Art. 1
1 La presente ordinanza si applica:
- a.
- a tutte le categorie di studenti, uditori e dottorandi del Politecnico federale di Zurigo (PF di Zurigo);
- b.
- ai partecipanti ai programmi e ai corsi di postformazione universitaria organizzati dal PF di Zurigo;
- c.
- agli studenti exmatricolati e alle persone non più iscritte al PF di Zurigo che, quando erano immatricolati o registrati, hanno commesso un’infrazione disciplinare e nei confronti dei quali il PF di Zurigo ha ancora interesse a disporre un provvedimento disciplinare.
2 In caso di comportamento scorretto nel quadro della loro attività di ricerca, ai dottorandi si applica il regolamento procedurale del 30 marzo 20042 in caso di sospetto comportamento scorretto nella ricerca al PF di Zurigo.
2 Pubblicato su www.rechtssammlung.ethz.ch (RSETHZ 415).