414.205.1 Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie sul coordinamento dell’insegnamento nelle scuole universitarie svizzere
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    414.205.1

    Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie sul coordinamento dell’insegnamento nelle scuole universitarie svizzere

    del 29 novembre 2019 (Stato 1° gennaio 2020)

    Il Consiglio delle scuole universitarie,

    visto l’articolo 12 capoverso 3 lettera a numeri 1 e 4 della legge federale del 30 settembre 20111 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU); visto l’articolo 2 capoverso 2 lettera b numero 1 della Convenzione del 26 febbraio 20152 tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario,

    ordina:

    Sezione 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Oggetto

    La presente ordinanza disciplina i livelli di studio, l’ammissione a tali livelli e i passaggi da un livello all’altro, il sistema di crediti, la denominazione uniforme dei titoli di studio, la permeabilità e la mobilità all’interno delle scuole universitarie e tra di esse, nonché la formazione continua.

    Sezione 2: Sistema di crediti e livelli di studio

    Art. 3 Sistema europeo di crediti ECTS

    1 Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici utilizzano il sistema europeo per il trasferimento e l’accumulazione dei crediti (crediti; ECTS3).

    2 Attribuiscono crediti per le prestazioni di studio verificate. Un credito corrisponde a un carico di lavoro di 25–30 ore.

    3 ECTS = European Credit Transfer and Accumulation System

    Art. 4 Sistema di studi a livelli

    1 Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici suddividono la loro offerta formativa nei seguenti livelli:

    a.
    il primo livello di studio (studio di bachelor) con 180 crediti;
    b.
    il secondo livello di studio (studio di master) con 90 o 120 crediti; sono fatti salvi altri requisiti concernenti il numero di crediti risultanti da disposizioni speciali sancite in leggi federali o nel diritto intercantonale sul riconoscimento dei diplomi;
    c.
    il terzo livello di studio (studi di dottorato) nelle università cantonali e nei politecnici federali nonché in altri istituti di questo tipo di scuole universitarie (istituti universitari); l’entità e la struttura sono fissate autonomamente dagli stessi istituti.

    2 Per il terzo livello di studio, le università cantonali, i politecnici federali e gli altri istituti universitari propongono alle scuole universitarie professionali e alle alte scuole pedagogiche partenariati di cooperazione.

    Art. 5 Suddivisione dell’offerta di formazione continua

    1 Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici suddividono la loro offerta di formazione continua nel seguente modo:

    a.
    formazioni continue che portano al conseguimento di uno dei seguenti diplomi:
    1.
    Certificate of Advanced Studies (CAS): con almeno 10 crediti,
    2.
    Diploma of Advanced Studies (DAS): con almeno 30 crediti,
    3.
    Master of Advanced Studies (MAS): con almeno 60 crediti;
    b.
    altre offerte di formazione continua.

    2 Le formazioni continue che portano al conseguimento di un diploma di cui al capoverso 1 lettera a non sono proposte come corsi di preparazione agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori ai sensi della legge del 13 dicembre 20024 sulla formazione professionale.

    Sezione 3: Ammissione ai livelli di studio

    Art. 6 Ammissione allo studio di bachelor

    1 L’ammissione al primo livello di studio nelle scuole universitarie e negli altri istituti accademici è disciplinata negli articoli 23–25 LPSU.

    2 Per l’ammissione ai livelli di studio bachelor di competenza della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) si applicano le disposizioni dei regolamenti della CDPE5:

    a.
    del 28 marzo 2019 concernente il riconoscimento dei diplomi d’insegna­mento per il livello elementare, il livello secondario I e per le scuole di maturità; e
    b.
    del 3 novembre 2000 concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie in logopedia e dei diplomi delle scuole universitarie in terapia psicomotoria.

    3 Sono fatte salve le restrizioni all’ammissione valide per tutti i candidati agli studi.

    5 www.cdpe.ch > Documentazione > Testi ufficiali > Raccolta delle basi giuridiche > 4.2.2

    Art. 7 Ammissione allo studio di master: disposizioni generali

    1 L’ammissione allo studio di master presuppone un diploma di bachelor di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico oppure un diploma di bachelor di una scuola universitaria estera equivalente, riconosciuta o accreditata nel Paese d’origine.

    2 Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici possono stabilire, nel quadro delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, ulteriori condizioni d’ammissione allo studio di master.

    3 Sono fatte salve le restrizioni all’ammissione valide per tutti i candidati agli studi.

    4 Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici possono definire per un attestato estero che dà accesso allo studio di master requisiti qualitativi minimi concernenti i piani di studio, i contenuti dei corsi o la nota minima al fine di garantire l’equivalenza con il corrispondente diploma svizzero.

    Art. 8 Ammissione allo studio di master con un diploma di bachelor dello stesso tipo di scuola universitaria

    1 I titolari di un diploma di bachelor di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico sono ammessi ai cicli di studio di master consecutivi nello stesso indirizzo di studio senza che vengano richieste loro ulteriori conoscenze e capacità.

    2 La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie elabora e pubblica la lista degli indirizzi di studio delle università cantonali e dei politecnici federali in cui sono definiti i cicli di studio di bachelor e i corrispondenti cicli di studio di master consecutivi6.

    3 Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici possono stabilire l’acquisizione di ulteriori conoscenze e capacità come condizione per l’ammissione a cicli di studio di master specializzati.

    4 Possono subordinare l’otteni­mento del diploma di master al possesso di ulteriori conoscenze e capacità che devono essere acquisite e comprovate durante gli studi entro un determinato termine.

    6 www.swissuniversities.ch > Aktuell > Publikationen > Dokumentation > Publikationen CRUS bis 2014 > Regelungen und Empfehlungen > Regelung der CRUS zur Festlegung der Studienrichtungen sowie für die Zuordnung der Bachelorstudiengänge (2005)

    Art. 9 Ammissione allo studio di master con un diploma di bachelor di un altro tipo di scuola universitaria

    1 I titolari di un diploma di bachelor di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico sono ammessi allo studio di master di un altro tipo di scuola universitaria in un indirizzo affine secondo la lista di concordanza.

    2 La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie elabora e pubblica la lista di concordanza7.

    3 Quali requisiti supplementari secondo la lista di concordanza possono essere richieste ulteriori conoscenze e competenze fino ad un massimo di 60 crediti.

    4 Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici possono definire per il diploma di bachelor dell’altro tipo di scuola universitaria requisiti qualitativi minimi concernenti i piani di studio, i contenuti dei corsi o la nota minima.

    7 www.swissuniversities.ch > Aktuell > Publikationen > Dokumentation > Publikationen CRUS bis 2014 > Regelungen und Empfehlungen > Durchlässigkeit zwischen den Hochschultypen (Konkordanzliste) (2010)

    Art. 10 Ammissione agli studi di dottorato

    1 L’ammissione agli studi di dottorato presuppone un diploma di master oppure un diploma equivalente di una scuola universitaria, di un altro istituto accademico o di una scuola universitaria estera equivalente riconosciuta o accreditata nel Paese d’origine.

    2 I diplomi di formazione continua di cui all’articolo 5 non danno il diritto di accedere al dottorato.

    3 Le università cantonali, i politecnici federali e gli altri istituti universitari definiscono, per l’ammissione agli studi di dottorato, quali ulteriori conoscenze e capacità devono essere acquisite e comprovate prima dell’inizio o nel corso di tali studi.

    Sezione 4: Titoli

    Art. 11 Titoli rilasciati dagli istituti universitari

    1 Le università cantonali, i politecnici federali e gli altri istituti universitari possono rilasciare i seguenti titoli:

    a.
    per il primo livello di studio:
    1.
    Bachelor of Arts (BA),
    2.
    Bachelor of Science (BSc),
    3.
    Bachelor of Law (BLaw),
    4.
    Bachelor of Medicine (BMed),
    5.
    Bachelor of Dental Medicine (B Dent Med),
    6.
    Bachelor of Veterinary Medicine (B Vet Med),
    7.
    Bachelor of Theology (BTh);
    b.
    per il secondo livello di studio:
    1.
    Master of Arts (MA),
    2.
    Master of Science (MSc),
    3.
    Master of Law (MLaw),
    4.
    Master of Medicine (MMed),
    5.
    Master of Dental Medicine (M Dent Med),
    6.
    Master of Veterinary Medicine (M Vet Med),
    7.
    Master of Chiropractic Medicine (M Chiro Med),
    8.
    Master of Theology (MTh);
    c.
    per il terzo livello di studio:
    1.
    Dottore (Dott., PhD),
    2.
    Dottore in scienze mediche (MD-PhD),
    3.
    Dott. med., Dott. med. dent., Dott. med. vet. e Dott. med. chiro., rilasciato dopo almeno un anno di ricerca successivo a un MMed, M Dent Med, M Vet Med, M Chiro Med.

    2 Le università cantonali, i politecnici federali e gli altri istituti universitari stabiliscono le denominazioni specifiche dei propri dottorati.

    Art. 13 Titoli rilasciati dalle alte scuole pedagogiche

    Le alte scuole pedagogiche possono rilasciare i seguenti titoli:

    a.
    per il primo livello di studio:
    1.
    Bachelor of Arts (BA),
    2.
    Bachelor of Science (BSc);
    b.
    per il secondo livello di studio:
    1.
    Master of Arts (MA),
    2.
    Master of Science (MSc).
    Art. 14 Equivalenza della licenza e del diploma di master

    1 Le licenze e i diplomi corrispondenti rilasciati da un’università cantonale svizzera o da un politecnico federale sono equivalenti a un diploma di master. L’equivalenza è attestata su richiesta dall’università cantonale o dal politecnico federale che ha rilasciato la licenza o il diploma.

    2 I titolari di una licenza o di un diploma corrispondente rilasciati da un’università cantonale svizzera o da un politecnico federale sono autorizzati a portare il titolo di master al posto del vecchio titolo.

    Sezione 5: Disposizioni finali

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