Art. 1
1 La presente ordinanza disciplina per gli studi di livello bachelor presso una scuola universitaria professionale nei settori di studio tecnica e tecnologia dell’informazione, architettura, edilizia e progettazione, chimica e scienze della vita, agricoltura ed economia forestale, economia e servizi, design, lavoro sociale, psicologia applicata, linguistica applicata, musica, teatro e altre arti nonché sport:
- a.
- l’ammissione con o senza esame d’ammissione;
- b.
- gli ulteriori requisiti per singoli settori di studio specifici;
- c.
- i requisiti dell’esperienza lavorativa in generale e per i singoli settori di studio.
2 L’ammissione agli studi di livello bachelor presso una scuola universitaria professionale nel settore di studio della sanità è disciplinata all’articolo 73 capoverso 3 lettera a LPSU.