Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina:
- a.
- la formazione continua universitaria presso il Politecnico federale di Zurigo (PF di Zurigo);
- b.
- le competenze in questo settore.
414.134.1
del 26 marzo 2013 (Stato 1° ottobre 2021)
La Direzione scolastica del PF di Zurigo,
visto l’articolo 3 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza PFZ-PFL del 13 novembre 20031,
ordina:
La presente ordinanza disciplina:
1 La formazione continua universitaria costituisce la prosecuzione o la ripresa di un apprendimento organizzato al termine di una fase di formazione universitaria, normalmente di livello master (prima formazione). Essa è basata sulla ricerca e si svolge durante o dopo un’attività professionale iniziata al termine della prima formazione.
2 I corsi di formazione continua di alto livello del PF di Zurigo hanno come obiettivo:
3 In casi eccezionali la formazione continua può seguire direttamente la prima formazione:
4 La formazione continua punta anche a promuovere le nuove leve tra i diplomati del PF di Zurigo e a favorire il reinserimento professionale.
La formazione continua al PF di Zurigo comprende:
1 La Direzione scolastica approva i regolamenti e i business plan dei programmi di formazione continua.
2 Il rettore decide in merito all’ammissione dei candidati ai programmi di formazione continua su richiesta delle direzioni dei programmi.
3 Ogni programma di formazione continua si svolge sotto la responsabilità di una direzione di programma. La direzione è competente per:
4 La competenza per gli altri corsi di formazione continua spetta rispettivamente ai dipartimenti, agli istituti e ai professori del PF di Zurigo che li organizzano.
5 I servizi accademici del PF di Zurigo coordinano e sostengono tutti i corsi di formazione continua del PF di Zurigo. Sono sottoposti all’autorità del rettore.
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione scolastica del PF di Zurigo del 30 ago. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 528).
1 I programmi di formazione continua si rivolgono di norma a specialisti altamente qualificati, nonché a funzionari tecnici e scientifici e a dirigenti pubblici, privati e amministrativi titolari di un diploma universitario di livello master.
2 I programmi di formazione continua puntano ad approfondire, modificare o ampliare in modo interdisciplinare le competenze specifiche dei partecipanti, a promuovere le nuove leve tra i diplomati e i collaboratori del PF di Zurigo e a favorire il reinserimento professionale.
3 L’offerta formativa comprende:
4 I programmi di formazione continua sono strutturati in base ai piani di studi, i quali s’ispirano all’obiettivo del programma e tengono conto, per quanto possibile, degli interessi dei partecipanti.
1 I programmi master della formazione continua universitaria sono corsi post-terziari strutturati di lunga durata che si rivolgono ai titolari di un diploma universitario e puntano all’approfondimento, alla modifica o all’ampliamento interdisciplinare delle loro competenze specifiche.
2 I programmi comprendono:
3 I programmi sottostanno alle seguenti regole:
4 I dettagli sono disciplinati nei regolamenti di studio dei programmi.
1 I candidati che concludono con successo un programma master di formazione continua ricevono dal PF di Zurigo un diploma di master di formazione continua in cui figurano l’oggetto del programma e il titolo accademico conseguito. Il diploma viene firmato dal rettore e dal capo del dipartimento.
2 A seconda del tipo di programma master il tiolo sarà «Master of Advanced Studies ETH in … (specializzazione)» o «(Executive) Master of Business Administration ETH in … (specializzazione)». L’eventuale approfondimento è menzionato dopo la specializzazione: «Approfondimento in … (approfondimento)».
3 Il titolo autorizza a impiegare:
4 In caso di programmi speciali o di collaborazione con un’altra università è ammesso il conferimento di altri titoli. Nel caso dei programmi master interuniversitari il titolo viene conferito a nome del PF di Zurigo e delle altre università partecipanti.
5 Il titolo master è protetto ai sensi dell’articolo 38 capoverso 1 lettere b e c della legge del 4 ottobre 19913 sui PF.
1 Unitamente al diploma di master viene rilasciato un supplemento al diploma che descrive livello, contesto, contenuto e status del ciclo di studio frequentato e concluso.
2 Se i controlli delle competenze sono stati valutati tramite note può essere rilasciata anche una pagella.
3 Chi viene escluso dal programma master prima di conseguire il diploma o interrompe gli studi può richiedere alla direzione di programma una sintesi delle prestazioni. Il documento riporta le prestazioni di studio fornite e valutate fino all’esclusione o all’interruzione degli studi e i crediti ECTS acquisiti.
1 Per l’ammissione a un programma master della formazione continua universitaria è richiesto:
2 In presenza di particolari esigenze economiche, sociali o politiche, può essere ammesso a determinati programmi master anche chi possiede una delle seguenti qualifiche nonché, a seconda del programma, un’esperienza professionale o qualifiche supplementari negli ambiti specifici corrispondenti:
3 I candidati che non soddisfano le condizioni del capoverso 1 o 2 possono essere ammessi in via eccezionale se sono particolarmente qualificati e possiedono un’esperienza professionale e qualifiche supplementari negli ambiti specifici corrispondenti.
4 Il numero dei partecipanti a un programma master può essere limitato se le risorse disponibili in termini di assistenza e istituti di formazione non sono sufficienti. In questo caso i candidati vengono selezionati secondo ulteriori criteri quali esperienza professionale, qualifiche e particolari conoscenze pregresse. Nel caso dei programmi master interdisciplinari è inoltre data importanza a un’adeguata composizione del gruppo di partecipanti.
5 Le condizioni di ammissione specifiche dei programmi sono stabilite nel regolamento di studio del programma master corrispondente e pubblicate sul sito Internet del PF di Zurigo.
6 L’ammissione si basa sul dossier personale del candidato. Non sussiste alcun diritto a essere ammessi a un programma master.
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione scolastica del PF di Zurigo del 30 ago. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 528).
1 Per la durata della loro formazione continua i partecipanti sono immatricolati come studenti del PF di Zurigo.
2 I servizi accademici del PF di Zurigo stabiliscono le formalità necessarie per l’iscrizione, l’immatricolazione e l’exmatricolazione.
5 Introdotto dal n. I dell’O della Direzione scolastica del PF di Zurigo del 30 ago. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 528).
1 I crediti ECTS acquisiti con una precedente formazione possono essere riconosciuti se:
2 I crediti riconosciuti non possono superare il 20 per cento della totalità del programma, a meno che non si tratti di un programma modulare i cui moduli possono essere frequentati come corsi indipendenti.
3 I singoli regolamenti di studio possono prevedere condizioni più restrittive.
1 I Diploma of Advanced Studies (DAS) e i Certificate of Advanced Studies (CAS) sono corsi di formazione continua post-terziari strutturati di breve durata pensati per i titolari di un diploma universitario che si svolgono parallelamente all’attività lavorativa e puntano all’approfondimento, alla modifica o all’ampliamento interdisciplinare delle loro competenze specifiche.
2 I programmi DAS sottostanno alle seguenti regole:
3 I programmi CAS sottostanno alle seguenti regole:
4 I dettagli sono disciplinati nei regolamenti di studio dei programmi.
1 Ai candidati che concludono con successo un programma DAS o CAS viene rilasciato rispettivamente un diploma di formazione continua o un certificato di formazione continua in cui figurano l’oggetto e la dimensione del programma. Il documento viene firmato dal capo del dipartimento e dal delegato del programma.
2 Le denominazioni dei titoli sono: «Diploma of Advanced Studies ETH in … (specializzazione)» oppure «Certificate of Advanced Studies ETH in … (specializzazione)».
3 Nel caso di DAS o CAS interuniversitari il diploma o il certificato viene conferito a nome del dipartimento competente del PF di Zurigo e delle sezioni responsabili delle altre università partecipanti.
4 Unitamente al diploma di formazione continua viene rilasciato un supplemento al diploma che descrive livello, contesto, contenuto e status del ciclo di studio frequentato e concluso.
5 Se i controlli delle competenze sono stati valutati tramite note può essere rilasciata una pagella.
6 Chi viene escluso prima di conseguire il diploma o il certificato o interrompe gli studi può richiedere alla direzione di programma una sintesi delle prestazioni. Il documento riporta le prestazioni di studio fornite e valutate fino all’esclusione o all’interruzione degli studi e i crediti ECTS acquisiti.
1 Per l’ammissione a un programma DAS o CAS è richiesto:
2 In presenza di particolari esigenze economiche, sociali o politiche, può essere ammesso a determinati programmi DAS o CAS anche chi possiede una delle seguenti qualifiche nonché, a seconda del programma, un’esperienza professionale o qualifiche supplementari negli ambiti specifici corrispondenti:
3 I candidati che non soddisfano le condizioni del capoverso 1 o 2 possono essere ammessi in via eccezionale se sono particolarmente qualificati e possiedono un’esperienza professionale e qualifiche supplementari negli ambiti specifici corrispondenti.
4 Il numero dei partecipanti a un programma DAS o CAS può essere limitato se le risorse disponibili in termini di assistenza e istituti di formazione non sono sufficienti. In questo caso i candidati vengono selezionati secondo ulteriori criteri quali esperienza professionale, qualifiche e particolari conoscenze pregresse.
5 Le condizioni di ammissione specifiche dei programmi sono stabilite nel regolamento di studio del programma DAS o CAS corrispondente e pubblicate sul sito Internet del PF di Zurigo.
6 L’ammissione si basa sul dossier personale del candidato. Non sussiste alcun diritto a essere ammessi a un programma DAS o CAS.
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione scolastica del PF di Zurigo del 30 ago. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 528).
1 Per la durata della loro formazione continua i partecipanti sono immatricolati come studenti del PF di Zurigo.
2 I servizi accademici del PF di Zurigo stabiliscono le formalità necessarie per l’iscrizione, l’immatricolazione e l’exmatricolazione.
7 Introdotto dal n. I dell’O della Direzione scolastica del PF di Zurigo del 30 ago. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 528).
Il riconoscimento dei crediti ECTS precedentemente acquisiti è disciplinato dall’articolo 10.
1 I corsi di perfezionamento (compresi seminari e conferenze) hanno come obiettivo l’aggiornamento delle conoscenze, nonché lo sviluppo, l’approfondimento, il trasferimento e lo scambio di competenze nei vari ambiti specifici del PF di Zurigo.
2 Tali corsi durano normalmente da uno a dieci giorni e si rivolgono agli specialisti qualificati provenienti dal mondo della pratica professionale.
3 I corsi vertono sulle conoscenze acquisite nell’ambito della ricerca universitaria e sull’applicazione pratica del sapere.
La frequenza dei corsi di perfezionamento può essere confermata con un attestato di partecipazione.
1 Sono ammessi ai corsi di perfezionamento:
2 La decisione in merito all’ammissione spetta ai responsabili dei corsi di perfezionamento.
1 I dipartimenti, gli istituti e i professori del PF di Zurigo tengono corsi su misura specifici per imprese, organizzazioni e amministrazioni.
2 Tali corsi si svolgono presso il PF di Zurigo o l’istituto che li offre.
3 Si applicano i criteri di qualità previsti dal PF di Zurigo per i corsi di formazione continua.
La frequenza dei corsi su misura può essere confermata con un attestato di partecipazione.
D’intesa con l’istituto competente, oltre ai titolari di un diploma universitario, i responsabili dello svolgimento dei corsi su misura ammettono anche gli specialisti qualificati e i membri delle scuole universitarie.
1 Le risorse e le piattaforme d’apprendimento digitali (corsi e-learning) sono una componente integrata o separata delle offerte formative normalmente utilizzata a fini di formazione continua esterna.
2 L’utilizzo delle risorse e delle piattaforme d’apprendimento digitali è disciplinato dai rispettivi gestori.
9 Abrogato dal n. I dell’O della Direzione scolastica del PF di Zurigo del 30 ago. 2021, con effetto dal 1° ott. 2021 (RU 2021 528).
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2013.
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