414.205.6 OEm-CSA
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    414.205.6

    Ordinanza del Consiglio svizzero di accreditamento sugli emolumenti per le procedure di accreditamento e per prestazioni fornite per conto di terzi

    (Ordinanza sugli emolumenti CSA, OEm-CSA)

    del 23 marzo 2018 (Stato 1° settembre 2020)

    Approvata dal Consiglio delle scuole universitarie il 25 maggio 2018

    Il Consiglio svizzero di accreditamento (CSA),

    visto l’articolo 35 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 20111 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU); visto l’articolo 2 capoverso 2 lettera d numero 1 della Convenzione del 26 febbraio 20152 tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU),

    ordina:

    Sezione 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Oggetto

    La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per:

    a.
    le procedure di accreditamento istituzionale e di accreditamento di programmi secondo la LPSU;
    b.
    le prestazioni fornite dall’Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità (Agenzia di accreditamento) per conto di terzi.
    Art. 3 Emolumenti a copertura dei costi

    1 In base all’articolo 35 capoverso 1 LPSU, per le procedure di accreditamento secondo la LPSU sono riscossi emolumenti destinati a coprire i costi. Si distinguono due categorie di costi:

    a.
    i costi diretti, segnatamente gli onorari degli esperti, le loro spese e le spese dei collaboratori dell’Agenzia di accreditamento legati alle visite sul posto;
    b.
    i costi indiretti, segnatamente il dispendio del CSA e dell’Agenzia di accreditamento legato alle procedure di accreditamento.

    2 Nelle procedure di accreditamento istituzionale i costi diretti e indiretti sono fatturati come segue:

    a.
    l’Agenzia di accreditamento fattura alle scuole universitarie e alle altre istituzioni del settore universitario i cui enti responsabili secondo la ConSU contribuiscono al finanziamento del CSA e dell’Agenzia di accreditamento solo i costi diretti;
    b.
    le altre agenzie riconosciute fatturano alle scuole universitarie e alle altre istituzioni del settore universitario i costi diretti; esse possono fatturare loro i costi indiretti fino all’importo massimo fissato all’articolo 4 capoverso 2.4

    3 Nell’accreditamento di programmi i costi diretti e indiretti sono fatturati alle scuole universitarie e alle altre istituzioni del settore universitario, indipendentemente dall’ente responsabile.5

    4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del CSA del 27 set. 2019, approvata dal Consiglio delle scuole universitarie il 27 feb. 2020, in vigore dal 1° set. 2020 (RU 2020 3561).

    5 Introdotto n. I dell’O del CSA del 27 set. 2019, approvata dal Consiglio delle scuole universitarie il 27 feb. 2020, in vigore dal 1° set. 2020 (RU 2020 3561).

    Sezione 2: Emolumenti per le procedure di accreditamento secondo la LPSU

    Art. 4 Accreditamento istituzionale

    1 I costi diretti di una procedura di accreditamento istituzionale secondo la LPSU che richiede cinque esperti, una seduta di preparazione di un giorno e una visita sul posto di due giorni e mezzo ammontano a un importo forfettario di 32 000 franchi, esclusa l’imposta sul valore aggiunto (IVA).

    2 I costi indiretti di una procedura di accreditamento istituzionale che richiede una seduta di preparazione di un giorno e una visita sul posto di due giorni e mezzo ammontano a un importo forfettario di 27 000 franchi, IVA esclusa.

    3 In caso di ricorso a un gruppo di esperti più grande o di una visita sul posto più lunga, l’emolumento è adeguato conformemente alle tariffe delle prestazioni fornite dall’Agenzia di accreditamento per conto di terzi.

    4 I costi di un’eventuale verifica delle condizioni non sono inclusi negli importi forfettari; essi sono fatturati in base al dispendio.

    Art. 5 Accreditamento di programmi

    1 I costi diretti per una procedura di accreditamento di programmi secondo la LPSU che richiede cinque esperti e una visita sul posto di un giorno e mezzo ammontano a un importo forfettario di 13 000 franchi, IVA esclusa.

    2 I costi indiretti per una procedura di accreditamento di programmi secondo la LPSU per una visita sul posto di un giorno e mezzo ammontano a un importo forfettario di 20 000 franchi, IVA esclusa.

    3 In caso di ricorso a un gruppo di esperti più grande o più piccolo o di una visita sul posto più lunga o più breve, l’emolumento è adeguato conformemente alle tariffe delle prestazioni fornite dall’Agenzia di accreditamento per conto di terzi.

    4 I costi di un’eventuale verifica delle condizioni non sono inclusi nell’importo forfettario; essi sono fatturati in base al dispendio.

    Sezione 3: Emolumenti per prestazioni fornite per conto di terzi

    Art. 6 Indennità per esperti

    1 Per le prestazioni fornite dagli esperti nelle procedure di accreditamento e in altre procedure di garanzia della qualità per conto di terzi per l’Agenzia di accreditamento sono riscossi emolumenti a copertura dei seguenti costi:

    a.
    onorario per giorno di visita sul posto per i membri del gruppo di esperti, incluso il rapporto e il tempo per la preparazione e il resoconto della visita: 800 franchi (importo lordo);
    b.
    onorario per giorno di visita sul posto per la direzione del gruppo di esperti, incluso il rapporto e il tempo per la preparazione e il resoconto della visita: 1200 franchi (importo lordo);
    c.
    forfait per attività nel quadro di verifiche delle condizioni senza visita sul posto, incluso il rapporto, pari a un giorno di lavoro: 800 franchi (importo lordo);
    d.
    forfait per la redazione del rapporto del gruppo di esperti: 1600 franchi (importo lordo);
    e.
    forfait per altre attività nell’ambito della procedura di accreditamento, ad esempio procedura di esame preliminare o verifica delle condizioni senza rapporto degli esperti, pari a una mezza giornata di lavoro: 400 franchi (importo lordo).

    2 Gli emolumenti non coprono le prestazioni sociali e gli oneri fiscali (imposta alla fonte inclusa) di esperti domiciliati all’estero.

    Art. 7 Spese degli esperti

    1 Per le spese degli esperti sono riscossi emolumenti a copertura di tali costi.

    2 Sono considerate spese tutti i costi sostenuti per la prestazione di servizio da fornire, in particolare spese di viaggio, di vitto e di pernottamento.

    3 L’Agenzia di accreditamento disciplina i dettagli per la definizione degli emolumenti, per la copertura delle spese e per il computo delle spese. Essa non può tuttavia superare gli importi massimi di cui agli articoli 41–48 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 20016 concernente l’ordinanza sul personale federale.

    Art. 8 Base di calcolo per le prestazioni dei collaboratori dell’Agenzia di accreditamento

    Per le prestazioni dei collaboratori dell’Agenzia di accreditamento sono riscossi emolumenti a copertura di tali costi. Si applicano le seguenti tariffe comprendenti un contributo all’infrastruttura e i costi d’esercizio ordinari:

    a.
    tariffa oraria del direttore, IVA esclusa: 200 franchi;
    b.
    tariffa oraria per la direzione della procedura di accreditamento, IVA esclusa: 140 franchi;
    c.
    tariffa oraria per i lavori amministrativi della segreteria, IVA esclusa: 80 franchi.

    Sezione 4: Disposizioni finali

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