414.138.1 Ordinanza disciplinare del PF di Zurigo
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    414.138.1

    Ordinanza disciplinare del Politecnico federale di Zurigo

    (Ordinanza disciplinare del PF di Zurigo)

    del 10 novembre 2020 (Stato 1° novembre 2021)

    La direzione del Politecnico federale di Zurigo,

    visto l’articolo 37b capoverso 2 della legge del 4 ottobre 19911 sui PF,

    ordina:

    Sezione 1: Campo d’applicazione e altro diritto applicabile

    Art. 1

    1 La presente ordinanza si applica:

    a.
    a tutte le categorie di studenti, uditori e dottorandi del Politecnico federale di Zurigo (PF di Zurigo);
    b.
    ai partecipanti ai programmi e ai corsi di postformazione universitaria organizzati dal PF di Zurigo;
    c.
    agli studenti exmatricolati e alle persone non più iscritte al PF di Zurigo che, quando erano immatricolati o registrati, hanno commesso un’infrazione disciplinare e nei confronti dei quali il PF di Zurigo ha ancora interesse a disporre un provvedimento disciplinare.

    2 In caso di comportamento scorretto nel quadro della loro attività di ricerca, ai dottorandi si applica il regolamento procedurale del 30 marzo 20042 in caso di sospetto comportamento scorretto nella ricerca al PF di Zurigo.

    2 Pubblicato su www.rechtssammlung.ethz.ch (RSETHZ 415).

    Sezione 2: Infrazioni disciplinari e provvedimenti disciplinari

    Art. 2 Infrazioni disciplinari nella verifica delle prestazioni

    1 Commette un’infrazione disciplinare chi, durante una verifica delle prestazioni ai sensi dell’articolo 2 lettera d dell’ordinanza del 22 maggio 20123 sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo agisce in modo disonesto. È considerato un comportamento disonesto in particolare:

    a.
    tenere a propria disposizione o utilizzare mezzi ausiliari non autorizzati;
    b.
    tenere a propria disposizione o utilizzare dispositivi elettronici o per comunicare non autorizzati;
    c.
    contravvenire alle istruzioni dei sorveglianti durante gli esami;
    d.
    violare le istruzioni generali inerenti l’esame;
    e.
    consegnare un lavoro scritto non redatto di proprio pugno o un risultato non frutto del proprio lavoro oppure contenente risultati di lavori o esiti di ricerche di terzi presentati come propri (plagio).

    2 Sono considerati mezzi ausiliari e dispositivi non autorizzati tutti gli oggetti, la documentazione e i dispositivi non esplicitamente autorizzati.

    Art. 3 Ulteriori infrazioni disciplinari

    Commette un’infrazione disciplinare chi:

    a.
    perturba i corsi o gli eventi organizzati dal PF di Zurigo, viola le prescrizioni d’ordine del PF di Zurigo o pregiudica le attività del PF di Zurigo;
    b.
    fa un uso improprio o illecito di un mezzo di informazione e comunicazione del PF di Zurigo;
    c.
    arreca intenzionalmente o per grave negligenza danni al PF di Zurigo;
    d.
    minaccia, molesta, costringe, offende nella dignità oppure ostacola nella loro attività al PF di Zurigo i membri del PF di Zurigo, gli ospiti o i visitatori;
    e.
    fa un uso scorretto di un documento di legittimazione o di uno sconto a cui ha diritto in virtù della sua appartenenza al PF di Zurigo;
    f.
    contraffà o altera documenti autentici del PF di Zurigo, oppure usa tali documenti a scopo d’inganno per procurare un vantaggio a se stesso o a terzi;
    g.
    commette un reato ai sensi del diritto penale svizzero contro il PF di Zurigo o di cui il PF di Zurigo o membri del PF di Zurigo sono parte lesa nel quadro delle loro attività o dei loro studi al PF di Zurigo;
    h.
    è complice di un’infrazione disciplinare o istiga a commettere tale infra­zione.
    Art. 4 Provvedimenti disciplinari per infrazioni nel quadro della verifica delle prestazioni

    1 In caso di infrazioni ai sensi dell’articolo 2, il PF di Zurigo può dichiarare non superate, con le modalità seguenti, le verifiche delle prestazioni:

    a.
    per le verifiche delle prestazioni o per elementi delle prestazioni facenti parte di una verifica valutati con una nota: attribuzione della nota 1;
    b.
    per le verifiche delle prestazioni o per elementi delle prestazioni facenti parte di una verifica non valutati con una nota: attribuzione della menzione «non superato».

    2 La nota 1 è utilizzata per il calcolo della nota media di un blocco d’esami oppure della nota finale dell’unità d’insegnamento.

    3 Un comportamento disonesto durante la verifica delle prestazioni, e in particolare durante gli esami, viene sanzionato con uno dei provvedimenti di cui al capoverso 1, indipendentemente dal movente e anche in caso di negligenza. Può inoltre essere disposto un altro provvedimento disciplinare di cui all’articolo 5. È fatto salvo l’articolo 6 capoverso 2.

    Art. 5 Altri provvedimenti disciplinari

    Il PF di Zurigo può prendere i seguenti altri provvedimenti disciplinari:

    a.
    infliggere un ammonimento;
    b.
    minacciare l’esclusione dal PF di Zurigo;
    c.
    escludere una persona per un periodo determinato da taluni corsi, verifiche delle prestazioni o infrastrutture;
    d.
    escludere una persona per un periodo determinato dal PF di Zurigo;
    e.
    escludere definitivamente una persona dal PF di Zurigo;
    f.
    revocare un titolo accademico se è stato conseguito in modo illecito o disonesto.
    Art. 6 Disposizioni comuni per i provvedimenti disciplinari

    1 La natura e il grado del provvedimento devono essere commisurati alla colpa, al movente e alla condotta tenuta precedentemente dalla persona in questione, nonché alla portata e all’importanza degli interessi del PF di Zurigo messi in pericolo o lesi.

    2 In caso di infrazioni disciplinari particolarmente lievi si può rinunciare a disporre un provvedimento disciplinare.

    Art. 7 Provvedimenti cautelari

    In caso di infrazione disciplinare grave o per il mantenimento dell’ordine, il rettore può, dopo averla sentita, sospendere la persona dagli studi al PF di Zurigo e vietarle l’accesso alle strutture del PF di Zurigo fino alla conclusione del procedimento disciplinare.

    Art. 8 Prescrizione

    1 Le infrazioni disciplinari si prescrivono in tre mesi dalla scoperta dell’infrazione. Il termine di prescrizione è interrotto dall’avvio di un procedimento disciplinare o è sospeso dall’avvio di un procedimento penale per la stessa fattispecie.

    2 Le infrazioni disciplinari si prescrivono in ogni caso in cinque anni dal giorno in cui sono state commesse. Sono escluse le infrazioni disciplinari nelle verifiche delle prestazioni secondo l’articolo 2 capoverso 1; tali infrazioni si prescrivono in ogni caso in sei mesi dal giorno in cui sono state commesse.

    3 Se porta al conseguimento illecito di un titolo accademico del PF di Zurigo, l’infrazione disciplinare non si prescrive.

    Sezione 3: Autorità disciplinari

    Art. 10 Responsabile dell’inchiesta

    1 Il responsabile dell’inchiesta e il suo sostituto devono essere impiegati del PF di Zurigo e disporre di una formazione giuridica.

    2 Sono nominati dal rettore.

    3 La nomina è a tempo indeterminato. Può essere revocata dal rettore.

    Art. 11 Comitato disciplinare: composizione e nomina

    1 Il comitato disciplinare è composto:

    a.
    dal rettore;
    b.
    da due professori ordinari o straordinari;
    c.
    da un rappresentante dell’associazione accademica del corpo intermedio del PF di Zurigo (AVETH);
    d.
    da un rappresentante dell’associazione degli studenti del PF di Zurigo (VSETH).

    2 I membri del comitato disciplinare di cui al capoverso 1 lettere b e c e i loro sostituti vengono nominati ogni quattro anni; il membro di cui al capoverso 1 lettera d e il suo sostituto ogni due anni. È ammessa la rielezione.

    3 Svolge la funzione di organo di nomina:

    a.
    per i membri di cui al capoverso 1 lettera b: la conferenza di studio;
    b.
    per il membro di cui al capoverso 1 lettera c: l’associazione AVETH;
    c.
    per il membro di cui al capoverso 1 lettera d: l’associazione VSETH.
    Art. 12 Comitato disciplinare: deliberazioni

    1 Il comitato disciplinare può deliberare soltanto se sono presenti tutti i membri o i loro sostituti.

    2 Hanno diritto di voto unicamente i membri del comitato disciplinare.

    3 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità decide il voto del rettore.

    Sezione 4: Procedura e competenze

    Art. 13 Constatazione dell’infrazione disciplinare e decisione in merito all’apertura del procedimento disciplinare

    1 In caso di sospetta infrazione disciplinare occorre procedere come segue:

    a.
    devono essere accertati i fatti e riuniti gli indizi e i mezzi di prova;
    b.
    deve essere tempestivamente informato il responsabile dell’inchiesta.

    2 Il responsabile dell’inchiesta prepara la documentazione di cui al capoverso 1 lettera a e altri documenti sulla fattispecie e chiede al rettore l’avvio del procedimento disciplinare o il non luogo a procedere.

    3 L’avvio del procedimento disciplinare è deciso dal rettore.

    Art. 14 Procedimento disciplinare

    1 All’avvio del procedimento disciplinare il responsabile dell’inchiesta informa tempestivamente le seguenti persone:

    a.
    in caso di infrazione durante la verifica delle prestazioni: il prorettore competente, il direttore degli studi del relativo ciclo di studi e l’esaminatore responsabile, per quanto non sia lui stesso a segnalare l’infrazione disciplinare;
    b.
    in caso di infrazione nel quadro del dottorato: il responsabile del dottorato.

    2 Il responsabile dell’inchiesta può, se necessario, coinvolgere altre persone in qualità di specialisti, in particolare in caso di comportamento disonesto durante la verifica delle prestazioni.

    3 Il rettore decide se convocare il comitato disciplinare per il procedimento disciplinare.

    4 Il responsabile dell’inchiesta informa il diretto interessato che nei suoi confronti è stato avviato un procedimento disciplinare e lo esorta a prendere posizione in merito alla fattispecie imputatagli e alla questione della sua colpevolezza entro un lasso di tempo adeguato, oralmente o per scritto, nel quadro di un’audizione.

    5 In caso di audizione orale, le dichiarazioni della persona interessata vengono annotate in un verbale che le viene sottoposto per controllo e firma.

    6 Se per la stessa fattispecie è avviata anche un’istruzione da parte del pubblico ministero, il procedimento disciplinare può essere sospeso; in tal caso il termine di prescrizione è interrotto fino alla chiusura definitiva dell’istruzione o fintanto che non sarà pronunciata una sentenza passata in giudicato.

    Art. 15 Riservatezza

    Tutte le persone coinvolte nel procedimento disciplinare o informate in merito sono tenute alla riservatezza.

    Art. 16 Competenze

    1 Il rettore e il comitato disciplinare possono prendere i provvedimenti disciplinari di cui agli articoli 4 capoverso 1 e 5 lettere a e b.

    2 I provvedimenti disciplinari di cui all’articolo 5 lettere c–f possono essere presi soltanto dal comitato disciplinare.

    3 Se il rettore convoca il comitato disciplinare, è quest’ultimo a prendere i provvedimenti disciplinari.

    4 Il rettore può incaricare il prorettore competente di prendere provvedimenti disciplinari a suo nome, sempreché il caso non sia di competenza del comitato discipli­nare.

    5 Se il comitato disciplinare dispone un provvedimento disciplinare, il rettore emana la relativa decisione attenendosi a quanto deliberato dal comitato.

    Art. 17 Provvedimento disciplinare

    1 Il provvedimento disciplinare è notificato per scritto e sotto forma di decisione. La notifica per via elettronica non è ammessa.

    2 Il provvedimento disciplinare deve riportare la motivazione e i rimedi giuridici.

    Art. 18 Protezione giuridica

    Contro le decisioni prese in base alla presente ordinanza può essere interposto ricorso presso la Commissione di ricorso dei PF entro 30 giorni dalla loro notifica.

    Art. 19 Presentazione di rapporti

    1 All’inizio di ogni anno accademico, il rettore presenta alla conferenza di studio un rapporto scritto sul numero di procedimenti disciplinari svolti, sul tipo di infrazioni disciplinari esaminate e sui provvedimenti disciplinari adottati nell’anno accademico appena trascorso.

    2 Il rapporto è redatto in forma anonimizzata.

    Art. 20 Responsabilità penale

    Se un’infrazione adempie anche la fattispecie di reato secondo il diritto federale o cantonale, il PF di Zurigo sporge denuncia. In caso di reato perseguibile a querela di parte può rinunciare alla denuncia.

    Sezione 5: Disposizioni finali

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