414.134.2 Ordinanza sulla formazione continua al PFL
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    414.134.2

    Ordinanza della direzione del PFL sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna

    (Ordinanza sulla formazione continua al PFL)

    del 27 giugno 2005 (Stato 1° marzo 2017)

    La direzione del Politecnico federale di Losanna (PFL),

    visto l’articolo 3 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza del 13 novembre 20031 sui Politecnici federali di Zurigo e Losanna,

    ordina:

    Sezione 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Oggetto

    La presente ordinanza disciplina la formazione continua e la formazione approfondita al PFL come pure le competenze in materia.

    Art. 3 Formazione continua

    1 Rientrano nella formazione continua:

    a.
    i programmi nel campo delle scienze e delle tecniche che portano al titolo di Master of Advanced Studies (MAS);
    b.
    i programmi nel campo della gestione delle tecnologie che portano al titolo di Executive Master (EM);
    c.3
    i programmi che portano al Diploma of Advanced Studies (DAS) e al Certificate of Advanced Studies (CAS);
    d.4
    i programmi che portano al Certificate of Open Studies (COS);
    e.5
    sessioni di formazione continua breve.

    2 La formazione continua è destinata principalmente alle persone che hanno già maturato un’esperienza professionale.

    3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PFL del 14 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 483).

    4 Introdotta dal n. I dell’O della direzione del PFL del 14 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 483).

    5 Originaria lett. d.

    Art. 4 Formazione approfondita

    1 Rientrano nella formazione approfondita:

    a.
    i programmi nel campo delle scienze e delle tecniche che portano al titolo di Master of Advanced Studies (MAS);
    b.
    i programmi nel campo della gestione delle tecnologie che portano al titolo di Executive Master (EM);
    c.6
    i programmi che portano al Diploma of Advanced Studies (DAS) e al Certificate of Advanced Studies (CAS).

    2 La formazione approfondita è destinata principalmente alle persone che hanno concluso da poco gli studi.

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PFL del 14 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 483).

    Art. 5 Competenze e organizzazione

    1 La scuola di formazione continua (SFC) del PFL coordina tutte le attività di formazione continua e di formazione approfondita del PFL di cui agli articoli 3 e 4.

    2 La SFC è subordinata al vicepresidente per l’educazione.7

    3 La prima edizione di programmi di MAS e EM è subordinata all’autorizzazione della direzione del PFL.

    4 Il vicepresidente per l’educazione:8

    a.
    approva ogni anno il budget e i conti della SFC;
    b.9
    nomina i direttori dei programmi di MAS, EM, DAS, CAS e COS;
    c.10
    rilascia le autorizzazioni per la prima edizione di programmi di DAS, CAS e COS;
    d.11
    approva i regolamenti di studio.

    5 Il delegato del vicepresidente per l’educazione:12

    a.
    dirige la SFC;
    b.13
    rilascia le autorizzazioni per le edizioni di programmi e le sessioni di formazione che non rientrano nella competenza della direzione del PFL o del vicepresidente per l’educazione;
    c.
    decide sul riconoscimento e l’equipollenza dei titoli universitari presentati dai candidati all’ammissione ai programmi come pure sull’ammissibilità dei candidati;
    d.14
    notifica le decisioni sull’ammissione ai programmi;
    e.
    sviluppa una strategia nel quadro dei principi di base della formazione continua e della formazione approfondita stabiliti dalla direzione del PFL;
    f.
    provvede alla valutazione e al controllo della qualità delle attività di formazione continua e di formazione approfondita;
    g.
    provvede a promuovere la formazione continua e la formazione approfondita del PFL.

    6 I direttori di programma:

    a.
    rispondono del buon svolgimento e della gestione del programma di cui sono responsabili;
    b.15
    assicurano il promovimento del programma di concerto con la SFC;
    c.
    decidono sull’ammissione dei candidati dichiarati ammissibili.

    7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PFL del 14 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 483).

    8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PFL del 14 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 483).

    9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PFL del 14 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 483).

    10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PFL del 14 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 483).

    11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PFL del 14 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 483).

    12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PFL del 14 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 483).

    13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PFL del 14 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 483).

    14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PFL del 14 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 483).

    15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PFL del 14 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 483).

    Sezione 2: Programmi MAS e EM in formazione continua e in formazione approfondita

    Art. 6 Scopo ed entità

    1 I programmi di MAS e EM servono ad ampliare e approfondire le conoscenze, migliorare la capacità di risolvere problemi e a favorire il riorientamento e lo sviluppo professionale conformemente alle esigenze di mestieri e profili professionali nuovi.

    2 Un programma di MAS o EM corrisponde ad almeno 60 crediti ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System).

    3 Un programma di MAS o EM prevede un lavoro di fine studio effettuato sotto la responsabilità di un docente designato dal direttore del programma e può comportare un praticantato.

    Art. 7 Organizzazione

    1 L’autorizzazione per la prima edizione di un programma di MAS o EM è rilasciata sulla base di un business plan e un regolamento di studio. Le autorizzazioni per ogni ulteriore edizione si basano sul business plan e il regolamento di studio aggiornati.

    2 Il business plan comprende almeno:

    a.
    una descrizione degli obiettivi formativi;
    b.
    un’analisi di mercato (domanda e offerte concorrenziali);
    c.
    un piano di finanziamento e un budget provvisorio per l’edizione in questione come pure l’evoluzione prevista per le edizioni successive;
    d.
    un piano di studio dettagliato in cui siano definiti gli insegnamenti, i loro contenuti e le forme pedagogiche.

    3 Nel regolamento di studio devono essere indicate per lo meno le condizioni e la procedura d’ammissione, le modalità della formazione e della valutazione delle conoscenze, le condizioni per il superamento e gli organizzatori.

    Art. 8 Ammissibilità e ammissione

    1 Ai programmi di MAS o EM sono ammissibili, sulla base di un dossier, i titolari di un master o di un diploma del PFL o di un altro titolo universitario riconosciuto come equipollente.

    2 In casi eccezionali i candidati che non soddisfano la condizione di cui al capoverso 1, ma che sulla base delle conoscenze acquisite e dell’esperienza professionale maturata possiedono un livello di qualificazione adeguato, possono essere dichiarati ammissibili.

    3 Se l’indirizzo o l’organizzazione del programma lo esige, l’ammissione può essere subordinata a condizioni supplementari quali l’acquisizione preliminare di conoscenze o qualifiche particolari, le capacità logistiche disponibili o la composizione dell’assistenza in funzione dei profili e dei curricoli professionali dei candidati.

    Art. 9 Titoli

    1 IL PFL conferisce il titolo di Master of Advanced Studies (MAS) ai partecipanti che sono stati ammessi come studenti regolari a un programma di MAS e che hanno soddisfatto tutti i criteri del relativo regolamento di studio.

    2 IL PFL conferisce il titolo di Executive Master (EM) ai partecipanti che sono stati ammessi come studenti regolari a un programma di EM e che hanno soddisfatto tutti i criteri del relativo regolamento di studio.

    3 Il titolo è corredato di un «Diploma supplement» in cui sono specificati il livello, il contesto, il contenuto e lo statuto degli studi portati a termine con successo.

    4 Chi è stato ammesso come studente regolare e ha seguito interamente o parzialmente un programma di MAS o EM senza conseguire il titolo corrispondente può ricevere dal direttore del programma un attestato di partecipazione in cui sono specificati i corsi seguiti ed eventuali crediti acquisiti.16

    16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PFL del 14 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 483).

    Sezione 3: Programmi DAS e CAS in formazione continua e in formazione approfondita17

    17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PFL del 14 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 483).

    Art. 1018 Scopi, entità e certificati

    1 I programmi di DAS e CAS in formazione continua e in formazione approfondita perseguono gli stessi obiettivi dei programmi di MAS e EM (art. 6 cpv. 1), ma sono incentrati su una problematica specifica.

    2 Un programma di DAS equivale ad almeno 30 crediti ECTS. Un programma di CAS equivale ad almeno 10 crediti ECTS.

    3 IL PFL conferisce il Diploma of Advanced Studies (DAS) ai partecipanti che sono stati ammessi come studenti regolari a un programma di DAS e che hanno soddisfatto tutti i criteri del relativo regolamento di studio.

    4 IL PFL conferisce il Certificate of Advanced Studies (CAS) ai partecipanti che sono stati ammessi come studenti regolari a un programma di CAS e che hanno soddisfatto tutti i criteri del relativo regolamento di studio.

    18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PFL del 14 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 483).

    Art. 11 Organizzazione

    Le disposizioni concernenti il business plan e il regolamento di studio dei programmi di MAS e EM (art. 7) si applicano per analogia.

    Art. 12 Ammissibilità e ammissione

    1 Ai programmi di DAS e CAS sono ammissibili, sulla base di un dossier, i titolari di un bachelor del PFL o le persone con un livello universitario riconosciuto come equipollente.19

    2 In casi eccezionali i candidati che non soddisfano la condizione di cui al capoverso 1 ma che, sulla base delle conoscenze acquisite e dell’esperienza professionale maturata, possiedono un livello di qualificazione adeguato possono essere dichiarati ammissibili.

    3 Se l’indirizzo o l’organizzazione del programma lo esige, l’ammissione può essere subordinata a condizioni supplementari quali l’acquisizione preliminare di conoscenze o qualifiche particolari, le capacità logistiche disponibili o la composizione dell’assistenza in funzione dei profili e dei percorsi professionali dei candidati.

    19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PFL del 14 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 483).

    Sezione 3a:20 Programmi COS in formazione continua

    20 Introdotta dal n. I dell’O della direzione del PFL del 14 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 483).

    Art. 12a Scopi, entità e certificato

    1 I programmi di formazione continua aperta perseguono gli stessi obiettivi dei programmi di MAS e EM (art. 6 cpv. 1), ma sono incentrati su una problematica specifica.

    2 Un programma di formazione continua aperta equivale ad almeno 10 crediti ECTS.

    3 IL PFL conferisce il Certificate of Open Studies (COS) ai partecipanti che sono stati ammessi come studenti regolari a un programma di COS e che hanno soddisfatto tutti i criteri del relativo regolamento di studio.

    Art. 12b Organizzazione

    Le disposizioni concernenti il business plan e il regolamento di studio dei programmi di MAS e EM (art. 7) si applicano per analogia.

    Art. 12c Ammissibilità e ammissione

    1 Ai programmi di formazione continua aperta sono ammissibili anche i candidati che non sono in possesso di un titolo universitario.

    2 Se l’indirizzo o l’organizzazione del programma lo esige, l’ammissione può essere subordinata a condizioni quali l’acquisizione preliminare di conoscenze o qualifiche particolari da parte dei candidati, le capacità logistiche disponibili o la composizione dell’assistenza in funzione dei profili e dei curricoli professionali dei candidati.

    Sezione 4: Sessioni di formazione continua breve

    Art. 13 Scopi ed entità

    1 Le sessioni di formazione continua breve (corsi, seminari, atelier, giornate di formazione) sono finalizzate all’aggiornamento delle conoscenze e allo sviluppo, l’approfondimento, il trasferimento o lo scambio del patrimonio conoscitivo nei diversi campi della pratica. Le sessioni si basano sulle attività di ricerca condotte nelle unità organizzatrici.

    2 La frequenza alle sessioni di formazione è comprovata da un attestato di partecipazione.21

    21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PFL del 14 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 483).

    Art. 14 Organizzazione

    L’autorizzazione per ciascuna sessione di formazione continua breve si fonda su un dossier comprendente una descrizione succinta degli obiettivi, del contenuto e dello svolgimento, il nome dell’organizzatore responsabile e il budget preventivato.

    Art. 15 Ammissibilità e ammissione

    1 Alle sessioni di formazione continua breve sono ammissibili i titolari di un titolo universitario, gli specialisti qualificati e i professionisti che dimostrano di avere un livello di qualificazione adeguato.

    2 L’organizzatore della sessione decide sull’ammissione dei candidati, di cui può limitare il numero. Comunica l’elenco dei partecipanti alla SFC.

    Sezione 5: Tasse d’iscrizione, partenariati e formazione del personale

    Art. 1723 Partenariati

    1 I partenariati con altri istituti universitari per programmi di MAS, EM, DAS, CAS o COS richiedono accordi specifici approvati dalle direzioni degli istituti partner.

    2 Il conferimento di titoli o certificati congiunti da parte del PFL e di un istituto partner è retto da tali accordi.

    23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PFL del 14 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 483).

    Sezione 6: Disposizioni transitorie e finali

    Art. 20 Disposizione transitoria

    I titoli di cui all’articolo 10 dell’ordinanza 13 dicembre 199926 sulla postformazione presso il Politecnico federale di Losanna possono ancora essere conferiti nel quadro di edizioni di programmi di postformazione in corso al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza.

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