414.133.1 Ordinanza sul dottorato del PF di Zurigo
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    414.133.1

    Ordinanza del PF di Zurigo sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Zurigo

    (Ordinanza sul dottorato del PF di Zurigo)

    del 23 novembre 2021 (Stato 1° gennaio 2022)

    La Direzione del Politecnico federale di Zurigo,

    visto l’articolo 3 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza PFZ-PFL del 13 novembre 20031,

    ordina:

    Capitolo 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Oggetto

    La presente ordinanza disciplina le condizioni, le procedure e le competenze per il conferimento del diploma di dottore da parte del Politecnico federale di Zurigo (PF di Zurigo).

    Art. 2 Dottorati

    1 Il PF di Zurigo conferisce:

    a.
    diplomi di dottore ordinario attestanti che i loro titolari hanno fornito un lavoro scientifico personale originale e sono pertanto idonei alla ricerca di alto livello;
    b.
    diplomi di dottore onorario quale riconoscimento per meriti straordinari in campo scientifico.

    2 Il PF di Zurigo fornisce, su richiesta, informazioni in merito ai diplomi di dottore conferiti.

    Art. 3 Titolo di dottore

    1 Il PF di Zurigo conferisce il titolo di «dottore in scienze (dr. sc. PF Zurigo)».

    2 Nel caso dei dottorati interuniversitari il titolo di dottore può essere conferito in nome del PF di Zurigo e delle altre scuole universitarie coinvolte.

    3 I dottori onorari ricevono il titolo di dottore a cui è aggiunta la menzione «a titolo onorario» o «honoris causa».

    Art. 4 Comitato di dottorato

    1 Ogni dipartimento istituisce un Comitato di dottorato. Quest’ultimo è composto di almeno tre professori.

    2 Sono professori ai sensi della presente ordinanza i professori di cui all’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 settembre 20032 sul corpo professorale dei PF.

    3 I membri del Comitato di dottorato sono eletti dalla Conferenza del dipartimento per un periodo di due anni. Sono ammesse più rielezioni.

    4 La composizione del Comitato di dottorato è notificata al rettore.

    Art. 5 Direttore di tesi

    1 Può essere direttore di tesi:

    a.
    un professore del PF di Zurigo;
    b.
    un professore titolare o un libero docente del PF di Zurigo, a condizione che:
    1.
    lavori principalmente per il PF di Zurigo, per un istituto di ricerca del settore dei PF o per una cattedra in comune con un’altra università svizzera, e
    2.
    il dipartimento interessato abbia dato il suo accordo.

    2 Nel caso dei dottorati interuniversitari il direttore di tesi può appartenere a una delle altre scuole universitarie coinvolte.

    Art. 6 Tassa

    Per il dottorato ordinario è riscossa una tassa secondo l’ordinanza del 31 maggio 19953 sulle tasse nel settore dei PF.

    Capitolo 2: Dottorati ordinari

    Sezione 1: Ammissione, piano di dottorato e colloquio di idoneità

    Art. 7 Condizioni di base per l’ammissione

    1 Sono ammesse al dottorato persone con buone qualifiche scientifiche.

    2 Possono candidarsi per l’ammissione al dottorato del PF di Zurigo:

    a.
    i titolari di un diploma di master conferito da:
    1.
    un PF,
    2.
    un’università o un altro istituto accademico accreditato secondo la legge federale del 30 settembre 20114 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU), o
    3.
    un’università straniera i cui diplomi di master siano equivalenti a quelli del PF di Zurigo per contenuto, ampiezza e qualità;
    b.
    i titolari di un diploma universitario o di un altro titolo di studio (esame di Stato, ecc.), equivalente al master di un PF per contenuto, ampiezza e qualità degli studi;
    c.
    i titolari di un diploma di master conferito da una scuola universitaria professionale, da un istituto universitario professionale o da un’alta scuola pedagogica, accreditati secondo la LPSU, purché dimostrino di aver fornito prestazioni eccellenti, in particolare attraverso prestazioni di studio straordinarie ed eccellenti prestazioni individuali nel proprio campo di specializzazione;
    d.
    i candidati con qualifiche straordinarie, da comprovare in particolare attraverso eccellenti prestazioni scientifiche individuali in un campo di specializzazione.

    3 Possono candidarsi per l’ammissione ai programmi di dottorato del PF di Zurigo, che consentono di accedere anticipatamente al dottorato, i titolari di un diploma di bachelor di un PF o di un’altra università con prestazioni di studio straordinarie.

    Art. 8 Procedura di ammissione

    1 Condizione per l’avvio di una procedura di ammissione è:

    a.
    il consenso scritto di una persona di cui all’articolo 5 a dirigere la tesi di dottorato; o
    b.
    la presentazione di una domanda di ammissione a un programma di dottorato.

    2 La procedura di ammissione è suddivisa in due fasi:

    a.
    l’ammissione provvisoria;
    b.
    l’ammissione definitiva.

    3 Nel caso dei dottorati interuniversitari, il PF di Zurigo può delegare completamente o in parte la responsabilità della procedura di ammissione a una delle scuole universitarie coinvolte.

    Art. 9 Ammissione provvisoria

    1 Le persone che intendono conseguire un dottorato al PF di Zurigo devono presentare una domanda di ammissione ai servizi accademici. Il rettore stabilisce nelle disposizioni esecutive quali documenti sono necessari ai fini dell’ammissione.

    2 I servizi accademici trasmettono la domanda, unitamente a una valutazione del prorettore responsabile dei dottorati (prorettore dei dottorati), al dipartimento competente.

    3 Il Comitato di dottorato del dipartimento esamina la domanda e, dopo aver consultato il direttore di tesi o l’organo responsabile del programma di dottorato, presenta al rettore una proposta di:

    a.
    ammissione provvisoria con o senza studi di dottorato estesi; o
    b.
    rifiuto.

    4 Il rettore decide in merito alle proposte di ammissione provvisoria. Quest’ultima può essere subordinata alla condizione di completare degli studi di dottorato estesi.

    5 Non sussiste alcun diritto all’ammissione a un dottorato.

    Art. 10 Ostacoli all’ammissione

    1 Il rettore può respingere una domanda di ammissione se nel quadro della procedura di ammissione emerge che il candidato:

    a.
    presenta documenti che per motivi incomprensibili non possono essere verificati; o
    b.
    si comporta in modo disonesto, in particolare se fornisce indicazioni errate o presenta documenti contenenti indicazioni errate.

    2 Se in un caso di cui al capoverso 1 lettera b entra in considerazione la fattispecie di reato secondo il diritto federale o cantonale, il PF di Zurigo sporge denuncia. In caso di reato perseguibile a querela di parte può rinunciare alla denuncia.

    Art. 11 Piano di dottorato

    1 I candidati ammessi provvisoriamente elaborano un piano di dottorato. Nel piano devono fornire indicazioni almeno sui seguenti punti:

    a.
    sul loro progetto di ricerca;
    b.
    sui loro compiti nell’insegnamento;
    c.
    sui loro ulteriori compiti, quali la cura e la manutenzione di apparecchiature o i compiti organizzativi a favore del gruppo di ricerca;
    d.
    sul calendario degli studi di dottorato estesi, se richiesti.

    2 Il piano di dottorato deve essere presentato per conoscenza alle persone e agli organi seguenti prima dello svolgimento del colloquio di idoneità:

    a.
    al direttore di tesi;
    b.
    al secondo supervisore;
    c.
    al Comitato di dottorato, all’attenzione del presidente della Commissione di idoneità e di eventuali altri membri di tale Commissione.
    Art. 12 Colloquio di idoneità: termine

    I candidati svolgono un colloquio di idoneità entro 12 mesi dall’ammissione provvisoria. Questo termine vale anche per i programmi di dottorato; può tuttavia iniziare a decorrere da una data successiva, previo consenso del rettore.

    Art. 13 Colloquio di idoneità: compiti della Commissione di idoneità

    Nell’ambito del colloquio di idoneità, la Commissione di idoneità adempie i seguenti compiti:

    a.
    esamina l’idoneità del candidato a svolgere un progetto di ricerca e a redigere una tesi di dottorato in modo indipendente; l’esame verte sul progetto di ricerca descritto nel piano di dottorato;
    b.
    valuta l’esame con «superato» o «non superato» e annota il risultato per scritto con eventuali aggiunte al progetto di ricerca all’attenzione del Comitato di dottorato;
    c.
    si pronuncia sugli ulteriori punti elencati nel piano di dottorato di cui all’articolo 11 capoverso 1 lettere b–d e può formulare raccomandazioni in merito; anche ciò avviene per scritto, ma non confluisce nella valutazione dell’esame di cui alla lettera b.
    Art. 14 Colloquio di idoneità: decisione e ripetizione dell’esame

    1 Se la valutazione dell’esame di cui all’articolo 13 lettera b non è unanime, il Comitato di dottorato decide in merito al superamento dello stesso entro un mese dal colloquio di idoneità. La decisione è presa in base al progetto di ricerca descritto nel piano di dottorato e ai risultati dell’esame; ai fini di questa decisione il Comitato di dottorato può inoltre sentire la Commissione di idoneità o il candidato.

    2 Un esame non superato può essere ripetuto una volta, previo consenso del direttore di tesi. Questo consenso può essere rifiutato soltanto se la Commissione di idoneità ha valutato all’unanimità il primo tentativo d’esame come «non superato». Un’eventuale ripetizione deve essere completata entro tre mesi dal risultato definitivo del primo tentativo.

    Art. 15 Colloquio di idoneità: proroga del termine

    Su richiesta motivata del Comitato di dottorato, il prorettore dei dottorati può prorogare il termine per lo svolgimento del primo colloquio di idoneità o per la ripetizione dell’esame. Le richieste di proroga devono sempre essere corredate del parere del direttore di tesi.

    Art. 16 Composizione della Commissione di idoneità

    1 La Commissione di idoneità è composta:

    a.
    da un membro del Comitato di dottorato o da un’altra persona nominata dal Comitato di dottorato in qualità di presidente; questa persona deve appartenere al collegio dei professori di un dipartimento del PF di Zurigo;
    b.
    dal direttore di tesi;
    c.
    dal secondo supervisore.

    2 In singoli casi o in generale, il Comitato di dottorato può completare la Commissione di idoneità con altre persone. Anche queste ultime hanno il diritto di presenziare agli esami.

    Art. 17 Ammissione definitiva

    L’ammissione definitiva al dottorato è ottenuta con il superamento dell’esame svolto nell’ambito del colloquio di idoneità.

    Sezione 2: Immatricolazione ed exmatricolazione

    Art. 19 Immatricolazioni parallele

    1 A livello di dottorato non è consentita l’immatricolazione parallela al PF di Zurigo e a un’altra scuola universitaria. Fanno eccezione:

    a.
    le immatricolazioni temporanee ad altre scuole universitarie nell’ambito della collaborazione tra ricercatori o di un progetto di scambio o di mobilità;
    b.
    le immatricolazioni ad altre scuole universitarie partecipanti a un dottorato interuniversitario.

    2 L’immatricolazione parallela a livello di dottorato presso il PF di Zurigo e a un altro livello di studi del PF di Zurigo o di un’altra scuola universitaria è subordinata all’approvazione del direttore di tesi.

    3 Le circostanze associate a uno studio parallelo di cui al capoverso 2, in particolare il maggiore carico di lavoro per i dottorandi o le sovrapposizioni degli orari, non sono riconosciute come motivo per la proroga delle scadenze o per altre autorizzazioni eccezionali.

    Art. 22 Exmatricolazione da parte del PF di Zurigo

    1 Chi ha concluso con successo il dottorato viene exmatricolato automaticamente.

    2 I dottorandi vengono inoltre exmatricolati se:

    a.
    sono stati ammessi al dottorato sulla base di indicazioni errate o incomplete;
    b.
    non hanno superato definitivamente l’esame nell’ambito del colloquio di idoneità o non rispettano il termine per lo svolgimento del primo colloquio di idoneità o per la ripetizione dell’esame;
    c.
    non si iscrivono al semestre;
    d.
    non rispettano i termini di pagamento delle tasse universitarie, dei contributi semestrali obbligatori e di eventuali altre tasse;
    e.
    non rispettano il termine per l’esame di dottorato di cui all’articolo 39 capoverso 2;
    f.
    non hanno trovato secondo l’articolo 30 capoverso 2, o il dipartimento non ha trovato secondo l’articolo 33, un nuovo direttore per la tesi di dottorato; o
    g.
    sono oggetto di un provvedimento disciplinare secondo l’ordinanza disciplinare del 10 novembre 20205 del PF di Zurigo.
    Art. 23 Riammissione al dottorato presso il PF di Zurigo

    1 In caso di riammissione al dottorato presso il PF di Zurigo si applica la procedura di ammissione ordinaria secondo gli articoli 7–17.

    2 Su richiesta motivata del Comitato di dottorato, il prorettore dei dottorati può agevolare la procedura in caso di riammissione.

    Sezione 3: Tesi di dottorato

    Art. 25 Lavoro di ricerca nell’ambito del dottorato

    1 Di regola il lavoro di ricerca nell’ambito del dottorato deve essere svolto al PF di Zurigo o in un altro istituto del settore dei PF.

    2 Può essere svolto al di fuori del settore dei PF, se:

    a.
    il soggetto del lavoro di ricerca lo esige, le condizioni necessarie sono adempiute e il dipartimento ha dato il suo accordo; o
    b.
    nell’ambito di un dottorato interdipartimentale, il lavoro di ricerca è svolto in una delle scuole universitarie coinvolte.

    3 Il direttore di tesi può autorizzare brevi soggiorni di ricerca al di fuori del settore dei PF.

    4 In ogni caso il direttore di tesi deve avere accesso alle installazioni utilizzate e ai documenti sugli esperimenti, dati compresi.

    Art. 26 Lingua della tesi di dottorato

    1 La tesi di dottorato è redatta in tedesco, francese, italiano o inglese. La redazione in più lingue non è ammessa.

    2 Il rettore può accordare una deroga su richiesta scritta e motivata dei dottorandi.

    3 In ogni caso va redatto un compendio in tedesco, francese o italiano e in inglese.

    Sezione 4: Direzione della tesi di dottorato e assistenza ai dottorandi

    Art. 28 Secondo supervisore e ulteriori assistenti

    1 D’intesa con il dottorando, il direttore di tesi designa una persona di comprovata competenza che funga da secondo supervisore e assista il dottorando offrendogli ulteriore supporto specialistico. Questa persona deve essere designata al più tardi al momento della consegna del piano di dottorato.

    2 Per tutta la durata del dottorato i dottorandi hanno il diritto, se necessario, di richiedere un’altra persona che rimanga a loro disposizione per ulteriori consulenze e supporto specialistici o non specialistici.

    Art. 29 Rapporto sui progressi e colloquio di supervisione

    1 Ai fini del colloquio di supervisione i dottorandi ammessi definitivamente presentano ogni anno al direttore di tesi un rapporto scritto:

    a.
    sullo stato di avanzamento e sul previsto proseguimento dei loro lavori di ricerca;
    b.
    su eventuali scostamenti significativi dal progetto di ricerca descritto nel piano di dottorato.

    2 Almeno una volta all’anno il direttore di tesi svolge un colloquio individuale di supervisione con i suoi dottorandi basandosi sui rispettivi rapporti sui progressi. Al colloquio possono partecipare anche altre persone, in particolare per pronunciarsi sugli argomenti di cui al capoverso 3 lettere a–c. Il risultato del colloquio è annotato per scritto.

    3 Il colloquio di supervisione riguarda in particolare:

    a.
    la discussione e la valutazione dei progressi del lavoro di ricerca;
    b.
    la definizione delle tappe successive;
    c.
    i progressi degli studi di dottorato;
    d.
    la situazione lavorativa all’interno del gruppo di ricerca;
    e.
    le possibilità di sviluppo personale e le eventuali misure necessarie a tal fine.

    4 Il rapporto sui progressi e il risultato del colloquio di supervisione sono trasmessi per conoscenza al secondo supervisore.

    5 Il direttore di tesi e i dottorandi sono tenuti a conservare i rapporti sui progressi e i risultati dei colloqui di supervisione fino all’exmatricolazione. Nel caso di procedimenti pendenti, tali documenti devono essere conservati fino al passaggio in giudicato della decisione.

    Art. 30 Ritiro del direttore di tesi

    1 Il direttore di tesi può ritirarsi dai suoi compiti di assistenza. Il ritiro deve essere giustificato. Il dottorando, il secondo supervisore, il prorettore dei dottorati e il Comitato di dottorato devono essere informati per scritto.

    2 Dopo il ritiro del direttore di tesi spetta al dottorando reperire un nuovo direttore di tesi entro un termine massimo di sei mesi. Il termine inizia al momento del ritiro e decorre indipendentemente dal fatto che sia prevista o meno una procedura di conciliazione secondo l’articolo 49.

    Art. 31 Accordo in caso di ritiro del direttore di tesi

    1 Il direttore di tesi dimissionario e il dottorando regolano in un accordo l’uso dei dati e dei risultati già elaborati nonché i diritti d’autore.

    2 L’accordo deve essere concluso in linea con la buona prassi scientifica e in conformità con le linee guida emanate a questo riguardo dalla Direzione6.

    3 Le persone di fiducia del PF di Zurigo7 possono fornire consulenza nella stesura dell’accordo; in caso di divergenze devono essere imperativamente coinvolti.

    4 L’accordo deve essere trasmesso per conoscenza al Comitato di dottorato e ai servizi accademici.

    6 «Richtlinien für Integrität in der Forschung und gute wissenschaftliche Praxis an der ETH Zürich» della Direzione del PF di Zurigo del 14 novembre 2007, RSETHZ 414 (https://rechtssammlung.sp.ethz.ch).

    7 www.ethz.ch > Services > Organisation > Ombuds- und Vertrauenspersonen

    Art. 32 Cambiamento del direttore di tesi su richiesta dei dottorandi

    Nel corso del dottorato, i dottorandi possono cambiare direttore di tesi. Il cambiamento deve essere motivato e può avvenire solo previo consenso scritto del nuovo direttore. Il direttore di tesi in carica, il secondo supervisore, il prorettore dei dottorati e il Comitato di dottorato devono essere informati per scritto. L’articolo 31 si applica per analogia.

    Art. 33 Impedimento del direttore di tesi

    1 Se il direttore di tesi non può più dirigere la tesi di dottorato, il dipartimento fa il possibile per consentire il proseguimento della tesi sotto una nuova direzione.

    2 Se dopo sei mesi gli sforzi del dipartimento restano vani, il dottorando viene exmatricolato.

    3 Se la tesi di dottorato può essere proseguita sotto una nuova direzione, l’articolo 31 si applica per analogia, purché sia ancora possibile concludere un accordo corrispondente.

    Sezione 5: Studi di dottorato

    Art. 34 Studi di dottorato ordinari ed estesi

    1 Gli studi di dottorato comprendono:

    a.
    gli studi di dottorato ordinari, obbligatori per tutti i dottorandi;
    b.
    gli studi di dottorato estesi, che devono essere completati solo dai dottorandi la cui ammissione al dottorato era subordinata a questa condizione.

    2 Gli studi di dottorato devono essere conclusi entro la data d’iscrizione all’esame di dottorato.

    Art. 35 Prestazioni e attestato

    1 Gli studi di dottorato sono espressi in crediti secondo il sistema europeo di trasferimento e accumulazione dei crediti (crediti ECTS).

    2 Un credito ECTS corrisponde a una prestazione di 25–30 ore di lavoro.

    3 Le prestazioni fornite nell’ambito degli studi di dottorato sono riportate in un attestato. Quest’ultimo è rilasciato solo al termine della procedura per il conseguimento del dottorato.

    Art. 36 Studi di dottorato ordinari

    1 I dottorandi hanno il diritto e l’obbligo di perfezionarsi nell’ambito degli studi di dottorato ordinari.

    2 Gli obiettivi degli studi di dottorato ordinari sono:

    a.
    l’approfondimento delle conoscenze nel campo di ricerca della tesi di dottorato e l’ampliamento delle conoscenze al di fuori della disciplina tradizionale;
    b.
    l’acquisizione di competenze interdisciplinari;
    c.
    l’integrazione nella comunità scientifica.

    3 Negli studi di dottorato ordinari devono essere ottenuti almeno dodici crediti ECTS e fornite prestazioni in ognuno dei tre obiettivi di cui al capoverso 2. Su richiesta motivata del direttore di tesi, il Comitato di dottorato può concedere deroghe.

    4 I dipartimenti:

    a.
    definiscono unità d’insegnamento adatte agli studi di dottorato ordinari, attingendole al programma di insegnamento esistente;
    b.
    possono offrire unità d’insegnamento, come corsi, seminari, workshop o altri formati, appositamente concepite per i dottorandi;
    c.
    possono dichiarare obbligatorie singole unità d’insegnamento o prescrivere programmi predefiniti.

    5 Il direttore di tesi concorda individualmente con i suoi dottorandi le prestazioni da fornire nell’ambito degli studi di dottorato ordinari. In caso di divergenze decide il Comitato di dottorato.

    Art. 37 Studi di dottorato estesi

    1 Gli obiettivi degli studi di dottorato estesi sono l’ampliamento e l’approfondimento delle conoscenze nel campo di ricerca della tesi di dottorato.

    2 Gli studi di dottorato estesi possono comprendere al massimo 30 crediti ECTS. Devono essere ottenuti in aggiunta ai crediti richiesti nell’ambito degli studi di dottorato ordinari.

    3 Per quanto concerne l’offerta didattica si applicano per analogia le disposizioni dell’articolo 36 capoverso 4 lettere a e b.

    4 D’intesa con i suoi dottorandi, il direttore di tesi definisce nel piano di studio individuale le prestazioni di studio che devono essere fornite. In caso di divergenze decide il Comitato di dottorato.

    5 Il piano di studio individuale è parte integrante del piano di dottorato.

    Art. 38 Acquisizione di crediti ECTS e prestazioni computabili

    1 I crediti ECTS sono concessi soltanto se:

    a.
    il completamento di un’unità d’insegnamento è accompagnato dal superamento della relativa verifica delle prestazioni; sono determinanti le prescrizioni sul superamento in vigore presso la rispettiva scuola universitaria o il rispettivo istituto scientifico;
    b.
    in caso di partecipazione ad altri eventi scientifici, come conferenze o convegni, la persona in questione fornisce un contributo attivo e verificabile.

    2 Gli studi di dottorato devono offrire sufficienti possibilità di compensazione per le unità d’insegnamento non superate.

    3 La partecipazione attiva a organi e gruppi di lavoro del PF di Zurigo può essere riconosciuta con crediti ECTS soltanto ai fini degli studi di dottorato ordinari.

    4 Non sono attribuibili agli studi di dottorato ordinari i crediti ECTS che:

    a.
    sono stati acquisiti prima dell’inizio del dottorato;
    b.
    nell’ambito di un’immatricolazione parallela di cui all’articolo 19 capoverso 2 sono già attribuiti a un ciclo di formazione di un altro livello di studi.

    5 In caso di immatricolazione parallela, i crediti ECTS acquisiti nell’ambito di una formazione didattica, ad esempio del diploma d’insegnamento per le scuole di maturità o del certificato in didattica, possono essere attribuiti sia alla formazione didattica sia agli studi di dottorato ordinari.

    6 In caso di riammissione a un dottorato del PF di Zurigo il Comitato di dottorato può, su richiesta del direttore di tesi, attribuire crediti ECTS per prestazioni di studio precedenti o per prestazioni di cui al capoverso 3. È fatto salvo il capoverso 4. Non sussiste alcun diritto all’accredito.

    Sezione 6: Esame di dottorato e conferimento del diploma di dottore

    Art. 39 Esame di dottorato

    1 I dottorandi si iscrivono all’esame di dottorato presso i servizi accademici. L’iscrizione può essere effettuata solo previo consenso del direttore di tesi e dopo aver consultato i co-esaminatori.

    2 L’esame di dottorato deve essere sostenuto entro i seguenti termini:

    a.
    al più tardi sei anni dopo l’ammissione provvisoria al dottorato;
    b.
    entro tre mesi dall’iscrizione all’esame di dottorato.

    3 Su richiesta motivata del Comitato di dottorato, il prorettore dei dottorati può accordare una proroga dei termini di cui al capoverso 2.

    4 L’esame di dottorato consiste in:

    a.
    un esame orale di almeno un’ora sul campo o sui campi oggetto della tesi di dottorato; e
    b.
    una relazione sulla tesi di dottorato, se nelle disposizioni dettagliate sul dottorato il dipartimento interessato l’ha definita parte integrante dell’esame di dottorato.

    5 L’esame si svolge davanti alla Commissione esaminatrice.

    Art. 40 Composizione della Commissione esaminatrice

    1 La Commissione esaminatrice è composta:

    a.
    da un presidente;
    b.
    dal direttore di tesi che funge da esaminatore;
    c.
    da almeno un co-esaminatore;
    d.
    da un esperto indipendente, in caso di rapporto di dipendenza tra il direttore di tesi e i co-esaminatori.

    2 Il direttore del dipartimento interessato designa il presidente. Quest’ultimo deve appartenere al collegio dei professori di un dipartimento del PF di Zurigo.

    3 Su richiesta del direttore di tesi, il Comitato di dottorato designa i co-esaminatori. Per questi ultimi valgono le seguenti disposizioni:

    a.
    se il direttore di tesi non è un professore, almeno uno dei co-esaminatori deve essere professore del PF di Zurigo;
    b.
    almeno un co-esaminatore deve essere esterno al PF di Zurigo e possedere comprovate competenze nel campo della tesi di dottorato.
    Art. 41 Valutazione della tesi e dell’esame di dottorato

    1 L’esaminatore e ogni co-esaminatore elaborano ciascuno un parere scritto sulla tesi di dottorato e lo trasmettono al dipartimento prima dell’esame. I pareri devono constatare se la tesi di dottorato va approvata con o senza condizioni o se va respinta.

    2 La Commissione esaminatrice valuta:

    a.
    se la tesi di dottorato è approvata o respinta;
    b.
    se l’esame è «superato» o «non superato».

    3 Tutti i membri della Commissione esaminatrice hanno il diritto di presenziare agli esami. La Commissione decide a maggioranza; a parità di voti, è decisivo il voto del presidente. Il risultato è annotato per scritto.

    4 La Commissione esaminatrice trasmette un rapporto alla Conferenza del dipartimento interessata.

    Art. 42 Carattere confidenziale dei pareri

    1 I pareri di cui all’articolo 41 capoverso 1 sono confidenziali.

    2 Hanno il diritto di consultare i pareri:

    a.
    i membri della Commissione esaminatrice;
    b.
    i membri di altri organi incaricati di valutare la tesi di dottorato.

    3 Al termine della procedura per il conseguimento del dottorato i dottorandi possono consultare, su richiesta, i pareri riguardanti la propria tesi di dottorato.

    Art. 44 Rielaborazione della tesi di dottorato

    1 Le tesi di dottorato approvate a condizione di apportarvi correzioni possono essere rielaborate una volta.

    2 La Commissione esaminatrice:

    a.
    fissa un termine massimo di sei mesi entro il quale deve essere presentata la versione rielaborata;
    b.
    informa per scritto il dottorando sul seguito della procedura, in particolare sulla persona a cui presentare la tesi di dottorato rielaborata per controllo, e aggiunge queste informazioni alla nota di cui all’articolo 41 capoverso 3.

    3 Su richiesta motivata del dottorando e fatta salva l’approvazione del direttore di tesi, il prorettore dei dottorati può prorogare il termine per la rielaborazione della tesi di dottorato.

    Art. 46 Diploma di dottore

    1 Il diploma di dottore riporta:

    a.
    il nome e la data di nascita del diplomato;
    b.
    il titolo di dottore;
    c.
    il titolo della tesi di dottorato;
    d.
    il nome del direttore di tesi;
    e.
    la data dell’esame di dottorato;
    f.
    la data a partire dalla quale il diplomato può portare il titolo di dottore;
    g.
    le firme del rettore e del direttore di dipartimento in carica nella data a partire dalla quale il diplomato può portare il titolo di dottore;
    h.
    il sigillo del PF di Zurigo.

    2 Il diploma di dottore è conferito nel corso della cerimonia di dottorato. Può essere conferito soltanto se sono stati previamente consegnati il numero richiesto di esemplari e una versione elettronica della tesi di dottorato.

    3 Per i dottorati interuniversitari, il PF di Zurigo e le altre scuole universitarie coinvolte possono rilasciare il diploma di dottore congiuntamente. Questo diploma può derogare alle disposizioni del capoverso 1.

    Art. 47 Diritto di portare il titolo di dottore

    Dopo la consegna del numero richiesto di esemplari e di una versione elettronica della tesi di dottorato, il diplomato riceve una conferma; quest’ultima lo autorizza a portare il titolo di dottore.

    Art. 48 Pubblicazione della tesi di dottorato

    1 La tesi di dottorato è pubblicata integralmente. La sua pubblicazione è subordinata all’approvazione della Conferenza del dipartimento.

    2 Nei contratti con terzi, come contratti di ricerca, o in caso di interessi degni di protezione delle persone coinvolte, in particolare in caso di domande di brevetto previste o di domande correnti di proseguimento degli studi presso istituti di promozione della ricerca, la pubblicazione non può essere indebitamente differita né tanto meno esclusa. Può essere esclusa solo se soggetta a restrizioni legali.

    Sezione 7: Divergenze di opinioni, conflitti e conciliazione

    Art. 49 Divergenze di opinioni e conflitti

    1 Un assistente di cui all’articolo 28 si incarica di appianare eventuali divergenze di opinioni o conflitti tra il direttore di tesi e il dottorando.

    2 Se non è raggiunta un’intesa, il direttore del dipartimento interessato o una persona da lui designata assume il ruolo di mediatore. Il direttore o la persona da lui designata sentono entrambe le parti e sottopongono loro per scritto una proposta di mediazione.

    3 Se gli sforzi di mediazione restano vani, il prorettore dei dottorati, su richiesta scritta di una delle due parti, convoca la Commissione di conciliazione.

    4 Nei colloqui di conciliazione di cui ai capoversi 1–3 entrambe le parti hanno il diritto di coinvolgere fin dall’inizio un rappresentante del proprio gruppo accademico del PF di Zurigo. Tra questi gruppi accademici figurano in particolare l’Associazione accademica del corpo intermedio del PF di Zurigo (AVETH) e la Conferenza del corpo insegnante.

    Art. 50 Composizione della Commissione di conciliazione

    1 La Commissione di conciliazione in materia di dottorato è composta:

    a.
    dal prorettore dei dottorati (presidenza);
    b.
    dal direttore del dipartimento interessato; se ciò non è possibile a causa del capoverso 4, il Comitato di dottorato designa un professore del dipartimento interessato;
    c.
    da un rappresentante dell’AVETH;
    d.
    se necessario: esperti del campo della tesi di dottorato o rappresentanti di servizi specializzati, in particolare su questioni di comportamento inadeguato.

    2 L’AVETH elegge ogni due anni il suo rappresentante in seno alla Commissione di conciliazione e il relativo supplente. Sono ammesse più rielezioni.

    3 Le persone di cui al capoverso 1 lettera d sono convocate nella Commissione di conciliazione dal prorettore dei dottorati a seconda dei casi.

    4 Nella Commissione di conciliazione non possono sedere le persone coinvolte nella tesi di dottorato in questione.

    Art. 51 Procedura davanti alla Commissione di conciliazione

    1 La Commissione di conciliazione sente entrambe le parti e, se lo ritiene opportuno, sottopone loro una proposta di mediazione.

    2 Se non è presentata nessuna proposta di mediazione o se una delle parti la rigetta, la Commissione di conciliazione chiude la procedura e comunica al rettore la sua raccomandazione. Il rettore decide i passi successivi.

    Sezione 8: Disposizioni dettagliate sul dottorato

    Art. 52

    1 Ogni dipartimento sottopone alla Direzione una richiesta per l’emanazione di disposizioni dettagliate sul dottorato.

    2 Nelle disposizioni dettagliate sono definite le direttive dipartimentali specifiche e in particolare:

    a.
    le modalità per:
    1.
    l’elaborazione del piano di dottorato, compresi i termini di consegna,
    2.
    lo svolgimento del colloquio di idoneità e il completamento della Commissione di idoneità,
    3.
    l’esame di dottorato;
    b.
    le prescrizioni formali per il rapporto sui progressi;
    c.
    i particolari relativi agli studi di dottorato ordinari e agli studi di dottorato estesi.

    Capitolo 3: Diritti su beni immateriali

    Art. 53 Diritto d’autore

    1 Il redattore della tesi di dottorato ne è considerato l’autore ai sensi della legislazione sul diritto d’autore. Fatto salvo il capoverso 2, egli è titolare esclusivo di tutti i diritti inerenti al diritto d’autore.

    2 Il PF di Zurigo ha il diritto non esclusivo di pubblicare la tesi di dottorato a fini non lucrativi. Può trasmettere a istituti scientifici e a enti pubblici compendi o copie delle tesi di dottorato.

    Art. 54 Altri diritti su beni immateriali

    Ai diritti su beni immateriali prodotti nell’ambito della tesi di dottorato che non rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 53 si applicano le disposizioni dell’articolo 36 della legge del 4 ottobre 19918 sui PF.

    Capitolo 4: Dottorati onorari

    Art. 55

    1 Il PF di Zurigo conferisce un dottorato onorario se:

    a.
    i membri del collegio dei professori di un dipartimento lo richiedono con una maggioranza del 90 per cento degli aventi diritto di voto presenti; e
    b.
    la richiesta è approvata dalla maggioranza dei membri aventi diritto di voto della Conferenza dei direttori di dipartimento.

    2 Il voto è segreto; l’astensione è ammessa.

    3 Il rettore disciplina in dettaglio in una direttiva la procedura per il conferimento del dottorato onorario.

    4 Il rettore consegna i diplomi di dottore onorario in occasione di una cerimonia accademica.

    Capitolo 5: Rimedi giuridici

    Art. 56

    Le decisioni emanate in virtù della presente ordinanza possono essere impugnate entro 30 giorni dalla loro notifica presso la Commissione di ricorso dei PF.

    Capitolo 6: Disposizioni finali

    Art. 57 Disposizioni d’esecuzione

    Il rettore emana le disposizioni d’esecuzione concernenti in particolare:

    a.
    la documentazione necessaria per l’ammissione provvisoria al dottorato;
    b.
    l’organizzazione dell’esame di ammissione di cui all’articolo 59 lettera c;
    c.
    la forma in cui le eccellenti prestazioni individuali di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettere c e d devono essere comprovate;
    d.
    il piano di dottorato;
    e.
    il colloquio di idoneità;
    f.
    gli studi di dottorato, compresa l’offerta didattica;
    g.
    le tesi di dottorato svolte al di fuori del settore dei PF;
    h.
    l’esame di dottorato e il conferimento del diploma di dottore;
    i.
    il deposito della tesi di dottorato e la consegna del numero richiesto di esemplari;
    j.
    la direzione della tesi di dottorato da parte di professori emeriti o che hanno lasciato il PF di Zurigo;
    k.
    le condizioni per la designazione dei direttori di tesi e dei co-esaminatori;
    l.
    la consegna di compendi o copie delle tesi di dottorato a istituti scientifici e a enti pubblici;
    m.
    il contenuto e la forma delle disposizioni dettagliate sul dottorato che i dipartimenti devono elaborare.
    Art. 59 Disposizioni transitorie relative alle condizioni di ammissione supplementari

    Se l’ammissione al dottorato è concessa provvisoriamente prima del 1° gennaio 2022 con riserva di adempiere condizioni di ammissione supplementari, vale quanto segue:

    a.
    il termine per l’adempimento delle condizioni di ammissione supplementari è di un anno a decorrere dall’ammissione provvisoria;
    b.
    i servizi accademici verificano l’adempimento delle condizioni di ammissione supplementari;
    c.
    se non superati, gli esami eventualmente previsti come condizione di ammissione supplementare possono essere ripetuti una volta entro sei mesi con il consenso del direttore di tesi; se un esame non è nuovamente offerto entro questo periodo, il prorettore dei dottorati può, su richiesta del direttore di tesi, autorizzare una proroga del termine;
    d.
    se le condizioni di ammissione supplementari non possono essere adempiute a causa del mancato rispetto dei termini fissati a tal fine o del definitivo non superamento degli esami o di altre verifiche delle prestazioni, i dottorandi vengono exmatricolati;
    e.
    per gli esami di cui alla lettera c non possono essere attribuiti crediti nell’ambito degli studi di dottorato ordinari.
    Art. 60 Disposizione transitoria relativa al piano di dottorato e al  piano di ricerca

    1 L’articolo 11 non si applica ai dottorandi ammessi definitivamente prima del 1° gennaio 2022.

    2 Per i dottorandi ammessi provvisoriamente, ma non ancora definitivamente, prima del 1° gennaio 2022, il piano di ricerca è retto dalle seguenti disposizioni:

    a.
    essi elaborano un piano di ricerca che fornisca informazioni almeno sui seguenti punti:
    1.
    sul loro progetto di ricerca,
    2.
    sulla loro collaborazione nell’insegnamento,
    3.
    sui loro ulteriori obblighi;
    b.
    il piano di ricerca è sottoposto al direttore di tesi e, se possibile, a un co-relatore;
    c.
    il direttore di tesi presenta il piano di ricerca al Comitato di dottorato per approvazione;
    d.
    il piano di ricerca deve essere presentato entro dodici mesi dall’ammissione provvisoria. La proroga di questo termine è subordinata all’approvazione del Comitato di dottorato.
    Art. 62 Disposizione transitoria relativa all’ammissione definitiva

    I dottorandi ammessi provvisoriamente, ma non ancora definitivamente, prima del 1° gennaio 2022, sono ammessi definitivamente se:

    a.
    il loro piano di ricerca è stato approvato; e
    b.
    hanno adempiuto le condizioni di ammissione supplementari eventualmente imposte loro nell’ambito dell’ammissione provvisoria.
    Art. 65 Disposizione transitoria relativa agli studi di dottorato ordinari e all’attestato

    1 I dottorandi ammessi provvisoriamente, ma non ancora definitivamente, prima del 1° gennaio 2022, possono scegliere se completare gli studi di dottorato ordinari secondo l’articolo 36 o secondo il diritto previgente.

    2 Il dipartimento disciplina i particolari relativi agli studi di dottorato ordinari secondo il diritto previgente nelle disposizioni dettagliate sul dottorato.

    3 L’attestato di cui all’articolo 35 capoverso 3 è rilasciato soltanto ai dottorandi che completano gli studi di dottorato ordinari secondo l’articolo 36.

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