Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina la formazione continua e la formazione approfondita al PFL come pure le competenze in materia.
414.134.2
del 27 giugno 2005 (Stato 1° marzo 2017)
La direzione del Politecnico federale di Losanna (PFL),
visto l’articolo 3 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza del 13 novembre 20031 sui Politecnici federali di Zurigo e Losanna,
ordina:
La presente ordinanza disciplina la formazione continua e la formazione approfondita al PFL come pure le competenze in materia.
La formazione continua e la formazione approfondita hanno lo scopo di rispondere ai bisogni di formazione universitaria complementare.
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PFL del 14 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 483).
1 Rientrano nella formazione continua:
2 La formazione continua è destinata principalmente alle persone che hanno già maturato un’esperienza professionale.
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PFL del 14 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 483).
4 Introdotta dal n. I dell’O della direzione del PFL del 14 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 483).
5 Originaria lett. d.
1 Rientrano nella formazione approfondita:
2 La formazione approfondita è destinata principalmente alle persone che hanno concluso da poco gli studi.
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PFL del 14 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 483).
1 La scuola di formazione continua (SFC) del PFL coordina tutte le attività di formazione continua e di formazione approfondita del PFL di cui agli articoli 3 e 4.
2 La SFC è subordinata al vicepresidente per l’educazione.7
3 La prima edizione di programmi di MAS e EM è subordinata all’autorizzazione della direzione del PFL.
4 Il vicepresidente per l’educazione:8
5 Il delegato del vicepresidente per l’educazione:12
6 I direttori di programma:
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PFL del 14 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 483).
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PFL del 14 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 483).
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PFL del 14 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 483).
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PFL del 14 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 483).
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PFL del 14 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 483).
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PFL del 14 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 483).
13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PFL del 14 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 483).
14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PFL del 14 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 483).
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PFL del 14 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 483).
1 I programmi di MAS e EM servono ad ampliare e approfondire le conoscenze, migliorare la capacità di risolvere problemi e a favorire il riorientamento e lo sviluppo professionale conformemente alle esigenze di mestieri e profili professionali nuovi.
2 Un programma di MAS o EM corrisponde ad almeno 60 crediti ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System).
3 Un programma di MAS o EM prevede un lavoro di fine studio effettuato sotto la responsabilità di un docente designato dal direttore del programma e può comportare un praticantato.
1 L’autorizzazione per la prima edizione di un programma di MAS o EM è rilasciata sulla base di un business plan e un regolamento di studio. Le autorizzazioni per ogni ulteriore edizione si basano sul business plan e il regolamento di studio aggiornati.
2 Il business plan comprende almeno:
3 Nel regolamento di studio devono essere indicate per lo meno le condizioni e la procedura d’ammissione, le modalità della formazione e della valutazione delle conoscenze, le condizioni per il superamento e gli organizzatori.
1 Ai programmi di MAS o EM sono ammissibili, sulla base di un dossier, i titolari di un master o di un diploma del PFL o di un altro titolo universitario riconosciuto come equipollente.
2 In casi eccezionali i candidati che non soddisfano la condizione di cui al capoverso 1, ma che sulla base delle conoscenze acquisite e dell’esperienza professionale maturata possiedono un livello di qualificazione adeguato, possono essere dichiarati ammissibili.
3 Se l’indirizzo o l’organizzazione del programma lo esige, l’ammissione può essere subordinata a condizioni supplementari quali l’acquisizione preliminare di conoscenze o qualifiche particolari, le capacità logistiche disponibili o la composizione dell’assistenza in funzione dei profili e dei curricoli professionali dei candidati.
1 IL PFL conferisce il titolo di Master of Advanced Studies (MAS) ai partecipanti che sono stati ammessi come studenti regolari a un programma di MAS e che hanno soddisfatto tutti i criteri del relativo regolamento di studio.
2 IL PFL conferisce il titolo di Executive Master (EM) ai partecipanti che sono stati ammessi come studenti regolari a un programma di EM e che hanno soddisfatto tutti i criteri del relativo regolamento di studio.
3 Il titolo è corredato di un «Diploma supplement» in cui sono specificati il livello, il contesto, il contenuto e lo statuto degli studi portati a termine con successo.
4 Chi è stato ammesso come studente regolare e ha seguito interamente o parzialmente un programma di MAS o EM senza conseguire il titolo corrispondente può ricevere dal direttore del programma un attestato di partecipazione in cui sono specificati i corsi seguiti ed eventuali crediti acquisiti.16
16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PFL del 14 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 483).
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PFL del 14 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 483).
1 I programmi di DAS e CAS in formazione continua e in formazione approfondita perseguono gli stessi obiettivi dei programmi di MAS e EM (art. 6 cpv. 1), ma sono incentrati su una problematica specifica.
2 Un programma di DAS equivale ad almeno 30 crediti ECTS. Un programma di CAS equivale ad almeno 10 crediti ECTS.
3 IL PFL conferisce il Diploma of Advanced Studies (DAS) ai partecipanti che sono stati ammessi come studenti regolari a un programma di DAS e che hanno soddisfatto tutti i criteri del relativo regolamento di studio.
4 IL PFL conferisce il Certificate of Advanced Studies (CAS) ai partecipanti che sono stati ammessi come studenti regolari a un programma di CAS e che hanno soddisfatto tutti i criteri del relativo regolamento di studio.
18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PFL del 14 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 483).
Le disposizioni concernenti il business plan e il regolamento di studio dei programmi di MAS e EM (art. 7) si applicano per analogia.
1 Ai programmi di DAS e CAS sono ammissibili, sulla base di un dossier, i titolari di un bachelor del PFL o le persone con un livello universitario riconosciuto come equipollente.19
2 In casi eccezionali i candidati che non soddisfano la condizione di cui al capoverso 1 ma che, sulla base delle conoscenze acquisite e dell’esperienza professionale maturata, possiedono un livello di qualificazione adeguato possono essere dichiarati ammissibili.
3 Se l’indirizzo o l’organizzazione del programma lo esige, l’ammissione può essere subordinata a condizioni supplementari quali l’acquisizione preliminare di conoscenze o qualifiche particolari, le capacità logistiche disponibili o la composizione dell’assistenza in funzione dei profili e dei percorsi professionali dei candidati.
19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PFL del 14 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 483).
20 Introdotta dal n. I dell’O della direzione del PFL del 14 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 483).
1 I programmi di formazione continua aperta perseguono gli stessi obiettivi dei programmi di MAS e EM (art. 6 cpv. 1), ma sono incentrati su una problematica specifica.
2 Un programma di formazione continua aperta equivale ad almeno 10 crediti ECTS.
3 IL PFL conferisce il Certificate of Open Studies (COS) ai partecipanti che sono stati ammessi come studenti regolari a un programma di COS e che hanno soddisfatto tutti i criteri del relativo regolamento di studio.
Le disposizioni concernenti il business plan e il regolamento di studio dei programmi di MAS e EM (art. 7) si applicano per analogia.
1 Ai programmi di formazione continua aperta sono ammissibili anche i candidati che non sono in possesso di un titolo universitario.
2 Se l’indirizzo o l’organizzazione del programma lo esige, l’ammissione può essere subordinata a condizioni quali l’acquisizione preliminare di conoscenze o qualifiche particolari da parte dei candidati, le capacità logistiche disponibili o la composizione dell’assistenza in funzione dei profili e dei curricoli professionali dei candidati.
1 Le sessioni di formazione continua breve (corsi, seminari, atelier, giornate di formazione) sono finalizzate all’aggiornamento delle conoscenze e allo sviluppo, l’approfondimento, il trasferimento o lo scambio del patrimonio conoscitivo nei diversi campi della pratica. Le sessioni si basano sulle attività di ricerca condotte nelle unità organizzatrici.
2 La frequenza alle sessioni di formazione è comprovata da un attestato di partecipazione.21
21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PFL del 14 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 483).
L’autorizzazione per ciascuna sessione di formazione continua breve si fonda su un dossier comprendente una descrizione succinta degli obiettivi, del contenuto e dello svolgimento, il nome dell’organizzatore responsabile e il budget preventivato.
1 Alle sessioni di formazione continua breve sono ammissibili i titolari di un titolo universitario, gli specialisti qualificati e i professionisti che dimostrano di avere un livello di qualificazione adeguato.
2 L’organizzatore della sessione decide sull’ammissione dei candidati, di cui può limitare il numero. Comunica l’elenco dei partecipanti alla SFC.
Le tasse d’iscrizione, i contributi ai costi e le eventuali esenzioni sono disciplinati dall’ordinanza del 31 maggio 199522 sulle tasse nel settore dei PF.
22 RS 414.131.7
1 I partenariati con altri istituti universitari per programmi di MAS, EM, DAS, CAS o COS richiedono accordi specifici approvati dalle direzioni degli istituti partner.
2 Il conferimento di titoli o certificati congiunti da parte del PFL e di un istituto partner è retto da tali accordi.
23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della direzione del PFL del 14 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 483).
IL PFL incoraggia il proprio personale a seguire programmi e sessioni di formazione continua.
1. L’ordinanza del 13 dicembre 199924 sulla postformazione presso il Politecnico federale di Losanna è abrogata.
2.e 3.
...25
24 [RU 2001 1499, 2002 2764, 2004 4335 all. II n. 3]
25 Le mod. possono essere consultate alla RU 2005 4229.
I titoli di cui all’articolo 10 dell’ordinanza 13 dicembre 199926 sulla postformazione presso il Politecnico federale di Losanna possono ancora essere conferiti nel quadro di edizioni di programmi di postformazione in corso al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza.
26 [RU 2001 1499]
La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2005.
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