visto l’articolo 6 capoverso 6 della legge del 30 settembre 20112 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU),
e i Governi dei Cantoni firmatari del Concordato sulle scuole universitarie,
visto l’articolo 4 capoverso 1 dell’Accordo intercantonale del 20 giugno 2013 nel settore delle scuole universitarie svizzere (Concordato sulle scuole universitarie),
La Confederazione e i Cantoni firmatari del Concordato sulle scuole universitarie (Cantoni concordatari) perseguono e concretizzano gli obiettivi definiti nell’articolo 3 LPSU nell’ambito della cooperazione nel settore universitario svizzero.
1 Con la presente Convenzione la Confederazione e i Cantoni concordatari istituiscono gli organi comuni del settore universitario svizzero di cui all’articolo 7 LPSU.
2 Delegano a questi organi le competenze la cui delega attraverso la presente Convenzione è prevista dalla LPSU (art. 6 cpv. 3 LPSU) o che possono essere loro delegate in virtù dell’articolo 6 capoverso 4 lettera b LPSU, segnatamente:
a.
alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie, nella sua veste di Assemblea plenaria:
1.
le competenze di cui agli articoli 9 capoverso 3, 11 capoverso 2 lettere a–c, 43, 44 capoverso 4, 46 capoverso 2 e 51 capoversi 5 lettera a e 8 LPSU,
2.
inoltre la competenza di:
–
formulare pareri sull’istituzione di nuove scuole universitarie e altri istituti accademici della Confederazione e dei Cantoni
–
eleggere i vicepresidenti della Conferenza svizzera delle scuole universitarie
–
adottare il preventivo e approvare il conto annuale della Conferenza svizzera delle scuole universitarie,
b.
alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie, nella sua veste di Consiglio delle scuole universitarie:
1.
le competenze di cui agli articoli 4 capoverso 4, 8 capoverso 1, 10 capoverso 4, 12 capoverso 3 lettere a–h, 19 capoverso 2, 21 capoversi 2, 5 e 8, 23 capoverso 2, 24 capoversi 2 e 3, 25 capoverso 2, 30 capoverso 2, 35 capoverso 2, 39, 40 capoverso 1, 53 capoverso 3, 57 capoverso 1, 61 capoverso 1, 66 capoverso 3 e 69 capoverso 2 LPSU,
2.
inoltre la competenza di:
–
adottare i preventivi e approvare i conti annuali della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie, del Consiglio svizzero di accreditamento e dell’Agenzia svizzera di accreditamento
–
formulare pareri conformemente alla legge del 14 dicembre 20123 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione e alla legge del 23 giugno 20064 sulle professioni mediche
–
eleggere altri membri di diversi organi, nella misura in cui ciò non sia già previsto dalla LPSU,
c.
alla Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie:
1.
le competenze di cui agli articoli 19 capoversi 2 e 3, 37 capoverso 2, 38, 43 e 66 capoverso 3 LPSU,
2.
la competenza di sostenere la cooperazione e il coordinamento fra le scuole universitarie,
3.
la competenza di rappresentarle in seno alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie;
d.
al Consiglio svizzero di accreditamento:
1.
le competenze di cui agli articoli 12 capoverso 3 lettera a numero 2, 21 capoversi 3 e 5–8, 33 e 35 capoverso 2 LPSU,
2.
la competenza di nominare il direttore e il direttore supplente dell’Agenzia svizzera di accreditamento.
1 Nella sua veste di Consiglio delle scuole universitarie, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie è il datore di lavoro del personale della Conferenza dei rettori, del Consiglio svizzero di accreditamento e dell’Agenzia svizzera di accreditamento.
2 Emana un regolamento del personale.
3 Nel regolamento del personale può delegare alla Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie e al Consiglio svizzero di accreditamento le decisioni del datore di lavoro e la regolamentazione dei dettagli riguardanti il regolamento del personale.
4 Gestisce un proprio sistema d’informazione del personale.
5 Assicura il personale contro le conseguenze economiche dovute a età, invalidità e decesso tramite la Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA), presso la Cassa di previdenza delle «organizzazioni affiliate».
6 In qualità di datore di lavoro responsabile, si fa carico dei beneficiari di rendite precedentemente assegnati alla Cassa di previdenza delle «organizzazioni affiliate» per conto della Conferenza dei rettori delle università svizzere, della Conferenza dei rettori delle scuole universitarie professionali svizzere, della Conferenza svizzera dei rettori delle alte scuole pedagogiche, della Conferenza universitaria svizzera o dell’Organo di accreditamento e di garanzia della qualità delle istituzioni universitarie svizzere.
1 La Confederazione collabora con i Cantoni nella gestione degli affari della Conferenza svizzera delle scuole universitarie.
2 Il servizio federale competente collabora alla preparazione degli affari del Consiglio delle scuole universitarie insieme ai capiufficio dei Cantoni rappresentati nel Consiglio e a una rappresentanza del Segretariato generale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione.
Le procedure decisionali dell’Assemblea plenaria e del Consiglio delle scuole universitarie per le elezioni, le decisioni procedurali e i pareri sono stabilite come segue in applicazione degli articoli 16 capoverso 3 e 17 capoverso 3 LPSU:
a.
per le elezioni, le decisioni procedurali e i pareri dell’Assemblea plenaria è sufficiente la maggioranza semplice dei membri presenti;
b.
per le decisioni procedurali e i pareri del Consiglio delle scuole universitarie è sufficiente la maggioranza semplice dei membri presenti;
c.
le decisioni dell’Assemblea plenaria e del Consiglio delle scuole universitarie prese mediante circolazione degli atti sono ammesse eccezionalmente, purché:
1.
siano urgenti, e
2.
nessun membro dell’organo interessato richieda di trattare l’affare in una seduta.
1 La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie partecipa alla preparazione degli affari della Conferenza svizzera delle scuole universitarie.
2 Ha il diritto di presentare proposte alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie.
3 Si adopera affinché le decisioni siano attuate nelle scuole universitarie.
4 Sente le organizzazioni nazionali dei membri delle scuole universitarie, in particolare degli studenti, e le invita a prendere parte a commissioni e gruppi di lavoro.
5 Per le questioni d’interesse comune, invita alle sedute, i presidenti dei seguenti organi con voto consultivo:
6 Gestisce un servizio di informazione per il riconoscimento dell’equivalenza degli attestati di studio svizzeri ed esteri; è fatta salva la competenza dell’ufficio federale preposto al settore delle scuole universitarie.
5 La designazione del consiglio è stata adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), in vigore dal 1° gen. 2018.
1 L’Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità (Agenzia svizzera di accreditamento) svolge i compiti previsti conformemente agli articoli 21 capoverso 8, 32, 33 e 35 capoverso 1 LPSU.
2 Nei limiti delle proprie risorse, può eseguire anche mandati di terzi nel settore dell’accreditamento e della garanzia della qualità.
1 La Confederazione e i Cantoni, secondo le modalità previste dal Concordato sulle scuole universitarie, partecipano per metà ciascuno ai costi:
a.
della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie, purché generati dallo svolgimento dei compiti stabiliti nella LPSU;
b.
del Consiglio svizzero di accreditamento e dell’Agenzia svizzera di accreditamento, purché generati dallo svolgimento dei compiti stabiliti nella LPSU e non coperti da emolumenti ai sensi dell’articolo 35 capoverso 1 LPSU.
2 L’Assemblea plenaria stabilisce i dettagli, in particolare i costi computabili.
3 Il Controllo federale delle finanze sottopone i conti degli organi comuni e dell’Agenzia svizzera di accreditamento a una revisione limitata. Nell’ambito delle sue revisioni, verifica l’assunzione dei costi da parte della Confederazione e dei Cantoni.
1 La Confederazione informa tempestivamente e dettagliatamente il Consiglio delle scuole universitarie e la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie sui progetti che possono portare alla conclusione di accordi internazionali secondo l’articolo 66 LPSU.
2 Prima di avviare negoziati, la Confederazione sente il Consiglio delle scuole universitarie e la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie. Questa indagine conoscitiva completa la procedura di consultazione prevista per gli accordi internazionali.
3 Per la preparazione dei mandati di negoziazione e, di norma, anche per i negoziati, la Confederazione si avvale di rappresentanti del Consiglio delle scuole universitarie e della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie.
1 La presente Convenzione è valida dal momento in cui la Confederazione e la Conferenza dei Cantoni concordatari la sottoscrivono.
2 Il Consiglio federale determina la data dell’entrata in vigore della presente Convenzione d’intesa con la Conferenza dei Cantoni concordatari; esso può determinarne l’entrata in vigore retroattiva.
La presente Convenzione può essere denunciata dalla Confederazione e dalla Conferenza dei Cantoni concordatari con effetto dalla fine di un anno civile, osservando un termine di denuncia di quattro anni.
la Convenzione del 14 dicembre 20006 tra la Confederazione e i Cantoni universitari sulla cooperazione nel settore universitario;
2.
le direttive della Conferenza universitaria svizzera del 7 dicembre 20067 per la garanzia della qualità nelle scuole universitarie svizzere;
3.
le direttive della Conferenza universitaria svizzera del 28 giugno 20078 per l’accreditamento nel settore universitario in Svizzera;
4.
l’Accordo del 23 maggio 20079 fra il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca e la Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione sul trasferimento a terzi della valutazione e dell’accreditamento di scuole universitarie professionali e dei loro cicli di studio.
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