
    sono domiciliati in Svizzera da almeno cinque anni e dispongono ininterrottamente di un permesso di dimora con la menzione «attività lucrativa» come scopo principale del soggiorno;
    e.
    cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, dell’Islanda o della Norvegia che hanno un permesso di dimora UE/AELS in Svizzera con la menzione «attività lucrativa» e che possono attestare di aver esercitato per almeno un anno un’attività in una professione medica di cui all’articolo 2 della legge del 23 giugno 20066 sulle professioni mediche;
    f.
    i figli, indipendentemente dalla loro nazionalità, dei cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein che possiedono un permesso di dimora in Svizzera in qualità di membro di famiglia di un cittadino UE/AELS in Svizzera con la menzione «ricongiungimento familiare»;
    g.
    i figli di persone con statuto diplomatico in Svizzera che possiedono una carta di legittimazione del Dipartimento federale degli affari esteri di tipo «B», «C» o «D blu»;
    h.
    i rifugiati riconosciuti dalla Svizzera.

    2 I documenti richiesti al capoverso 1 che attestano lo statuto giuridico per il diritto di ammissione agli studi di medicina devono essere presentati entro l’ultimo giorno del termine d’iscrizione agli studi di medicina (art. 6 cpv. 1). Eventualmente entro tale data devono essere adempiuti anche i periodi minimi di cui al capoverso 1 lettere c, d o e.

    4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PF di Zurigo del 15 apr. 2021, in vigore dal 1° giu. 2021 (RU 2021 237).

    5 RS 414.131.52

    6 RS 811.11

    Art. 3 Attestati di studi preuniversitari richiesti

    Sono ammessi al ciclo di studi bachelor in medicina umana soltanto i candidati che possiedono uno dei seguenti attestati di studi preuniversitari:7

    a.
    un attestato svizzero di studi preuniversitari di cui all’articolo 23 capoverso 1 lettere a–d e f dell’ordinanza del 30 novembre 20108 sull’ammissione al PF di Zurigo;
    b.
    un attestato estero di formazione liceale che dà diritto all’ammissione senza esame ai cicli di studio bachelor del PF di Zurigo secondo gli articoli 24 e 25 dell’ordinanza sull’ammissione al PF di Zurigo, eventualmente in combinazione con l’attestato di superamento dell’esame ridotto del PF di Zurigo secondo l’articolo 28 di tale ordinanza.

    7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PF di Zurigo del 15 apr. 2021, in vigore dal 1° giu. 2021 (RU 2021 237).

    8 RS 414.131.52

    Art. 4 Ostacolo all’ammissione: esame di ammissione

    Non sono ammesse al test attitudinale di cui all’articolo 8 e quindi al ciclo di studi bachelor in medicina umana le persone per le quali l’ammissione ai cicli di studio bachelor del PF di Zurigo è subordinata:9

    a.
    al superamento dell’esame completo di cui all’articolo 29 dell’ordinanza del 30 novembre 201010 sull’ammissione al PF di Zurigo; oppure
    b.
    al superamento dell’esame ridotto, se l’esame non è stato superato entro l’ultimo giorno del termine d’iscrizione agli studi di medicina stabilito dalla Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie11.

    9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PF di Zurigo del 15 apr. 2021, in vigore dal 1° giu. 2021 (RU 2021 237).

    10 RS 414.131.52

    11 www.swissuniversities.ch > Servizi > Iscrizione agli studi di medicina

    Art. 5 Ostacolo all’ammissione: esclusione dagli studi

    Non sono ammesse al ciclo di studi bachelor in medicina umana le persone che al PF di Zurigo o presso un’altra scuola universitaria sono state escluse definitivamente da un ciclo di studi in medicina umana, odontoiatria o chiropratica.

    Sezione 3: Iscrizione e test attitudinale

    Art. 6 Iscrizione

    1 Chi intende iscriversi al ciclo di studi bachelor in medicina umana deve presentare la sua domanda all’organo competente della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie entro il termine e nella forma12 prestabiliti da tale Conferenza.

    2 Le domande d’iscrizione che non sono presentate entro il termine e nella forma prestabiliti non sono prese in considerazione.

    12 www.swissuniversities.ch > Servizi > Iscrizione agli studi di medicina

    Art. 713

    13 Abrogato dal n. I dell’O della Direzione del PF di Zurigo del 15 apr. 2021, con effetto dal 1° giu. 2021 (RU 2021 237).

    Art. 10 Tassa per il test attitudinale

    1 Per il test attitudinale è riscossa una tassa conformemente all’ordinanza del 31 maggio 199515 sulle tasse nel settore dei PF.

    2 Chi non paga la tassa entro il termine stabilito non è ammesso al test attitudinale. In questo caso la domanda d’iscrizione è considerata revocata.

    Art. 11 Comportamento sleale o disturbo durante l’esame

    1 Le sanzioni in caso di comportamento sleale durante l’esame o di disturbo del suo corretto svolgimento si basano sulle disposizioni pertinenti della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie. Queste disposizioni sono comunicate per scritto ai candidati e rammentate a voce in occasione del test attitudinale.

    2 I candidati che non accettano una sanzione e che hanno indicato il PF di Zurigo come luogo di studio di prima scelta possono chiedere ai servizi accademici del PF di Zurigo che sia emessa una decisione impugnabile.

    Sezione 4: Assegnazione dei posti di studio e iscrizione

    Art. 13 Decisione di ammissione e di assegnazione

    1 Il rettore del PF di Zurigo comunica ai candidati:

    a.
    che hanno indicato il PF di Zurigo come luogo di studio di prima scelta: la decisione di ammissione o non ammissione nonché la decisione di assegnazione al PF di Zurigo o di trasferimento a un’altra università;
    b.
    che hanno indicato un’altra università come luogo di studio di prima scelta e a cui, a seguito di un trasferimento, è stato assegnato un posto di studio al PF di Zurigo: la decisione di assegnazione al PF di Zurigo.

    2 Le decisioni sono notificate con decisione amministrativa.

    Art. 14 Accettazione del posto di studio e assegnazione di posti di studio divenuti liberi

    1 Le persone a cui è stato assegnato un posto di studio al PF di Zurigo e che intendono accettarlo devono presentare ai servizi accademici del PF di Zurigo una domanda d’iscrizione separata al ciclo di studi bachelor in medicina umana entro il termine e nella forma prestabiliti.

    2 I servizi accademici stabiliscono il termine e la forma per la presentazione della domanda d’iscrizione nonché la procedura successiva. Le informazioni sono comunicate ai candidati per scritto.

    3 L’assegnazione è valida solamente per gli studi di bachelor che iniziano lo stesso anno. Se l’iscrizione non è presentata entro il termine o nella forma prestabiliti, la decisione di assegnazione è considerata nulla. Il diritto a un posto di studio decade.

    4 I posti di studio liberatisi secondo il capoverso 3 sono assegnati a candidati che hanno partecipato alla medesima tornata d’esame e che non hanno ancora ottenuto un posto di studio. L’assegnazione è retta dalla procedura stabilita dalla Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie. Le informazioni sulla procedura sono comunicate ai candidati per scritto.

    Art. 15 Ripetizione del test attitudinale e riutilizzazione dei risultati dell’anno precedente

    1 I candidati che non ottengono un posto di studio a causa dei risultati del test attitudinale possono reiscriversi agli studi di medicina e ripetere il test attitudinale. Contano unicamente i risultati dell’ultimo test.

    2 Chi si reiscrive agli studi di medicina entro un anno dal sostenimento del test attitudinale può rinunciare a sostenerlo di nuovo. In questo caso i risultati del test dell’anno precedente sono convertiti in un valore calcolato in base alla scala appli­cata al test dell’anno corrente. Fa stato il valore calcolato in questo modo.

    3 Alle persone che hanno perso il diritto a un posto di studio ai sensi dell’articolo 14 capoverso 3 si applicano per analogia i capoversi 1 e 2.

    Sezione 5: Riammissione, passaggio a un altro ciclo di studi e cambiamento della scuola universitaria

    Art. 16 Riammissione al ciclo di studi bachelor in medicina umana

    La riammissione al ciclo di studi bachelor in medicina umana al PF di Zurigo è possibile solamente se:

    a.
    è stato superato l’esame di base nell’ambito del ciclo di studi bachelor in medicina umana;
    b.
    è disponibile un posto di studio;
    c.
    non è stata pronunciata un’esclusione dagli studi secondo l’articolo 5; e
    d.
    sono soddisfatte le altre disposizioni pertinenti dell’ordinanza del 30 novembre 201016 sull’ammissione al PF di Zurigo.
    Art. 17 Passaggio a un altro ciclo di studi

    1 Chi intende passare da un ciclo di studi del PF di Zurigo al ciclo di studi bachelor in medicina umana deve seguire l’intera procedura di ammissione conformemente alla presente ordinanza. Gli articoli 2–5 sono parimenti applicabili.

    2 Il passaggio dal ciclo di studi bachelor in medicina umana a un altro ciclo di studi del PF di Zurigo è retto dalle disposizioni pertinenti dell’ordinanza del 30 novembre 201017 sull’ammissione al PF di Zurigo.

    Art. 18 Cambiamento di scuola universitaria

    Chi intende passare da un’altra scuola universitaria al ciclo di studi bachelor in medicina umana del PF di Zurigo deve seguire l’intera procedura di ammissione disciplinata dalla presente ordinanza. Gli articoli 2–5 sono parimenti applicabili.

    Sezione 6: Ammissione al ciclo di studi master in medicina umana

    Art. 19

    1 Ai titolari di un diploma bachelor in medicina del PF di Zurigo è garantita l’assegnazione di un posto di studio per un ciclo di studi master in medicina umana presso un’università con la quale il PF di Zurigo ha stipulato un accordo di rilevamento18. Non sussiste alcun diritto a un posto di studio presso un’università determinata.

    2 Le modalità relative alla domanda di ammissione a un ciclo di studi master in medicina umana e la procedura di assegnazione sono disciplinate nel regolamento del ciclo di studi bachelor in medicina umana.

    18 Un elenco delle università con le quali il PF di Zurigo ha stipulato un accordo di rilevamento è pubblicato sul sito: www.hest.ethz.ch > Studium > Humanmedizin > Master.

    Sezione 7: Disposizioni finali

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