414.134.1 Ordinanza sulla formazione continua al PF di Zurigo
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    414.134.1

    Ordinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo

    (Ordinanza sulla formazione continua al PF di Zurigo)

    del 26 marzo 2013 (Stato 1° ottobre 2021)

    La Direzione scolastica del PF di Zurigo,

    visto l’articolo 3 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza PFZ-PFL del 13 novembre 20031,

    ordina:

    Capitolo 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Oggetto

    La presente ordinanza disciplina:

    a.
    la formazione continua universitaria presso il Politecnico federale di Zurigo (PF di Zurigo);
    b.
    le competenze in questo settore.
    Art. 2 Definizione e scopo della formazione continua

    1 La formazione continua universitaria costituisce la prosecuzione o la ripresa di un apprendimento organizzato al termine di una fase di formazione universitaria, normalmente di livello master (prima formazione). Essa è basata sulla ricerca e si svolge durante o dopo un’attività professionale iniziata al termine della prima formazione.

    2 I corsi di formazione continua di alto livello del PF di Zurigo hanno come obiet­tivo:

    a.
    la specializzazione e l’approfondimento nell’ambito specifico della prima formazione;
    b.
    la possibilità di concludere la prima formazione partendo da un titolo diverso da quello dell’ambito specifico; o
    c.
    l’integrazione e l’ampliamento inter- e multidisciplinari della prima formazione.

    3 In casi eccezionali la formazione continua può seguire direttamente la prima formazione:

    a.
    se i cicli di studio della prima formazione non contemplano i relativi corsi;
    b.
    per promuovere in modo mirato l’accesso al mondo del lavoro al termine della prima formazione.

    4 La formazione continua punta anche a promuovere le nuove leve tra i diplomati del PF di Zurigo e a favorire il reinserimento professionale.

    Art. 3 Formazione continua

    La formazione continua al PF di Zurigo comprende:

    a.
    i programmi di formazione continua;
    b.
    i corsi di perfezionamento;
    c.
    i corsi su misura per imprese e organizzazioni (customized programmes);
    d.
    l’utilizzo delle risorse e delle piattaforme d’apprendimento digitali (corsi e‑learning).
    Art. 42 Competenze e organizzazione

    1 La Direzione scolastica approva i regolamenti e i business plan dei programmi di formazione continua.

    2 Il rettore decide in merito all’ammissione dei candidati ai programmi di formazione continua su richiesta delle direzioni dei programmi.

    3 Ogni programma di formazione continua si svolge sotto la responsabilità di una direzione di programma. La direzione è competente per:

    a.
    la selezione preliminare dei candidati;
    b.
    lo svolgimento del programma;
    c.
    la gestione dei fondi;
    d.
    la garanzia della qualità in collaborazione con i servizi accademici del PF di Zurigo;
    e.
    la stesura di rapporti.

    4 La competenza per gli altri corsi di formazione continua spetta rispettivamente ai dipartimenti, agli istituti e ai professori del PF di Zurigo che li organizzano.

    5 I servizi accademici del PF di Zurigo coordinano e sostengono tutti i corsi di formazione continua del PF di Zurigo. Sono sottoposti all’autorità del rettore.

    2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione scolastica del PF di Zurigo del 30 ago. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 528).

    Capitolo 2: Programmi di formazione continua

    Sezione 1: Scopo e definizione

    Art. 5

    1 I programmi di formazione continua si rivolgono di norma a specialisti altamente qualificati, nonché a funzionari tecnici e scientifici e a dirigenti pubblici, privati e amministrativi titolari di un diploma universitario di livello master.

    2 I programmi di formazione continua puntano ad approfondire, modificare o ampliare in modo interdisciplinare le competenze specifiche dei partecipanti, a promuo­vere le nuove leve tra i diplomati e i collaboratori del PF di Zurigo e a favorire il reinserimento profes­sionale.

    3 L’offerta formativa comprende:

    a.
    i programmi master della formazione continua universitaria: Master of Advanced Studies (MAS) e (Executive) Master of Business Administration ((E)MBA;
    b.
    i Diploma of Advanced Studies (DAS) e i Certificate of Advanced Studies (CAS).

    4 I programmi di formazione continua sono strutturati in base ai piani di studi, i quali s’ispirano all’obiettivo del programma e tengono conto, per quanto possibile, degli interessi dei partecipanti.

    Sezione 2: Programmi master della formazione continua universitaria

    Art. 6 Definizione, scopo e durata

    1 I programmi master della formazione continua universitaria sono corsi post-terziari strutturati di lunga durata che si rivolgono ai titolari di un diploma universitario e puntano all’approfondimento, alla modifica o all’ampliamento interdisciplinare delle loro competenze specifiche.

    2 I programmi comprendono:

    a.
    Master of Advanced Studies MAS;
    b.
    (Executive) Master of Business Administration (E)MBA.

    3 I programmi sottostanno alle seguenti regole:

    a.
    durano normalmente un anno come studio a tempo pieno o due anni come studio a tempo parziale parallelo all’attività lavorativa;
    b.
    comprendono almeno 60 crediti ECTS;
    c.
    prevedono normalmente almeno 600 ore di colloqui sotto forma di lezioni, esercizi, seminari o altri corsi organizzati;
    d.
    richiedono l’elaborazione durante diversi mesi di un lavoro di master o di un progetto didattico scritto.

    4 I dettagli sono disciplinati nei regolamenti di studio dei programmi.

    Art. 7 Diploma e titolo accademico

    1 I candidati che concludono con successo un programma master di formazione continua ricevono dal PF di Zurigo un diploma di master di formazione continua in cui figurano l’oggetto del programma e il titolo accademico conseguito. Il diploma viene firmato dal rettore e dal capo del dipartimento.

    2 A seconda del tipo di programma master il tiolo sarà «Master of Advanced Studies ETH in … (specializzazione)» o «(Executive) Master of Business Administration ETH in … (specializzazione)». L’eventuale approfondimento è menzionato dopo la specializzazione: «Approfondimento in … (approfondimento)».

    3 Il titolo autorizza a impiegare:

    a.
    le sigle MAS ETH … (sigla della specializzazione/dell’approfondimento) o (E)MBA ETH (sigla della specializzazione/dell’approfondimento);
    b.
    le denominazioni generiche «MAS ETH» o «(E)MBA ETH».

    4 In caso di programmi speciali o di collaborazione con un’altra università è ammesso il conferimento di altri titoli. Nel caso dei programmi master interuniversitari il titolo viene conferito a nome del PF di Zurigo e delle altre università partecipanti.

    5 Il titolo master è protetto ai sensi dell’articolo 38 capoverso 1 lettere b e c della legge del 4 ottobre 19913 sui PF.

    Art. 8 Supplemento al diploma e sintesi delle prestazioni

    1 Unitamente al diploma di master viene rilasciato un supplemento al diploma che descrive livello, contesto, contenuto e status del ciclo di studio frequentato e con­cluso.

    2 Se i controlli delle competenze sono stati valutati tramite note può essere rilasciata anche una pagella.

    3 Chi viene escluso dal programma master prima di conseguire il diploma o interrompe gli studi può richiedere alla direzione di programma una sintesi delle prestazioni. Il documento riporta le prestazioni di studio fornite e valutate fino all’esclusione o all’interruzione degli studi e i crediti ECTS acquisiti.

    Art. 94 Ammissione

    1 Per l’ammissione a un programma master della formazione continua universitaria è richiesto:

    a.
    un diploma di master di un PF qualificante per il programma; o
    b.
    un titolo di un’altra scuola universitaria riconosciuto come equivalente.

    2 In presenza di particolari esigenze economiche, sociali o politiche, può essere ammesso a determinati programmi master anche chi possiede una delle seguenti qualifiche nonché, a seconda del programma, un’esperienza professionale o qualifiche supplementari negli ambiti specifici corrispondenti:

    a.
    un diploma di bachelor di un PF qualificante per il programma; o
    b.
    un titolo di un’altra scuola universitaria riconosciuto come equivalente.

    3 I candidati che non soddisfano le condizioni del capoverso 1 o 2 possono essere ammessi in via eccezionale se sono particolarmente qualificati e possiedono un’esperienza professionale e qualifiche supplementari negli ambiti specifici corrispondenti.

    4 Il numero dei partecipanti a un programma master può essere limitato se le risorse disponibili in termini di assistenza e istituti di formazione non sono sufficienti. In questo caso i candidati vengono selezionati secondo ulteriori criteri quali esperienza professionale, qualifiche e particolari conoscenze pregresse. Nel caso dei programmi master interdisciplinari è inoltre data importanza a un’adeguata composizione del gruppo di partecipanti.

    5 Le condizioni di ammissione specifiche dei programmi sono stabilite nel regolamento di studio del programma master corrispondente e pubblicate sul sito Internet del PF di Zurigo.

    6 L’ammissione si basa sul dossier personale del candidato. Non sussiste alcun diritto a essere ammessi a un programma master.

    4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione scolastica del PF di Zurigo del 30 ago. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 528).

    Art. 9a5 Iscrizione, immatricolazione ed exmatricolazione

    1 Per la durata della loro formazione continua i partecipanti sono immatricolati come studenti del PF di Zurigo.

    2 I servizi accademici del PF di Zurigo stabiliscono le formalità necessarie per l’iscrizione, l’immatricolazione e l’exmatricolazione.

    5 Introdotto dal n. I dell’O della Direzione scolastica del PF di Zurigo del 30 ago. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 528).

    Art. 10 Riconoscimento dei crediti precedentemente acquisiti

    1 I crediti ECTS acquisiti con una precedente formazione possono essere ricono­sciuti se:

    a.
    sono stati acquisiti presso il PF di Zurigo o un istituto di formazione riconosciuto come equivalente;
    b.
    sono stati acquisiti non più di cinque anni prima; e
    c.
    i contenuti e i risultati didattici vengono valutati come equivalenti dalla direzione di programma.

    2 I crediti riconosciuti non possono superare il 20 per cento della totalità del programma, a meno che non si tratti di un programma modulare i cui moduli possono essere frequentati come corsi indipendenti.

    3 I singoli regolamenti di studio possono prevedere condizioni più restrittive.

    Sezione 3: Diploma of Advanced Studies e Certificate of Advanced Studies

    Art. 11 Definizione, scopo e durata

    1 I Diploma of Advanced Studies (DAS) e i Certificate of Advanced Studies (CAS) sono corsi di formazione continua post-terziari strutturati di breve durata pensati per i titolari di un diploma universitario che si svolgono parallelamente all’attività lavorativa e puntano all’approfondimento, alla modifica o all’ampliamento interdiscipli­nare delle loro competenze specifiche.

    2 I programmi DAS sottostanno alle seguenti regole:

    a.
    comprendono almeno 30 crediti ECTS;
    b.
    prevedono normalmente almeno 300 ore di colloqui sotto forma di lezioni, esercizi, seminari o altri corsi organizzati;
    c.
    richiedono normalmente l’elaborazione di un progetto didattico o di un lavoro finale scritto.

    3 I programmi CAS sottostanno alle seguenti regole:

    a.
    comprendono almeno 10 crediti ECTS;
    b.
    prevedono normalmente almeno 150 ore di colloqui sotto forma di lezioni, esercizi, seminari o altri corsi organizzati;
    c.
    possono richiedere l’elaborazione di un progetto didattico o di un lavoro finale scritto.

    4 I dettagli sono disciplinati nei regolamenti di studio dei programmi.

    Art. 12 Diploma di formazione continua, certificato di formazione continua

    1 Ai candidati che concludono con successo un programma DAS o CAS viene rilasciato rispettivamente un diploma di formazione continua o un certificato di formazione continua in cui figurano l’oggetto e la dimensione del programma. Il documento viene firmato dal capo del dipartimento e dal delegato del programma.

    2 Le denominazioni dei titoli sono: «Diploma of Advanced Studies ETH in … (specializzazione)» oppure «Certificate of Advanced Studies ETH in … (specializza­zione)».

    3 Nel caso di DAS o CAS interuniversitari il diploma o il certificato viene conferito a nome del dipartimento competente del PF di Zurigo e delle sezioni responsabili delle altre università partecipanti.

    4 Unitamente al diploma di formazione continua viene rilasciato un supplemento al diploma che descrive livello, contesto, contenuto e status del ciclo di studio frequentato e concluso.

    5 Se i controlli delle competenze sono stati valutati tramite note può essere rilasciata una pagella.

    6 Chi viene escluso prima di conseguire il diploma o il certificato o interrompe gli studi può richiedere alla direzione di programma una sintesi delle prestazioni. Il documento riporta le prestazioni di studio fornite e valutate fino all’esclusione o all’interruzione degli studi e i crediti ECTS acquisiti.

    Art. 136 Ammissione

    1 Per l’ammissione a un programma DAS o CAS è richiesto:

    a.
    un diploma di master di un PF qualificante per il programma; o
    b.
    un titolo di un’altra scuola universitaria riconosciuto come equivalente.

    2 In presenza di particolari esigenze economiche, sociali o politiche, può essere ammesso a determinati programmi DAS o CAS anche chi possiede una delle seguenti qualifiche nonché, a seconda del programma, un’esperienza professionale o qualifiche supplementari negli ambiti specifici corrispondenti:

    a.
    un diploma di bachelor di un PF qualificante per il programma; o
    b.
    un titolo di un’altra scuola universitaria riconosciuto come equivalente.

    3 I candidati che non soddisfano le condizioni del capoverso 1 o 2 possono essere ammessi in via eccezionale se sono particolarmente qualificati e possiedono un’esperienza professionale e qualifiche supplementari negli ambiti specifici corrispondenti.

    4 Il numero dei partecipanti a un programma DAS o CAS può essere limitato se le risorse disponibili in termini di assistenza e istituti di formazione non sono sufficienti. In questo caso i candidati vengono selezionati secondo ulteriori criteri quali esperienza professionale, qualifiche e particolari conoscenze pregresse.

    5 Le condizioni di ammissione specifiche dei programmi sono stabilite nel regolamento di studio del programma DAS o CAS corrispondente e pubblicate sul sito Internet del PF di Zurigo.

    6 L’ammissione si basa sul dossier personale del candidato. Non sussiste alcun diritto a essere ammessi a un programma DAS o CAS.

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Direzione scolastica del PF di Zurigo del 30 ago. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 528).

    Art. 13a7 Iscrizione, immatricolazione ed exmatricolazione

    1 Per la durata della loro formazione continua i partecipanti sono immatricolati come studenti del PF di Zurigo.

    2 I servizi accademici del PF di Zurigo stabiliscono le formalità necessarie per l’iscrizione, l’immatricolazione e l’exmatricolazione.

    7 Introdotto dal n. I dell’O della Direzione scolastica del PF di Zurigo del 30 ago. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 528).

    Capitolo 3: Corsi di perfezionamento

    Art. 15 Definizione e scopo

    1 I corsi di perfezionamento (compresi seminari e conferenze) hanno come obiettivo l’aggiornamento delle conoscenze, nonché lo sviluppo, l’approfondimento, il trasferimento e lo scambio di competenze nei vari ambiti specifici del PF di Zurigo.

    2 Tali corsi durano normalmente da uno a dieci giorni e si rivolgono agli specialisti qualificati provenienti dal mondo della pratica professionale.

    3 I corsi vertono sulle conoscenze acquisite nell’ambito della ricerca universitaria e sull’applicazione pratica del sapere.

    Art. 16 Attestati

    La frequenza dei corsi di perfezionamento può essere confermata con un attestato di partecipazione.

    Art. 17 Ammissione

    1 Sono ammessi ai corsi di perfezionamento:

    a.
    i titolari di un diploma universitario;
    b.
    i membri del PF di Zurigo;
    c.
    gli specialisti qualificati senza diploma universitario ma in possesso di qualifiche supplementari ed esperienza professionale.

    2 La decisione in merito all’ammissione spetta ai responsabili dei corsi di perfezionamento.

    Capitolo 4: Corsi su misura (Customized Programmes)

    Art. 18 Definizione e scopo

    1 I dipartimenti, gli istituti e i professori del PF di Zurigo tengono corsi su misura specifici per imprese, organizzazioni e amministrazioni.

    2 Tali corsi si svolgono presso il PF di Zurigo o l’istituto che li offre.

    3 Si applicano i criteri di qualità previsti dal PF di Zurigo per i corsi di formazione continua.

    Art. 19 Attestati

    La frequenza dei corsi su misura può essere confermata con un attestato di parte­cipazione.

    Art. 20 Ammissione

    D’intesa con l’istituto competente, oltre ai titolari di un diploma universitario, i responsabili dello svolgimento dei corsi su misura ammettono anche gli specialisti qualificati e i membri delle scuole universitarie.

    Capitolo 5: Risorse e piattaforme d’apprendimento digitali

    Art. 21

    1 Le risorse e le piattaforme d’apprendimento digitali (corsi e-learning) sono una componente integrata o separata delle offerte formative normalmente utilizzata a fini di formazione continua esterna.

    2 L’utilizzo delle risorse e delle piattaforme d’apprendimento digitali è disciplinato dai rispettivi gestori.

    Capitolo 6: Tasse

    Art. 22

    Le tasse di iscrizione, partecipazione e rinuncia agli studi sono disciplinate dall’ordinanza del 31 maggio 19958 sulle tasse nel settore dei PF.

    Capitolo 7: Disposizioni finali

    Art. 239

    9 Abrogato dal n. I dell’O della Direzione scolastica del PF di Zurigo del 30 ago. 2021, con effetto dal 1° ott. 2021 (RU 2021 528).

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