414.138.2 Ordinanza disciplinare del PFL
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    414.138.2

    Ordinanza del Politecnico federale di Losanna sui provvedimenti disciplinari

    (Ordinanza disciplinare del PFL)

    del 2 agosto 2021 (Stato 1° novembre 2021)

    La direzione del Politecnico federale di Losanna,

    visto l’articolo 37b capoverso 2 della legge del 4 ottobre 19911 sui PF,

    ordina:

    Sezione 1: Campo d’applicazione

    Art. 1

    1 La presente ordinanza si applica agli studenti, agli uditori, ai dottorandi e ai parte­cipanti al programma di formazione continua del Politecnico federale di Losanna (PFL).

    2 Si applica inoltre alle persone che a seguito di un’infrazione disciplinare hanno richiesto l’exmatricolazione e nei cui confronti il PFL ha sempre intenzione di adottare un provve­dimento disciplinare.

    3 Ai dottorandi che nei loro lavori di ricerca violano l’integrità si applica l’ordinanza del PFL del 23 marzo 20092 sulla procedura da seguire in caso di comportamenti scientifici scorretti.

    2 LEX 3.3.3, disponibile in francese e in inglese al seguente indirizzo: www.epfl.ch > À propos > Présentation > Règlements et directives > Directives EPFL > Index Polylex

    Sezione 2: Infrazioni e provvedimenti disciplinari

    Art. 2 Infrazioni disciplinari accademiche

    Commette un’infrazione disciplinare accademica chi, nell’ambito di un lavoro di studio o durante una verifica delle prestazioni, si comporta in modo fraudolento, commette un tentativo di frode o è complice di una frode o di un tentativo di frode mediante:

    a.
    il possesso o l’utilizzo di mezzi non esplicitamente autorizzati;
    b.
    la mancata ottemperanza alle istruzioni generali o alle istruzioni particolari relative agli esami;
    c.
    la presentazione di un lavoro il cui contenuto proviene in parte o interamente da lavori di terzi spacciato per proprio (plagio) o la presentazione come originale di un lavoro già presentato in un’altra occasione (auto-plagio).
    Art. 3 Altre infrazioni disciplinari

    Commette un’infrazione disciplinare chi:

    a.
    non ottempera a un ordine o infrange un divieto che gli è stato imposto o che è previsto da un regolamento del PFL;
    b.
    pregiudica il funzionamento del PFL, in particolare disturbando una lezione del PFL o una manifestazione organizzata presso il PFL;
    c.
    fa un uso improprio di un documento di legittimazione, di strumenti elettronici o di un privilegio legato alla sua appartenenza al PFL;
    d.
    danneggia beni di proprietà del PFL o che si trovano presso il PFL;
    e.
    danneggia membri, mandatari o visitatori del PFL, in particolare esercitando coercizione o tenendo un comportamento umiliante, discriminatorio, inopportuno o irrispettoso;
    f.
    commette un reato punibile ai sensi del diritto penale svizzero contro il PFL o contro persone nell’ambito delle loro attività legate al PFL;
    g.
    viola nell’ambito delle sue attività legate al PFL le regole della buona educazione;
    h.
    cerca di commettere un’infrazione disciplinare o è complice di un’infrazione disciplinare o di un tentativo di infrazione disciplinare.
    Art. 4 Provvedimenti disciplinari

    1 Il PFL può adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

    a.
    nota di biasimo;
    b.
    attribuzione della nota 0 (zero) in un esame o del giudizio «NA» (non superato) in una materia o in un gruppo di materie; questo provvedimento riguarda esclusivamente le infrazioni descritte all’articolo 2;
    c.
    divieto temporaneo di assistere alle lezioni o ad altre manifestazioni;
    d.
    minaccia di espulsione temporanea o definitiva dal PFL;
    e
    rifiuto dell’ammissione a un ciclo di studio del PFL;
    f.
    espulsione temporanea dal PFL, eventualmente associata al divieto di accedere all’area del PFL;
    g.
    espulsione definitiva dal PFL.

    2 La natura e l’entità del provvedimento dipendono dalla gravità dell’infrazione commessa, dal movente della persona, dal suo comportamento precedente, dalle ripercussioni del provvedimento sui suoi studi nonché dal valore degli interessi o dei beni danneggiati o messi in pericolo. Il provvedimento può essere attenuato se la persona si mostra pentita e risarcisce spontaneamente il danno arrecato, oppure può essere inasprito se durante l’inchiesta la persona non collabora all’accertamento dei fatti.

    3 In caso di infrazioni disciplinari particolarmente lievi, o per motivi di opportunità, il PFL può rinunciare ad avviare una procedura disciplinare o decidere di archiviarla. Inoltre, se una procedura disciplinare non è opportuna, un delegato del vicepre­sidente per gli affari accademici può emettere un avvertimento nei confronti della persona.

    4 Un’espulsione pronunciata dal Politecnico federale di Zurigo per una grave infrazione disciplinare può determinare il rifiuto della domanda di ammissione al PFL.

    Art. 5 Provvedimenti cautelari

    In caso di infrazioni disciplinari gravi o per motivi di mantenimento dell’ordine, dopo aver sentito la persona il PFL può escluderla dalla scuola fino alla conclusione della procedura disciplinare e vietarle l’accesso all’area della scuola.

    Art. 6 Prescrizione

    1 Le infrazioni disciplinari si prescrivono sei mesi dopo che il PFL è venuto a conoscenza dei fatti. Il termine di prescrizione è interrotto dall’avvio di una procedura disciplinare o sospeso dall’avvio di una procedura penale per la stessa fattispecie.

    2 Le infrazioni disciplinari si prescrivono in ogni caso dopo due anni a decorrere dal giorno in cui sono state commesse, a meno che non siano soggette anche al diritto penale; in questo caso, se più lungo, si applica per analogia il termine previsto dal diritto penale.

    Sezione 3: Organi disciplinari e competenze

    Art. 7 Organi disciplinari

    Gli organi disciplinari del PFL sono:

    a.
    l’organo d’inchiesta;
    b.
    il vicepresidente per gli affari accademici;
    c.
    la commissione disciplinare.
    Art. 8 Organo d’inchiesta

    1 L’organo d’inchiesta si compone di:

    a.
    una persona responsabile dell’inchiesta;
    b.
    un rappresentante del vicepresidente per gli affari accademici;
    c.
    uno studente o un dottorando, a seconda che la persona oggetto della procedura disciplinare sia uno studente o un dottorando.

    2 I membri sono designati dal vicepresidente per gli affari accademici. Lo studente o il dottorando è eletto dal rispettivo corpo di appartenenza.

    3 L’organo d’inchiesta si consulta con il vicepresidente per gli affari accademici e gli sottopone una proposta di decisione.

    Art. 9 Vicepresidente per gli affari accademici

    1 Il vicepresidente per gli affari accademici può adottare i provvedimenti di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere a–d.

    2 Emana la decisione disciplinare che ritiene adeguata in base alla proposta sottopostagli dall’organo d’inchiesta.

    Art. 10 Commissione disciplinare: composizione

    1 La commissione disciplinare è una commissione ad hoc e si compone di:

    a.
    un giurista esterno al PFL, che presiede la commissione;
    b.
    due membri del corpo docente, di cui almeno uno con il titolo di professore;
    c.
    due studenti o dottorandi;
    d.
    la persona incaricata dell’inchiesta.

    2 Se la persona oggetto della procedura disciplinare è un dottorando, entrambi i membri del corpo docente devono essere autorizzati alla supervisione delle tesi di dottorato presso il PFL ed entrambe le persone di cui al capoverso 1 lettera c devono essere dottorandi.

    3 I membri della commissione disciplinare e i loro sostituti sono designati dal vicepresidente per gli affari accademici del PFL tra i candidati proposti dai rispettivi corpi di appartenenza.

    Art. 11 Commissione disciplinare: competenze e decisioni

    1 La commissione disciplinare può adottare i provvedimenti previsti all’articolo 4 capoverso 1.

    2 Delibera in sedute non pubbliche. Se le circostanze lo consentono, può decidere anche per circolazione degli atti.

    3 Può deliberare e decidere validamente solo se alla seduta sono presenti il presidente e almeno un membro di ciascuno dei corpi menzionati all’articolo 10 capoverso 1 lettere b e c.

    4 Le decisioni richiedono la maggioranza assoluta dei membri partecipanti alla seduta o alla procedura di circolazione degli atti. In caso di parità, decide il voto del presidente.

    Sezione 4: Procedura disciplinare

    Art. 12 Inchiesta disciplinare

    Chiunque constati un fatto che potrebbe costituire un’infrazione disciplinare deve raccogliere eventuali indizi e informare immediatamente l’organo d’inchiesta.

    L’organo d’inchiesta accerta i fatti in base agli indizi e ai mezzi di prova nonché ai rapporti ricevuti.

    Se nel corso dell’inchiesta o alla sua conclusione risulta che l’infrazione disciplinare potrebbe giustificare un provvedimento disciplinare di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera e, f o g, il vicepresidente per gli affari accademici convoca la commissione disciplinare.

    4 Il presidente della commissione disciplinare può disporre ulteriori provvedimenti d’inchiesta.

    5 Qualora sia avviato un procedimento penale per lo stesso fatto, l’organo disciplinare decide se la procedura disciplinare deve essere sospesa finché i fatti non sono accertati all’interno di tale procedimento. La decisione non è impugnabile.

    Art. 13 Diritto della persona di essere sentita

    1 La persona è informata dell’avvio della procedura disciplinare e dei fatti che le sono contestati.

    2 È invitata a pronunciarsi sui fatti che le sono contestati entro un determinato termine e, a tal fine, è autorizzata a consultare gli atti.

    3 Può essere convocata e interrogata oralmente ai fini dell’inchiesta. In questo caso le sue dichiarazioni sono trascritte in un verbale che le viene sottoposto da firmare. Può farsi accompagnare da una persona di sua scelta.

    4 Se agli atti si aggiungono nuovi documenti, la persona è invitata a pronunciarsi nuovamente.

    5 Se la persona non ottempera alle richieste di pronunciarsi o alle convocazioni, la decisione è presa sulla base degli atti.

    Art. 14 Decisione disciplinare, rimedi giuridici e diritto applicabile

    1 La decisione disciplinare è notificata alla persona per posta o per via elettronica. Contiene la descrizione dei fatti e delle motivazioni, le basi legali applicabili e l’indicazione dei rimedi giuridici. Disciplina la questione del ritiro dell’effetto sospensivo in caso di ricorso.

    2 La procedura di ricorso è retta dall’articolo 37 capoverso 3 della legge del 4 ottobre 1991 sui PF.

    3 Per il resto la procedura disciplinare è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa.

    Sezione 5: Disposizioni finali

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