Art. 1
La presente ordinanza disciplina le tasse riscosse per l’insegnamento, gli atti amministrativi e le prestazioni di servizi forniti dagli istituti del settore dei PF, come pure per l’assegnazione di posteggi nel settore dei PF.
414.131.7
del 31 maggio 1995 (Stato 1° gennaio 2023)
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 3 apr. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2263).
Il Consiglio dei Politecnici federali (Consiglio dei PF),
visto l’articolo 34d capoverso 3 della legge federale del 4 ottobre 19912 sui PF,3
ordina:
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 3 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1201).
La presente ordinanza disciplina le tasse riscosse per l’insegnamento, gli atti amministrativi e le prestazioni di servizi forniti dagli istituti del settore dei PF, come pure per l’assegnazione di posteggi nel settore dei PF.
1 Gli studenti versano ogni semestre una tassa d’iscrizione per gli studi di bachelor e master e, al PF di Losanna (PFL), per il «cours de mathématiques spéciales» (CMS). Questo principio si applica parimenti a ogni semestre iniziato.
2 La tassa d’iscrizione comprende le prestazioni inerenti:
3 Gli studenti in congedo, gli studenti ospiti e gli uditori versano una tassa per ogni ora settimanale di corso seguita durante il semestre. L’ammontare di questa tassa non supera quello della tassa d’iscrizione applicabile agli studenti.
4 Gli studenti di altre scuole universitarie iscritti nel quadro dei programmi «mobilità» sono esonerati dal pagamento della tassa durante due semestri al massimo.
5 Le direzioni dei PF esonerano dal pagamento della tassa d’iscrizione gli studenti di altre università svizzere se questi:
6 Per i cicli di studi organizzati insieme ad altre scuole universitarie, i partner disciplinano a quale scuola universitaria debba essere versata la tassa d’iscrizione. Se si tratta di un PF, la tassa corrisponde a quella di cui al capoverso 1.
7 Gli studenti immatricolati sia in uno studio di bachelor sia in uno studio consecutivo di master versano la tassa d’iscrizione una sola volta.
8 Per il lavoro di master, la tassa d’iscrizione deve essere versata nel semestre in cui è effettuata la maggior parte del lavoro.
9 L’ammontare della tassa d’iscrizione è disciplinato nel numero 1 dell’allegato.
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 3 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1201).
Le persone che, durante o dopo gli studi, seguono una formazione didattica complementare al PF di Zurigo (PFZ) versano:
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 3 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1201).
1 Per i lavori che gli studenti ospiti e gli uditori effettuano autonomamente utilizzando l’infrastruttura dei PF, le direzioni di questi ultimi fissano e riscuotono tasse.
2 Non sono considerati lavori autonomi i lavori di semestre, di bachelor, di master e di dottorato.6
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 3 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1201).
1 I dottorandi versano una tassa globale unica.
2 L’ammontare della tassa è disciplinato nell’allegato.
3 La tassa deve essere versata prima dell’iscrizione all’esame di dottorato.
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 3 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1201).
1 Le persone che seguono un programma master di postformazione universitaria «Master of Advanced Studies (MAS)», «Master of Business Administration (MBA)», «Executive Master (EM)» versano una tassa per l’intero ciclo di studi; questa tassa è pari al doppio della tassa semestrale di cui all’articolo 2 capoverso 1.
2 Le persone che seguono un programma di postformazione finalizzato al conseguimento di un certificato o di un diploma di formazione continua «Certificate of Advanced Studies (CAS)», «Diploma of Advanced Studies (DAS)» versano una tassa per l’intero programma; questa tassa è pari a quella semestrale di cui all’articolo 2 capoverso 1.
2bis Le persone che seguono un programma di postformazione che non sottostà ai capoversi 1 e 2 versano per l’intero programma una tassa d’iscrizione. L’ammontare della tassa è fissato nel numero 1.2.4 dell’allegato.9
3 I partecipanti ai programmi di postformazione versano inoltre un contributo ai costi, in linea con i prezzi di mercato, destinato a coprire le spese accresciute che ne dipendono, in particolare per il personale docente supplementare, l’infrastruttura speciale, il materiale d’insegnamento, nonché i costi di laboratorio e amministrativi. L’ammontare di questo contributo è determinato di caso in caso dalle direzioni dei PF.
4 Per la partecipazione ai corsi di perfezionamento e per l’utilizzazione dell’offerta di educazione a distanza le direzioni degli istituti determinano e riscuotono tasse in linea con i prezzi di mercato.
5 In caso di rinuncia fuori termine a un programma di postformazione o a un corso di perfezionamento e in caso d’interruzione degli studi, le tasse sono riscosse integralmente o parzialmente. Le direzioni degli istituti disciplinano i dettagli.
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 3 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1201).
9 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF dell’8 dic. 2016, in vigore dal 15 feb. 2017 (RU 2017 479).
Per l’utilizzazione d’installazioni speciali, quali biblioteche, centri di calcolo, centri di lingue e locali, le direzioni degli istituti possono determinare e riscuotere tasse nella misura in cui tale utilizzazione non sia già coperta da altre tasse.
Le direzioni degli istituti possono, su domanda, accordare alle persone bisognose l’esenzione totale o parziale dalla tassa d’iscrizione e da altre tasse di utilizzazione.
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 3 apr. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2263).
1 Gli agenti del settore dei PF che partecipano a insegnamenti di postformazione sono esonerati dalla tassa d’iscrizione qualora la postformazione seguita sia stata autorizzata dai loro superiori.
2 Gli agenti del settore dei PF che si iscrivono come uditori sono esonerati dal pagamento della tassa d’iscrizione.11
11 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 3 apr. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2263).
1 Devono essere corrisposte tasse amministrative per:
2 L’ammontare delle tasse amministrative è disciplinato nel numero 2 dell’allegato.
2bis La direzione del PF di Zurigo può adeguare il numero 2.2.5 dell’allegato riguardante la tassa riscossa per la partecipazione al test di idoneità agli studi di bachelor in medicina umana. A tale scopo si basa sulle decisioni della Conferenza svizzera delle scuole universitarie.15
3 Le direzioni dei PF possono determinare altre tasse per:
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 3 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1201).
13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF dell’8 dic. 2016, in vigore dal 15 feb. 2017 (RU 2017 479).
14 Introdotta dal n. I dell’O del Consiglio dei PF dell’8 dic. 2016, in vigore dal 15 feb. 2017 (RU 2017 479).
15 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF dell’8 dic. 2016, in vigore dal 15 feb. 2017 (RU 2017 479).
1 Le prestazioni di servizi ai sensi della presente ordinanza sono prestazioni scientifiche e tecniche fornite dagli istituti nel quadro della loro missione, a favore di terzi.
2 I mandati di ricerca e la partecipazione di terzi a progetti di ricerca non sono prestazioni di servizi ai sensi della presente sezione.
3 Il mandato di ricerca è un contratto secondo il quale un progetto di ricerca è eseguito principalmente nell’interesse di un terzo.
4 La partecipazione a un progetto di ricerca è un contratto che regola, nell’interesse dell’istituto e dell’altro contraente, una collaborazione in virtù della quale ognuna delle parti pone a disposizione propri mezzi in un ambito compreso nei programmi di ricerca dell’istituto.
1 Chi chiede una prestazione ai sensi dell’articolo 11 capoverso 1 è tenuto a corrispondere una tassa.
2 Se la tassa richiesta per una prestazione è a carico di più persone o istituzioni, ognuna di esse risponde solidalmente del pagamento.
1 Le direzioni degli istituti determinano il genere e l’ammontare delle tasse. Tengono conto dei principi della copertura delle spese e dell’equivalenza.16
2 Le tariffe tengono conto dell’ampiezza e della difficoltà della prestazione.
3 Nel calcolo dei costi vanno considerati in particolare gli elementi seguenti:
4 Le tasse per prestazioni di servizi per le quali non sia stata fissata previamente alcuna tariffa sono determinate in funzione delle spese per il personale, il materiale e il tempo impiegato.
5 Per prestazioni ricorrenti della stessa natura gli istituti possono convenire con le persone interessate tasse globali.
16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 3 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1201).
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 3 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1201).
18 Abrogata dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 3 mar. 2011, con effetto dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1201).
Un supplemento non eccedente il 50 per cento delle tasse può essere riscosso laddove le prestazioni siano eseguite, a richiesta, fuori dello svolgimento normale del lavoro o dell’orario normale di lavoro.
Oltre alle tasse sono fatturate le spese. Sono considerate spese i costi supplementari riconducibili alle singole prestazioni di servizi, in particolare:19
19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 3 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1201).
20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 3 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1201).
21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 3 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1201).
1 Le direzioni degli istituti possono decidere un’esenzione integrale o parziale dalle tasse ove:
2 Le direzioni degli istituti possono dispensare università e organismi di pubblica utilità dal pagamento delle tasse.
Le direzioni degli istituti possono esigere un anticipo da parte delle persone soggette alla tassa.
22 Abrogati dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 3 mar. 2011, con effetto dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1201).
23 Abrogati dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 3 mar. 2011, con effetto dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1201).
1 Le direzioni degli istituti emanano i propri regolamenti concernenti i posteggi nel loro settore.
2 Salvo che le disposizioni della presente sezione dispongano altrimenti, è applicabile l’ordinanza del 20 maggio 199224 concernente l’assegnazione di posteggi nell’amministrazione federale (detta qui di seguito: ordinanza).
1 I criteri di assegnazione previsti dall’articolo 3 dell’ordinanza25 si applicano per analogia. L’articolo 3 capoverso 3 lettera a è applicabile anche alle persone menomate fisicamente appartenenti agli istituti ma ad essi non vincolate da un rapporto di servizio, in particolare agli studenti.
2 Per quanto concerne l’assegnazione agli altri agenti, conformemente all’articolo 3 capoverso 3 lettera d dell’ordinanza, è possibile, in funzione delle condizioni locali e d’esercizio, derogare al principio secondo cui va data la priorità agli agenti che lavorano nell’immobile di cui si tratta.
3 Gli appartenenti agli istituti a questi non vincolati da un rapporto di servizio sono tenuti a corrispondere una tassa per l’utilizzazione di posteggi.
1 Gli istituti possono, in casi debitamente giustificati e tenendo in particolare conto delle condizioni locali e d’esercizio e della configurazione degli edifici, derogare alle tariffe delle tasse menzionate nell’articolo 5 capoverso 2 dell’ordinanza26.
2 I criteri determinanti per tali deroghe sono, in particolare:
3 In occasione di manifestazioni, le aree di posteggio possono essere date in locazione contro pagamento di una tassa.
27 Introdotta dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 3 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1201).
1 La tassa è esigibile dalla notificazione della fattura a chi è tenuto al suo pagamento.
2 Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data della notificazione.
1 In caso di controversia in relazione alla tassa riscossa, la direzione dell’istituto emana una decisione. In questa decisione possono essere inclusi anche i costi supplementari cagionati dalla controversia (emolumenti amministrativi).
2 La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura amministrativa federale.
1 L’obbligo di pagare le tasse si prescrive in cinque anni dalla data in cui esse sono esigibili.
2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo con cui il credito è fatto valere nei confronti della persona tenuta a pagarlo.
28 Originaria Sez. 7.
Le direzioni degli istituti sono incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza.
Sono abrogate:
L’ammontare della tassa d’iscrizione per il periodo compreso tra il semestre autunnale 2018 e il semestre primaverile 2020 incluso è disciplinato nei numeri 1bis e 1ter dell’allegato.
31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 5 lug. 2018, in vigore dal 1° set. 2018 (RU 2018 2803).
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1995.
32 Originario all. 1. Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del Consiglio dei PF del 3 mar. 2011 (RU 2011 1201). Aggiornato dal n. II delle O del Consiglio dei PF dell’8 dic. 2016 (RU 2017 479), del 5 lug. 2018 (RU 2018 2803) e dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 21 set. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 663).
(art. 2 cpv. 9, 6 cpv. 2bis e 10 cpv. 2)
PFZ (in CHF) | PFL (in CHF) | |
---|---|---|
1. Tassa d’iscrizione | ||
1.1 Tassa d’iscrizione per semestre | ||
| 730 | 730 |
| ||
| 60 | – |
| – | 60 |
1.2 Tassa d’iscrizione unica | ||
| 1500 | 1500 |
| ||
| 1460 | 1460 |
| ||
| ||
| 730 | 730 |
| ||
| 730 | 730 |
PFZ (in CHF) | PFL (in CHF) | |
---|---|---|
1. Tassa d’iscrizione | ||
1.1 Tassa d’iscrizione per semestre | ||
| 580 | 580 |
| ||
| 50 | – |
| – | 50 |
1.2 Tassa d’iscrizione unica | ||
| 1200 | 1200 |
| ||
| 1160 | 1160 |
| ||
| ||
| 580 | 580 |
| ||
| 580 | 580 |
PFZ (in CHF) | PFL (in CHF) | |
---|---|---|
1. Tassa d’iscrizione | ||
1.1 Tassa d’iscrizione per semestre | ||
| 660 | 660 |
| ||
| 50 | – |
| – | 50 |
1.2 Tassa d’iscrizione unica | ||
| 1350 | 1350 |
| ||
| 1320 | 1320 |
| ||
| ||
| 660 | 660 |
| ||
| 660 | 660 |
PFZ (in CHF) | PFL (in CHF) | |
---|---|---|
2.1 Tasse per semestre | ||
Contributo al Fondo borse di studio, dovuto da studenti, studenti in congedo e dottorandi | 7 | 9 |
2.2 Tasse uniche | ||
| ||
| 50 | 50 |
| 150 | 150 |
| 150 | 150 |
| 50 | 50 |
| 150 | 150 |
| 200 | 150 |
2.2.1a Iscrizione a un PF come candidato all’esame di ammissione | ||
| – | 50 |
| – | 150 |
| ||
| 800 | 800 |
| 550 | 550 |
| 250 | – |
| ||
| 120 | – |
| ||
| 50 | – |
| 50 | 50 |
| 50 | 50 |
| 50 | – |
| – | 100 |
| 300 | – |
33 Abrogato dal n. II cpv. 2 dell’O del Consiglio dei PF del 3 mar. 2011, con effetto dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1201).
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