Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina le condizioni, le procedure e le competenze per il conferimento del diploma di dottore da parte del Politecnico federale di Zurigo (PF di Zurigo).
414.133.1
del 23 novembre 2021 (Stato 1° gennaio 2022)
La Direzione del Politecnico federale di Zurigo,
visto l’articolo 3 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza PFZ-PFL del 13 novembre 20031,
ordina:
La presente ordinanza disciplina le condizioni, le procedure e le competenze per il conferimento del diploma di dottore da parte del Politecnico federale di Zurigo (PF di Zurigo).
1 Il PF di Zurigo conferisce:
2 Il PF di Zurigo fornisce, su richiesta, informazioni in merito ai diplomi di dottore conferiti.
1 Il PF di Zurigo conferisce il titolo di «dottore in scienze (dr. sc. PF Zurigo)».
2 Nel caso dei dottorati interuniversitari il titolo di dottore può essere conferito in nome del PF di Zurigo e delle altre scuole universitarie coinvolte.
3 I dottori onorari ricevono il titolo di dottore a cui è aggiunta la menzione «a titolo onorario» o «honoris causa».
1 Ogni dipartimento istituisce un Comitato di dottorato. Quest’ultimo è composto di almeno tre professori.
2 Sono professori ai sensi della presente ordinanza i professori di cui all’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 settembre 20032 sul corpo professorale dei PF.
3 I membri del Comitato di dottorato sono eletti dalla Conferenza del dipartimento per un periodo di due anni. Sono ammesse più rielezioni.
4 La composizione del Comitato di dottorato è notificata al rettore.
1 Può essere direttore di tesi:
2 Nel caso dei dottorati interuniversitari il direttore di tesi può appartenere a una delle altre scuole universitarie coinvolte.
Per il dottorato ordinario è riscossa una tassa secondo l’ordinanza del 31 maggio 19953 sulle tasse nel settore dei PF.
1 Sono ammesse al dottorato persone con buone qualifiche scientifiche.
2 Possono candidarsi per l’ammissione al dottorato del PF di Zurigo:
3 Possono candidarsi per l’ammissione ai programmi di dottorato del PF di Zurigo, che consentono di accedere anticipatamente al dottorato, i titolari di un diploma di bachelor di un PF o di un’altra università con prestazioni di studio straordinarie.
1 Condizione per l’avvio di una procedura di ammissione è:
2 La procedura di ammissione è suddivisa in due fasi:
3 Nel caso dei dottorati interuniversitari, il PF di Zurigo può delegare completamente o in parte la responsabilità della procedura di ammissione a una delle scuole universitarie coinvolte.
1 Le persone che intendono conseguire un dottorato al PF di Zurigo devono presentare una domanda di ammissione ai servizi accademici. Il rettore stabilisce nelle disposizioni esecutive quali documenti sono necessari ai fini dell’ammissione.
2 I servizi accademici trasmettono la domanda, unitamente a una valutazione del prorettore responsabile dei dottorati (prorettore dei dottorati), al dipartimento competente.
3 Il Comitato di dottorato del dipartimento esamina la domanda e, dopo aver consultato il direttore di tesi o l’organo responsabile del programma di dottorato, presenta al rettore una proposta di:
4 Il rettore decide in merito alle proposte di ammissione provvisoria. Quest’ultima può essere subordinata alla condizione di completare degli studi di dottorato estesi.
5 Non sussiste alcun diritto all’ammissione a un dottorato.
1 Il rettore può respingere una domanda di ammissione se nel quadro della procedura di ammissione emerge che il candidato:
2 Se in un caso di cui al capoverso 1 lettera b entra in considerazione la fattispecie di reato secondo il diritto federale o cantonale, il PF di Zurigo sporge denuncia. In caso di reato perseguibile a querela di parte può rinunciare alla denuncia.
1 I candidati ammessi provvisoriamente elaborano un piano di dottorato. Nel piano devono fornire indicazioni almeno sui seguenti punti:
2 Il piano di dottorato deve essere presentato per conoscenza alle persone e agli organi seguenti prima dello svolgimento del colloquio di idoneità:
I candidati svolgono un colloquio di idoneità entro 12 mesi dall’ammissione provvisoria. Questo termine vale anche per i programmi di dottorato; può tuttavia iniziare a decorrere da una data successiva, previo consenso del rettore.
Nell’ambito del colloquio di idoneità, la Commissione di idoneità adempie i seguenti compiti:
1 Se la valutazione dell’esame di cui all’articolo 13 lettera b non è unanime, il Comitato di dottorato decide in merito al superamento dello stesso entro un mese dal colloquio di idoneità. La decisione è presa in base al progetto di ricerca descritto nel piano di dottorato e ai risultati dell’esame; ai fini di questa decisione il Comitato di dottorato può inoltre sentire la Commissione di idoneità o il candidato.
2 Un esame non superato può essere ripetuto una volta, previo consenso del direttore di tesi. Questo consenso può essere rifiutato soltanto se la Commissione di idoneità ha valutato all’unanimità il primo tentativo d’esame come «non superato». Un’eventuale ripetizione deve essere completata entro tre mesi dal risultato definitivo del primo tentativo.
Su richiesta motivata del Comitato di dottorato, il prorettore dei dottorati può prorogare il termine per lo svolgimento del primo colloquio di idoneità o per la ripetizione dell’esame. Le richieste di proroga devono sempre essere corredate del parere del direttore di tesi.
1 La Commissione di idoneità è composta:
2 In singoli casi o in generale, il Comitato di dottorato può completare la Commissione di idoneità con altre persone. Anche queste ultime hanno il diritto di presenziare agli esami.
L’ammissione definitiva al dottorato è ottenuta con il superamento dell’esame svolto nell’ambito del colloquio di idoneità.
L’immatricolazione e l’iscrizione avvengono dopo l’ammissione provvisoria al dottorato.
1 A livello di dottorato non è consentita l’immatricolazione parallela al PF di Zurigo e a un’altra scuola universitaria. Fanno eccezione:
2 L’immatricolazione parallela a livello di dottorato presso il PF di Zurigo e a un altro livello di studi del PF di Zurigo o di un’altra scuola universitaria è subordinata all’approvazione del direttore di tesi.
3 Le circostanze associate a uno studio parallelo di cui al capoverso 2, in particolare il maggiore carico di lavoro per i dottorandi o le sovrapposizioni degli orari, non sono riconosciute come motivo per la proroga delle scadenze o per altre autorizzazioni eccezionali.
Con l’exmatricolazione si estinguono tutti i diritti acquisiti con l’immatricolazione.
I dottorandi che intendono lasciare il PF di Zurigo prima di aver concluso il dottorato trasmettono per scritto ai servizi accademici una dichiarazione di exmatricolazione.
1 Chi ha concluso con successo il dottorato viene exmatricolato automaticamente.
2 I dottorandi vengono inoltre exmatricolati se:
1 In caso di riammissione al dottorato presso il PF di Zurigo si applica la procedura di ammissione ordinaria secondo gli articoli 7–17.
2 Su richiesta motivata del Comitato di dottorato, il prorettore dei dottorati può agevolare la procedura in caso di riammissione.
Il soggetto della tesi di dottorato deve inserirsi in modo preponderante nel campo di specializzazione del direttore di tesi. Può essere interdisciplinare.
1 Di regola il lavoro di ricerca nell’ambito del dottorato deve essere svolto al PF di Zurigo o in un altro istituto del settore dei PF.
2 Può essere svolto al di fuori del settore dei PF, se:
3 Il direttore di tesi può autorizzare brevi soggiorni di ricerca al di fuori del settore dei PF.
4 In ogni caso il direttore di tesi deve avere accesso alle installazioni utilizzate e ai documenti sugli esperimenti, dati compresi.
1 La tesi di dottorato è redatta in tedesco, francese, italiano o inglese. La redazione in più lingue non è ammessa.
2 Il rettore può accordare una deroga su richiesta scritta e motivata dei dottorandi.
3 In ogni caso va redatto un compendio in tedesco, francese o italiano e in inglese.
Il direttore di tesi è responsabile dell’assistenza specialistica e della gestione individuale dei suoi dottorandi.
1 D’intesa con il dottorando, il direttore di tesi designa una persona di comprovata competenza che funga da secondo supervisore e assista il dottorando offrendogli ulteriore supporto specialistico. Questa persona deve essere designata al più tardi al momento della consegna del piano di dottorato.
2 Per tutta la durata del dottorato i dottorandi hanno il diritto, se necessario, di richiedere un’altra persona che rimanga a loro disposizione per ulteriori consulenze e supporto specialistici o non specialistici.
1 Ai fini del colloquio di supervisione i dottorandi ammessi definitivamente presentano ogni anno al direttore di tesi un rapporto scritto:
2 Almeno una volta all’anno il direttore di tesi svolge un colloquio individuale di supervisione con i suoi dottorandi basandosi sui rispettivi rapporti sui progressi. Al colloquio possono partecipare anche altre persone, in particolare per pronunciarsi sugli argomenti di cui al capoverso 3 lettere a–c. Il risultato del colloquio è annotato per scritto.
3 Il colloquio di supervisione riguarda in particolare:
4 Il rapporto sui progressi e il risultato del colloquio di supervisione sono trasmessi per conoscenza al secondo supervisore.
5 Il direttore di tesi e i dottorandi sono tenuti a conservare i rapporti sui progressi e i risultati dei colloqui di supervisione fino all’exmatricolazione. Nel caso di procedimenti pendenti, tali documenti devono essere conservati fino al passaggio in giudicato della decisione.
1 Il direttore di tesi può ritirarsi dai suoi compiti di assistenza. Il ritiro deve essere giustificato. Il dottorando, il secondo supervisore, il prorettore dei dottorati e il Comitato di dottorato devono essere informati per scritto.
2 Dopo il ritiro del direttore di tesi spetta al dottorando reperire un nuovo direttore di tesi entro un termine massimo di sei mesi. Il termine inizia al momento del ritiro e decorre indipendentemente dal fatto che sia prevista o meno una procedura di conciliazione secondo l’articolo 49.
1 Il direttore di tesi dimissionario e il dottorando regolano in un accordo l’uso dei dati e dei risultati già elaborati nonché i diritti d’autore.
2 L’accordo deve essere concluso in linea con la buona prassi scientifica e in conformità con le linee guida emanate a questo riguardo dalla Direzione6.
3 Le persone di fiducia del PF di Zurigo7 possono fornire consulenza nella stesura dell’accordo; in caso di divergenze devono essere imperativamente coinvolti.
4 L’accordo deve essere trasmesso per conoscenza al Comitato di dottorato e ai servizi accademici.
Nel corso del dottorato, i dottorandi possono cambiare direttore di tesi. Il cambiamento deve essere motivato e può avvenire solo previo consenso scritto del nuovo direttore. Il direttore di tesi in carica, il secondo supervisore, il prorettore dei dottorati e il Comitato di dottorato devono essere informati per scritto. L’articolo 31 si applica per analogia.
1 Se il direttore di tesi non può più dirigere la tesi di dottorato, il dipartimento fa il possibile per consentire il proseguimento della tesi sotto una nuova direzione.
3 Se la tesi di dottorato può essere proseguita sotto una nuova direzione, l’articolo 31 si applica per analogia, purché sia ancora possibile concludere un accordo corrispondente.
1 Gli studi di dottorato comprendono:
2 Gli studi di dottorato devono essere conclusi entro la data d’iscrizione all’esame di dottorato.
1 Gli studi di dottorato sono espressi in crediti secondo il sistema europeo di trasferimento e accumulazione dei crediti (crediti ECTS).
2 Un credito ECTS corrisponde a una prestazione di 25–30 ore di lavoro.
3 Le prestazioni fornite nell’ambito degli studi di dottorato sono riportate in un attestato. Quest’ultimo è rilasciato solo al termine della procedura per il conseguimento del dottorato.
1 I dottorandi hanno il diritto e l’obbligo di perfezionarsi nell’ambito degli studi di dottorato ordinari.
2 Gli obiettivi degli studi di dottorato ordinari sono:
3 Negli studi di dottorato ordinari devono essere ottenuti almeno dodici crediti ECTS e fornite prestazioni in ognuno dei tre obiettivi di cui al capoverso 2. Su richiesta motivata del direttore di tesi, il Comitato di dottorato può concedere deroghe.
4 I dipartimenti:
5 Il direttore di tesi concorda individualmente con i suoi dottorandi le prestazioni da fornire nell’ambito degli studi di dottorato ordinari. In caso di divergenze decide il Comitato di dottorato.
1 Gli obiettivi degli studi di dottorato estesi sono l’ampliamento e l’approfondimento delle conoscenze nel campo di ricerca della tesi di dottorato.
2 Gli studi di dottorato estesi possono comprendere al massimo 30 crediti ECTS. Devono essere ottenuti in aggiunta ai crediti richiesti nell’ambito degli studi di dottorato ordinari.
3 Per quanto concerne l’offerta didattica si applicano per analogia le disposizioni dell’articolo 36 capoverso 4 lettere a e b.
4 D’intesa con i suoi dottorandi, il direttore di tesi definisce nel piano di studio individuale le prestazioni di studio che devono essere fornite. In caso di divergenze decide il Comitato di dottorato.
5 Il piano di studio individuale è parte integrante del piano di dottorato.
1 I crediti ECTS sono concessi soltanto se:
2 Gli studi di dottorato devono offrire sufficienti possibilità di compensazione per le unità d’insegnamento non superate.
3 La partecipazione attiva a organi e gruppi di lavoro del PF di Zurigo può essere riconosciuta con crediti ECTS soltanto ai fini degli studi di dottorato ordinari.
4 Non sono attribuibili agli studi di dottorato ordinari i crediti ECTS che:
5 In caso di immatricolazione parallela, i crediti ECTS acquisiti nell’ambito di una formazione didattica, ad esempio del diploma d’insegnamento per le scuole di maturità o del certificato in didattica, possono essere attribuiti sia alla formazione didattica sia agli studi di dottorato ordinari.
6 In caso di riammissione a un dottorato del PF di Zurigo il Comitato di dottorato può, su richiesta del direttore di tesi, attribuire crediti ECTS per prestazioni di studio precedenti o per prestazioni di cui al capoverso 3. È fatto salvo il capoverso 4. Non sussiste alcun diritto all’accredito.
1 I dottorandi si iscrivono all’esame di dottorato presso i servizi accademici. L’iscrizione può essere effettuata solo previo consenso del direttore di tesi e dopo aver consultato i co-esaminatori.
2 L’esame di dottorato deve essere sostenuto entro i seguenti termini:
3 Su richiesta motivata del Comitato di dottorato, il prorettore dei dottorati può accordare una proroga dei termini di cui al capoverso 2.
4 L’esame di dottorato consiste in:
5 L’esame si svolge davanti alla Commissione esaminatrice.
1 La Commissione esaminatrice è composta:
2 Il direttore del dipartimento interessato designa il presidente. Quest’ultimo deve appartenere al collegio dei professori di un dipartimento del PF di Zurigo.
3 Su richiesta del direttore di tesi, il Comitato di dottorato designa i co-esaminatori. Per questi ultimi valgono le seguenti disposizioni:
1 L’esaminatore e ogni co-esaminatore elaborano ciascuno un parere scritto sulla tesi di dottorato e lo trasmettono al dipartimento prima dell’esame. I pareri devono constatare se la tesi di dottorato va approvata con o senza condizioni o se va respinta.
2 La Commissione esaminatrice valuta:
3 Tutti i membri della Commissione esaminatrice hanno il diritto di presenziare agli esami. La Commissione decide a maggioranza; a parità di voti, è decisivo il voto del presidente. Il risultato è annotato per scritto.
4 La Commissione esaminatrice trasmette un rapporto alla Conferenza del dipartimento interessata.
1 I pareri di cui all’articolo 41 capoverso 1 sono confidenziali.
2 Hanno il diritto di consultare i pareri:
3 Al termine della procedura per il conseguimento del dottorato i dottorandi possono consultare, su richiesta, i pareri riguardanti la propria tesi di dottorato.
I dottorandi che non superano l’esame di dottorato possono ripeterlo una volta entro sei mesi.
1 Le tesi di dottorato approvate a condizione di apportarvi correzioni possono essere rielaborate una volta.
2 La Commissione esaminatrice:
3 Su richiesta motivata del dottorando e fatta salva l’approvazione del direttore di tesi, il prorettore dei dottorati può prorogare il termine per la rielaborazione della tesi di dottorato.
In base al rapporto della Commissione esaminatrice, la Conferenza del dipartimento in cui il dottorando è iscritto decide di rilasciare o negare il diploma di dottore.
1 Il diploma di dottore riporta:
2 Il diploma di dottore è conferito nel corso della cerimonia di dottorato. Può essere conferito soltanto se sono stati previamente consegnati il numero richiesto di esemplari e una versione elettronica della tesi di dottorato.
3 Per i dottorati interuniversitari, il PF di Zurigo e le altre scuole universitarie coinvolte possono rilasciare il diploma di dottore congiuntamente. Questo diploma può derogare alle disposizioni del capoverso 1.
Dopo la consegna del numero richiesto di esemplari e di una versione elettronica della tesi di dottorato, il diplomato riceve una conferma; quest’ultima lo autorizza a portare il titolo di dottore.
1 La tesi di dottorato è pubblicata integralmente. La sua pubblicazione è subordinata all’approvazione della Conferenza del dipartimento.
2 Nei contratti con terzi, come contratti di ricerca, o in caso di interessi degni di protezione delle persone coinvolte, in particolare in caso di domande di brevetto previste o di domande correnti di proseguimento degli studi presso istituti di promozione della ricerca, la pubblicazione non può essere indebitamente differita né tanto meno esclusa. Può essere esclusa solo se soggetta a restrizioni legali.
1 Un assistente di cui all’articolo 28 si incarica di appianare eventuali divergenze di opinioni o conflitti tra il direttore di tesi e il dottorando.
2 Se non è raggiunta un’intesa, il direttore del dipartimento interessato o una persona da lui designata assume il ruolo di mediatore. Il direttore o la persona da lui designata sentono entrambe le parti e sottopongono loro per scritto una proposta di mediazione.
3 Se gli sforzi di mediazione restano vani, il prorettore dei dottorati, su richiesta scritta di una delle due parti, convoca la Commissione di conciliazione.
4 Nei colloqui di conciliazione di cui ai capoversi 1–3 entrambe le parti hanno il diritto di coinvolgere fin dall’inizio un rappresentante del proprio gruppo accademico del PF di Zurigo. Tra questi gruppi accademici figurano in particolare l’Associazione accademica del corpo intermedio del PF di Zurigo (AVETH) e la Conferenza del corpo insegnante.
1 La Commissione di conciliazione in materia di dottorato è composta:
2 L’AVETH elegge ogni due anni il suo rappresentante in seno alla Commissione di conciliazione e il relativo supplente. Sono ammesse più rielezioni.
3 Le persone di cui al capoverso 1 lettera d sono convocate nella Commissione di conciliazione dal prorettore dei dottorati a seconda dei casi.
4 Nella Commissione di conciliazione non possono sedere le persone coinvolte nella tesi di dottorato in questione.
1 La Commissione di conciliazione sente entrambe le parti e, se lo ritiene opportuno, sottopone loro una proposta di mediazione.
2 Se non è presentata nessuna proposta di mediazione o se una delle parti la rigetta, la Commissione di conciliazione chiude la procedura e comunica al rettore la sua raccomandazione. Il rettore decide i passi successivi.
1 Ogni dipartimento sottopone alla Direzione una richiesta per l’emanazione di disposizioni dettagliate sul dottorato.
2 Nelle disposizioni dettagliate sono definite le direttive dipartimentali specifiche e in particolare
1 Il redattore della tesi di dottorato ne è considerato l’autore ai sensi della legislazione sul diritto d’autore. Fatto salvo il capoverso 2, egli è titolare esclusivo di tutti i diritti inerenti al diritto d’autore.
2 Il PF di Zurigo ha il diritto non esclusivo di pubblicare la tesi di dottorato a fini non lucrativi. Può trasmettere a istituti scientifici e a enti pubblici compendi o copie delle tesi di dottorato.
Ai diritti su beni immateriali prodotti nell’ambito della tesi di dottorato che non rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 53 si applicano le disposizioni dell’articolo 36 della legge del 4 ottobre 19918 sui PF.
1 Il PF di Zurigo conferisce un dottorato onorario se:
2 Il voto è segreto; l’astensione è ammessa.
3 Il rettore disciplina in dettaglio in una direttiva la procedura per il conferimento del dottorato onorario.
4 Il rettore consegna i diplomi di dottore onorario in occasione di una cerimonia accademica.
Le decisioni emanate in virtù della presente ordinanza possono essere impugnate entro 30 giorni dalla loro notifica presso la Commissione di ricorso dei PF.
Il rettore emana le disposizioni d’esecuzione concernenti in particolare:
L’ordinanza del 1° luglio 20089 sul dottorato del PF di Zurigo è abrogata.
Se l’ammissione al dottorato è concessa provvisoriamente prima del 1° gennaio 2022 con riserva di adempiere condizioni di ammissione supplementari, vale quanto segue:
1 L’articolo 11 non si applica ai dottorandi ammessi definitivamente prima del 1° gennaio 2022.
2 Per i dottorandi ammessi provvisoriamente, ma non ancora definitivamente, prima del 1° gennaio 2022, il piano di ricerca è retto dalle seguenti disposizioni:
Gli articoli 12–15 non si applicano ai dottorandi che sono stati ammessi provvisoriamente o definitivamente prima del 1° gennaio 2022.
I dottorandi ammessi provvisoriamente, ma non ancora definitivamente, prima del 1° gennaio 2022, sono ammessi definitivamente se:
Per i dottorandi ammessi prima del 1° gennaio 2022 il secondo supervisore deve essere nominato entro i seguenti termini:
Ai dottoranti ammessi provvisoriamente o definitivamente prima del 1° gennaio 2022 si applica l’articolo 29 capoverso 4, non appena è nominato il secondo supervisore.
1 I dottorandi ammessi provvisoriamente, ma non ancora definitivamente, prima del 1° gennaio 2022, possono scegliere se completare gli studi di dottorato ordinari secondo l’articolo 36 o secondo il diritto previgente.
2 Il dipartimento disciplina i particolari relativi agli studi di dottorato ordinari secondo il diritto previgente nelle disposizioni dettagliate sul dottorato.
3 L’attestato di cui all’articolo 35 capoverso 3 è rilasciato soltanto ai dottorandi che completano gli studi di dottorato ordinari secondo l’articolo 36.
L’articolo 40 capoverso 3 lettera b è vincolante per gli esami di dottorato svolti a partire dal 1° gennaio 2024.
L’articolo 49 capoverso 1 si applica non appena è nominato il secondo supervisore.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
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