Art. 1 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza determina le condizioni, la procedura e le autorità competenti per il conferimento del dottorato da parte del Politecnico federale di Losanna (PFL).
2 I compiti del vicepresidente per l’educazione4 possono essere delegati al decano responsabile della formazione dottorale, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 15 capoverso 4, 16 capoverso 1 e 18 capoverso 3.5
3 Le modalità sono disciplinate in direttive della direzione del PFL. Il vicepresidente per l’educazione emana un regolamento per i programmi di studi dottorali.6
4 Nuova espr. giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 31 lug. 2019, in vigore dal 1° set. 2019 (RU 2019 2485). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione del PFL del 2 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3733).
6 Introdotto dal n. I dell’O della Direzione del PFL del 26 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4907).